CASS
Ordinanza 27 aprile 2023
Ordinanza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/04/2023, n. 11151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11151 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore Ad. 04/04/2023 C.C. dott. Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 23121/2021 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23121 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da IA NI (C.F.: [...]), assun- tore del concordato fallimentare della S.a.s. IA Pa- squale & C. rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato Tiziana Stefanelli (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di RA PI IM (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato Angelo Colucci (C.F.: [...]) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 785/2021, pubblicata in data 5 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa NI IA, assuntore del concordato fallimentare della IA UA & C. S.a.s., ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di Pie- tro IM Ciracì, in virtù di una sentenza di condanna emessa a carico di quest’ultimo in un giudizio iniziato dalla indicata Civile Ord. Sez. 3 Num. 11151 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 27/04/2023 Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 società in bonis, poi proseguito dalla curatela del fallimento so- pravvenuto in corso di causa e nel quale lo stesso NI IA aveva, successivamente, spiegato intervento volontario. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brindisi. La Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il IA, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Ciracì. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 615 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia ««violazione delle norme di interpretazione dei titoli giudiziali – errata interpretazione della sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base della ese- cuzione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». I primi due motivi del ricorso, in quanto logicamente e giuridi- camente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 1.1 Il ricorrente IA sostiene, in primo luogo, che, con la sua opposizione all’esecuzione, il Ciracì aveva dedotto una que- stione che avrebbe potuto e dovuto essere avanzata nel corso del giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, cioè quella relativa alla legittimazione di esso ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della IA UA & C. S.a.s., ad agire in giudizio per il Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita. Prendendo in esame tale motivo di opposizione, quindi, a suo avviso, i giudici del merito avrebbero violato il principio di diritto secondo il quale in sede di esecuzione non può essere messo in discussione il comando consacrato nel titolo esecutivo. La censura (formulata segnatamente con il primo motivo) è fondata sul presupposto che la legittimazione del ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della IA Pa- squale & C. S.a.s., ad agire in giudizio per il riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita, fosse stata positivamente accertata nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo da lui azionato (fatta salva solo l’eventualità, non verificatasi, dell’accoglimento della domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato). È fondata, cioè, su una interpretazione del dictum contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale del tutto opposta rispetto a quella fatta propria dalla corte d’appello e che è og- getto delle censure formulate con il secondo motivo. 1.2 In proposito, è opportuno chiarire che l’esecuzione forzata è stata promossa dal IA sulla base della sentenza di con- danna emessa in primo grado (dopo che il giudice d’appello ne aveva sospeso l’esecutività per gli importi eccedenti € 270.000,00), in un giudizio di cognizione che era stato iniziato dalla società IA UA & C. S.a.s., quando questa era an- cora in bonis, quale convenuta per il risarcimento dei danni de- rivanti dalla risoluzione di un contratto di permuta tra un ter- reno e alcune unità immobiliari da realizzare sullo stesso, ma attrice in via riconvenzionale per il pagamento del controvalore delle opere realizzate sul terreno oggetto della permuta (il cre- dito azionato in via esecutiva ha ad oggetto proprio quest’ul- tima obbligazione). Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 Detto giudizio era stato interrotto a seguito del fallimento della società ed era stato riassunto nei confronti della curatela falli- mentare;
successivamente, NI IA aveva spiegato in- tervento volontario, quale assuntore del concordato fallimen- tare, del quale era stato peraltro chiesto l’annullamento. La sentenza di primo grado aveva condannato il Ciracì al paga- mento dell’importo liquidato «in favore della curatela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudice del giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da IA NI». Il IA sostiene che tale condanna dovrebbe intendersi formu- lata in proprio favore, anche se sottoposta alla condizione (so- spensiva) del rigetto della domanda, che all’epoca era ancora sub iudice, di annullamento del concordato fallimentare;
