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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2028/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO DONZELLI
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. GIANFRANCO Controparte_1 P.IVA_1
DELL'AGLIO
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 16/12/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 13/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 21.913,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, deducendo in sintesi:
di essere titolare di un buono postale fruttifero (di seguito anche solo
“BPF”) del valore di Lire 5.000.000,00, sottoscritto in data 4/9/1992 presso l'ufficio postale di PR MA (v. doc. 1 att.);
che, applicando al predetto BPF i tassi di interesse indicati sul retro del titolo dal ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo alla data di emissione dello stesso e applicando il corretto trattamento fiscale previsto per legge, la somma allo stesso spettante sarebbe pari a € 49.828,22 (v. conteggi sub doc. 2 att.), ossia superiore al quantum al medesimo già corrisposto dalla convenuta a titolo di rimborso
(pari a € 27.914,24: v. ricevuta sub doc. 3 att.);
di avere incardinato il presente giudizio a seguito dell'infruttuoso esito del reclamo indirizzato alla convenuta per il tramite del (v. docc. 4 e Pt_2
5 att.).
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendone il rigetto, allegando che all'attore non spettano somme ulteriori rispetto a quelle già liquidate all'atto della riscossione del BPF oggetto di causa.
A seguito del deposito delle parti delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione, non avendo le parti formulato istanze istruttorie.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 19/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione pagina 2 di 13 alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere che a mente dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 – applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa – “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
In particolare, l'art. 5 del D.M. del 13/6/1986 (istitutivo dei BPF della serie “Q”) ha previsto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.”. In particolare, per tali buoni è stata prevista l'apposizione, a cura degli uffici postali, di due timbri, uno sulla parte anteriore e l'altro, per quel che qui rileva, “sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, e così è avvenuto nel caso di specie.
Dall'esame del documento n. 1 versato in atti dall'attore si evince che il buono oggetto di causa (cointestato all'attore con pari facoltà di rimborso) è stato stampato su un modulo appartenente alla vecchia serie “P” e reca sulla parte frontale la correzione, con timbro in rosso, dalla serie “P” alla serie “Q”.
L'attore lamenta in primo luogo che la stampigliatura apposta dalla convenuta sul retro di tale buono ha omesso di variare i rendimenti previsti dal ventunesimo al trentesimo anno, limitandosi a indicare i tassi previsti per i buoni della serie “Q” per i primi vent'anni.
pagina 3 di 13 In ragione di quanto sopra, l'attore sostiene pertanto di avere diritto alla corresponsione della rendita fissa bimensile riportata sul titolo relativa all'ultimo decennio, e ciò in quanto nel rapporto contrattuale di natura privatistica tra le parti resterebbe ferma la succitata espressa pattuizione tra le medesime intercorsa successivamente alla variazione – in peius – dei rendimenti del buono medesimo ad opera del D.M. del 13/6/1986.
Tale tesi non può essere condivisa.
Giova infatti evidenziare che, a partire dalla pronuncia di Cass. n. 4384/2022, la
Suprema Corte ha puntualizzato che “l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
Da ultimo, la sentenza della Cassazione n. 25583/2023, dopo aver richiamato tutti i propri precedenti conformi alla pronuncia sopra richiamata (Cass. nn.
4748/2022, 4751/2022, 4763/2022, 87/2023, 122/2023 e 567/2023), ha confermato l'approdo raggiunto dal leading case c/ Pt_3 Controparte_1
deciso con la sentenza n. 22619/2023, ulteriormente precisando le ragioni per le quali le pretese invocate nel presente giudizio devono essere disattese.
pagina 4 di 13 In primo luogo, tale arresto della Suprema Corte ha evidenziato la non applicabilità al caso in esame dei principi espressi da Cass. S.U. n. 13979/2007, in quanto attinenti a una fattispecie non sovrapponibile (poiché “nella presente fattispecie si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione
(quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella”).
