Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 19/12/2025, n. 23288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23288 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05313/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5313 del 2020, proposto da Provincia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Mirigliani e Pietro Oliverio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Mirigliani in Roma, via Tacito 41;
contro
Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Farrelli e Maria Consuelo Citriniti, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Farrelli in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;
per l'annullamento
del Decreto Ministeriale n. 21 del 28/01/2020, avente oggetto “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo” pubblicato su G.U. n. 58 del 7-3-2020 , ove, nell’allegato 2, sono individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale dell''amministrazione periferica del Ministero, nella parte in cui individua in Crotone la sede della neo istituita Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto, con tutte le conseguenze di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Crotone, del Comune di Catanzaro e del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo;
Vista la dichiarazione resa al verbale d’udienza del 10 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente rappresenta di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. LE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione, resa al verbale d’udienza del 10 ottobre 2025, deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON ST, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LE Di NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di NO | ON ST |
IL SEGRETARIO