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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4341/2019 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – in composizione collegiale nelle persone dei giudici: Dott.ssa Silvia Bianchi–Presidente- dott.ssa Maria Carla Quota - dott.
Giovanni Calasso -Giudice relatore- nel procedimento civile iscritto al n. 4931 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad: Oggetto: proposizione di querela di falso
PROMOSSO
Attore Difensore
Controparte_1 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore POLIZIA DI VENEZIA NO AN CP_3
ALTE PARTI
Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni Attore: come da verbale di causa del 21.09.2021
Conclusioni del convenuto: come da verbale di causa del 21.09.2021
FATTO
1. Con atto di citazione del 15.04.2019 conveniva in giudizio innanzi a Controparte_1 Codesto Tribunale la Polizia Municipale di Venezia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
> Voglia l'iIll.mo Tribunale adito disporre il sequestro, inaudita altera parte, dei due verbali sottoscritti dal signor la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017 e presenti nel fascicolo del CP_1
Dott. Giovanni Calasso 1
Pubblico Ministero dott. (R.G.N.R. 8132/2017) presso la Procura della Per_1
Repubblica di Venezia. Il primo relativo al consenso informato (cfr. doc. 5) ed il secondo relativo agli avvisi ex art. 114 disp att. c.p.p. (cfr. doc. 3). In via principale:
> Voglia l'iIll.mo Tribunale adito, accertata la falsità della firma apposta al verbale di cui al doc. 3, dichiarare la nullità del verbale oggetto del presente giudizio e dove sono indicate le informazioni di garanzia ex art. 114 disp. att. c.p.p. non fornite all'attore la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017. In ogni caso:
> spese, diritti ed onorari professionali interamente rifusi, anche di primo grado.
A fondamento della domanda esponeva che: a) nella notte tra l'1 luglio e il 2 luglio 2017, a seguito di un incidente avvenuto in Mestre
(VE), loc. Gazzera, via Calucci senza coinvolgimento di terzi, veniva condotto dall'ambulanza giunta sul posto al più vicino nosocomio, dove veniva sottoposto, su richiesta degli agenti di polizia municipale, agli esami ematologici che rivelavano l'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope;
b) nell'occasione gli agenti non avevano fornito al signor gli avvisi ex art. 114 disp. CP_1 Att. C.p.p. con conseguente nullità degli esami;
c) nel mese di febbraio 2018, gli veniva notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p., in ordine al seguente ipotizzato reato: “[…] artt. 81 co. 1 C.P. 186 co. 2 lett. c), 2 bis, 2 sexies, 187 co. 1, 1 bis e 1 quater C.d.S., perché a seguito della medesima condotta illecita, si poneva alla guida dell'autoveicolo Fiat Punto targato EF645GC, di sua proprietà, in condizioni di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico pari a 1,53 g/l, e all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo “cannabinoidi e cocaina”, circostanza accertata mediante esame dei liquidi biologici effettuato presso una struttura sanitaria. […]” d) richiesta copia del fascicolo del Pubblico Ministero rilevava la presenza di un verbale del 2 luglio 2017 privo di numero di protocollo di cui veniva indicato l'ottemperamento alle disposizione del codice di rito in merito alle informazioni di garanzia da fornire al soggetto che deve essere sottoposto ad accertamenti necessari ed urgenti;
e) la firma del trasgressore indicata nel verbale de quo era palesemente falsa e non riconducibile allo stesso.
2. Con comparsa 27.06.2019 si costituiva il formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“respingere la querela di falso, si come proposta nei confronti della Relazione d'incidente stradale prot. 664/2017, e del conseguente Verbale n. V/10067485S/2017 del 25.08.2017, per la violazione dell'art. 154, commi 3 e 8, del C.d.S.. Con rifusione di spese ed oneri di giudizio.
Parte convenuta evidenziava:
a. in data 01/07/2017 verso le ore 23:15 si verificava un sinistro stradale in Mestre (VE), via Calucci, intersezione via Gazzera Alta;
b. gli agenti di Polizia Municipale di Venezia, intervenuti sul luogo del sinistro, accertavano che il sig. , alla guida della Fiat Punto targata EF645GC, di proprietà dello Controparte_1 stesso, a causa della velocità non adeguata allo stato dei luoghi, perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva dalla sede stradale andando ad impattare sul prospiciente cancello d'accesso pedonale all'edificio avente il numero civico 5 della vicina Via Pago;
c. a causa delle lesioni riportate l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale All'Angelo dove l'agente di Polizia municipale veniva informato dal sanitario di turno (dott.ssa che il si era rifiutato di sottoporsi agli Persona_2 CP_1 accertamenti, come si poteva rilevare dalla relazione sanitaria di pronto soccorso;
d. l'attore, dopo essere stato informato dagli agenti di Polizia Municipale delle conseguenze giuridiche dovute al rifiuto di sottoporsi agli esami (ex artt. 186 comma 7 e 187 comma 4
C.d.S.), e dei diritti e delle garanzie allo stesso spettanti e anche della facoltà di farsi
Dott. Giovanni Calasso 2
assistere da un legale, acconsentiva al prelievo e declinava la facoltà di farsi assistere da un legale, sottoscrivendo sia il modulo di consenso al prelievo, che il verbale di accertamenti urgenti, dinnanzi agli agenti di P.M. ed al personale sanitario.
