Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 351 co. 4 c.p.c. allegata al verbale del 24/06/2025
Ruolo Generale n. 2068/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2068/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
(CF. ), rapp.to e difeso dell'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Tartaglia (CF. ), presso il cui studio in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n.646 è C.F._2 elettivamente domiciliato - Email_1
APPELLANTE
E
nella qualità di incorporante la a seguito della Controparte_1 Controparte_2 incorporazione in quest'ultima della che era rapp.ta e difesa in primo grado Controparte_3
1
Risi in Napoli alla Via Poerio 15
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
(codice fiscale quale incorporante la a Controparte_4 P.IVA_1 CP_5 seguito della scissione parziale, a favore della stessa della CP_5 Controparte_6
(codice fiscale ), e quest'ultima esclusivamente nella qualità di procuratrice della
[...] P.IVA_2 prima, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dalle avv.te Federica Bitelli (C.F. C.F._3
) - e Barbara Bitelli (C.F. )
[...] Email_2 CodiceFiscale_4
Email_3
INTERVENTRICE VOLONTARIA IN APPELLO
NONCHE'
(CF. ), elett.te domiciliato in Napoli alla Via Nuova Controparte_7 C.F._5
Poggioreale n. 45 presso lo studio dell'avv. Alessandro Raiano (CF. ) - C.F._6
Email_4
APPELLATO
NONCHE'
residente in [...] Controparte_8
APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 690/2020 resa nel giudizio RG n.22306/2012 dal Tribunale di
Napoli e pubblicata in data 22.01.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato il 13.07.2012, la conveniva, innanzi al Tribunale di Controparte_3
Napoli, e al fine di sentir revocare, ex art. Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
2901 c.c., l'atto di compravendita stipulato il 9.4.2010 per notar , con cui Persona_1 Parte_1 aveva trasferito a diritti di piena proprietà pari a 4/6 (quattro/sesti), diritti
[...] Controparte_7 di usufrutto pari a 2/6 (due/sesti) e unitamente alla signora moglie in regime di Parte_2 comunione legale dei beni, diritti pari a 2/6 (due/sesti) in nuda proprietà di un fabbricato sito in 2 Napoli, Via Due Portoni n. 24, distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla sezione CHA, al foglio 6 con il mappale 500 sub 3, nonché diritti di piena proprietà pari a 2/6 e, unitamente alla sig.ra CP_8
moglie in regime di comunione legale dei beni, diritti pari a 1/6 in nuda proprietà di un
[...] fabbricato sito in Napoli, alla Via Due Portoni n.24, distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla sezione
CHA, al foglio 6 con il mappale 500 sub 1, e del pertinente lastrico solare.
A fondamento di quanto domandato, l'attrice sosteneva di essere creditrice di in Parte_1 ragione di tre contratti di leasing, sottoscritti in data 19/21.06.2006, con i quali la Controparte_3 aveva concesso alla ditta individuale G.S.A. di Catuogno previo pagamento di un acconto Pt_1 iniziale e di successivi canoni mensili concordati, l'uso ed esclusivo utilizzo di un escavatore cingolato e due pale gommate.
Il 25.06.2007 i beni strumentali indicati erano stati oggetto di furto.
La ritenendo, perciò, risolti i predetti contratti di locazione finanziaria, aveva Controparte_3 chiesto, invano, alla il pagamento di tutti i canoni non ancora versati. Parte_3
Aveva adito, pertanto, il Tribunale di Bologna, che aveva emesso ingiunzione di pagamento nei confronti della ditta del , che, opposta da quest'ultimo, era stata successivamente confermata Pt_1 dallo stesso Tribunale.
In forza di atto di precetto, notificato in data 08.02.2010, la creditrice aveva attivato una procedura esecutiva mobiliare nei confronti del , che si era conclusa con esito sfavorevole. Pt_1
Assumeva, pertanto, che con l'atto di compravendita del 9.4.2010 il aveva posto in Parte_1 essere, in danno della società di leasing, atti diretti a pregiudicare la integrità della propria garanzia patrimoniale.