La succitata pronuncia ha altresì sottolineato trattarsi, dunque, di una “questione di natura interpretativa”, per la risoluzione della quale, “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, assume innegabilmente centralità il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto: il rilievo di queste deve essere tuttavia verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale”, e ancora che “la regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento”
(v. Cass. n. 25583/2023, che richiama Cass. n. 22619/2023 cit.).
Ciò posto, la Corte evidenzia che quella data dall'attore sarebbe una interpretazione del testo negoziale non conforme ai richiamati principi in quanto, obliterando la manifestata volontà – desumibile dalle apposite stampigliature – di far rientrare il titolo nella serie “Q” e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenderebbe di contro di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla defunta serie “P”: la Corte stigmatizza il fatto che “tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei
pagina 5 di 13 rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico”.
In altri termini, la Corte di Cassazione pone in rilievo il fatto che, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, “non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale”, anche tenuto conto del fatto che “l'elemento di anomalia è tanto più percettibile ove si consideri che (…) l'art. 5 del d.m.
13 giugno 1986 imponeva proprio una stampigliatura «recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari” (v. Cass. n. 25583/2023, che richiama Cass. n. 22619/2023 cit.).
In buona sostanza, conclude la Corte, quanto anzidetto schiude la strada a una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa, non in applicazione del meccanismo di integrazione cogente mediante sostituzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., bensì mediante l'integrazione suppletiva del negozio di cui all'art. 1374 c.c., operante proprio in fattispecie – quale quella in esame – in cui l'espressione della volontà dei contraenti risulta incompleta o ambigua (precisando che “l'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il d.m. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi”: v. Cass.
n. 25583/2023, che richiama Cass. n. 22619/2023 cit.).
Il precipitato dei superiori assunti è, dunque, rinvenibile nei seguenti principi di diritto chiaramente espressi dalla citata sentenza dalla Cassazione n. 25583/2023:
“Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
pagina 6 di 13 l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per
l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni” e “In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art.
173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo
i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Del resto, sulla questione controversa riguardante la disciplina normativa applicabile alla quantificazione degli interessi relativi all'ultimo decennio dei BPF anche la Corte d'Appello di Brescia si è di recente conformata ai succitati principi di diritto espressi dal giudice nomofilattico (v., ex multis, sent. nn. 1494/2022,
1495/2022 e 1512/2022).
Quanto statuito dai richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità, infine, è stato altresì avallato dal Collegio di coordinamento dell' (confronta CP_2
decisione n. 9321 del 26/9/2023).
Pertanto, calando i suesposti principi di diritto – ritenuti condivisibili anche da questo Giudice – nel caso che occupa, deve conseguentemente rilevarsi l'infondatezza della domanda attorea di corresponsione per l'ultimo decennio di validità del BPF dei maggiori tassi di interesse indicati a tergo del buono medesimo, con conseguente rigetto della stessa.
Né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire valorizzando le deduzioni attoree in ordine al fatto che la condotta della convenuta avrebbe ingenerato un “legittimo
pagina 7 di 13 affidamento” nell'attore circa un maggiore rendimento della tipologia di buono in esame.
Tale assunto, infatti, non è condivisibile poiché la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D.M. del 13/6/1986 assolveva pienamente alla funzione di pubblicità (e, dunque, conoscenza) legale, così come stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 3963/2019), sicché non è postulabile alcun ulteriore onere di informazione rispetto a quello normativamente indicato e rispettato dalla convenuta.
A ciò si aggiunga che il suesposto rinvio mobile, e l'art. 1374 c.c. operante, porta a escludere – per carenza di univocità – la sussistenza di un legittimo affidamento suscettibile di tutela (v. in tal senso Trib. Bergamo, sent. n. 2009/2022).
3. L'attore ha altresì lamentato che nell'importo rimborsato a suo favore dalla convenuta non sarebbe stata correttamente calcolata la ritenuta fiscale applicabile.