3. Concessi i termini 183 VI comma nn. 1,2,3 c.p.c., ritenuto non necessario disporre il sequestro del documento impugnato di falso e della scrittura di comparazione indicata dalla parte querelante;
disposta ed espletata CTU grafologica, entrambi i procuratori chiedevano che venisse fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Depositate comparse conclusionali e repliche la causa veniva riservata per la decisione
DIRITTO
Ritiene il Tribunale, alla luce della CTU e dei dubbi dal consulente espressi in relazione alla genericità della sottoscrizione, che non vi sia certezza che il non sia l'autore della CP_1 firma apposta sul verbale.
Il CTU ha, invero sottolineato che “le differenze non sono così perentorie e nette e la semplicità della X la rende alla portata di molti autori, per cui non è escludibile, con certezza, che possa essere stata fatta dal nel momento particolare che ha determinato forti CP_1 diversità formali anche nelle firme autografe contemporanee”. Peraltro la sottoscrizione è stata apposta nel momento in cui è risultato dagli accertamenti sanitari che il aveva assunto non solo sostanze psicotrope, ma anche bevande CP_1 alcoliche. Peraltro, gli stessi sanitari hanno proceduto all'accertamento del tasso alcolemico o della presenza di sostanze psicotrope per fini terapeutici. Trova applicazione al caso de quo la giurisprudenza della suprema Corte che ha precisato che
“La querela di falso proposta in via principale da luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra le dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico. […] In considerazione di tali aspetti particolari, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande anche se dipendenti, nell'esito, dalla prima”. In tal senso: Cassazione civile, n. 13190/2006.
“…. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362. (Cassazione n.
19727/2003; Cassazione 24725/08).
Invero, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono concordi nel ritenere che lo scopo dell'impugnativa di falso sia la completa rimozione del valore del documento e la contestuale eliminazione di esso a tutela della fede pubblica e dell'efficacia sua propria, con ogni conseguenza in termini di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Detto ciò, le circostanze rappresentate dalle parti e che fanno da sfondo al presente giudizio consentono di riscontrare l'esistenza dell'interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. della parte attrice all'eliminazione dal mondo giuridico del valore del documento impugnato di falso. (cfr. Cassazione civile 4728/2007, Cassazione civ. 18323/2007, Cassazione civile
8362/2007 fra le tante). E' evidente che il fine dell'attore è quello di eliminare e rendere privo di forza probatoria il verbale oggetto del presente giudizio dove sono indicate le informazioni di garanzia ex art. 114 disp. att. c.p.p. non fornite all'attore la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017. Pertanto, l'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, la
Dott. Giovanni Calasso 3
legittimazione passiva in relazione alla pretesa che su di esso si fonda, ossia con riguardo al soggetto nei cui confronti va eliminato l'intento di giovarsene.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende allora proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione della autenticità o meno del documento. Legittimato passivo della querela di falso civile è così il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi in ogni caso sia concorso nella falsità.
Per altro verso, il giudizio di falso, è noto, appare finalizzato alla contestazione degli atti e dei mezzi di prova che ex lege sono dotati di efficacia di prova legale. E quindi può avere ad oggetto l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o riconosciuta, la scrittura privata verificata (Cass. 28/02/2007, n. 4728). Ed in effetti l'efficacia privilegiata che l'ordinamento riconosce all'atto pubblico ex art 2700
c.c. ed alla scrittura privata ex art 2702 c.c. è superabile solo con la querela di falso, a mezzo del quale l'atto viene rimosso definitivamente dal mondo giuridico. Alla luce di quanto sopra, considerata:
• l'evidente contraddittorietà intrinseca della CTU che da una parte afferma che “non è escludibile, con certezza, che (la sottoscrizione) possa essere stata fatta dal CP_1 e dall'altra la “ non attribuibilità della firma X al Sig. ; CP_1
• la gravità del procedimento;
• la mancanza di un interesse dei verbalizzanti;
• Di prove certe ed inconfutabili circa la falsità della sottoscrizione La domanda va disattesa
Le spese processuali tenuto conto delle motivazioni sopra esposte vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale.
3) compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle di CTU Venezia, 11.11.2024
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Silvia Bianchi)
Il G.I. Estensore
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – in composizione collegiale nelle persone dei giudici: Dott.ssa Silvia Bianchi–Presidente- dott.ssa Maria Carla Quota - dott.
