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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14493/2022 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
12/05/1984, (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Fabio Cantarella, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f..: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marzia C.F._2
Avellino, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 28/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2022 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. Controparte_1
Ha dedotto: -che ha contratto matrimonio concordatario con il resistente a CI il 27/07/2004 (trascritto in detto Comune al n.
75, parte 2, serie A, anno 2004); -che dall'unione sono nati i figli
[...]
il 11/09/2003, il 21/06/2006, il Persona_1 Per_2 Per_3
10/10/2008 e il 12/11/2009; -che la causa della crisi Persona_4
coniugale sarebbe da ricondursi ad insanabili dissidi che avrebbero fatto venir meno l'unione coniugale.
Ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso dei figli minorenni con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con un assegno di € 600,00.
All'udienza presidenziale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa la contumacia del resistente;
con ordinanza ex art. 708 c.p.c. i tre figli minorenni sono stati affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale, ed è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il mantenimento dei tre figli minorenni, un assegno mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 19.12.2024 si è costituito . Controparte_1
Ha dedotto che il figlio non vive più con la Persona_5
madre ma che adesso coabita stabilmente con esso resistente;
ha chiesto di rideterminare la misura del mantenimento stabilito nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e, per il figlio ha chiesto Per_2
2 “l'autorizzazione a versare l'importo per il ragazzo all'interno di una postepay intestata allo stesso in modo da consentire direttamente al figlio di usufruire di quanto corrisposto dal padre”.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.5.2025, con assegnazione dei termini ex art 190 comma 1 c.p.c..
_________________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che, nelle more del giudizio, anche ha raggiunto la maggiore Per_2
età e, pertanto, nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene al regime di affidamento di e Per_3
ancora minorenni, va ricordato che la legge n. Persona_4
54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso,
comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
3 minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n.
26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di e Per_3
ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_4
madre, con la quale vivono sin dall'epoca della separazione di fatto dei coniugi.
A , di conseguenza, va assegnata la Parte_1
casa coniugale, in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
Quanto al regime del diritto- dovere di visita del genitore non collocatario con i figli, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età di e di (rispettivamente di anni 17 e 16), che Per_3 Persona_4
modalità e tempi di permanenza con il padre possano essere rimesse alla libera determinazione e al gradimento di questi ultimi.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico si rileva quanto segue.
Nulla va disposto per mantenimento di , figlio Controparte_2
maggiorenne della coppia, di anni 22, in quanto già al momento dell'introduzione del giudizio svolgeva attività lavorativa in qualità di fattorino.
In ordine al figlio divenuto maggiorenne in quanto nato Per_2
il 21/06/2006 e non ancora autonomo - si osserva che Controparte_1
nella memoria di costituzione ha allegato che questi non coabita più con la madre in quanto è andato a vivere con esso resistente.
Tale circostanza non è stata contestata.
In proposito va rilevato che la difesa della ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/05/2025 (la prima celebratasi dopo la costituzione del resistente), su invito del Giudice ad interloquire sulla circostanza per la quale sarebbe andato a Per_2
4 vivere dal padre, ha dichiarato di rimettersi alla determinazioni del
Tribunale senza contestare il predetto fatto.
Orbene, la permanenza della legittimazione del genitore a richiedere all'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio (o il rimborso pro-quota) è condizionata dalla persistenza del requisito della coabitazione con il figlio divenuto ormai maggiorenne.
Ciò si giustifica in quanto, appunto, il genitore con cui il figlio maggiorenne coabita continua a sostenere le spese relative alla conduzione del nucleo familiare nel quale il figlio resta inserito, e quindi, nell'assenza di iniziativa del figlio (peraltro legittimato in proprio), nel genitore convivente permane la legittimazione attiva;
viceversa, nel caso di cessazione della coabitazione, l'unico legittimato attivo resta il figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n.
17380 del 20.8.2020).