in altri termini, secondo il ricorrente, la condanna avrebbe potuto ope- rare in favore della curatela solo nel caso di accoglimento della domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato. Poiché, frattanto (cioè prima del pignoramento), a suo dire, tale domanda di annullamento del concordato sarebbe stata defini- tivamente rigettata, la sua legittimazione non avrebbe potuto essere contestata sulla base di altre e diverse ragioni, in sede di esecuzione forzata. Il controricorrente Ciracì sostiene, invece, che la condanna debba intendersi emessa in favore della curatela, sebbene con un generico richiamo alla possibilità che nelle relative posizioni potesse subentrare “chi per essa”, cioè l’assuntore del concor- dato (se non la stessa società in bonis), ma senza alcuna espressa decisione in ordine all’attuale sussistenza, in concreto, della legittimazione dell’assuntore stesso e, quindi, con un so- stanziale rinvio alle disposizioni generali in tema di legittima- zione di quest’ultimo. Di conseguenza, poiché tali disposizioni generali, come correttamente interpretate e applicate dalla corte d’appello, prevedono che la legittimazione dell’assuntore Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 subentri a quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F. (pacificamente mai avvenuta) qualora, come nella specie, il trasferimento dei beni e delle at- tività del fallito all’assuntore sia stato subordinato alla completa esecuzione degli obblighi concordatari, correttamente tale le- gittimazione era stata esclusa nella sentenza impugnata. 1.3 Come emerge dalle considerazioni fin qui svolte, si tratta di una questione di interpretazione del titolo esecutivo, nella specie costituito da sentenza esecutiva di primo grado non an- cora passata in giudicato al momento dell’opposizione né nel corso del relativo giudizio. Orbene, l’interpretazione del comando esecutivo contenuto nella sentenza costituente il titolo esecutivo risulta corretta- mente effettuata dalla corte d’appello, come del resto conferma la sentenza della Seconda Sezione di questa stessa Corte, pub- blicata in data 6 ottobre 2021 con il n. 27088/2021 che, riget- tando il ricorso del Ciracì avverso la decisione di secondo grado (che aveva a sua volta rigettato l’appello proposto da entrambe le parti avverso quella di primo grado azionata in executivis dal IA), ne ha determinato il passaggio in giudicato. In sede di legittimità è stato infatti deciso, tra gli altri, il motivo di ricorso del Ciracì (segnatamente il settimo) avente specifica- mente ad oggetto la questione della legittimazione del IA a partecipare al giudizio di cognizione. La decisione di questa Corte, che ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado posta in esecuzione, conforta gli assunti dello stesso Ciracì, fatti propri nella deci- sione impugnata nella presente sede, sulla interpretazione di essa (contrariamente a quanto sostiene il ricorrente IA nella sua memoria). La Corte di cassazione si è espressa nei seguenti termini: «Il settimo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza, in re- lazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 115 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. Violazione o falsa appli- cazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 120, 130 e 136 Legge Fall. nonché 75 e 81 cod. proc. civ. Il mezzo censura il rigetto dell’eccezione di difetto di legittima- zione di IA NI quale assuntore del concordato falli- mentare, in mancanza del decreto previsto dall’art. 136 legge fall., che accerta la completa esecuzione degli adempimenti previsti nel provvedimento di ammissione. Anche questo mo- tivo va respinto, tenuto conto che la sentenza impugnata ha emesso la statuizione di condanna in favore della curatela falli- mentare o chi per essa (soggetto indicato nell’assuntore del concordato), senza riconoscere a IA NI una legittima- zione propria ma solo eventuale, in caso di chiusura del concor- dato. Così anche la condanna alle spese di giudizio è stata emessa solo in favore del Fallimento. Da tali rilievi discende che la formula utilizzata si sottrae, proprio per il suo contenuto con- dizionato, al vizio di violazione di legge denunziato e, altresì, che non è dato ravvisare un interesse concreto del ricorrente alla sua rimozione». Nella sostanza, è stato riconosciuto, anche in sede di legitti- mità, che la decisione di merito che ha definito il giudizio di cognizione non conteneva affatto una statuizione in cui veniva individuato nell’assuntore del concordato il soggetto effettiva- mente legittimato, in concreto, ad agire per far valere i diritti della società fallita, ma si limitava ad indicare genericamente come destinataria della condanna «la