Giovanni Calasso -Giudice relatore- nel procedimento civile iscritto al n. 4931 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad: Oggetto: proposizione di querela di falso
PROMOSSO
Attore Difensore
Controparte_1 Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Convenuto Difensore POLIZIA DI VENEZIA NO AN CP_3
ALTE PARTI
Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni Attore: come da verbale di causa del 21.09.2021
Conclusioni del convenuto: come da verbale di causa del 21.09.2021
FATTO
1. Con atto di citazione del 15.04.2019 conveniva in giudizio innanzi a Controparte_1 Codesto Tribunale la Polizia Municipale di Venezia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
> Voglia l'iIll.mo Tribunale adito disporre il sequestro, inaudita altera parte, dei due verbali sottoscritti dal signor la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017 e presenti nel fascicolo del CP_1
Dott. Giovanni Calasso 1
Pubblico Ministero dott. (R.G.N.R. 8132/2017) presso la Procura della Per_1
Repubblica di Venezia. Il primo relativo al consenso informato (cfr. doc. 5) ed il secondo relativo agli avvisi ex art. 114 disp att. c.p.p. (cfr. doc. 3). In via principale:
> Voglia l'iIll.mo Tribunale adito, accertata la falsità della firma apposta al verbale di cui al doc. 3, dichiarare la nullità del verbale oggetto del presente giudizio e dove sono indicate le informazioni di garanzia ex art. 114 disp. att. c.p.p. non fornite all'attore la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017. In ogni caso:
> spese, diritti ed onorari professionali interamente rifusi, anche di primo grado.
A fondamento della domanda esponeva che: a) nella notte tra l'1 luglio e il 2 luglio 2017, a seguito di un incidente avvenuto in Mestre
(VE), loc. Gazzera, via Calucci senza coinvolgimento di terzi, veniva condotto dall'ambulanza giunta sul posto al più vicino nosocomio, dove veniva sottoposto, su richiesta degli agenti di polizia municipale, agli esami ematologici che rivelavano l'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope;
b) nell'occasione gli agenti non avevano fornito al signor gli avvisi ex art. 114 disp. CP_1 Att. C.p.p. con conseguente nullità degli esami;
c) nel mese di febbraio 2018, gli veniva notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p., in ordine al seguente ipotizzato reato: “[…] artt. 81 co. 1 C.P. 186 co. 2 lett. c), 2 bis, 2 sexies, 187 co. 1, 1 bis e 1 quater C.d.S., perché a seguito della medesima condotta illecita, si poneva alla guida dell'autoveicolo Fiat Punto targato EF645GC, di sua proprietà, in condizioni di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico pari a 1,53 g/l, e all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo “cannabinoidi e cocaina”, circostanza accertata mediante esame dei liquidi biologici effettuato presso una struttura sanitaria. […]” d) richiesta copia del fascicolo del Pubblico Ministero rilevava la presenza di un verbale del 2 luglio 2017 privo di numero di protocollo di cui veniva indicato l'ottemperamento alle disposizione del codice di rito in merito alle informazioni di garanzia da fornire al soggetto che deve essere sottoposto ad accertamenti necessari ed urgenti;
e) la firma del trasgressore indicata nel verbale de quo era palesemente falsa e non riconducibile allo stesso.
2. Con comparsa 27.06.2019 si costituiva il formulando le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“respingere la querela di falso, si come proposta nei confronti della Relazione d'incidente stradale prot. 664/2017, e del conseguente Verbale n. V/10067485S/2017 del 25.08.2017, per la violazione dell'art. 154, commi 3 e 8, del C.d.S.. Con rifusione di spese ed oneri di giudizio.
Parte convenuta evidenziava:
a. in data 01/07/2017 verso le ore 23:15 si verificava un sinistro stradale in Mestre (VE), via Calucci, intersezione via Gazzera Alta;
b. gli agenti di Polizia Municipale di Venezia, intervenuti sul luogo del sinistro, accertavano che il sig. , alla guida della Fiat Punto targata EF645GC, di proprietà dello Controparte_1 stesso, a causa della velocità non adeguata allo stato dei luoghi, perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva dalla sede stradale andando ad impattare sul prospiciente cancello d'accesso pedonale all'edificio avente il numero civico 5 della vicina Via Pago;
c. a causa delle lesioni riportate l'attore veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale All'Angelo dove l'agente di Polizia municipale veniva informato dal sanitario di turno (dott.ssa che il si era rifiutato di sottoporsi agli Persona_2 CP_1 accertamenti, come si poteva rilevare dalla relazione sanitaria di pronto soccorso;
d. l'attore, dopo essere stato informato dagli agenti di Polizia Municipale delle conseguenze giuridiche dovute al rifiuto di sottoporsi agli esami (ex artt. 186 comma 7 e 187 comma 4
C.d.S.), e dei diritti e delle garanzie allo stesso spettanti e anche della facoltà di farsi
Dott. Giovanni Calasso 2
assistere da un legale, acconsentiva al prelievo e declinava la facoltà di farsi assistere da un legale, sottoscrivendo sia il modulo di consenso al prelievo, che il verbale di accertamenti urgenti, dinnanzi agli agenti di P.M. ed al personale sanitario.
