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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/05/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3262/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Maurizio MARIANI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
adesso denominata cfr. memorie del Parte_2 Parte_1
Parte 10.10.2022 e visura camerale allegata) (di seguito anche: conveniva in giudizio il
(di seguito anche: chiedendo la condanna al Controparte_1 CP_1
pagamento di somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e importi forfettari per costi di recupero.
Parte La difesa di parte attrice esponeva che ( era divenuta titolare, tramite contratti di cessione del credito pro soluto stipulati con le società NE SO S.r.l., NE Servizio Elettrico S.p.A. ed
Estra Energie S.r.l., di crediti vantati da queste ultime nei confronti del . Controparte_1
Tali crediti derivano principalmente da n. 145 fatture emesse per forniture di energia, rimaste insolute per un importo capitale di € 183.260,57 (doc. 3). Le cessioni includevano anche gli interessi moratori maturati e maturandi.
Inoltre, il tardivo pagamento da parte del di altre fatture (n. 45, i cui crediti erano stati CP_1
Parte Parte parimenti ceduti a aveva generato ulteriori interessi di mora per € 9.329,90, che aveva fatturato al tramite apposite "Note Debito Interessi" (doc. 4 e 5). CP_1
Nonostante le intimazioni di pagamento (doc. 7), il non aveva provveduto al saldo di CP_1
quanto dovuto.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice concludeva chiedendo:
1. il pagamento della sorte capitale di € 183.260,57.
2. gli interessi moratori maturati e maturandi su tale capitale, calcolati ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12 (tasso BCE maggiorato di 8 punti), dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
3. gli interessi anatocistici sugli interessi moratori (di cui al punto 2) scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e art. 1284 c. 4 c.c., nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02.
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4. l'importo forfettario di € 5.800,00 (€ 40 x 145 fatture insolute) a titolo di risarcimento per i costi di recupero, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, come novellato dal D. Lgs. 192/12 e conformemente alla Direttiva UE 2011/7/EU.
5. il pagamento degli ulteriori interessi di mora già fatturati con Note Debito per €
9.329,90, derivanti dal tardivo pagamento di altre 45 fatture precedentemente saldate in conto capitale.
6. gli interessi anatocistici sugli interessi moratori (di cui al punto 5) scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto.
7. l'ulteriore importo forfettario di € 1.800,00 (€ 40 x 45 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di cui al punto 5), sempre ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
231/02;
in via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento di ogni diversa somma CP_1
ritenuta dovuta per i titoli esposti ed in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
§§§§§
Il si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente Controparte_1
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2
l'inefficacia/inopponibilità delle cessioni di credito, nonché il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla domanda ex art. 2041 c.c., e nel merito il rigetto integrale di tutte le CP_1
domande attoree, con vittoria di spese.
La difesa del esponeva che Controparte_1 Parte_3
aveva citato in giudizio il chiedendo il pagamento di € 183.260,57 per sorte capitale, CP_1
oltre interessi moratori, interessi anatocistici, e somme ex art. 6 d.lgs 231/02 (€ 5.800,00 + €
1.800,00), nonché un ulteriore importo di € 9.329,90 per interessi moratori relativi a pagamenti tardivi di altri crediti. Tali pretese derivavano da presunte cessioni di credito da parte di NE
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Parte SO S.r.l., NE Servizio Elettrico S.p.A. ed Estra Energie S.r.l.. aveva anche proposto domanda subordinata per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
Ciò premesso, la difesa sosteneva:
Parte
1. difetto di legittimazione attiva di e inefficacia/inopponibilità delle cessioni: le cessioni di credito verso la P.A. richiedono forme specifiche (atto pubblico/scrittura autenticata), notifica formale e, soprattutto, l'adesione/accettazione espressa dell'Ente
(ex R.D. 2240/1923 e L. 2248/1865, All. E), requisiti mancanti nel caso di specie
(notifiche contestate come nulle o irregolari, nessuna prova di accettazione da parte del
Comune);
2. nullità (eventuale) dei contratti sottostanti: I contratti con NE Servizio Elettrico ed
Estra Energie, qualora esistenti e rientranti nel regime di "salvaguardia", sarebbero nulli perché la P.A. è obbligata ad approvvigionarsi tramite convenzioni CONSIP (ex D.L.
95/2012), salvo eccezioni non dimostrate. La violazione di tale obbligo comporta nullità del contratto;
Parte
3. insussistenza e carenza di prova dei crediti: non aveva fornito prova adeguata dei crediti (l'elenco fatture è insufficiente), né dei contratti originari, delle forniture effettive, delle tariffe applicate e della correttezza dei calcoli (onere ex art. 2697 c.c.). Si eccepiva anche la potenziale prescrizione (quinquennale/biennale) dei crediti. Gli importi apparivano inoltre anomali e sproporzionati;
4. infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento: La domanda era inammissibile per difetto di legittimazione passiva del (ex art. 191 d.lgs CP_1
267/2000) e infondata perché richiede il riconoscimento dell'utilità da parte della P.A.
