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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10365 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RA ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 50451del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza del 4.01.2025, e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, dall'avv. Emilio Parte_2
LI e dall'avv. Marco Tullio Cataldo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Agostino
Depretis n. 86, giusta procura in atti;
- OPPONENTE - E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Controparte_2
TR RR, EN DO e SC TR ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza
Duse 4;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione al Pt_1
D.I. n. 10033/2021, (r.g. n. 30619/2021), emesso dal Tribunale di Roma il 26.05.2021 e notificato il 17 giugno 2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore del CP_1
di euro 18.300,00 ”per capitale e accessori e € 2.133,70, per interessi moratori maturati sino ad
oggi ex D.Lgs 231/2002”, quale credito per servizi di “sponsorizzazione” e di “visibilità”, per il periodo compreso tra i mesi di febbraio e luglio 2019 a seguito di fatture rimaste impagate.
A sostegno dell'opposizione la società ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per essere manlevata dal pagamento ingiunto essendo la sponsorizzazione oggetto di causa chiesta espressamente dal
Ministero all'Ente di cui lo stesso Ministero fa parte a titolo di associato;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 634 e 636 c.p.c., per carenza di documentazione idonea a comprovare le somme ingiunte, contestando sia l'an che il
quantum della pretesa creditoria.
Si è costituito in giudizio il esponendo di essere Controparte_1
primaria aggregazione volontaria di aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili con il fine di fornire servizi di sponsorizzazione e visibilità, in vista di eventi (fiere e convegni) dietro corrispettivo finalizzati, allo svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie. Deduceva, nel merito, che in forza del contratto concluso il 4.02.2019 si era impegnata a fornire all' il servizio di visibilità Parte_3
per gli eventi OG (28 febbraio - 1 marzo 2019), (5 - 8 novembre Pt_4
2019) e OG (5 - 6 marzo 2020), per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre iva
(per una somma totale pari a € 24.400,00), così ripartito: € 10.000, per il pacchetto servizio visibilità OG OG (28 febbraio - 1 marzo 2019); € 5.000, per il pacchetto servizio visibilità (5 - 8 novembre 2019); € 5.000, per il pacchetto Pt_4
servizio visibilità OG (5 - 6 marzo 2020), emettendo la fattura n. 854 del 24 maggio
2019 per l'importo totale di € 24.400,00 (docc. 3 e 4), con scadenza al 31 luglio 2019; che nonostante il servizio pattuito l' non provvedeva al saldo;
che in data 20.12.2019 su Pt_1
richiesta dell' di posticipare il pagamento a storno parziale della fattura n. 854 del 24 Pt_1
maggio 2019, emetteva la nota di credito n. 951 dal valore di € 5.000,00 oltre iva per un totale di € 6.100,00 (docc. 5 e 6), per il pacchetto OG previsto per il 5-6 marzo 2020. Eccepiva il riconoscimento del debito da parte dell'opponente avvenuto con lettera del
20.12.2019 in cui comunicava il pagamento dopo il ricevimento dei contributi da parte del
ministero, e, ancora in data 26.12.2020. Insisteva per l'inadempimento contrattuale dell'opponente e la condanna al pagamento della somma ingiunta.
2 – In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per principio di legittimità consolidato, il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tante
Cass. 27/1/2010, n. 1741); compete, quindi, all'opponente l'onere di contestare la pretesa creditoria allegando circostanze estintive o modificative della medesima o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, compete a parte opposta dimostrare gli elementi costituitivi del credito azionato in sede sommaria.
In termini di prova, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalle parti, anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Nel caso che ci occupa, il Consorzio opposto ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della opponente chiedendo il pagamento di somme dovute per servizi di sponsorizzazione e visibilità per gli eventi OG (28 febbraio
– 1 marzo 2019), (5 - 8 novembre 2019) e OG (5 - 6 marzo 2020), Pt_4
per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre iva (per una somma totale pari a € 24.400,00),
come da fattura allegata in sede monitoria.
Occorre rilevare che la fattura allegata in sede monitoria, in quanto atto unilaterale emesse dal creditore costituisce una prova scritta tale da legittimare l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, tale valenza probatoria non può riconoscersi anche nel caso in cui venga presentata la relativa opposizione, senza il supporto di quella prova documentale degli elementi negoziali nelle stesse indicati da cui scaturisce il credito ed il rapporto.
Ciò significa, che il credito riportato nella fattura non può presumersi dovuto in assenza di riscontro del contratto e del rapporto tra ingiungente ed ingiunto. Ed invero, incombe sul creditore – opposto l'onere di fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura prodotta nel giudizio monitorio. (Cass.