Le contrapposte prospettazioni delle parti in ordine al trattamento fiscale applicabile al BPF oggetto di causa sono così sinteticamente riassumibili.
Parte attrice – invocando la disapplicazione del D.M. 23/6/1997 – sostiene che la capitalizzazione annuale degli interessi maturati sul BPF vada operata al lordo della ritenuta fiscale applicabile (ovvero in ossequio al c.d. principio di cassa di cui all'art. 26, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, che imporrebbe l'applicazione della ritenuta soltanto all'atto del pagamento effettivo degli interessi ai possessori dei
BPF).
Di contro, la convenuta ha allegato che la capitalizzazione annuale degli interessi maturati sul BPF va operata al netto della ritenuta fiscale applicabile, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.M. 23/6/1997.
pagina 8 di 13 Ciò posto, risulta circostanza pacifica e documentale l'emissione del buono per cui è causa in data antecedente al 31/12/1996 (precisamente il 4/9/1992, come anzidetto).
Giova, pertanto, di seguito riepilogare la disciplina normativa dell'imposizione fiscale vigente all'epoca di emissione del predetto buono.
Il D.L. n. 556/1986 (conv. da L. n. 759/1986) ha istituito la ritenuta fiscale applicabile agli interessi maturati sui BPF, facendo venire meno la pregressa esenzione da imposte (di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973).
In particolare, l'art. 1, commi 1 e 2 del succitato D.L. n. 556/1986 sancisce l'assoggettamento dei BPF alla ritenuta fiscale ivi stabilita, prevedendo espressamente quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. (…)”.
Quindi, con riferimento al BPF oggetto di causa, la ritenuta fiscale applicabile era pari al 12,5%.
Inoltre, il comma 3, lett. b) del medesimo art. 1 del D.L. n. 556/1986 disciplina la precipua modalità applicativa della predetta imposizione fiscale e così testualmente dispone, per quel che qui rileva: “
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: (…) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto
pagina 9 di 13 decreto [ossia il D.P.R. n. 602/1973] se operate (…) dall'amministrazione postale”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
A mente del sopra richiamato art. 3, comma 2, lett. d) del D.P.R. n.
602/1973 – nella versione all'epoca in vigore – “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: (…) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) [ovvero il D.P.R. n. 600/1973] maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
La richiamata normativa di rango primario, vigente all'epoca di emissione e sottoscrizione del BPF per cui è causa e allo stesso applicabile, risulta pertanto chiara nel sancire come l'applicazione dell'imposta sui BPF vada correttamente operata – come indicato dalla convenuta – all'atto della capitalizzazione annuale degli interessi (ossia sui redditi “maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”, dunque secondo il c.d. principio di competenza) e non all'atto della scadenza finale dell'investimento e della riscossione del buono (secondo il principio di cassa, come sostenuto dall'attore: v. in tal senso anche Trib. Perugia, sent.
2/2/2023 e Trib. Brescia, sent. n. 1682/2023).
Peraltro, ciò risulta coerente con il sistema di capitalizzazione composta applicato per il calcolo dei rendimenti del capitale investito per i primi vent'anni di durata dei BPF: in altri termini, “il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso”, posto che “la produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di
"atti di disposizione del diritto"” (v. C. Appello Venezia, sent. n. 355/2024 e Trib.
Milano, sent. n. 2068/2024), come appunto accade allorquando gli interessi prodotti annualmente concorrono a formare (unitamente al capitale) il montante complessivo su cui vengono calcolati gli interessi negli anni successivi.
pagina 10 di 13 Diversamente opinando infatti – come correttamente rilevato dalla convenuta – si giungerebbe all'effetto paradossale per cui anche sulla ritenuta fiscale (che il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare annualmente, come innanzi descritto) maturerebbero ulteriori interessi a favore del privato risparmiatore.
Di talché, alla luce della superiore disamina, devono essere respinte le deduzioni attoree in ordine alla necessità di disapplicare l'art. 7, comma 3 del D.M.