(non desumibile dalla mera utilizzazione) e perché l'obbligo di usare parametri CONSIP preclude un indennizzo basato su presupposti diversi;
5. insussistenza dei presupposti per interessi moratori d.lgs 231/02 e anatocistici: La normativa del d.lgs 231/02 non era applicabile per nullità dei contratti (NE
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Servizio/Estra) o perché il contratto NE SO (del 2001) era anteriore alla sua entrata in vigore (agosto 2002). Inoltre, per i debiti della P.A. (querable), la mora richiede intimazione scritta specifica (messa in mora), che mancava o era generica (doc. 7 contestato). Non vi era quindi base per gli interessi moratori richiesti né, a maggior ragione, per quelli anatocistici (art. 1283 c.c.);
6. infondatezza della richiesta ex art. 6 d.lgs 231/02 (€ 40/fattura): La penale era inapplicabile per le stesse ragioni di inapplicabilità del d.lgs 231/02 e, comunque, andava intesa come importo unitario per rapporto e non cumulabile per ogni fattura;
Parte e chiedeva preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire di l'inefficacia/inopponibilità delle cessioni, e il difetto di legittimazione passiva del sulla CP_1
domanda ex art. 2041 c.c.; nel merito, rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
Parte La difesa di ribadiva quanto già sostenuto e contestava le argomentazioni del CP_1
convenuto evidenziando che o aveva depositato le fatture dettagliate (formato PDF con prova di invio e/o XML) per ciascuna delle società cedenti (NE Servizio Elettrico - doc. 10A/B; NE
SO - doc. 11A; Estra Energia - doc. 12A/B/C), indicando consumi, periodi,
POD e riferimenti contrattuali.
o aveva prodotto i contratti/convenzioni sottostanti tra le società fornitrici e il
(NE Servizio Elettrico - doc. 10C; Convenzione NE SO - doc. 11B; CP_1
Contratti Estra Energia - doc. 12D).
pagina 5 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile o aveva depositato ulteriori intimazioni di pagamento inviate nel 2017 (doc. 13) specificamente come atti interruttivi della prescrizione (a fronte dell'eccezione di prescrizione). o aveva riprodotto gli atti di cessione specifici relativi alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito da €
9.329,90 (doc. 13).
Indi, aveva contestato la sostenuta inopponibilità della cessione per mancata accettazione del
Comune, sostenendo che la normativa invocata dal (R.D. 2440/1923 e L. 2248/1865) CP_1
si applicava esclusivamente alle Amministrazioni Statali e non agli Enti Locali (citando giurisprudenza specifica della Cassazione: nn. 15884/2019, 30658/2017, 20379/2015). In subordine, ha sostenuto che l'adesione sarebbe necessaria solo per contratti ancora in corso di esecuzione, circostanza non provata dal CP_1
Quanto alla eccezione nullità per regime salvaguardia/CONSIP), parte attrice ha contestato che le forniture siano avvenute in regime di salvaguardia, facendo riferimento ai contratti prodotti.
Infine, ha ribadito la applicabilità del d.lgs.231/02 trattandosi di "transazioni commerciali".; inoltre, anche se per NE SO vi era una convenzione pre-2002, le forniture successive al 1° gennaio 2013 erano avvenute sulla base di accettazioni di preventivi successivi a tale data, rendendo applicabile la normativa (inclusa la penale di € 40).
Ha inoltre sottolineato che gli interessi ex d.lgs 231/02 decorrono automaticamente (mora ex re), senza necessità di costituzione in mora.
Con riferimento alla prova del credito, la difesa di parte attrice ha evidenziato che il CP_1
non aveva mai contestato di aver ricevuto le forniture né ha lamentato malfunzionamenti dei contatori.
Infine, parte attrice ha contestato la operatività della prescrizione biennale e ribadito l'interruzione tramite le intimazioni prodotte (doc. 13).
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§§§§§
Anche la difesa del ha ribadito le proprie difese contestando Controparte_1
quanto sostenuto da controparte.
Quanto alla Cessione del Credito, parte convenuta o ha richiamato le norme del Codice degli Appalti Pubblici (all'epoca d.lgs
163/2006, art. 117), che richiedevano per l'opponibilità delle cessioni di crediti da appalto alla P.A.: a) stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
b) notifica all'amministrazione debitrice, c) possibilità per l'amministrazione di rifiutare la cessione entro 45 giorni dalla notifica. Ha ribadito la mancata prova di tali requisiti;
Parte o ha contestato l'interpretazione di sulla giurisprudenza relativa all'inapplicabilità del R.D. 2440/1923 agli Enti Locali, richiamando recente sentenza della Cassazione (n. 32788/2019) che, distinguendo rispetto a normative sopravvenute (L. 554/1999), confermerebbe l'applicabilità dei requisiti di forma e consenso anche agli enti locali per contratti di durata (somministrazioni, Parte forniture), contrariamente a quanto sostenuto da (con argomentazioni fondate su Cass. 15884/2019, ritenuta riferibile a contesti precedenti o diversi); o ha specificato che l'onere di provare che il contratto fosse ancora in corso
(presupposto per l'eventuale necessità di adesione secondo la tesi subordinata di
Parte Parte
graverebbe comunque su (richiamando Cass. 29608/2018 sull'onere probatorio del cessionario).
2. Sulla Nullità dei Contratti:
o ha ribadito l'eccezione di nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti degli Enti Pubblici (ex R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17), specificando la ratio (esatta individuazione contenuto, controlli,
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copertura finanziaria, imparzialità – richiamando Cass. 59/2001 e Cass.
16997/2011) e sostenendo l'assenza di prova documentale dei contratti con NE
Servizio Elettrico ed Estra Energie, evidenziando l'insanabilità di tale nullità tramite comportamenti concludenti o atti successivi (es. delibere).
3. Sulla Prova del Credito:
Parte o ha contestato esplicitamente il valore probatorio delle fatture prodotte da
(anche quelle dettagliate depositate in memoria), definendole atti unilaterali non idonei a provare il contratto né la corrispondenza della prestazione pattuita, specialmente in caso di contestazione (richiamando Cass. 8126/2004,
10160/1999, 10860/2007, 8664/2001);
Parte o ha criticato la genericità delle deduzioni e produzioni di anche nelle memorie, sostenendo la mancata specificazione della rilevanza dei documenti prodotti rispetto alle eccezioni sollevate (richiamando Cass. Lav. 13959/2014).