La legittimazione concorrente del genitore con quella del figlio maggiorenne non autosufficiente, dunque, si ritiene tuttora sussistente nei termini già in precedenza elaborati dalla giurisprudenza sicché, per quanto concerne la richiesta di attribuzione o modificazione del contributo dopo il raggiungimento della maggiore età, l'elemento della coabitazione resta necessario presupposto della legittimazione del genitore.
Pertanto, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne spetta anche al genitore a condizione che sia con lui convivente, in quanto titolare nei confronti dell'altro genitore, obbligato, di una autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli articoli 147 e
148 del codice civile (Cassazione civile, sez. I, 05/10/2022, n. 28906);
Per come sopra evidenziato, è circostanza rimasta incontestata che divenuto maggiorenne - non coabita più con la madre in Per_2
quanto è andato a vivere presso il padre.
Stante il difetto di legittimazione della madre Parte_1
, la quale alla data della presente decisione non vive più con
[...]
5 divenuto maggiorenne, non può essere riconosciuto a carico Per_2
del padre e in favore della ricorrente un contributo per il mantenimento del predetto figlio;
resta comunque salvo il pregresso disposto con ordinanza presidenziale.
Si deve, poi, per completezza evidenziare che il resistente non ha spiegato alcuna domanda diretta a porre a carico della moglie un contributo per il mantenimento di - il quale adesso vive col Per_2
padre - e che, venendo in considerazione un soggetto maggiorenne, non può disporsi d'ufficio in quanto trattasi di statuizione soggetta al principio della domanda.
Parte resistente, infatti, si è limitato a chiedere “l'autorizzazione
a versare l'importo per il ragazzo all'interno di una postepay intestata allo stesso in modo da consentire direttamente al figlio di usufruire di quanto corrisposto dal padre”, domanda peraltro inammissibile perché formulata da soggetto privo di legittimazione attiva.
Va, invece, posto a carico del resistente l'obbligo contribuire al mantenimento di e di figli minorenni della Per_3 Persona_4
coppia, collocati presso la madre.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento,
l'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore
di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le
risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno
è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento
6 della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo per il mantenimento di e Per_3 Per_4 da porre a carico del resistente nella misura complessiva di €
[...]
500,00 mensili da versare all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dedotto che svolge attività lavorativa come estetista e che il coniuge è dipendente di Sostare s.r.l. percependo una retribuzione mensile di circa €
1.700,00; nessuna delle parti, tuttavia, ha prodotto documentazione riguardante la propria situazione patrimoniale), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo alcuna parte provveduto al deposito delle rispettive dichiarazioni reddituali.
Del resto, la somma in esame, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Con riguardo alla richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. del contribuito di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, va osservato che la fattispecie è adesso disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c. - in forza del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o
della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il
provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita
la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli
direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore
7 inadempiente.” - e che, pertanto, alla data della presente decisione non può più trovare applicazione la disciplina contenuta nell'ormai abrogato comma 6 dell'art. 156 cc.
Infine, si deve evidenziare che sono ininfluenti le deduzioni formulate dalla ricorrente in ordine alle condotte maltrattanti poste in essere dal coniuge in quanto non è stata formulata tempestiva domanda di addebito.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalenza della domanda di status, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14493/2022 R.G.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a CI in
[...] Controparte_1
data 27.7.2004 e trascritto nel Registro di Stato Civile in detto
Comune al n. 75, parte 2, serie A, anno 2004;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti i figli e con Per_3 Persona_4
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
per il mantenimento di e Parte_1 Per_3 Persona_4 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di complessivi € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta per il resto;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Giudice Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14493/2022 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
12/05/1984, (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Fabio Cantarella, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f..: Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marzia C.F._2
Avellino, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 28/05/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.11.2022 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. Controparte_1
Ha dedotto: -che ha contratto matrimonio concordatario con il resistente a CI il 27/07/2004 (trascritto in detto Comune al n.