23/6/1997, in quanto disciplina secondaria che si porrebbe in contrasto con la normativa di rango primario applicabile alla fattispecie per cui è causa.
Infatti, con il D.Lgs. n. 239/1996 è stata introdotta, in luogo della ritenuta fiscale previgente, un'imposta sostitutiva (anch'essa pari al 12,5%) applicabile ai BPF.
Invero, l'art. 7, comma 3 del D.M. 23/6/1997 – fatto oggetto delle censure attoree – ha disposto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q',
'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tale disciplina, dunque, non è contraria al dettato normativo, bensì risulta coerente sia con le sopra richiamate disposizioni del D.L. n. 556/1986, sia con le successive disposizioni (normative e regolamentari) che hanno sancito il protrarsi dell'applicazione della previgente ritenuta fiscale ai BPF emessi sino al
31/12/1996 (come nel caso che occupa), e precisamente:
l'art. 3, comma 13-bis del D.L. n. 669/1996 (conv. da L. n. 30/1997), che ha stabilito che “Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale”;
l'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 511/1998 che (conformemente al disposto dell'art. 12 del succitato D.Lgs. n.
pagina 11 di 13 239/1996) ha disposto che “1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della
depositi e prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto CP_3 Controparte_1
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997.
2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
4. Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda formulata dall'attore risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda formulata dall'attore;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in €
4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 30 aprile 2025
pagina 12 di 13 Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2028/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO DONZELLI
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. GIANFRANCO Controparte_1 P.IVA_1
DELL'AGLIO
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 16/12/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 13/12/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 21.913,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, deducendo in sintesi:
di essere titolare di un buono postale fruttifero (di seguito anche solo
“BPF”) del valore di Lire 5.000.000,00, sottoscritto in data 4/9/1992 presso l'ufficio postale di PR MA (v. doc. 1 att.);
che, applicando al predetto BPF i tassi di interesse indicati sul retro del titolo dal ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo alla data di emissione dello stesso e applicando il corretto trattamento fiscale previsto per legge, la somma allo stesso spettante sarebbe pari a € 49.828,22 (v. conteggi sub doc. 2 att.), ossia superiore al quantum al medesimo già corrisposto dalla convenuta a titolo di rimborso
(pari a € 27.914,24: v. ricevuta sub doc. 3 att.);
di avere incardinato il presente giudizio a seguito dell'infruttuoso esito del reclamo indirizzato alla convenuta per il tramite del (v. docc. 4 e Pt_2
5 att.).
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendone il rigetto, allegando che all'attore non spettano somme ulteriori rispetto a quelle già liquidate all'atto della riscossione del BPF oggetto di causa.
A seguito del deposito delle parti delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione, non avendo le parti formulato istanze istruttorie.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 19/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione pagina 2 di 13 alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere che a mente dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 – applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa – “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
In particolare, l'art. 5 del D.M. del 13/6/1986 (istitutivo dei BPF della serie “Q”) ha previsto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.”. In particolare, per tali buoni è stata prevista l'apposizione, a cura degli uffici postali, di due timbri, uno sulla parte anteriore e l'altro, per quel che qui rileva, “sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, e così è avvenuto nel caso di specie.
Dall'esame del documento n. 1 versato in atti dall'attore si evince che il buono oggetto di causa (cointestato all'attore con pari facoltà di rimborso) è stato stampato su un modulo appartenente alla vecchia serie “P” e reca sulla parte frontale la correzione, con timbro in rosso, dalla serie “P” alla serie “Q”.
L'attore lamenta in primo luogo che la stampigliatura apposta dalla convenuta sul retro di tale buono ha omesso di variare i rendimenti previsti dal ventunesimo al trentesimo anno, limitandosi a indicare i tassi previsti per i buoni della serie “Q” per i primi vent'anni.
pagina 3 di 13 In ragione di quanto sopra, l'attore sostiene pertanto di avere diritto alla corresponsione della rendita fissa bimensile riportata sul titolo relativa all'ultimo decennio, e ciò in quanto nel rapporto contrattuale di natura privatistica tra le parti resterebbe ferma la succitata espressa pattuizione tra le medesime intercorsa successivamente alla variazione – in peius – dei rendimenti del buono medesimo ad opera del D.M. del 13/6/1986.