4. Su Interessi e Penale d.lgs 231/02: o ha ribadito l'inapplicabilità della disciplina per nullità dei contratti sottostanti
(NE S.E./Estra) o per anteriorità del contratto NE SO (stipulato nel 2001, quindi escluso ex art. 11 d.lgs 231/02).
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria.
All'udienza dell'11 ottobre 2022 la difesa dell' rappresentava che, con delibera Controparte_2
della Commissione Straordinaria n.9 del 26.05.2022, era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune.
Alle udienze seguenti le parti interloquivano sulla questione e la difesa di parte attrice, in particolare, rassegnava proprio interesse alla decisione di merito in quanto 'non vi è alcun divieto per il creditore di ottenere il riconoscimento di somme in sede di cognizione
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eventualmente rientranti nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di un ente in dissesto finanziario, essendo il creditore legittimato ad agire in sede di cognizione al fine di ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in sede esecutiva nei confronti dell'ente una volta tornato in bonis' (cfr. note del 31.03.2023).
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa di parte attrice dava atto di intervenuti pagamenti e, quanto al credito per sorte capitale, limitava la domanda al credito residuo.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento formulata da
[...]
(adesso denominata , quale cessionaria di crediti Parte_2 Parte_1
originariamente vantati dalle società NE SO s.r.l., NE Servizio Elettrico s.p.a. ed Estra
Energie s.r.l. nei confronti del Comune di (di seguito: , per forniture di CP_1 CP_1
energia elettrica.
Parte chiede la condanna del al pagamento di: CP_1
1. € 183.260,57 a titolo di sorte capitale per n. 145 fatture insolute.
2. Interessi moratori maturati e maturandi su tale capitale, ex d.lgs 231/02.
3. Interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti, ex art. 1283 c.c. e d.lgs 231/02.
4. € 5.800,00 (€ 40 x 145 fatture) a titolo di risarcimento forfettario per costi di recupero, ex art. 6, co. 2, d.lgs 231/02.
5. € 9.329,90 per ulteriori interessi di mora (già fatturati con Note Debito) relativi al tardivo pagamento di altre 45 fatture (i cui crediti principali erano stati parimenti ceduti
Parte a e poi saldati dal . CP_1
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6. Interessi anatocistici sugli interessi moratori di cui al punto 5.
7. € 1.800,00 (€ 40 x 45 fatture) quale ulteriore importo forfettario relativo al tardivo pagamento delle 45 fatture di cui al punto 5.
Parte In via subordinata, ha formulato domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Parte Come già anticipato, in sede di precisazione delle conclusioni ha dato atto di intervenuti pagamenti dell'Ente ed ha quantificato i crediti per i quali prosegue il giudizio in euro
109.909,13 e, segnatamente:
- € 11.407,26 di cui alle fatture emesse dalla cedente Estra Energie S.r.l.;
- € 98.501,87 di cui alle fatture emesse dalla cedente Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
§§§§§
Il di si è costituito eccependo: CP_1 CP_1
Parte
• in via preliminare: il difetto di legittimazione attiva di e l'inefficacia/inopponibilità
delle cessioni di credito;
il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla CP_1
domanda ex art. 2041 c.c.
• nel merito: la nullità dei contratti sottostanti per mancata forma scritta ad substantiam
e/o per violazione dell'obbligo di approvvigionarsi tramite CONSIP;
l'insussistenza e carenza di prova dei crediti;
la potenziale prescrizione;
l'inapplicabilità della disciplina del d.lgs. 231/02 per interessi e importo forfettario;
ed ha concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande.
§§§§§
Va premesso che la dichiarazione dello stato di insolvenza non incide sullo svolgimento del processo posto che, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'art.248 TUEL pone limiti con riguardo alla fase esecutiva (comma 2), senza che, second orientamento risalente, consolidato e costante, si verifichi alcuna perdita della capacità processuale (Cass. civ., sez. I,
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22 gennaio 2010 n.1097: 'l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente'; in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 11 agosto 2016 n.16959; Cass. civ., sez. V, 10 marzo 2020
n.6692; Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2021 n.23792; Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025
n.4582).
§§§§§
Procedendo con l'esame del merito, le questioni giuridiche principali da affrontare sono: la
Parte legittimazione attiva di (collegata all'efficacia delle cessioni), la validità dei contratti sottostanti, la prova del credito, la prescrizione, e l'applicabilità degli accessori richiesti.
§§§§§
Parte
1. Sulla legittimazione attiva di e l'efficacia/inopponibilità delle cessioni di credito.
L'eccezione del è infondata. CP_1
Il Comune sostiene che le cessioni di credito verso la P.A. richiederebbero forme specifiche (atto pubblico/scrittura autenticata), notifica formale e, soprattutto,
l'adesione/accettazione espressa dell'Ente (ex R.D. 2240/1923 e L. 2248/1865, All. E), Parte requisiti che assume mancanti. Contesta l'interpretazione di della giurisprudenza, richiamando Cass. n. 32788/2019 che confermerebbe l'applicabilità di tali requisiti anche agli enti locali per contratti di durata.
Parte ha sostenuto che la normativa invocata si applicherebbe solo alle Amministrazioni
Statali e non agli Enti Locali (conformemente a Cass. nn. 15884/2019, 30658/2017,
20379/2015) o, in subordine, solo per contratti ancora in corso di esecuzione, circostanza non provata dal aggiungendo di aver prodotto gli atti di cessione e CP_1
le fatture dettagliate.
Secondo orientamento di questo Tribunale (cfr. sentenze che hanno definito le cause nn.