curatela o chi per essa», nominando l’assuntore come possibile legittimato eventuale, ma senza affermare che lo fosse già in concreto. Ciò equivale, in realtà, ad affermare che la decisione conteneva, con riguardo alla legittimazione ad agire per far valere i diritti della società fallita, non un accertamento in concreto, ma un rinvio generico, riferibile cioè al soggetto da intendersi come legittimato in base alla disciplina della procedura concorsuale e Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 in relazione all’evoluzione della stessa, cioè esattamente quanto affermato dalla corte d’appello nella decisione impu- gnata. D’altra parte, solo in quest’ottica si giustifica il mancato esame nel merito e, quindi, la dichiarazione di inammissibilità per di- fetto di interesse del motivo di ricorso del Ciracì: in caso con- trario (cioè nel caso in cui la Corte di cassazione avesse ritenuto che la sentenza di merito aveva espressamente affermato, an- che solo implicitamente, la legittimazione dell’assuntore), il mo- tivo stesso avrebbe, infatti, dovuto essere esaminato e deciso nel merito. 1.4 In ogni caso, risulta decisiva la considerazione che l’inter- pretazione offerta dalla corte d’appello del titolo esecutivo (co- stituito, come già chiarito, da sentenza non ancora passata in giudicato al momento del giudizio di merito), oltre a trovare conferma nella decisione di questa Corte sopra richiamata che ne ha determinato il successivo passaggio in giudicato, non po- trebbe ritenersi in nessun caso sindacabile nella presente sede, per il difetto di specificità del ricorso sul punto. Le censure del ricorrente non risultano in effetti sostenute dallo specifico richiamo al contenuto del predetto titolo esecutivo (comprensivo della relativa motivazione), dal quale possa evin- cersi con certezza che effettivamente fosse stata esaminata dal tribunale e, quanto meno implicitamente, decisa la questione della sussistenza dell’attuale concreta legittimazione del IA in senso favorevole a quest’ultimo. Sotto tale profilo, il ricorso non rispetta il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il richiamo della sola parte del dispositivo della decisione, che indica come de- stinataria della statuizione di condanna la «curatela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudice del giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da IA NI» non è sufficiente a sostenere gli assunti di parte Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 ricorrente, senza il richiamo, quanto meno, delle difese delle parti e della motivazione della decisione in questione. 2. Con il terzo motivo si denunzia «omessa, insufficiente ed errata valutazione su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.». Secondo il ricorrente, la corte d’appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto dei provvedimenti emessi nell’ambito della procedura fallimentare che attesterebbero la sussistenza della sua legittimazione. Il motivo è inammissibile. 2.1 Esso, in primo luogo, risulta sostanzialmente formulato quale vizio di motivazione, cioè sulla base di una tipologia di censura non più compresa tra le ragioni che possono essere poste a fondamento del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale formulazione (ap- plicabile alla fattispecie, ratione temporis). Per di più, il suddetto vizio viene ricollegato al preteso omesso esame di una serie di documenti che si assumono decisivi, men- tre l’attuale formulazione della disposizione richiamata prevede esclusivamente il vizio di omesso esame di “fatti” decisivi e con- troversi, non di semplici elementi istruttori (cfr., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01). 2.2 È opportuno ribadire, con riguardo motivo di ricorso in esame, che la questione di diritto che costituisce l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata non risulta oggetto di censure sufficientemente specifiche. Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 La corte d’appello (come già visto) ha affermato che la legitti- mazione dell’assuntore del concordato ad agire in giudizio a tu- tela dei beni e dei diritti della società fallita da lui acquisiti su- bentra a quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F., laddove, come pacificamente è avvenuto nella specie, tale trasferimento sia condizionato all’esecuzione completa degli obblighi concordatari. Il ricorrente non contesta tale principio di diritto, il quale co- munque risulta ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, senza che vengano offerti motivi idonei ad in- durre ad una sua rimeditazione (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 28/02/2007, Rv. 595006 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4863 del 01/03/2010, Rv. 612336 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 31/08/2015, Rv. 636303 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018, Rv. 649473 – 01). Dunque, anche eventuali provvedimenti del giudice delegato implicitamente contrastanti con tale principio non potrebbero ritenersi di per sé idonei ad incidere effettivamente sulla legit- timazione dell’assuntore del concordato, quanto meno se non espressamente diretti ad attribuire a quest’ultimo tale legitti- mazione anche al di fuori della procedura concorsuale. 