75, parte 2, serie A, anno 2004); -che dall'unione sono nati i figli
[...]
il 11/09/2003, il 21/06/2006, il Persona_1 Per_2 Per_3
10/10/2008 e il 12/11/2009; -che la causa della crisi Persona_4
coniugale sarebbe da ricondursi ad insanabili dissidi che avrebbero fatto venir meno l'unione coniugale.
Ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso dei figli minorenni con collocamento presso di sé, di assegnarle la casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole con un assegno di € 600,00.
All'udienza presidenziale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, attesa la contumacia del resistente;
con ordinanza ex art. 708 c.p.c. i tre figli minorenni sono stati affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale, ed è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il mantenimento dei tre figli minorenni, un assegno mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa del 19.12.2024 si è costituito . Controparte_1
Ha dedotto che il figlio non vive più con la Persona_5
madre ma che adesso coabita stabilmente con esso resistente;
ha chiesto di rideterminare la misura del mantenimento stabilito nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. e, per il figlio ha chiesto Per_2
2 “l'autorizzazione a versare l'importo per il ragazzo all'interno di una postepay intestata allo stesso in modo da consentire direttamente al figlio di usufruire di quanto corrisposto dal padre”.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 28.5.2025, con assegnazione dei termini ex art 190 comma 1 c.p.c..
_________________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
In ordine alle disposizioni relative alla prole, rileva il Collegio che, nelle more del giudizio, anche ha raggiunto la maggiore Per_2
età e, pertanto, nulla va disposto in ordine al suo affidamento e collocamento.
Per quanto attiene al regime di affidamento di e Per_3
ancora minorenni, va ricordato che la legge n. Persona_4
54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso,
comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del
3 minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n.
26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso di e Per_3
ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_4
madre, con la quale vivono sin dall'epoca della separazione di fatto dei coniugi.
A , di conseguenza, va assegnata la Parte_1
casa coniugale, in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
Quanto al regime del diritto- dovere di visita del genitore non collocatario con i figli, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età di e di (rispettivamente di anni 17 e 16), che Per_3 Persona_4
modalità e tempi di permanenza con il padre possano essere rimesse alla libera determinazione e al gradimento di questi ultimi.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico si rileva quanto segue.
Nulla va disposto per mantenimento di , figlio Controparte_2
maggiorenne della coppia, di anni 22, in quanto già al momento dell'introduzione del giudizio svolgeva attività lavorativa in qualità di fattorino.
In ordine al figlio divenuto maggiorenne in quanto nato Per_2
il 21/06/2006 e non ancora autonomo - si osserva che Controparte_1
nella memoria di costituzione ha allegato che questi non coabita più con la madre in quanto è andato a vivere con esso resistente.
Tale circostanza non è stata contestata.
In proposito va rilevato che la difesa della ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/05/2025 (la prima celebratasi dopo la costituzione del resistente), su invito del Giudice ad interloquire sulla circostanza per la quale sarebbe andato a Per_2
4 vivere dal padre, ha dichiarato di rimettersi alla determinazioni del
Tribunale senza contestare il predetto fatto.
Orbene, la permanenza della legittimazione del genitore a richiedere all'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio (o il rimborso pro-quota) è condizionata dalla persistenza del requisito della coabitazione con il figlio divenuto ormai maggiorenne.
Ciò si giustifica in quanto, appunto, il genitore con cui il figlio maggiorenne coabita continua a sostenere le spese relative alla conduzione del nucleo familiare nel quale il figlio resta inserito, e quindi, nell'assenza di iniziativa del figlio (peraltro legittimato in proprio), nel genitore convivente permane la legittimazione attiva;
viceversa, nel caso di cessazione della coabitazione, l'unico legittimato attivo resta il figlio ormai maggiorenne (cfr. Cass. Civ. n.
17380 del 20.8.2020).