9950/2020, 9835/2020, 9949/2020), la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
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è complessa. Se è vero che l'art. 9 dell'Allegato E alla L. 2248/1865 e gli artt. 69-70 del
R.D. 2440/1923 prevedono formalità particolari, tra cui l'adesione dell'amministrazione per i "contratti in corso", è altrettanto vero che normative successive hanno introdotto deroghe o regimi speciali. In particolare, il d.lgs. 163/2006 (art. 117, applicabile ratione temporis a parte dei crediti e poi trasfuso nel d.lgs. 50/2016, art. 106) consente la cessione dei crediti derivanti da appalti di servizi e forniture a banche o intermediari Parte finanziari (qual è senza necessità di accettazione esplicita della stazione appaltante, purché la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione debitrice, la quale ha 45 giorni per comunicare l'eventuale rifiuto. Inoltre, la L. 130/99 sulla cartolarizzazione prevede specifiche forme di pubblicità per l'opponibilità.
Parte Nel caso di specie, è un istituto bancario e ha prodotto gli atti di cessione e le notifiche.
Parte Il non ha specificamente contestato la qualità di o la forma degli atti di CP_1
Parte cessione prodotti da (doc. 10C, 11B, 12D, 13), né di aver rifiutato le cessioni nei termini.
La giurisprudenza citata dal Comune (Cass. 32788/2019) va contemperata con le discipline speciali sopravvenute, come quelle sulla cessione dei crediti d'impresa a banche.
Pertanto, le cessioni devono ritenersi opponibili al con il conseguente CP_1
Parte riconoscimento di legittimazione attiva in capo a
§§§§§
2. Sulla nullità dei contratti sottostanti.
Il Comune eccepisce la nullità dei contratti con NE Servizio Elettrico ed Estra Energie per mancata forma scritta ad substantiam (R.D. 2440/1923, art. 17) e per violazione pagina 12 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'obbligo di approvvigionarsi tramite convenzioni CONSIP (D.L. 95/2012), qualora i contratti rientrassero nel regime di "salvaguardia".
Parte ha replicato che le forniture sono avvenute in regime di salvaguardia, facendo riferimento ai contratti prodotti.
Come già statuito da questo Tribunale (cfr. sentenza che ha definito la causa n.
Parte 5709/2022, c/. Comune di Adrano), il regime di salvaguardia (istituito dal D.L.
73/2007, conv. L. 125/2007) costituisce ex lege il rapporto di somministrazione, elidendo in radice questioni relative alla forma scritta del contratto o all'obbligo di ricorrere a convenzioni CONSIP per la sua valida stipulazione, in quanto tale regime interviene proprio per garantire la continuità della fornitura a clienti che ne sono rimasti privi.
L'eccezione di nullità dei contratti sottostanti per tali motivi è quindi infondata, essendo le forniture avvenute in tale specifico regime.
Parte Per quanto riguarda il contratto NE SO, antecedente al 2002, ha chiarito che le forniture successive al 1° gennaio 2013 sono avvenute sulla base di accettazioni di preventivi successivi, configurando quindi nuovi accordi o rinnovi per i quali la normativa d.lgs. 231/02 deve ritenersi applicabile.
§§§§§
3. Sulla prova dei crediti e sulla prescrizione.
Il Comune contesta il valore probatorio delle fatture, definendole atti unilaterali inidonei a provare il contratto o la prestazione, ed eccepisce la potenziale prescrizione
(quinquennale/biennale).
Parte ha prodotto le fatture dettagliate (doc. 10A/B, 11A, 12A/B/C), i contratti/convenzioni sottostanti (doc. 10C, 11B, 12D) e ulteriori intimazioni di pagamento del 2017 (doc. 13) idonee ad interrompere la prescrizione ed ha evidenziato pagina 13 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che il Comune non ha mai contestato di aver ricevuto le forniture né lamentato malfunzionamenti.
In linea con i precedenti (cfr. sentenze di questo Tribunale che hanno definito i giudizi iscritti ai nn. 9950/2020, 5709/2022), le fatture commerciali, seppur atti unilaterali, possono costituire idonea prova del credito se accompagnate da altri elementi (come i contratti sottostanti o la prova della avvenuta fornitura) e se le contestazioni del debitore sono generiche.
Parte Nel caso di specie, a fronte della documentazione prodotta da (fatture dettagliate con indicazione di consumi, periodi, POD;
contratti e convenzioni quadro;
atti di cessione), le contestazioni del Comune sulla mancata prova appaiono generiche, non essendo stati specificamente negati i consumi o l'effettiva erogazione del servizio per le singole utenze. L'onere di contestazione specifica gravava sul CP_1
Quanto alla prescrizione, i crediti per la fornitura di energia elettrica sono soggetti alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) per i pagamenti periodici, ridotta a due anni dalla L. 205/2017 per le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018.
Parte ha prodotto atti interruttivi del 2017 (doc. 13), che appaiono idonei ad interrompere il decorso della prescrizione per i crediti anteriori.
In assenza di una specifica contestazione sull'inefficacia di tali atti interruttivi per singole fatture, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Il credito per sorte capitale di € 183.260,57 per le 145 fatture insolute risulta quindi provato.
Deve prendersi atto della rappresentata parziale estinzione del debito e della quantificazione del credito residuo per sorte capitale in euro 109.909,13.
Quanto al credito di € 9.329,90 per interessi di mora su 45 fatture precedentemente saldate in ritardo, esso costituisce una legittima pretesa ai sensi del d.lgs. 231/02, che pagina 14 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prevede la debenza automatica degli interessi in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali e le "Note Debito Interessi" (doc. 4 e 5) risultano avere formalizzato tale richiesta.
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4. Sugli interessi moratori, anatocistici e sull'importo forfettario ex d.lgs. 231/02.
