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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/11/2024, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6020/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 dai coniugi
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. CECCHETTO CRISTINA,
e
(C.F.: CP_1 C.F._2
con l'avv. FINOTTI CRISTIAN
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 16/06/2007 a
DE (TV). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 08/11/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2007 da n. a ST NE (TV) il 31/12/1981) e (n. Parte_1 CP_1
a ST NE (TV) il 15/11/1980) e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO (TV) alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Con riguardo all'abitazione adibita a casa coniugale, sita in DE (TV), Via L. Lotto, 14, la stessa viene assegnata, con il relativo mobilio che l'arreda, alla IG.ra , affinché vi Parte_1
abiti assieme alla figlia minorenne.
3. I coniugi in tale sede, nell'ambito della regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali, danno atto di aver raggiunto un accordo in merito alla proprietà del suddetto immobile e pertanto il IG.
si impegna a trasferire alla IG.ra la propria quota di proprietà della CP_1 Parte_1
casa di DE (TV), Via L. Lotto 14, pari al 50%, senza corrispettivo alcuno e la IG.ra Parte_1
a liberare il IG. dal mutuo n. 106/16145 gravante sull'immobile, saldando ed
[...] CP_1
estinguendo il precedente mutuo, liberando in tal modo il IG. da ogni garanzia prestata per CP_1
l'adempimento dello stesso, attraverso l'accensione di altro mutuo con Banca delle Terre Venete e a condizione dell'ottenimento di tale finanziamento. Il IG. si impegna a cedere la propria quota CP_1
di proprietà al momento della convocazione da parte della IG.ra presso il Notaio scelto da Parte_1 quest'ultima e pagato dalla stessa, e previa o contestuale estinzione da parte della IG.ra del Parte_1
mutuo 106/16145 gravante sull'immobile. Finché non vi sarà la cessione della quota di proprietà da parte del IG. , permarrà l'obbligo per entrambe i coniugi di continuare a pagare 50% ciascuno CP_1
la rata mensile del mutuo cointestato, fino all'estinzione.
4. Si dà atto del fatto che il IG. ha già lasciato, a far data dal mese di agosto 2021, la casa CP_1
familiare, trasferendosi in altro appartamento e che lo stesso ha provveduto a portare via i propri effetti personali. Poiché ad oggi il IG. non ha ancora provveduto al trasferimento della CP_1
propria residenza dalla casa familiare, lo stesso si impegna a procedere al cambiamento della residenza entro e non oltre il termine massimo di un mese dal deposito del presente ricorso. Qualora fosse inadempiente a tale impegno, sarà nella facoltà della IG.ra rivalersi sullo stesso per ogni Parte_1
conseguenza data dal mancato ottemperamento dell'obbligo assunto.
5. Si dà atto che entrambi i coniugi sono in grado di provvedere alle proprie necessità in quanto economicamente autosufficienti, la IG.ra è infatti impiegata presso la società B-For Srl con Parte_1
stipendio mensile di € 1.600,00 circa (doc. 6,7,8,9), mentre il IG. è libero professionista CP_1
nel campo agrario con p.iva (doc. 10-11-12), occupandosi di coltivazione dei terreni e della cura dei giardini.
6. In considerazione della diversità di reddito e del fatto che la piccola avrà domicilio Per_1
prevalente presso la madre nella casa famigliare, i coniugi si sono accordati affinché il IG. versi CP_1
alla IG.ra la somma di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della Parte_1
figlia Importo che sarà oggetto di rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT a far Per_1
data dal mese di settembre 2025 e da corrispondersi entro il 10 di ogni mese. Quanto all'assegno unico per questo verrà percepito interamente dalla madre. Per_1
7.In ordine alle spese straordinarie per la figlia ancora minorenne individuate in base Per_1
all'Allegato 3 del Protocollo sul diritto di Famiglia dell'intestato Tribunale, aggiornato all'1.12.2016, alle stesse i genitori concorreranno nella misura del 50%. Conseguentemente le detrazioni per carico familiare saranno riconosciute in favore della madre, mentre le detrazioni per oneri e spese della figlia saranno suddivisi nella misura del cinquanta per cento dei genitori.
8. La figlia minorenne rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_1
domicilio prevalente e residenza presso la madre, nella casa familiare sita in DE (TV), Via L.
Lotto, 14, con autorizzazione all'esercizio separato della potestà genitoriale in merito alle sole questioni di ordinaria amministrazione, fermo restando che, in ordine alle decisioni riguardanti le questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, la decisione dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori.