Tale tesi non può essere condivisa.
Giova infatti evidenziare che, a partire dalla pronuncia di Cass. n. 4384/2022, la
Suprema Corte ha puntualizzato che “l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
Da ultimo, la sentenza della Cassazione n. 25583/2023, dopo aver richiamato tutti i propri precedenti conformi alla pronuncia sopra richiamata (Cass. nn.
4748/2022, 4751/2022, 4763/2022, 87/2023, 122/2023 e 567/2023), ha confermato l'approdo raggiunto dal leading case c/ Pt_3 Controparte_1
deciso con la sentenza n. 22619/2023, ulteriormente precisando le ragioni per le quali le pretese invocate nel presente giudizio devono essere disattese.
pagina 4 di 13 In primo luogo, tale arresto della Suprema Corte ha evidenziato la non applicabilità al caso in esame dei principi espressi da Cass. S.U. n. 13979/2007, in quanto attinenti a una fattispecie non sovrapponibile (poiché “nella presente fattispecie si controverte non della presenza di una tale tabella e del radicale contrasto di essa con la previsione del decreto ministeriale che regola l'emissione dei titoli, ma di una singola previsione
(quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella”).
La succitata pronuncia ha altresì sottolineato trattarsi, dunque, di una “questione di natura interpretativa”, per la risoluzione della quale, “ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, assume innegabilmente centralità il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto: il rilievo di queste deve essere tuttavia verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale”, e ancora che “la regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento”
(v. Cass. n. 25583/2023, che richiama Cass. n. 22619/2023 cit.).
Ciò posto, la Corte evidenzia che quella data dall'attore sarebbe una interpretazione del testo negoziale non conforme ai richiamati principi in quanto, obliterando la manifestata volontà – desumibile dalle apposite stampigliature – di far rientrare il titolo nella serie “Q” e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenderebbe di contro di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla defunta serie “P”: la Corte stigmatizza il fatto che “tale soluzione ermeneutica finisce per parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita da una diversa griglia dei
pagina 5 di 13 rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico”.
In altri termini, la Corte di Cassazione pone in rilievo il fatto che, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, “non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale”, anche tenuto conto del fatto che “l'elemento di anomalia è tanto più percettibile ove si consideri che (…) l'art. 5 del d.m.
13 giugno 1986 imponeva proprio una stampigliatura «recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari” (v. Cass. n. 25583/2023, che richiama Cass. n. 22619/2023 cit.).
In buona sostanza, conclude la Corte, quanto anzidetto schiude la strada a una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa, non in applicazione del meccanismo di integrazione cogente mediante sostituzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., bensì mediante l'integrazione suppletiva del negozio di cui all'art. 1374 c.c., operante proprio in fattispecie – quale quella in esame – in cui l'espressione della volontà dei contraenti risulta incompleta o ambigua (precisando che “l'integrazione opera, naturalmente, avendo riguardo alle prescrizioni del provvedimento ministeriale: ma è indubbio che, quale che sia la natura di tale atto, venga in questione una integrazione ad opera della legge, visto che il d.m. 13 giugno 1986 ripete la sua autorità dall'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973, il quale abilita l'autorità ministeriale a fissare il saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi”: v. Cass.
n. 25583/2023, che richiama Cass. n. 22619/2023 cit.).
Il precipitato dei superiori assunti è, dunque, rinvenibile nei seguenti principi di diritto chiaramente espressi dalla citata sentenza dalla Cassazione n. 25583/2023:
“Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa,
pagina 6 di 13 l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per
l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni” e “In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art.