Il Comune contesta l'applicabilità del d.lgs. 231/02 per nullità dei contratti o per anteriorità del contratto NE SO, e sostiene che la mora richiederebbe intimazione scritta specifica.
Come sopra argomentato, i contratti sottostanti sono validi (o resi tali dal regime di salvaguardia/rinnovi).
Il d.lgs. 231/02 si applica alle transazioni commerciali, inclusi i contratti di fornitura con la P.A. (cfr. sentenze di questo Tribunale che hanno definito i giudizi iscritti ai nn.
9950/2020, 5709/2022).
Gli interessi moratori decorrono automaticamente (mora ex re) dalla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di specifica costituzione in mora (art. 4 d.lgs.
231/02) e vanno calcolati al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
Gli interessi anatocistici sono dovuti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione), e al tasso legale o a quello degli interessi moratori se inferiore.
L'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata (o pagata in ritardo) è dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/02, come interpretato anche dalla Corte di Giustizia Europea e recepito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenze nn. 9950/2020, 5709/2022). Pertanto, sono dovuti:
o € 5.800,00 (per le 145 fatture insolute).
o € 1.800,00 (per le 45 fatture pagate in ritardo, avendo generato costi di recupero).
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§§§§§
5. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
Stante l'accoglimento della domanda principale fondata sul titolo contrattuale (o ex lege per il regime di salvaguardia), la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento resta assorbita.
§§§§§
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica,, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 109.909,13 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
2. CONDANNA il Comune di al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 9.329,90 a titolo di interessi di mora già fatturati, oltre ulteriori interessi moratori su tale somma dalla data delle Note Debito al saldo;
3. CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. e d.lgs. 231/02 sugli importi di cui ai capi 1 e 2, come per legge;
4. CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 7.600,00 (€ 5.800,00 + € 1.800,00) a titolo di risarcimento forfettario per costi di recupero ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02;
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5. CONDANNA il Comune di alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in € 9.219,00 (di cui euro 786,00 per spese vive), oltre Parte_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catania, 25 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3262/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. Maurizio MARIANI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le note delle parti, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
adesso denominata cfr. memorie del Parte_2 Parte_1
Parte 10.10.2022 e visura camerale allegata) (di seguito anche: conveniva in giudizio il
(di seguito anche: chiedendo la condanna al Controparte_1 CP_1
pagamento di somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e importi forfettari per costi di recupero.
Parte La difesa di parte attrice esponeva che ( era divenuta titolare, tramite contratti di cessione del credito pro soluto stipulati con le società NE SO S.r.l., NE Servizio Elettrico S.p.A. ed
Estra Energie S.r.l., di crediti vantati da queste ultime nei confronti del . Controparte_1
Tali crediti derivano principalmente da n. 145 fatture emesse per forniture di energia, rimaste insolute per un importo capitale di € 183.260,57 (doc. 3). Le cessioni includevano anche gli interessi moratori maturati e maturandi.
Inoltre, il tardivo pagamento da parte del di altre fatture (n. 45, i cui crediti erano stati CP_1
Parte Parte parimenti ceduti a aveva generato ulteriori interessi di mora per € 9.329,90, che aveva fatturato al tramite apposite "Note Debito Interessi" (doc. 4 e 5). CP_1
Nonostante le intimazioni di pagamento (doc. 7), il non aveva provveduto al saldo di CP_1
quanto dovuto.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice concludeva chiedendo:
1. il pagamento della sorte capitale di € 183.260,57.
2. gli interessi moratori maturati e maturandi su tale capitale, calcolati ai sensi degli artt. 2
e 5 del D. Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12 (tasso BCE maggiorato di 8 punti), dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
3. gli interessi anatocistici sugli interessi moratori (di cui al punto 2) scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e art. 1284 c. 4 c.c., nella misura prevista dal D. Lgs. 231/02.
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4. l'importo forfettario di € 5.800,00 (€ 40 x 145 fatture insolute) a titolo di risarcimento per i costi di recupero, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/02, come novellato dal D. Lgs. 192/12 e conformemente alla Direttiva UE 2011/7/EU.
5. il pagamento degli ulteriori interessi di mora già fatturati con Note Debito per €
9.329,90, derivanti dal tardivo pagamento di altre 45 fatture precedentemente saldate in conto capitale.
6. gli interessi anatocistici sugli interessi moratori (di cui al punto 5) scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica dell'atto.
7. l'ulteriore importo forfettario di € 1.800,00 (€ 40 x 45 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di cui al punto 5), sempre ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
231/02;
in via subordinata, chiedeva la condanna del al pagamento di ogni diversa somma CP_1
ritenuta dovuta per i titoli esposti ed in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
§§§§§
Il si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente Controparte_1
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di e Parte_2
l'inefficacia/inopponibilità delle cessioni di credito, nonché il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla domanda ex art. 2041 c.c., e nel merito il rigetto integrale di tutte le CP_1
domande attoree, con vittoria di spese.
La difesa del esponeva che Controparte_1 Parte_3
aveva citato in giudizio il chiedendo il pagamento di € 183.260,57 per sorte capitale, CP_1
oltre interessi moratori, interessi anatocistici, e somme ex art. 6 d.lgs 231/02 (€ 5.800,00 + €
1.800,00), nonché un ulteriore importo di € 9.329,90 per interessi moratori relativi a pagamenti tardivi di altri crediti. Tali pretese derivavano da presunte cessioni di credito da parte di NE
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Parte SO S.r.l., NE Servizio Elettrico S.p.A. ed Estra Energie S.r.l.. aveva anche proposto domanda subordinata per ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
Ciò premesso, la difesa sosteneva:
Parte
1. difetto di legittimazione attiva di e inefficacia/inopponibilità delle cessioni: le cessioni di credito verso la P.A. richiedono forme specifiche (atto pubblico/scrittura autenticata), notifica formale e, soprattutto, l'adesione/accettazione espressa dell'Ente
(ex R.D. 2240/1923 e L. 2248/1865, All. E), requisiti mancanti nel caso di specie
(notifiche contestate come nulle o irregolari, nessuna prova di accettazione da parte del
Comune);
2. nullità (eventuale) dei contratti sottostanti: I contratti con NE Servizio Elettrico ed
Estra Energie, qualora esistenti e rientranti nel regime di "salvaguardia", sarebbero nulli perché la P.A. è obbligata ad approvvigionarsi tramite convenzioni CONSIP (ex D.L.
