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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 146/2025
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FAIS ETTORE/CAMPUS GIOVANNI
( ) Indirizzo Telematico;
ricorrente C.F._2
contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/3/2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per chiedere:” 1) accertare e riconoscere in capo al CP_1
ricorrente le condizioni che danno luogo al all'aumento della pensione
Pensione n. 001 7300 10059758 Cat. VO ai sensi dell'art. 38 L.448 del 2001 a far tempo dal 01 marzo 2022, o in subordine dalla diversa data
che emergerà in corso di causa;
2) conseguentemente condannare
l' a corrispondere a favore di la maggiorazione CP_1 Parte_1
della citata pensione ex art. 38 L.448/2001 con decorrenza dal 01 marzo
2022 - e quindi con la corresponsione degli arretrati da tale data - o in
subordine dalla diversa data che emergerà in corso di causa, sino al
31.12.2024, oltre agli interessi legali sui ratei maturati sino al saldo;
3)
Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore CP_1
dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
A fondamento della domanda ha allegato di avere in data 17 marzo 2023
presentato all' domanda di pensione di vecchiaia con contestuale CP_1
richiesta di liquidazione del c.d. “aumento al milione” di cui alla Legge
488/2001;
Ha affermato che l in data 23 marzo 2023 aveva liquidato la pensione CP_1
di vecchiaia con decorrenza 01-03-2022, senza alcuna maggiorazione;
avverso tale provvedimento aveva presentato ricorso al Comitato
Provinciale chiedendo l'aumento c.d. “al milione” di cui alla legge CP_1
448/2001 con pari decorrenza della pensione, rimasto senza riscontro.
Ha esposto di avere in data 30-12-2024 chiesto la ricostituzione della pensione di vecchiaia per la liquidazione della maggiorazione in argomento
Pag. 2 di 5 e con medesima decorrenza della pensione di vecchiaia, ma l' con CP_1
Provvedimento del 17-01-2025 aveva liquidato la maggiorazione ma con decorrenza gennaio 2025.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto dedotto e CP_1
concluso dal ricorrente, precisando che la domanda di ricostituzione
presentata in data 30/12/2024 veniva correttamente definita con
provvedimento del 17/01/2025 inerente la ricostituzione a “zero” della
suddetta pensione, atteso che il ricorrente, già titolare della maggiorazione
e dell'incremento al milione, percepiva i relativi emolumenti dal 04/2023 a
seguito della predetta riliquidazione operata d'ufficio dall' in data CP_1
02/08/2024., e “Quanto alla domanda inerente gli arretrati, rilevato che il
TE08 in data 17/01/2025 attesta l'erogazione dell'incremento richiesto,
all'esito della ultimazione delle verifiche relative agli indebiti riscontrati e
alla conseguente compensazione provvederà alla determinazione degli
ulteriori importi eventualmente spettanti”
Ha chiesto: - respingere tutte le domande avversarie poiché infondate in
fatto e diritto e non provate;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza odierna il ricorrente ha dichiarato di aver depositato la lista documenti del c/c dal quale emerge che il pagamento degli arretrati era stato
Pag. 3 di 5 effettuato il 3/6 u.s ; ha chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell' CP_1
L' si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere CP_1
ma quanto alle spese, considerata l'infondatezza del ricorso in ordine alle maggiorazioni sociali ed il sollecito pagamento degli arretrati, erano ravvisabili giusti motivi per una integrale compensazione delle spese.
La causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata decisa in data odierna con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Letto l'estratto conto prodotto dal ricorrente dal quale si evince che il pagamento è avvenuto in data 3/6/2025 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Poichè le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese legali è
necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del deposito del ricorso non vi era stato il pagamento, ma che ciò è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, sussistono gli estremi per la compensazione parziale delle spese di lite;
Pag. 4 di 5 Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione per metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente del restante 50% liquidato in complessivi € 1.300,00, oltre spese generali(15%) e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
17/06/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 146/2025
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti FAIS ETTORE/CAMPUS GIOVANNI
( ) Indirizzo Telematico;
ricorrente C.F._2
contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7/3/2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per chiedere:” 1) accertare e riconoscere in capo al CP_1
ricorrente le condizioni che danno luogo al all'aumento della pensione
Pensione n. 001 7300 10059758 Cat. VO ai sensi dell'art. 38 L.448 del 2001 a far tempo dal 01 marzo 2022, o in subordine dalla diversa data
che emergerà in corso di causa;
2) conseguentemente condannare
l' a corrispondere a favore di la maggiorazione CP_1 Parte_1
della citata pensione ex art. 38 L.448/2001 con decorrenza dal 01 marzo
2022 - e quindi con la corresponsione degli arretrati da tale data - o in
subordine dalla diversa data che emergerà in corso di causa, sino al
31.12.2024, oltre agli interessi legali sui ratei maturati sino al saldo;
3)
Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore CP_1
dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
A fondamento della domanda ha allegato di avere in data 17 marzo 2023
presentato all' domanda di pensione di vecchiaia con contestuale CP_1
richiesta di liquidazione del c.d. “aumento al milione” di cui alla Legge
488/2001;
Ha affermato che l in data 23 marzo 2023 aveva liquidato la pensione CP_1
di vecchiaia con decorrenza 01-03-2022, senza alcuna maggiorazione;
avverso tale provvedimento aveva presentato ricorso al Comitato
Provinciale chiedendo l'aumento c.d. “al milione” di cui alla legge CP_1
448/2001 con pari decorrenza della pensione, rimasto senza riscontro.
Ha esposto di avere in data 30-12-2024 chiesto la ricostituzione della pensione di vecchiaia per la liquidazione della maggiorazione in argomento
Pag. 2 di 5 e con medesima decorrenza della pensione di vecchiaia, ma l' con CP_1
Provvedimento del 17-01-2025 aveva liquidato la maggiorazione ma con decorrenza gennaio 2025.
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto dedotto e CP_1
concluso dal ricorrente, precisando che la domanda di ricostituzione
presentata in data 30/12/2024 veniva correttamente definita con
provvedimento del 17/01/2025 inerente la ricostituzione a “zero” della
suddetta pensione, atteso che il ricorrente, già titolare della maggiorazione
e dell'incremento al milione, percepiva i relativi emolumenti dal 04/2023 a
seguito della predetta riliquidazione operata d'ufficio dall' in data CP_1
02/08/2024., e “Quanto alla domanda inerente gli arretrati, rilevato che il
TE08 in data 17/01/2025 attesta l'erogazione dell'incremento richiesto,
all'esito della ultimazione delle verifiche relative agli indebiti riscontrati e
alla conseguente compensazione provvederà alla determinazione degli
ulteriori importi eventualmente spettanti”
Ha chiesto: - respingere tutte le domande avversarie poiché infondate in
fatto e diritto e non provate;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza odierna il ricorrente ha dichiarato di aver depositato la lista documenti del c/c dal quale emerge che il pagamento degli arretrati era stato
Pag. 3 di 5 effettuato il 3/6 u.s ; ha chiesto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell' CP_1
L' si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere CP_1
ma quanto alle spese, considerata l'infondatezza del ricorso in ordine alle maggiorazioni sociali ed il sollecito pagamento degli arretrati, erano ravvisabili giusti motivi per una integrale compensazione delle spese.
La causa, all'esito della Camera di Consiglio, è stata decisa in data odierna con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Letto l'estratto conto prodotto dal ricorrente dal quale si evince che il pagamento è avvenuto in data 3/6/2025 deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Poichè le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese legali è
necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del deposito del ricorso non vi era stato il pagamento, ma che ciò è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, sussistono gli estremi per la compensazione parziale delle spese di lite;
Pag. 4 di 5 Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con la compensazione per metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente del restante 50% liquidato in complessivi € 1.300,00, oltre spese generali(15%) e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
17/06/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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