173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo
i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”.
Del resto, sulla questione controversa riguardante la disciplina normativa applicabile alla quantificazione degli interessi relativi all'ultimo decennio dei BPF anche la Corte d'Appello di Brescia si è di recente conformata ai succitati principi di diritto espressi dal giudice nomofilattico (v., ex multis, sent. nn. 1494/2022,
1495/2022 e 1512/2022).
Quanto statuito dai richiamati arresti della giurisprudenza di legittimità, infine, è stato altresì avallato dal Collegio di coordinamento dell' (confronta CP_2
decisione n. 9321 del 26/9/2023).
Pertanto, calando i suesposti principi di diritto – ritenuti condivisibili anche da questo Giudice – nel caso che occupa, deve conseguentemente rilevarsi l'infondatezza della domanda attorea di corresponsione per l'ultimo decennio di validità del BPF dei maggiori tassi di interesse indicati a tergo del buono medesimo, con conseguente rigetto della stessa.
Né a conclusioni diverse si potrebbe pervenire valorizzando le deduzioni attoree in ordine al fatto che la condotta della convenuta avrebbe ingenerato un “legittimo
pagina 7 di 13 affidamento” nell'attore circa un maggiore rendimento della tipologia di buono in esame.
Tale assunto, infatti, non è condivisibile poiché la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del D.M. del 13/6/1986 assolveva pienamente alla funzione di pubblicità (e, dunque, conoscenza) legale, così come stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 3963/2019), sicché non è postulabile alcun ulteriore onere di informazione rispetto a quello normativamente indicato e rispettato dalla convenuta.
A ciò si aggiunga che il suesposto rinvio mobile, e l'art. 1374 c.c. operante, porta a escludere – per carenza di univocità – la sussistenza di un legittimo affidamento suscettibile di tutela (v. in tal senso Trib. Bergamo, sent. n. 2009/2022).
3. L'attore ha altresì lamentato che nell'importo rimborsato a suo favore dalla convenuta non sarebbe stata correttamente calcolata la ritenuta fiscale applicabile.
Le contrapposte prospettazioni delle parti in ordine al trattamento fiscale applicabile al BPF oggetto di causa sono così sinteticamente riassumibili.
Parte attrice – invocando la disapplicazione del D.M. 23/6/1997 – sostiene che la capitalizzazione annuale degli interessi maturati sul BPF vada operata al lordo della ritenuta fiscale applicabile (ovvero in ossequio al c.d. principio di cassa di cui all'art. 26, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, che imporrebbe l'applicazione della ritenuta soltanto all'atto del pagamento effettivo degli interessi ai possessori dei
BPF).
Di contro, la convenuta ha allegato che la capitalizzazione annuale degli interessi maturati sul BPF va operata al netto della ritenuta fiscale applicabile, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del D.M. 23/6/1997.
pagina 8 di 13 Ciò posto, risulta circostanza pacifica e documentale l'emissione del buono per cui è causa in data antecedente al 31/12/1996 (precisamente il 4/9/1992, come anzidetto).
Giova, pertanto, di seguito riepilogare la disciplina normativa dell'imposizione fiscale vigente all'epoca di emissione del predetto buono.
Il D.L. n. 556/1986 (conv. da L. n. 759/1986) ha istituito la ritenuta fiscale applicabile agli interessi maturati sui BPF, facendo venire meno la pregressa esenzione da imposte (di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973).
In particolare, l'art. 1, commi 1 e 2 del succitato D.L. n. 556/1986 sancisce l'assoggettamento dei BPF alla ritenuta fiscale ivi stabilita, prevedendo espressamente quanto segue: “
1. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.
2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali. (…)”.
Quindi, con riferimento al BPF oggetto di causa, la ritenuta fiscale applicabile era pari al 12,5%.