2.3 In ogni caso, risulta decisiva ed assorbente la circostanza che, nella stessa sentenza impugnata, si afferma espressa- mente che l’allegazione di avere agito in via esecutiva in base ad un provvedimento del giudice delegato e nell’interesse della massa (cioè, in altri termini, in sostituzione del curatore, su specifica autorizzazione del giudice delegato), per il recupero del credito già vantato dalla società fallita nei confronti del Ci- racì, è stata effettuata dal ricorrente per la prima volta solo in sede di gravame. La corte d’appello ha, cioè, ritenuto di non poter prendere in considerazione tale allegazione, in quanto tardivamente formu- lata, e nel ricorso non vi è una contestazione sufficientemente Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 specifica in relazione a siffatto rilievo, dal momento che non viene richiamato il contenuto degli atti processuali difensivi dai quali si possa evincere che il IA aveva in realtà speso l’indi- cata qualità già nel corso giudizio di primo grado. Il ricorrente richiama una serie di documenti che assume di aver prodotto in sede di reclamo al collegio avverso il provve- dimento di sospensione del processo esecutivo emesso ai sensi dell’art. 624 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione, documenti dai quali a suo avviso potrebbe desumersi la sua legittimazione “sostitutiva del curatore” e autorizzata dal giudice delegato. Ma il semplice riferimento a tali documenti – che peraltro nean- che viene chiarito se siano stati prodotti nel corso del giudizio di cognizione relativo al merito dell’opposizione – non è certa- mente sufficiente a superare il rilievo della corte territoriale sulla tardività dell’allegazione, in mancanza dello specifico ri- chiamo ai pertinenti atti difensivi del primo grado del giudizio di opposizione, contenenti tale allegazione. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
successivamente, NI IA aveva spiegato in- tervento volontario, quale assuntore del concordato fallimen- tare, del quale era stato peraltro chiesto l’annullamento. La sentenza di primo grado aveva condannato il Ciracì al paga- mento dell’importo liquidato «in favore della curatela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudice del giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da IA NI». Il IA sostiene che tale condanna dovrebbe intendersi formu- lata in proprio favore, anche se sottoposta alla condizione (so- spensiva) del rigetto della domanda, che all’epoca era ancora sub iudice, di annullamento del concordato fallimentare;
in altri termini, secondo il ricorrente, la condanna avrebbe potuto ope- rare in favore della curatela solo nel caso di accoglimento della domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato. Poiché, frattanto (cioè prima del pignoramento), a suo dire, tale domanda di annullamento del concordato sarebbe stata defini- tivamente rigettata, la sua legittimazione non avrebbe potuto essere contestata sulla base di altre e diverse ragioni, in sede di esecuzione forzata. Il controricorrente Ciracì sostiene, invece, che la condanna debba intendersi emessa in favore della curatela, sebbene con un generico richiamo alla possibilità che nelle relative posizioni potesse subentrare “chi per essa”, cioè l’assuntore del concor- dato (se non la stessa società in bonis), ma senza alcuna espressa decisione in ordine all’attuale sussistenza, in concreto, della legittimazione dell’assuntore stesso e, quindi, con un so- stanziale rinvio alle disposizioni generali in tema di legittima- zione di quest’ultimo. Di conseguenza, poiché tali disposizioni generali, come correttamente interpretate e applicate dalla corte d’appello, prevedono che la legittimazione dell’assuntore Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 subentri a quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F. (pacificamente mai avvenuta) qualora, come nella specie, il trasferimento dei beni e delle at- tività del fallito all’assuntore sia stato subordinato alla completa esecuzione degli obblighi concordatari, correttamente tale le- gittimazione era stata esclusa nella sentenza impugnata. 