La legittimazione concorrente del genitore con quella del figlio maggiorenne non autosufficiente, dunque, si ritiene tuttora sussistente nei termini già in precedenza elaborati dalla giurisprudenza sicché, per quanto concerne la richiesta di attribuzione o modificazione del contributo dopo il raggiungimento della maggiore età, l'elemento della coabitazione resta necessario presupposto della legittimazione del genitore.
Pertanto, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne spetta anche al genitore a condizione che sia con lui convivente, in quanto titolare nei confronti dell'altro genitore, obbligato, di una autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli articoli 147 e
148 del codice civile (Cassazione civile, sez. I, 05/10/2022, n. 28906);
Per come sopra evidenziato, è circostanza rimasta incontestata che divenuto maggiorenne - non coabita più con la madre in Per_2
quanto è andato a vivere presso il padre.
Stante il difetto di legittimazione della madre Parte_1
, la quale alla data della presente decisione non vive più con
[...]
5 divenuto maggiorenne, non può essere riconosciuto a carico Per_2
del padre e in favore della ricorrente un contributo per il mantenimento del predetto figlio;
resta comunque salvo il pregresso disposto con ordinanza presidenziale.
Si deve, poi, per completezza evidenziare che il resistente non ha spiegato alcuna domanda diretta a porre a carico della moglie un contributo per il mantenimento di - il quale adesso vive col Per_2
padre - e che, venendo in considerazione un soggetto maggiorenne, non può disporsi d'ufficio in quanto trattasi di statuizione soggetta al principio della domanda.
Parte resistente, infatti, si è limitato a chiedere “l'autorizzazione
a versare l'importo per il ragazzo all'interno di una postepay intestata allo stesso in modo da consentire direttamente al figlio di usufruire di quanto corrisposto dal padre”, domanda peraltro inammissibile perché formulata da soggetto privo di legittimazione attiva.
Va, invece, posto a carico del resistente l'obbligo contribuire al mantenimento di e di figli minorenni della Per_3 Persona_4
coppia, collocati presso la madre.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento,
l'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. dispone: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore
di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le
risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno
è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento
6 della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo per il mantenimento di e Per_3 Per_4 da porre a carico del resistente nella misura complessiva di €
[...]
500,00 mensili da versare all'attrice entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Il predetto contributo viene individuato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (nello specifico, la ricorrente ha dedotto che svolge attività lavorativa come estetista e che il coniuge è dipendente di Sostare s.r.l. percependo una retribuzione mensile di circa €
1.700,00; nessuna delle parti, tuttavia, ha prodotto documentazione riguardante la propria situazione patrimoniale), in assenza di ulteriori elementi per la esatta ricostruzione della situazione economica di ciascuna parte, non avendo alcuna parte provveduto al deposito delle rispettive dichiarazioni reddituali.
Del resto, la somma in esame, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare strettamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
Con riguardo alla richiesta di pagamento diretto ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. del contribuito di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente, va osservato che la fattispecie è adesso disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c. - in forza del quale “Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o
della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il
provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita
la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli
direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore
7 inadempiente.” - e che, pertanto, alla data della presente decisione non può più trovare applicazione la disciplina contenuta nell'ormai abrogato comma 6 dell'art. 156 cc.
Infine, si deve evidenziare che sono ininfluenti le deduzioni formulate dalla ricorrente in ordine alle condotte maltrattanti poste in essere dal coniuge in quanto non è stata formulata tempestiva domanda di addebito.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalenza della domanda di status, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14493/2022 R.G.
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , matrimonio contratto a CI in
[...] Controparte_1
data 27.7.2004 e trascritto nel Registro di Stato Civile in detto
Comune al n. 75, parte 2, serie A, anno 2004;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti i figli e con Per_3 Persona_4
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
Pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
per il mantenimento di e Parte_1 Per_3 Persona_4 entro giorno 5 di ogni mese, un assegno di complessivi € 500,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta per il resto;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Giudice Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
8