95/2012), salvo eccezioni non dimostrate. La violazione di tale obbligo comporta nullità del contratto;
Parte
3. insussistenza e carenza di prova dei crediti: non aveva fornito prova adeguata dei crediti (l'elenco fatture è insufficiente), né dei contratti originari, delle forniture effettive, delle tariffe applicate e della correttezza dei calcoli (onere ex art. 2697 c.c.). Si eccepiva anche la potenziale prescrizione (quinquennale/biennale) dei crediti. Gli importi apparivano inoltre anomali e sproporzionati;
4. infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento: La domanda era inammissibile per difetto di legittimazione passiva del (ex art. 191 d.lgs CP_1
267/2000) e infondata perché richiede il riconoscimento dell'utilità da parte della P.A.
(non desumibile dalla mera utilizzazione) e perché l'obbligo di usare parametri CONSIP preclude un indennizzo basato su presupposti diversi;
5. insussistenza dei presupposti per interessi moratori d.lgs 231/02 e anatocistici: La normativa del d.lgs 231/02 non era applicabile per nullità dei contratti (NE
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Servizio/Estra) o perché il contratto NE SO (del 2001) era anteriore alla sua entrata in vigore (agosto 2002). Inoltre, per i debiti della P.A. (querable), la mora richiede intimazione scritta specifica (messa in mora), che mancava o era generica (doc. 7 contestato). Non vi era quindi base per gli interessi moratori richiesti né, a maggior ragione, per quelli anatocistici (art. 1283 c.c.);
6. infondatezza della richiesta ex art. 6 d.lgs 231/02 (€ 40/fattura): La penale era inapplicabile per le stesse ragioni di inapplicabilità del d.lgs 231/02 e, comunque, andava intesa come importo unitario per rapporto e non cumulabile per ogni fattura;
Parte e chiedeva preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire di l'inefficacia/inopponibilità delle cessioni, e il difetto di legittimazione passiva del sulla CP_1
domanda ex art. 2041 c.c.; nel merito, rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
Parte La difesa di ribadiva quanto già sostenuto e contestava le argomentazioni del CP_1
convenuto evidenziando che o aveva depositato le fatture dettagliate (formato PDF con prova di invio e/o XML) per ciascuna delle società cedenti (NE Servizio Elettrico - doc. 10A/B; NE
SO - doc. 11A; Estra Energia - doc. 12A/B/C), indicando consumi, periodi,
POD e riferimenti contrattuali.
o aveva prodotto i contratti/convenzioni sottostanti tra le società fornitrici e il
(NE Servizio Elettrico - doc. 10C; Convenzione NE SO - doc. 11B; CP_1
Contratti Estra Energia - doc. 12D).
pagina 5 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile o aveva depositato ulteriori intimazioni di pagamento inviate nel 2017 (doc. 13) specificamente come atti interruttivi della prescrizione (a fronte dell'eccezione di prescrizione). o aveva riprodotto gli atti di cessione specifici relativi alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito da €
9.329,90 (doc. 13).
Indi, aveva contestato la sostenuta inopponibilità della cessione per mancata accettazione del
Comune, sostenendo che la normativa invocata dal (R.D. 2440/1923 e L. 2248/1865) CP_1
si applicava esclusivamente alle Amministrazioni Statali e non agli Enti Locali (citando giurisprudenza specifica della Cassazione: nn. 15884/2019, 30658/2017, 20379/2015). In subordine, ha sostenuto che l'adesione sarebbe necessaria solo per contratti ancora in corso di esecuzione, circostanza non provata dal CP_1
Quanto alla eccezione nullità per regime salvaguardia/CONSIP), parte attrice ha contestato che le forniture siano avvenute in regime di salvaguardia, facendo riferimento ai contratti prodotti.
Infine, ha ribadito la applicabilità del d.lgs.231/02 trattandosi di "transazioni commerciali".; inoltre, anche se per NE SO vi era una convenzione pre-2002, le forniture successive al 1° gennaio 2013 erano avvenute sulla base di accettazioni di preventivi successivi a tale data, rendendo applicabile la normativa (inclusa la penale di € 40).
Ha inoltre sottolineato che gli interessi ex d.lgs 231/02 decorrono automaticamente (mora ex re), senza necessità di costituzione in mora.
Con riferimento alla prova del credito, la difesa di parte attrice ha evidenziato che il CP_1
non aveva mai contestato di aver ricevuto le forniture né ha lamentato malfunzionamenti dei contatori.
Infine, parte attrice ha contestato la operatività della prescrizione biennale e ribadito l'interruzione tramite le intimazioni prodotte (doc. 13).
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§§§§§
Anche la difesa del ha ribadito le proprie difese contestando Controparte_1
quanto sostenuto da controparte.