3. Concessi i termini 183 VI comma nn. 1,2,3 c.p.c., ritenuto non necessario disporre il sequestro del documento impugnato di falso e della scrittura di comparazione indicata dalla parte querelante;
disposta ed espletata CTU grafologica, entrambi i procuratori chiedevano che venisse fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Depositate comparse conclusionali e repliche la causa veniva riservata per la decisione
DIRITTO
Ritiene il Tribunale, alla luce della CTU e dei dubbi dal consulente espressi in relazione alla genericità della sottoscrizione, che non vi sia certezza che il non sia l'autore della CP_1 firma apposta sul verbale.
Il CTU ha, invero sottolineato che “le differenze non sono così perentorie e nette e la semplicità della X la rende alla portata di molti autori, per cui non è escludibile, con certezza, che possa essere stata fatta dal nel momento particolare che ha determinato forti CP_1 diversità formali anche nelle firme autografe contemporanee”. Peraltro la sottoscrizione è stata apposta nel momento in cui è risultato dagli accertamenti sanitari che il aveva assunto non solo sostanze psicotrope, ma anche bevande CP_1 alcoliche. Peraltro, gli stessi sanitari hanno proceduto all'accertamento del tasso alcolemico o della presenza di sostanze psicotrope per fini terapeutici. Trova applicazione al caso de quo la giurisprudenza della suprema Corte che ha precisato che
“La querela di falso proposta in via principale da luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra le dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico. […] In considerazione di tali aspetti particolari, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande anche se dipendenti, nell'esito, dalla prima”. In tal senso: Cassazione civile, n. 13190/2006.
“…. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000. n. 8362. (Cassazione n.
19727/2003; Cassazione 24725/08).
Invero, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono concordi nel ritenere che lo scopo dell'impugnativa di falso sia la completa rimozione del valore del documento e la contestuale eliminazione di esso a tutela della fede pubblica e dell'efficacia sua propria, con ogni conseguenza in termini di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Detto ciò, le circostanze rappresentate dalle parti e che fanno da sfondo al presente giudizio consentono di riscontrare l'esistenza dell'interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c. della parte attrice all'eliminazione dal mondo giuridico del valore del documento impugnato di falso. (cfr. Cassazione civile 4728/2007, Cassazione civ. 18323/2007, Cassazione civile
8362/2007 fra le tante). E' evidente che il fine dell'attore è quello di eliminare e rendere privo di forza probatoria il verbale oggetto del presente giudizio dove sono indicate le informazioni di garanzia ex art. 114 disp. att. c.p.p. non fornite all'attore la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017. Pertanto, l'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, la
Dott. Giovanni Calasso 3
legittimazione passiva in relazione alla pretesa che su di esso si fonda, ossia con riguardo al soggetto nei cui confronti va eliminato l'intento di giovarsene.
La legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende allora proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione della autenticità o meno del documento. Legittimato passivo della querela di falso civile è così il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi in ogni caso sia concorso nella falsità.
Per altro verso, il giudizio di falso, è noto, appare finalizzato alla contestazione degli atti e dei mezzi di prova che ex lege sono dotati di efficacia di prova legale. E quindi può avere ad oggetto l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o riconosciuta, la scrittura privata verificata (Cass. 28/02/2007, n. 4728). Ed in effetti l'efficacia privilegiata che l'ordinamento riconosce all'atto pubblico ex art 2700
c.c. ed alla scrittura privata ex art 2702 c.c. è superabile solo con la querela di falso, a mezzo del quale l'atto viene rimosso definitivamente dal mondo giuridico. Alla luce di quanto sopra, considerata:
• l'evidente contraddittorietà intrinseca della CTU che da una parte afferma che “non è escludibile, con certezza, che (la sottoscrizione) possa essere stata fatta dal CP_1 e dall'altra la “ non attribuibilità della firma X al Sig. ; CP_1
• la gravità del procedimento;
• la mancanza di un interesse dei verbalizzanti;
• Di prove certe ed inconfutabili circa la falsità della sottoscrizione La domanda va disattesa
Le spese processuali tenuto conto delle motivazioni sopra esposte vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) rigetta la domanda;
2) ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale.
3) compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle di CTU Venezia, 11.11.2024
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Silvia Bianchi)
Il G.I. Estensore
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4