A tal proposito evidenziava l'anomala quanto maliziosa circostanza secondo cui, dopo soli pochi mesi dalla notifica dell'atto di precetto inerente al suindicato debito, il aveva proceduto alla stipula Pt_1 dell'atto di disposizione a favore di . Controparte_7
In conclusione, esponeva che, con riferimento all'atto di compravendita del 9.04.2010, sussistevano tutti i presupposti per l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ossia: l'esistenza del detto credito;
il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione;
la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alla ragione creditoria in conseguenza dell'atto di trasferimento
Radicatasi la lite, si costituiva il convenuto resistendo alla domanda e chiedendone Parte_1 il rigetto;
restavano, invece, contumaci e Controparte_7 Controparte_8
3 In particolare, parte resistente, esponeva che i beni strumentali oggetto di furto erano regolarmente assicurati con la per tutti gli eventi connessi e/o collegati alla loro perdita e/o Controparte_9 deterioramento e che, dunque, consapevole che la società di leasing sarebbe stata indennizzata dalla società di assicurazione per la perdita occorsa, non aveva alcuna necessità di porre in essere atti dispositivi del proprio patrimonio finalizzati unicamente a pregiudicare le ragioni creditorie della
[...]
CP_3
La causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda revocatoria proposta da parte ricorrente, dichiarando “l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della dell'atto di compravendita a ministero del notaio dott. in data Controparte_3 Persona_1
09/04/2010, n. 126203 rep. e n. 31306 racc., trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli in data 15/04/2010, n. 6461 con il quale ha ceduto a A) diritti di piena Parte_1 Controparte_7 proprietà pari a 4/6 (quattro/sesti), diritti di usufrutto pari a 2/6 (due/sesti) e unitamente alla signora Parte_2
moglie in regime di comunione legale dei beni, diritti pari a 2/6 (due/sesti) in nuda proprietà di un
[...] fabbricato sito in Napoli, Via Due Portoni n. 24, distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla sezione CHA, al foglio
6 con il mappale 500 sub 3, z.c.1, categ. A/2, cl. 3, vani 5,5; B) diritti di piena proprietà pari a 2/6 (due/sesti) e unitamente alla signora , moglie in regime di comunione legale dei beni, diritti pari a 1/6 (un/sesto) Parte_2 in nuda proprietà, di un fabbricato sito in Napoli, Via Due Portoni n. 24, distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla sezione CHA, al foglio 6 con il mappale 500 sub 1, categ. C/6, cl. 3, m 120 e del lastrico solare di copertura del fabbricato distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla sezione CHA, al foglio 6 con il mappale 500 sub 4, z.c.1, lastrico solare;
”.
Il giudice di prime cure, accoglieva l'azione revocatoria esercitata dall'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c., ritenendo, in sintesi, sussistenti: 1) l'esistenza del credito vantato dalla nei confronti di CP_3
e, altresì, l'anteriorità di tale credito rispetto all' atto di disposizione;
2) il Parte_1 pregiudizio che l'atto dispositivo in esame aveva arrecato alla ragione creditoria (c.d. eventus damni), sub specie di riduzione della capacità patrimoniale del debitore;
3) la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto in esame era in grado di arrecare alle ragioni del proprio creditore (c.d. scientia damni).
Con citazione del 10.06.2020 ha proposto tempestivo appello avverso la citata Parte_1 pronuncia, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Ha dedotto l'errata valutazione della documentazione offerta, contestando la deduzione del primo giudice secondo cui la scientia damni dell'alienante e del terzo era apprezzabile sulla base di molteplici e concordanti elementi presuntivi e di fatto.
4 Ha contestato, parimenti, le deduzioni relative alla sussistenza dell'eventus damni in quanto non vi sarebbe stata prova, neanche per semplici presunzioni, che l'atto di disposizione oggetto di causa potesse aver determinato una perdita della garanzia patrimoniale del credito o, semplicemente, una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva dello stesso.
Radicatasi la lite, con comparsa del 27.11.2020, si è costituita in giudizio la Controparte_10
(n.q. di cessionaria del credito in lite), ora eccependo
[...] Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità del gravame a cagione della non integrità del contraddittorio nei confronti dei signori e e resistendo, nel merito, ai motivi di Controparte_7 Controparte_8 gravame articolati dall'appellante.
è rimasta contumace, benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Alla prima udienza di trattazione del 22 dicembre 2020 il collegio adito, in diversa composizione, ha riscontrato la non integrità del contraddittorio, e ne ha ordinato l'integrazione nei confronti di CP_7
e entro il termine perentorio del 29 gennaio 2021, rinviando all'uopo
[...] Controparte_8 all'udienza del 25 maggio 2021.
All'udienza indicata la Corte ha dichiarato la contumacia di ha rilevato che gli atti Controparte_1 spediti al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di e Controparte_7 Controparte_8 non risultavano essere stati a questi ultimi correttamente notificati, e che il solo si era CP_7 costituito in giudizio il 24 maggio 2021, e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata differita all'odierna udienza del 24 giugno 2025 per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente va dato atto della mancata corretta ottemperanza, da parte dell'appellante, all'ordine perentorio di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., reso dalla
Corte con ordinanza del 22.12.2020.
L'appellante, infatti, aveva provveduto, in origine, a notificare l'atto di appello esclusivamente alla
[...]
senza evocare le parti processuali rimaste contumaci nel giudizio di primo grado, CP_3 CP_7
e
[...] Controparte_8
Il Collegio aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti, litisconsorti necessari processuali e sostanziali, entro il termine perentorio del 29 gennaio 2021.
5 All'udienza del 25.05.2021 la Corte, in diversa composizione, ha rilevato che “gli atti che il procuratore ad litem dell'appellante ha provato di aver spedito per mezzo del servizio postale il 19 gennaio 2021 al fine di integrare il contraddittorio nei confronti di e non risultano essere stati a questi ultimi Controparte_7 Controparte_8 notificati, giacché gli avvisi di ricevimento le cui fotocopie il medesimo procuratore ha depositato telematicamente il 19 maggio 2021 per fornire la prova della loro notificazione, innanzitutto, non contengono le indicazioni minime necessarie per riferirli ai plichi raccomandati contenenti i suddetti atti e, in secondo luogo, pur indicando come consegnatari i rispettivi destinatari, non risultano da questi ultimi sottoscritti, ma recano, nello spazio in ciascuno destinato alla firma del ricevente, una sottoscrizione che appare in entrambi i casi riferibile ad una stessa altra persona;
….solo s'è poi CP_7 costituito in giudizio il 24 maggio 2021”.
In buona sostanza, l'appellante si è attivato nel termine perentorio fissato per le notifiche, ma non vi ha correttamente provveduto, né ha provveduto, sua sponte, alla ripresa del procedimento notificatorio nel rispetto del termine perentorio assegnato, pur avendone il tempo, a fronte del mancato perfezionamento rilevato dalla Corte.
Va, infatti, evidenziato che, nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Ord. 34272/2023), per la ripresa del procedimento notificatorio, nel caso in cui la prima notifica non sia andata a buon fine, non occorre una preventiva autorizzazione del giudice.
In tali circostanze deve, peraltro, ribadirsi l'applicazione del principio, più volte affermato dalla Corte, secondo cui, quando il giudice abbia pronunciato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. (Cass. civ., Sez.
VI, 9 aprile 2018, n. 8639).
A norma dell'art. 307 co. 3 c.p.c. deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 u.c. c.p.c.).
Giusta richiesta fattane in comparsa di costituzione e risposta e ribadita in sede conclusionale, va ordinato al competente Conservatore RRII di procedere all'annotamento della sentenza di primo grado a margine di entrambe le note di trascrizione dell'atto di compravendita a ministero del notaio dott.
, in data 09/04/2010, n. 126203 rep. e n. 31306 racc., essendo state presentate dal Persona_1
Notaio rogante due distinte note: la n. 6461/2010 e la n. 6460/2010, entrambe del 15/04/2010.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara estinto il processo;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
- ordina al competente Conservatore RRII di procedere all'annotamento della sentenza di primo grado a margine di entrambe le note di trascrizione dell'atto di compravendita a ministero del notaio dott.
, in data 09/04/2010, n. 126203 rep. e n. 31306 racc., essendo state presentate dal Persona_1
Notaio rogante due distinte note (n. 6461/2010 e n. 6460/2010, entrambe del 15/04/2010).
Così deciso, in Napoli 24.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7