Quanto alla Cessione del Credito, parte convenuta o ha richiamato le norme del Codice degli Appalti Pubblici (all'epoca d.lgs
163/2006, art. 117), che richiedevano per l'opponibilità delle cessioni di crediti da appalto alla P.A.: a) stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
b) notifica all'amministrazione debitrice, c) possibilità per l'amministrazione di rifiutare la cessione entro 45 giorni dalla notifica. Ha ribadito la mancata prova di tali requisiti;
Parte o ha contestato l'interpretazione di sulla giurisprudenza relativa all'inapplicabilità del R.D. 2440/1923 agli Enti Locali, richiamando recente sentenza della Cassazione (n. 32788/2019) che, distinguendo rispetto a normative sopravvenute (L. 554/1999), confermerebbe l'applicabilità dei requisiti di forma e consenso anche agli enti locali per contratti di durata (somministrazioni, Parte forniture), contrariamente a quanto sostenuto da (con argomentazioni fondate su Cass. 15884/2019, ritenuta riferibile a contesti precedenti o diversi); o ha specificato che l'onere di provare che il contratto fosse ancora in corso
(presupposto per l'eventuale necessità di adesione secondo la tesi subordinata di
Parte Parte
graverebbe comunque su (richiamando Cass. 29608/2018 sull'onere probatorio del cessionario).
2. Sulla Nullità dei Contratti:
o ha ribadito l'eccezione di nullità per mancanza della forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti degli Enti Pubblici (ex R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17), specificando la ratio (esatta individuazione contenuto, controlli,
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copertura finanziaria, imparzialità – richiamando Cass. 59/2001 e Cass.
16997/2011) e sostenendo l'assenza di prova documentale dei contratti con NE
Servizio Elettrico ed Estra Energie, evidenziando l'insanabilità di tale nullità tramite comportamenti concludenti o atti successivi (es. delibere).
3. Sulla Prova del Credito:
Parte o ha contestato esplicitamente il valore probatorio delle fatture prodotte da
(anche quelle dettagliate depositate in memoria), definendole atti unilaterali non idonei a provare il contratto né la corrispondenza della prestazione pattuita, specialmente in caso di contestazione (richiamando Cass. 8126/2004,
10160/1999, 10860/2007, 8664/2001);
Parte o ha criticato la genericità delle deduzioni e produzioni di anche nelle memorie, sostenendo la mancata specificazione della rilevanza dei documenti prodotti rispetto alle eccezioni sollevate (richiamando Cass. Lav. 13959/2014).
4. Su Interessi e Penale d.lgs 231/02: o ha ribadito l'inapplicabilità della disciplina per nullità dei contratti sottostanti
(NE S.E./Estra) o per anteriorità del contratto NE SO (stipulato nel 2001, quindi escluso ex art. 11 d.lgs 231/02).
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria.
All'udienza dell'11 ottobre 2022 la difesa dell' rappresentava che, con delibera Controparte_2
della Commissione Straordinaria n.9 del 26.05.2022, era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune.
Alle udienze seguenti le parti interloquivano sulla questione e la difesa di parte attrice, in particolare, rassegnava proprio interesse alla decisione di merito in quanto 'non vi è alcun divieto per il creditore di ottenere il riconoscimento di somme in sede di cognizione
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eventualmente rientranti nella competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione di un ente in dissesto finanziario, essendo il creditore legittimato ad agire in sede di cognizione al fine di ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in sede esecutiva nei confronti dell'ente una volta tornato in bonis' (cfr. note del 31.03.2023).
Indi, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa di parte attrice dava atto di intervenuti pagamenti e, quanto al credito per sorte capitale, limitava la domanda al credito residuo.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento formulata da
[...]
(adesso denominata , quale cessionaria di crediti Parte_2 Parte_1
originariamente vantati dalle società NE SO s.r.l., NE Servizio Elettrico s.p.a. ed Estra
Energie s.r.l. nei confronti del Comune di (di seguito: , per forniture di CP_1 CP_1
energia elettrica.
Parte chiede la condanna del al pagamento di: CP_1
1. € 183.260,57 a titolo di sorte capitale per n. 145 fatture insolute.
2. Interessi moratori maturati e maturandi su tale capitale, ex d.lgs 231/02.
3. Interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti, ex art. 1283 c.c. e d.lgs 231/02.
4. € 5.800,00 (€ 40 x 145 fatture) a titolo di risarcimento forfettario per costi di recupero, ex art. 6, co. 2, d.lgs 231/02.
5. € 9.329,90 per ulteriori interessi di mora (già fatturati con Note Debito) relativi al tardivo pagamento di altre 45 fatture (i cui crediti principali erano stati parimenti ceduti
Parte a e poi saldati dal . CP_1
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6. Interessi anatocistici sugli interessi moratori di cui al punto 5.
7. € 1.800,00 (€ 40 x 45 fatture) quale ulteriore importo forfettario relativo al tardivo pagamento delle 45 fatture di cui al punto 5.
Parte In via subordinata, ha formulato domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Parte Come già anticipato, in sede di precisazione delle conclusioni ha dato atto di intervenuti pagamenti dell'Ente ed ha quantificato i crediti per i quali prosegue il giudizio in euro
109.909,13 e, segnatamente:
- € 11.407,26 di cui alle fatture emesse dalla cedente Estra Energie S.r.l.;
- € 98.501,87 di cui alle fatture emesse dalla cedente Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
§§§§§
Il di si è costituito eccependo: CP_1 CP_1
Parte
• in via preliminare: il difetto di legittimazione attiva di e l'inefficacia/inopponibilità
delle cessioni di credito;
il difetto di legittimazione passiva del rispetto alla CP_1
domanda ex art. 2041 c.c.
• nel merito: la nullità dei contratti sottostanti per mancata forma scritta ad substantiam
e/o per violazione dell'obbligo di approvvigionarsi tramite CONSIP;
l'insussistenza e carenza di prova dei crediti;
la potenziale prescrizione;
l'inapplicabilità della disciplina del d.lgs. 231/02 per interessi e importo forfettario;
ed ha concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande.