Inoltre, il comma 3, lett. b) del medesimo art. 1 del D.L. n. 556/1986 disciplina la precipua modalità applicativa della predetta imposizione fiscale e così testualmente dispone, per quel che qui rileva: “
3. Le ritenute di cui al comma 2 sono riscosse: (…) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f), del predetto
pagina 9 di 13 decreto [ossia il D.P.R. n. 602/1973] se operate (…) dall'amministrazione postale”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
A mente del sopra richiamato art. 3, comma 2, lett. d) del D.P.R. n.
602/1973 – nella versione all'epoca in vigore – “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: (…) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1) [ovvero il D.P.R. n. 600/1973] maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”.
La richiamata normativa di rango primario, vigente all'epoca di emissione e sottoscrizione del BPF per cui è causa e allo stesso applicabile, risulta pertanto chiara nel sancire come l'applicazione dell'imposta sui BPF vada correttamente operata – come indicato dalla convenuta – all'atto della capitalizzazione annuale degli interessi (ossia sui redditi “maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti”, dunque secondo il c.d. principio di competenza) e non all'atto della scadenza finale dell'investimento e della riscossione del buono (secondo il principio di cassa, come sostenuto dall'attore: v. in tal senso anche Trib. Perugia, sent.
2/2/2023 e Trib. Brescia, sent. n. 1682/2023).
Peraltro, ciò risulta coerente con il sistema di capitalizzazione composta applicato per il calcolo dei rendimenti del capitale investito per i primi vent'anni di durata dei BPF: in altri termini, “il presupposto dell'obbligazione tributaria, può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso”, posto che “la produzione di nuova ricchezza tassabile non è necessariamente correlata al momento della percezione effettiva del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di
"atti di disposizione del diritto"” (v. C. Appello Venezia, sent. n. 355/2024 e Trib.
Milano, sent. n. 2068/2024), come appunto accade allorquando gli interessi prodotti annualmente concorrono a formare (unitamente al capitale) il montante complessivo su cui vengono calcolati gli interessi negli anni successivi.
pagina 10 di 13 Diversamente opinando infatti – come correttamente rilevato dalla convenuta – si giungerebbe all'effetto paradossale per cui anche sulla ritenuta fiscale (che il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare annualmente, come innanzi descritto) maturerebbero ulteriori interessi a favore del privato risparmiatore.
Di talché, alla luce della superiore disamina, devono essere respinte le deduzioni attoree in ordine alla necessità di disapplicare l'art. 7, comma 3 del D.M.
23/6/1997, in quanto disciplina secondaria che si porrebbe in contrasto con la normativa di rango primario applicabile alla fattispecie per cui è causa.
Infatti, con il D.Lgs. n. 239/1996 è stata introdotta, in luogo della ritenuta fiscale previgente, un'imposta sostitutiva (anch'essa pari al 12,5%) applicabile ai BPF.
Invero, l'art. 7, comma 3 del D.M. 23/6/1997 – fatto oggetto delle censure attoree – ha disposto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q',
'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Tale disciplina, dunque, non è contraria al dettato normativo, bensì risulta coerente sia con le sopra richiamate disposizioni del D.L. n. 556/1986, sia con le successive disposizioni (normative e regolamentari) che hanno sancito il protrarsi dell'applicazione della previgente ritenuta fiscale ai BPF emessi sino al
31/12/1996 (come nel caso che occupa), e precisamente:
l'art. 3, comma 13-bis del D.L. n. 669/1996 (conv. da L. n. 30/1997), che ha stabilito che “Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale”;
l'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 511/1998 che (conformemente al disposto dell'art. 12 del succitato D.Lgs. n.
pagina 11 di 13 239/1996) ha disposto che “1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della
depositi e prestiti tramite la le disposizioni di cui al decreto CP_3 Controparte_1
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997.
2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
4. Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la domanda formulata dall'attore risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento.
5. Le spese seguono la soccombenza dell'attore e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili sulla base del valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta la domanda formulata dall'attore;
condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in €
4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 30 aprile 2025
pagina 12 di 13 Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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