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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 604/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 604/2025 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. MARCHETTO MARIA ELENA giusta Parte_1
delega in atti, presso il cui studio in VIA APPIANI 5 in MONZA ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. POLIZZI GASPARE giusta delega in atti, CP_1
presso il cui studio in VIA TIZIANO, 32 in 20145 MILANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente . CP_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
pagina 1 di 4 Alla prima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha concluso “per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Paladina (BG) il 07/07/2019 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Paladina (BG) al numero 5 parte 2 s. A anno 2019; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni concordemente formulate dalle parti:
1) La figlia minorenne nata il [...] a [...], è affidata ad entrambi i Persona_1
genitori e , con collocamento prevalente presso la Parte_1 CP_1
madre; la minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
2) La madre si impegna a trasferire la propria residenza presso il Comune di Monza (con il deposito della domanda di trasferimento della residenza entro il 15/09/2025).
3) Il godimento della casa familiare sita in Monza via Giacomo Medici n. 6 è assegnato alla madre affinché vi possa vivere con la figlia.
pagina 2 di 4 4) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre avrà la figlia con sé come segue:
- 3 pernottamenti a ogni blocco di riposo (ogni blocco di riposo è di 4 giorni); all'inizio di ogni periodo di visita il padre ritirerà la figlia alla fine dell'asilo (se non c'è asilo alle ore 16:00) e alla fine del periodo di visita il padre riporta la figlia all'asilo (se non c'è asilo alle ore 16:00); il padre dovrà comunicare alla madre con un preavviso di 15 giorni i 3 giorni concreti di ciascun blocco di riposo in cui avrà la figlia con sé;
- il padre potrà inoltre - una sola volta al mese - avere la figlia con sé per un ulteriore giorno (e quindi per 4 anziché 3 pernottamenti) nel caso in cui i 3 pernottamenti di cui sopra ricadessero su un fine settimana;
- durante le vacanze scolastiche estive della figlia: tre settimane anche non consecutive (anche la madre potrà avere con sé la figlia tre settimane anche non consecutive per ragioni di vacanza);
i genitori dovranno concordare il periodo esatto delle vacanze entro il 30 aprile di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, intendendosi le stesse coincidenti con il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche;
la figlia resterà il 23 ed il 24 dicembre sempre con la madre ed il 25 dicembre sempre con il padre;
il padre verrà a prendere la figlia il 25/12 mattina alle ore 09:00 presso la madre;
alternando di anno in anno la figlia passerà con il padre il periodo dal 25/12 al 31/12 mattina ore 09:00 e l'anno successivo dal 25/12 al giorno 02/01 ore 09:00; il resto della vacanza natalizia la figlia lo passerà con la madre;
la madre verrà a prendere la figlia presso il padre;
si dà atto che per le vacanze natalizie 2025 la figlia resterà con il padre dal 25/12 al 02/01/2026;
- la metà delle altre vacanze scolastiche della figlia secondo il criterio dell'alternanza;
5) Il padre è tenuto a contribuire, a partire da giugno 2025, al mantenimento ordinario della predetta figlia con l'importo di Euro 1.800,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
il predetto importo è soggetto alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione il giorno 01/06/2026 (con base maggio 2025).
6) Il padre deve sostenere le spese straordinarie della figlia nella misura del Parte_1
100%; i genitori si richiamano al protocollo sulle spese straordinarie dei figli del Tribunale di
Monza; le spese per i buoni pasto / mensa scolastica della figlia sono in ogni caso (in deroga a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza) considerate spese straordinarie interamente a carico del padre;
7) Il padre si impegna a rimettere tutte le querele proposte nei confronti della madre entro 10 giorni dalla sentenza di separazione, e la madre dichiara di accettare la detta rimessione.
pagina 3 di 4 8) Eventuali contributi per la figlia erogati da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico universale e quello familiare, spettano esclusivamente alla madre.
9) Le detrazioni fiscali per la figlia possono essere richieste da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
10) I genitori dichiarano sin da ora di acconsentire reciprocamente all'emissione di documenti (carta di identità e passaporti) per la figlia.
11) Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per il passato.
12) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il giorno 11/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 604/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 604/2025 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. MARCHETTO MARIA ELENA giusta Parte_1
delega in atti, presso il cui studio in VIA APPIANI 5 in MONZA ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. POLIZZI GASPARE giusta delega in atti, CP_1
presso il cui studio in VIA TIZIANO, 32 in 20145 MILANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2025 la parte ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale di Bolzano;
si è costituita la parte resistente . CP_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione, non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
pagina 1 di 4 Alla prima udienza le parti hanno formulato le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
il pubblico ministero ha concluso “per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”.
2. Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Paladina (BG) il 07/07/2019 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Paladina (BG) al numero 5 parte 2 s. A anno 2019; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni concordemente formulate dalle parti:
1) La figlia minorenne nata il [...] a [...], è affidata ad entrambi i Persona_1
genitori e , con collocamento prevalente presso la Parte_1 CP_1
madre; la minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
2) La madre si impegna a trasferire la propria residenza presso il Comune di Monza (con il deposito della domanda di trasferimento della residenza entro il 15/09/2025).
3) Il godimento della casa familiare sita in Monza via Giacomo Medici n. 6 è assegnato alla madre affinché vi possa vivere con la figlia.
pagina 2 di 4 4) Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre avrà la figlia con sé come segue:
- 3 pernottamenti a ogni blocco di riposo (ogni blocco di riposo è di 4 giorni); all'inizio di ogni periodo di visita il padre ritirerà la figlia alla fine dell'asilo (se non c'è asilo alle ore 16:00) e alla fine del periodo di visita il padre riporta la figlia all'asilo (se non c'è asilo alle ore 16:00); il padre dovrà comunicare alla madre con un preavviso di 15 giorni i 3 giorni concreti di ciascun blocco di riposo in cui avrà la figlia con sé;
- il padre potrà inoltre - una sola volta al mese - avere la figlia con sé per un ulteriore giorno (e quindi per 4 anziché 3 pernottamenti) nel caso in cui i 3 pernottamenti di cui sopra ricadessero su un fine settimana;
- durante le vacanze scolastiche estive della figlia: tre settimane anche non consecutive (anche la madre potrà avere con sé la figlia tre settimane anche non consecutive per ragioni di vacanza);
i genitori dovranno concordare il periodo esatto delle vacanze entro il 30 aprile di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, intendendosi le stesse coincidenti con il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche;
la figlia resterà il 23 ed il 24 dicembre sempre con la madre ed il 25 dicembre sempre con il padre;
il padre verrà a prendere la figlia il 25/12 mattina alle ore 09:00 presso la madre;
alternando di anno in anno la figlia passerà con il padre il periodo dal 25/12 al 31/12 mattina ore 09:00 e l'anno successivo dal 25/12 al giorno 02/01 ore 09:00; il resto della vacanza natalizia la figlia lo passerà con la madre;
la madre verrà a prendere la figlia presso il padre;
si dà atto che per le vacanze natalizie 2025 la figlia resterà con il padre dal 25/12 al 02/01/2026;
- la metà delle altre vacanze scolastiche della figlia secondo il criterio dell'alternanza;
5) Il padre è tenuto a contribuire, a partire da giugno 2025, al mantenimento ordinario della predetta figlia con l'importo di Euro 1.800,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 05 di ogni mese;
il predetto importo è soggetto alla rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione il giorno 01/06/2026 (con base maggio 2025).
6) Il padre deve sostenere le spese straordinarie della figlia nella misura del Parte_1
100%; i genitori si richiamano al protocollo sulle spese straordinarie dei figli del Tribunale di
Monza; le spese per i buoni pasto / mensa scolastica della figlia sono in ogni caso (in deroga a quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Monza) considerate spese straordinarie interamente a carico del padre;
7) Il padre si impegna a rimettere tutte le querele proposte nei confronti della madre entro 10 giorni dalla sentenza di separazione, e la madre dichiara di accettare la detta rimessione.
pagina 3 di 4 8) Eventuali contributi per la figlia erogati da parte di enti pubblici, incluso l'assegno unico universale e quello familiare, spettano esclusivamente alla madre.
9) Le detrazioni fiscali per la figlia possono essere richieste da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
10) I genitori dichiarano sin da ora di acconsentire reciprocamente all'emissione di documenti (carta di identità e passaporti) per la figlia.
11) Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra per il passato.
12) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il giorno 11/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4