1.3 Come emerge dalle considerazioni fin qui svolte, si tratta di una questione di interpretazione del titolo esecutivo, nella specie costituito da sentenza esecutiva di primo grado non an- cora passata in giudicato al momento dell’opposizione né nel corso del relativo giudizio. Orbene, l’interpretazione del comando esecutivo contenuto nella sentenza costituente il titolo esecutivo risulta corretta- mente effettuata dalla corte d’appello, come del resto conferma la sentenza della Seconda Sezione di questa stessa Corte, pub- blicata in data 6 ottobre 2021 con il n. 27088/2021 che, riget- tando il ricorso del Ciracì avverso la decisione di secondo grado (che aveva a sua volta rigettato l’appello proposto da entrambe le parti avverso quella di primo grado azionata in executivis dal IA), ne ha determinato il passaggio in giudicato. In sede di legittimità è stato infatti deciso, tra gli altri, il motivo di ricorso del Ciracì (segnatamente il settimo) avente specifica- mente ad oggetto la questione della legittimazione del IA a partecipare al giudizio di cognizione. La decisione di questa Corte, che ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado posta in esecuzione, conforta gli assunti dello stesso Ciracì, fatti propri nella deci- sione impugnata nella presente sede, sulla interpretazione di essa (contrariamente a quanto sostiene il ricorrente IA nella sua memoria). La Corte di cassazione si è espressa nei seguenti termini: «Il settimo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza, in re- lazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 115 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. Violazione o falsa appli- cazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 120, 130 e 136 Legge Fall. nonché 75 e 81 cod. proc. civ. Il mezzo censura il rigetto dell’eccezione di difetto di legittima- zione di IA NI quale assuntore del concordato falli- mentare, in mancanza del decreto previsto dall’art. 136 legge fall., che accerta la completa esecuzione degli adempimenti previsti nel provvedimento di ammissione. Anche questo mo- tivo va respinto, tenuto conto che la sentenza impugnata ha emesso la statuizione di condanna in favore della curatela falli- mentare o chi per essa (soggetto indicato nell’assuntore del concordato), senza riconoscere a IA NI una legittima- zione propria ma solo eventuale, in caso di chiusura del concor- dato. Così anche la condanna alle spese di giudizio è stata emessa solo in favore del Fallimento. Da tali rilievi discende che la formula utilizzata si sottrae, proprio per il suo contenuto con- dizionato, al vizio di violazione di legge denunziato e, altresì, che non è dato ravvisare un interesse concreto del ricorrente alla sua rimozione». Nella sostanza, è stato riconosciuto, anche in sede di legitti- mità, che la decisione di merito che ha definito il giudizio di cognizione non conteneva affatto una statuizione in cui veniva individuato nell’assuntore del concordato il soggetto effettiva- mente legittimato, in concreto, ad agire per far valere i diritti della società fallita, ma si limitava ad indicare genericamente come destinataria della condanna «la curatela o chi per essa», nominando l’assuntore come possibile legittimato eventuale, ma senza affermare che lo fosse già in concreto. Ciò equivale, in realtà, ad affermare che la decisione conteneva, con riguardo alla legittimazione ad agire per far valere i diritti della società fallita, non un accertamento in concreto, ma un rinvio generico, riferibile cioè al soggetto da intendersi come legittimato in base alla disciplina della procedura concorsuale e Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 in relazione all’evoluzione della stessa, cioè esattamente quanto affermato dalla corte d’appello nella decisione impu- gnata. D’altra parte, solo in quest’ottica si giustifica il mancato esame nel merito e, quindi, la dichiarazione di inammissibilità per di- fetto di interesse del motivo di ricorso del Ciracì: in caso con- trario (cioè nel caso in cui la Corte di cassazione avesse ritenuto che la sentenza di merito aveva espressamente affermato, an- che solo implicitamente, la legittimazione dell’assuntore), il mo- tivo stesso avrebbe, infatti, dovuto essere esaminato e deciso nel merito. 1.4 In ogni caso, risulta decisiva la considerazione che l’inter- pretazione offerta dalla corte d’appello del titolo esecutivo (co- stituito, come già chiarito, da sentenza non ancora passata in giudicato al momento del giudizio di merito), oltre a trovare conferma nella decisione di questa Corte sopra richiamata che ne ha determinato il successivo passaggio in giudicato, non po- trebbe ritenersi in nessun caso sindacabile nella presente sede, per il difetto di specificità del ricorso sul punto. Le censure del ricorrente non risultano in effetti sostenute dallo specifico richiamo al contenuto del predetto titolo esecutivo (comprensivo della relativa motivazione), dal quale possa evin- cersi con certezza che effettivamente fosse stata esaminata dal tribunale e, quanto meno implicitamente, decisa la questione della sussistenza dell’attuale concreta legittimazione del IA in senso favorevole a quest’ultimo. Sotto tale profilo, il ricorso non rispetta il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il richiamo della sola parte del dispositivo della decisione, che indica come de- stinataria della statuizione di condanna la «curatela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudice del giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da IA NI» non è sufficiente a sostenere gli assunti di parte Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 ricorrente, senza il richiamo, quanto meno, delle difese delle parti e della motivazione della decisione in questione. 2. Con il terzo motivo si denunzia «omessa, insufficiente ed errata valutazione su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.». Secondo il ricorrente, la corte d’appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto dei provvedimenti emessi nell’ambito della procedura fallimentare che attesterebbero la sussistenza della sua legittimazione. Il motivo è inammissibile. 2.1 Esso, in primo luogo, risulta sostanzialmente formulato quale vizio di motivazione, cioè sulla base di una tipologia di censura non più compresa tra le ragioni che possono essere poste a fondamento del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale formulazione (ap- plicabile alla fattispecie, ratione temporis). Per di più, il suddetto vizio viene ricollegato al preteso omesso esame di una serie di documenti che si assumono decisivi, men- tre l’attuale formulazione della disposizione richiamata prevede esclusivamente il vizio di omesso esame di “fatti” decisivi e con- troversi, non di semplici elementi istruttori (cfr., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01 e 629830 – 01; conf.: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 – 01). 2.2 È opportuno ribadire, con riguardo motivo di ricorso in esame, che la questione di diritto che costituisce l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata non risulta oggetto di censure sufficientemente specifiche. Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 La corte d’appello (come già visto) ha affermato che la legitti- mazione dell’assuntore del concordato ad agire in giudizio a tu- tela dei beni e dei diritti della società fallita da lui acquisiti su- bentra a quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F., laddove, come pacificamente è avvenuto nella specie, tale trasferimento sia condizionato all’esecuzione completa degli obblighi concordatari. Il ricorrente non contesta tale principio di diritto, il quale co- munque risulta ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, senza che vengano offerti motivi idonei ad in- durre ad una sua rimeditazione (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 28/02/2007, Rv. 595006 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4863 del 01/03/2010, Rv. 612336 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 31/08/2015, Rv. 636303 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018, Rv. 649473 – 01). Dunque, anche eventuali provvedimenti del giudice delegato implicitamente contrastanti con tale principio non potrebbero ritenersi di per sé idonei ad incidere effettivamente sulla legit- timazione dell’assuntore del concordato, quanto meno se non espressamente diretti ad attribuire a quest’ultimo tale legitti- mazione anche al di fuori della procedura concorsuale. 2.3 In ogni caso, risulta decisiva ed assorbente la circostanza che, nella stessa sentenza impugnata, si afferma espressa- mente che l’allegazione di avere agito in via esecutiva in base ad un provvedimento del giudice delegato e nell’interesse della massa (cioè, in altri termini, in sostituzione del curatore, su specifica autorizzazione del giudice delegato), per il recupero del credito già vantato dalla società fallita nei confronti del Ci- racì, è stata effettuata dal ricorrente per la prima volta solo in sede di gravame. La corte d’appello ha, cioè, ritenuto di non poter prendere in considerazione tale allegazione, in quanto tardivamente formu- lata, e nel ricorso non vi è una contestazione sufficientemente Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 specifica in relazione a siffatto rilievo, dal momento che non viene richiamato il contenuto degli atti processuali difensivi dai quali si possa evincere che il IA aveva in realtà speso l’indi- cata qualità già nel corso giudizio di primo grado. Il ricorrente richiama una serie di documenti che assume di aver prodotto in sede di reclamo al collegio avverso il provve- dimento di sospensione del processo esecutivo emesso ai sensi dell’art. 624 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione, documenti dai quali a suo avviso potrebbe desumersi la sua legittimazione “sostitutiva del curatore” e autorizzata dal giudice delegato. Ma il semplice riferimento a tali documenti – che peraltro nean- che viene chiarito se siano stati prodotti nel corso del giudizio di cognizione relativo al merito dell’opposizione – non è certa- mente sufficiente a superare il rilievo della corte territoriale sulla tardività dell’allegazione, in mancanza dello specifico ri- chiamo ai pertinenti atti difensivi del primo grado del giudizio di opposizione, contenenti tale allegazione. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 23121/2021 – Sez. 3 – Ad. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-