Civ. II n. 9542/2018).
Nel caso specifico, la società opposta ha prodotto comunicazione del 20.12.2019 con la quale esponeva che “il pagamento delle attività 2019, secondo gli accordi presi, sarebbe Pt_1
stato effettuato dopo il ricevimento dei contributi da parte del ministero, probabilmente nel
mese di maggio” (doc. 10). La documentazione citata denota un riconoscimento del debito da parte dell'opponente debitore, in cui viene richiamata seppure per relationem il rapporto contrattuale intercorso tra le parti del 4.02.2019 e successiva integrazione ( all.2) del
25.02.2019, prodotto dall'opposto.
La ricognizione di debito, infatti, non costituisce una autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi,
in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi",
comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario è
dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Inoltre, la ricognizione del debito disciplinate dall'articolo 1988 c.c sono atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale diretti ad un soggetto determinato caratterizzati da un fenomeno di astrazione processuale nel senso che, determinando sul piano probatorio una semplice inversione dell'onere della prova,
dispensano la parte in favore della quale sono fatti, anche se attore in senso sostanziale, dalla prova dell'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria,
consentendo al promittente di sollevare ogni possibile eccezione e di provare in tal modo l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia dello stesso rapporto al quale la promessa o la ricognizione del debito sono collegate (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17423 del 2007; n. 4019 del 2006 Cass. civ. n. 2091/2022).
Quindi, dal punto di vista probatorio l'onere della prova del creditore per effetto della
“inversione dell'onere della prova”, appare assolto, gravava sull'autore del riconoscimento del debito la prova del fatto estintivo, modificativo ed impeditivo del diritto allegato al fine di paralizzare la pretesa azionata. Alla luce di quanto emerso, l' Parte_5
deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 18.300,00 oltre
[...]
interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 come calcolati in domanda fino al saldo;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 10033/2021;
• Condanna Parte_5
al pagamento in favore di dell'importo Parte_6
di euro di euro 18.300,00 oltre interessi ex art. 231/2002 fino al saldo;
• Condanna Parte_5
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_6
che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge;
[...]
Così deciso in Roma il 10.07.2025
IL GIUDICE
RA ES
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RA ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 50451del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione all'udienza del 4.01.2025, e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, dall'avv. Emilio Parte_2
LI e dall'avv. Marco Tullio Cataldo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Agostino
Depretis n. 86, giusta procura in atti;
- OPPONENTE - E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dagli Avv.ti Controparte_2
TR RR, EN DO e SC TR ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza
Duse 4;
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione al Pt_1
D.I. n. 10033/2021, (r.g. n. 30619/2021), emesso dal Tribunale di Roma il 26.05.2021 e notificato il 17 giugno 2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore del CP_1
di euro 18.300,00 ”per capitale e accessori e € 2.133,70, per interessi moratori maturati sino ad
oggi ex D.Lgs 231/2002”, quale credito per servizi di “sponsorizzazione” e di “visibilità”, per il periodo compreso tra i mesi di febbraio e luglio 2019 a seguito di fatture rimaste impagate.
A sostegno dell'opposizione la società ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per essere manlevata dal pagamento ingiunto essendo la sponsorizzazione oggetto di causa chiesta espressamente dal
Ministero all'Ente di cui lo stesso Ministero fa parte a titolo di associato;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 634 e 636 c.p.c., per carenza di documentazione idonea a comprovare le somme ingiunte, contestando sia l'an che il
quantum della pretesa creditoria.
Si è costituito in giudizio il esponendo di essere Controparte_1
primaria aggregazione volontaria di aziende agricole produttrici di biogas e biometano da fonti rinnovabili con il fine di fornire servizi di sponsorizzazione e visibilità, in vista di eventi (fiere e convegni) dietro corrispettivo finalizzati, allo svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie. Deduceva, nel merito, che in forza del contratto concluso il 4.02.2019 si era impegnata a fornire all' il servizio di visibilità Parte_3
per gli eventi OG (28 febbraio - 1 marzo 2019), (5 - 8 novembre Pt_4
2019) e OG (5 - 6 marzo 2020), per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre iva
(per una somma totale pari a € 24.400,00), così ripartito: € 10.000, per il pacchetto servizio visibilità OG OG (28 febbraio - 1 marzo 2019); € 5.000, per il pacchetto servizio visibilità (5 - 8 novembre 2019); € 5.000, per il pacchetto Pt_4
servizio visibilità OG (5 - 6 marzo 2020), emettendo la fattura n. 854 del 24 maggio
2019 per l'importo totale di € 24.400,00 (docc. 3 e 4), con scadenza al 31 luglio 2019; che nonostante il servizio pattuito l' non provvedeva al saldo;
che in data 20.12.2019 su Pt_1
richiesta dell' di posticipare il pagamento a storno parziale della fattura n. 854 del 24 Pt_1
maggio 2019, emetteva la nota di credito n. 951 dal valore di € 5.000,00 oltre iva per un totale di € 6.100,00 (docc. 5 e 6), per il pacchetto OG previsto per il 5-6 marzo 2020. Eccepiva il riconoscimento del debito da parte dell'opponente avvenuto con lettera del
20.12.2019 in cui comunicava il pagamento dopo il ricevimento dei contributi da parte del
ministero, e, ancora in data 26.12.2020. Insisteva per l'inadempimento contrattuale dell'opponente e la condanna al pagamento della somma ingiunta.