9.Viene in tale sede stabilito che il IG. terrà con sé il martedì e giovedì pomeriggio, CP_1 Per_1
andando a prenderla dopo lavoro presso i nonni materni e riaccompagnandola a casa dopo cena entro le ore 21,30, nonché un week-end alterno, dal venerdì sera alla domenica sera prima di cena o, comunque, entro le 21,30. Eventuali variazioni verranno preventivamente concordate tra i coniugi,
nello spirito della massima collaborazione e nell'interesse primario di Durante le festività Per_1
(Natale, Capodanno e Pasqua) ed il giorno del suo compleanno, trascorrerà almeno parte Per_1
della giornata festiva e delle relative vacanze con ciascun genitore, compatibilmente con i suoi impegni e quelli dei genitori. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre almeno due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordare con la IG.ra possibilmente entro il 30 Parte_1
maggio di ogni anno.
10. Le parti danno inoltre atto di essersi accordati nella divisione di tutti gli altri beni. In particolare, con riguardo alla vettura Kia Sportage (cointestata) Tg EP199WY attualmente in uso della IG.ra la stessa, di proprietà al 50% di entrambe i coniugi (doc. n. 13), rimarrà nella disponibilità Parte_1
esclusiva di quest'ultima, la quale provvederà a pagare le relative spese di manutenzione, bollo e assicurazione e verrà intestata esclusivamente alla IG.ra provvedendo quest'ultima alle Parte_1
spese per il passaggio di proprietà della quota del IG. in suo favore. CP_1
11. I coniugi danno atto di non essere proprietari di nessun altro immobile ad eccezione della casa familiare.
12. La IG.ra è intestataria del conto corrente acceso presso Banca delle Terre Parte_1
Venete e il IG. è intestatario di un conto corrente acceso sempre presso Banca delle Terre CP_1
Venete
13.I coniugi si prestano il reciproco assenso per il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio, anche della figlia.
Per quanto sopra esposto, i IGnori e , come sopra difesi e rappresentati, Parte_1 CP_1
dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono che codesto Ill.mo Tribunale di Treviso Voglia sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc e Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto dai IGnori e con Parte_1 CP_1
conseguente ordine di annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile Competente alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente e residenza presso Per_1
la madre;
- la casa familiare rimarrà, unitamente agli arredi e corredi ivi presenti, alla IGnora Parte_1
[...]
- quanto alla proprietà della casa familiare sita in DE (TV), in Via L. Lotto n. 14, il IG. CP_1
si impegna a trasferire alla IG.ra la propria quota di proprietà, pari al 50%,
[...] Parte_1
della casa di DE (TV), Via L. Lotto 14, senza corrispettivo alcuno e la IG.ra Parte_1
a liberare il IG. dal mutuo n. 106/16145 gravante sull'immobile, saldando ed estinguendo il CP_1
precedente mutuo;
liberando in tal modo il IG. da ogni garanzia prestata per l'adempimento CP_1
dello stesso, attraverso l'accensione di altro mutuo con Banca delle Terre Venete. Il IG. si CP_1
impegna a cedere la propria quota di proprietà al momento della convocazione da parte della IG.ra presso il Notaio scelto da quest'ultima e pagato dalla stessa, e previa o contestuale Parte_1
estinzione da parte della IG.ra del mutuo 106/16145 gravante sull'immobile. Finché non Parte_1
vi sarà la cessione della quota di proprietà da parte del IG. , permarrà l'obbligo per entrambe i CP_1
coniugi di continuare a pagare 50% ciascuno la rata mensile del mutuo cointestato, fino alla scadenza;
- il IG. si impegna a trasferire la residenza dalla casa familiare entro un mese dal deposito del CP_1
presente ricorso;
- il IG. si impegna a trasferire alla IG.ra la propria quota di proprietà della vettura CP_1 Parte_1
Sportage (cointestata) Tg EP199WY, nulla chiedendo per la cessione, con spese di trasferimento a carico della IGnora Parte_1
- riguardo al diritto di visita di ci si riporta a quanto esposto in narrativa al punto 9); Per_1
- il IGnor verserà, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora CP_1
entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, il contributo nel mantenimento ordinario Parte_1
della figlia pari alla somma di € 300,00, somma che sarà annualmente aggiornata secondo gli indici
ISTAT;
- le spese straordinarie nell'interesse della figlia minorenne saranno così ripartite: l'50% a Per_1
carico del padre ed il 50% a carico della madre e saranno individuate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Treviso;
- la IG.ra percepirà interamente l'assegno unico di le detrazioni per carico familiare Parte_1 Per_1
saranno riconosciute in favore della madre, mentre le detrazioni per oneri e spese della figlia saranno suddivisi nella misura del cinquanta per cento dei genitori”
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di VEDELAGO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 19/11/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera