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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice LA NE CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1652/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SALVATORE DERIU RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede per ottenere l'annullamento dell'avviso di Parte_1 CP_ addebito n. 402 2022 00019950 18 000 con il quale l' di ha chiesto il pagamento di € CP_1 19.632,25 a titolo di contribuzione I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione ha contestato parte ricorrente la fondatezza della pretesa contributiva affermando che, pur essendo iscritto alla gestione artigiani/commercianti quale lavoratore autonomo, non apporterebbe alcuna prestazione lavorativa alla società Sard.Energy srl della quale sarebbe sia amministratore che socio.
L' , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, assumendo la CP_1 fondatezza della pretesa contributiva, risultando il ricorrente sia socio di maggioranza che amministratore della srl ed emergendo dalle dichiarazioni dei redditi prodotti l'attività prevalente, desumibile anche dalla considerazione che, ricoprendo la carica sia di socio (quasi) unico che di amministratore, non possa ritenersi estraneo all'attività aziendale, in assenza di soggetti diversi a cui demandare la gestione.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa nei termini di cui all'art. 127ter cpc, disposta la trattazione scritta.
pagina 1 di 3 Le domande di parte ricorrente sono fondate per le ragioni che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria per i soggetti che possiedano i seguenti requisiti previsti dalla L. n. 662/1996 art. 1 c. 203, che richiama la legge n. 613/1996, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenza o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La disposizione normativa in esame assoggetta all'obbligo contributivo i titolari e gestori di impresa nonché gli amministratori che siano direttamente impegnati nell'attività aziendale partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare, sulla sussistenza dell'obbligo d'iscrizione in capo al socio amministratore di s.r.l. la Suprema Corte ha affermato che “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell sono da riferire CP_1 all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995” (Cass, n. 20812/2018).
Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale e nemmeno di quella di amministratore, qualora l'attività dello stesso si concreti in un atto sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa. (cfr. Cassazione Sezione Lavoro, n. 18281 del 08/07/2019).
L'assicurazione è infatti posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
Nel caso concreto ritiene il tribunale che parte resistente non abbia offerto né tanto meno raggiunto la prova della personale prestazione lavorativa del ricorrente nell'impresa commerciale per i periodi in contesa, prova che la parte resistente avrebbe avuto, come sopra affermato, l'onere di fornire.
Nessuna istanza istruttoria è stata a riguardo formulata in sede di memoria difensiva né possono ritenersi sufficienti gli elementi documentali offerti in comunicazione dal resistente, dai quali non è dato desumersi la prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale.
A tal fine non ritiene il Tribunale sufficiente, in quanto apodittica e tautologica, l'affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe proprietario dell'impresa al 90% e che, formata la società da due soci, nessuno dei due parteciperebbe all'attività, con la conseguenza che l'attività verrebbe necessariamente svolta pagina 2 di 3 dal ricorrente, in quanto socio di maggioranza e amministratore unico, che non svolgerebbe altre attività prevalenti.
Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova, è pertanto da ritenere che risultino carenti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'imposizione dell'iscrizione alla gestione commercianti e che debba essere affermata, di conseguenza, l'insussistenza delle pretese previdenziali azionate dalla parte resistente.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di , liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 CP_1 aggiornati al 2022 (valori minimi in considerazione della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inesigibile la pretesa contributiva dell' di cui all'avviso di addebito n. 402 2022 CP_1
00019950 18 000 e, per l'effetto, lo annulla;
- condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € CP_1 1.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 09/12/2025
Il giudice
LA NE CA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice LA NE CA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1652/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SALVATORE DERIU RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ha agito in questa sede per ottenere l'annullamento dell'avviso di Parte_1 CP_ addebito n. 402 2022 00019950 18 000 con il quale l' di ha chiesto il pagamento di € CP_1 19.632,25 a titolo di contribuzione I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione ha contestato parte ricorrente la fondatezza della pretesa contributiva affermando che, pur essendo iscritto alla gestione artigiani/commercianti quale lavoratore autonomo, non apporterebbe alcuna prestazione lavorativa alla società Sard.Energy srl della quale sarebbe sia amministratore che socio.
L' , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, assumendo la CP_1 fondatezza della pretesa contributiva, risultando il ricorrente sia socio di maggioranza che amministratore della srl ed emergendo dalle dichiarazioni dei redditi prodotti l'attività prevalente, desumibile anche dalla considerazione che, ricoprendo la carica sia di socio (quasi) unico che di amministratore, non possa ritenersi estraneo all'attività aziendale, in assenza di soggetti diversi a cui demandare la gestione.
La causa, documentalmente istruita, è stata decisa nei termini di cui all'art. 127ter cpc, disposta la trattazione scritta.
pagina 1 di 3 Le domande di parte ricorrente sono fondate per le ragioni che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che l'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria per i soggetti che possiedano i seguenti requisiti previsti dalla L. n. 662/1996 art. 1 c. 203, che richiama la legge n. 613/1996, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenza o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La disposizione normativa in esame assoggetta all'obbligo contributivo i titolari e gestori di impresa nonché gli amministratori che siano direttamente impegnati nell'attività aziendale partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In particolare, sulla sussistenza dell'obbligo d'iscrizione in capo al socio amministratore di s.r.l. la Suprema Corte ha affermato che “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di società a responsabilità limitata (l'onere della prova dei quali è a carico dell sono da riferire CP_1 all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995” (Cass, n. 20812/2018).
Il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è dunque lo svolgimento di un'attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale e nemmeno di quella di amministratore, qualora l'attività dello stesso si concreti in un atto sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa. (cfr. Cassazione Sezione Lavoro, n. 18281 del 08/07/2019).
L'assicurazione è infatti posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
Nel caso concreto ritiene il tribunale che parte resistente non abbia offerto né tanto meno raggiunto la prova della personale prestazione lavorativa del ricorrente nell'impresa commerciale per i periodi in contesa, prova che la parte resistente avrebbe avuto, come sopra affermato, l'onere di fornire.
Nessuna istanza istruttoria è stata a riguardo formulata in sede di memoria difensiva né possono ritenersi sufficienti gli elementi documentali offerti in comunicazione dal resistente, dai quali non è dato desumersi la prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale.
A tal fine non ritiene il Tribunale sufficiente, in quanto apodittica e tautologica, l'affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe proprietario dell'impresa al 90% e che, formata la società da due soci, nessuno dei due parteciperebbe all'attività, con la conseguenza che l'attività verrebbe necessariamente svolta pagina 2 di 3 dal ricorrente, in quanto socio di maggioranza e amministratore unico, che non svolgerebbe altre attività prevalenti.
Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova, è pertanto da ritenere che risultino carenti i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'imposizione dell'iscrizione alla gestione commercianti e che debba essere affermata, di conseguenza, l'insussistenza delle pretese previdenziali azionate dalla parte resistente.
Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di , liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 CP_1 aggiornati al 2022 (valori minimi in considerazione della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inesigibile la pretesa contributiva dell' di cui all'avviso di addebito n. 402 2022 CP_1
00019950 18 000 e, per l'effetto, lo annulla;
- condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € CP_1 1.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'Avvocato dichiaratosi antistatario.
Sassari, 09/12/2025
Il giudice
LA NE CA
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