2 – In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per principio di legittimità consolidato, il creditore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, ed incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (tra le tante
Cass. 27/1/2010, n. 1741); compete, quindi, all'opponente l'onere di contestare la pretesa creditoria allegando circostanze estintive o modificative della medesima o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, compete a parte opposta dimostrare gli elementi costituitivi del credito azionato in sede sommaria.
In termini di prova, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalle parti, anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Nel caso che ci occupa, il Consorzio opposto ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della opponente chiedendo il pagamento di somme dovute per servizi di sponsorizzazione e visibilità per gli eventi OG (28 febbraio
– 1 marzo 2019), (5 - 8 novembre 2019) e OG (5 - 6 marzo 2020), Pt_4
per l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre iva (per una somma totale pari a € 24.400,00),
come da fattura allegata in sede monitoria.
Occorre rilevare che la fattura allegata in sede monitoria, in quanto atto unilaterale emesse dal creditore costituisce una prova scritta tale da legittimare l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, tale valenza probatoria non può riconoscersi anche nel caso in cui venga presentata la relativa opposizione, senza il supporto di quella prova documentale degli elementi negoziali nelle stesse indicati da cui scaturisce il credito ed il rapporto.
Ciò significa, che il credito riportato nella fattura non può presumersi dovuto in assenza di riscontro del contratto e del rapporto tra ingiungente ed ingiunto. Ed invero, incombe sul creditore – opposto l'onere di fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura prodotta nel giudizio monitorio. (Cass.
Civ. II n. 9542/2018).
Nel caso specifico, la società opposta ha prodotto comunicazione del 20.12.2019 con la quale esponeva che “il pagamento delle attività 2019, secondo gli accordi presi, sarebbe Pt_1
stato effettuato dopo il ricevimento dei contributi da parte del ministero, probabilmente nel
mese di maggio” (doc. 10). La documentazione citata denota un riconoscimento del debito da parte dell'opponente debitore, in cui viene richiamata seppure per relationem il rapporto contrattuale intercorso tra le parti del 4.02.2019 e successiva integrazione ( all.2) del
25.02.2019, prodotto dall'opposto.
La ricognizione di debito, infatti, non costituisce una autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi,
in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi",
comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario è
dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Inoltre, la ricognizione del debito disciplinate dall'articolo 1988 c.c sono atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale diretti ad un soggetto determinato caratterizzati da un fenomeno di astrazione processuale nel senso che, determinando sul piano probatorio una semplice inversione dell'onere della prova,
dispensano la parte in favore della quale sono fatti, anche se attore in senso sostanziale, dalla prova dell'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria,
consentendo al promittente di sollevare ogni possibile eccezione e di provare in tal modo l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia dello stesso rapporto al quale la promessa o la ricognizione del debito sono collegate (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17423 del 2007; n. 4019 del 2006 Cass. civ. n. 2091/2022).
Quindi, dal punto di vista probatorio l'onere della prova del creditore per effetto della
“inversione dell'onere della prova”, appare assolto, gravava sull'autore del riconoscimento del debito la prova del fatto estintivo, modificativo ed impeditivo del diritto allegato al fine di paralizzare la pretesa azionata. Alla luce di quanto emerso, l' Parte_5
deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 18.300,00 oltre
[...]
interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 come calcolati in domanda fino al saldo;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 10033/2021;
• Condanna Parte_5
al pagamento in favore di dell'importo Parte_6
di euro di euro 18.300,00 oltre interessi ex art. 231/2002 fino al saldo;
• Condanna Parte_5
alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_6
che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge;
[...]
Così deciso in Roma il 10.07.2025
IL GIUDICE
RA ES