§§§§§
Va premesso che la dichiarazione dello stato di insolvenza non incide sullo svolgimento del processo posto che, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'art.248 TUEL pone limiti con riguardo alla fase esecutiva (comma 2), senza che, second orientamento risalente, consolidato e costante, si verifichi alcuna perdita della capacità processuale (Cass. civ., sez. I,
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22 gennaio 2010 n.1097: 'l'ente dissestato non perde la sua capacità processuale, né si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente'; in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 11 agosto 2016 n.16959; Cass. civ., sez. V, 10 marzo 2020
n.6692; Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2021 n.23792; Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2025
n.4582).
§§§§§
Procedendo con l'esame del merito, le questioni giuridiche principali da affrontare sono: la
Parte legittimazione attiva di (collegata all'efficacia delle cessioni), la validità dei contratti sottostanti, la prova del credito, la prescrizione, e l'applicabilità degli accessori richiesti.
§§§§§
Parte
1. Sulla legittimazione attiva di e l'efficacia/inopponibilità delle cessioni di credito.
L'eccezione del è infondata. CP_1
Il Comune sostiene che le cessioni di credito verso la P.A. richiederebbero forme specifiche (atto pubblico/scrittura autenticata), notifica formale e, soprattutto,
l'adesione/accettazione espressa dell'Ente (ex R.D. 2240/1923 e L. 2248/1865, All. E), Parte requisiti che assume mancanti. Contesta l'interpretazione di della giurisprudenza, richiamando Cass. n. 32788/2019 che confermerebbe l'applicabilità di tali requisiti anche agli enti locali per contratti di durata.
Parte ha sostenuto che la normativa invocata si applicherebbe solo alle Amministrazioni
Statali e non agli Enti Locali (conformemente a Cass. nn. 15884/2019, 30658/2017,
20379/2015) o, in subordine, solo per contratti ancora in corso di esecuzione, circostanza non provata dal aggiungendo di aver prodotto gli atti di cessione e CP_1
le fatture dettagliate.
Secondo orientamento di questo Tribunale (cfr. sentenze che hanno definito le cause nn.
9950/2020, 9835/2020, 9949/2020), la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A.
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è complessa. Se è vero che l'art. 9 dell'Allegato E alla L. 2248/1865 e gli artt. 69-70 del
R.D. 2440/1923 prevedono formalità particolari, tra cui l'adesione dell'amministrazione per i "contratti in corso", è altrettanto vero che normative successive hanno introdotto deroghe o regimi speciali. In particolare, il d.lgs. 163/2006 (art. 117, applicabile ratione temporis a parte dei crediti e poi trasfuso nel d.lgs. 50/2016, art. 106) consente la cessione dei crediti derivanti da appalti di servizi e forniture a banche o intermediari Parte finanziari (qual è senza necessità di accettazione esplicita della stazione appaltante, purché la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione debitrice, la quale ha 45 giorni per comunicare l'eventuale rifiuto. Inoltre, la L. 130/99 sulla cartolarizzazione prevede specifiche forme di pubblicità per l'opponibilità.
Parte Nel caso di specie, è un istituto bancario e ha prodotto gli atti di cessione e le notifiche.
Parte Il non ha specificamente contestato la qualità di o la forma degli atti di CP_1
Parte cessione prodotti da (doc. 10C, 11B, 12D, 13), né di aver rifiutato le cessioni nei termini.
La giurisprudenza citata dal Comune (Cass. 32788/2019) va contemperata con le discipline speciali sopravvenute, come quelle sulla cessione dei crediti d'impresa a banche.
Pertanto, le cessioni devono ritenersi opponibili al con il conseguente CP_1
Parte riconoscimento di legittimazione attiva in capo a
§§§§§
2. Sulla nullità dei contratti sottostanti.
Il Comune eccepisce la nullità dei contratti con NE Servizio Elettrico ed Estra Energie per mancata forma scritta ad substantiam (R.D. 2440/1923, art. 17) e per violazione pagina 12 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
dell'obbligo di approvvigionarsi tramite convenzioni CONSIP (D.L. 95/2012), qualora i contratti rientrassero nel regime di "salvaguardia".
Parte ha replicato che le forniture sono avvenute in regime di salvaguardia, facendo riferimento ai contratti prodotti.
Come già statuito da questo Tribunale (cfr. sentenza che ha definito la causa n.
Parte 5709/2022, c/. Comune di Adrano), il regime di salvaguardia (istituito dal D.L.
73/2007, conv. L. 125/2007) costituisce ex lege il rapporto di somministrazione, elidendo in radice questioni relative alla forma scritta del contratto o all'obbligo di ricorrere a convenzioni CONSIP per la sua valida stipulazione, in quanto tale regime interviene proprio per garantire la continuità della fornitura a clienti che ne sono rimasti privi.
L'eccezione di nullità dei contratti sottostanti per tali motivi è quindi infondata, essendo le forniture avvenute in tale specifico regime.
Parte Per quanto riguarda il contratto NE SO, antecedente al 2002, ha chiarito che le forniture successive al 1° gennaio 2013 sono avvenute sulla base di accettazioni di preventivi successivi, configurando quindi nuovi accordi o rinnovi per i quali la normativa d.lgs. 231/02 deve ritenersi applicabile.
§§§§§
3. Sulla prova dei crediti e sulla prescrizione.
Il Comune contesta il valore probatorio delle fatture, definendole atti unilaterali inidonei a provare il contratto o la prestazione, ed eccepisce la potenziale prescrizione
(quinquennale/biennale).
Parte ha prodotto le fatture dettagliate (doc. 10A/B, 11A, 12A/B/C), i contratti/convenzioni sottostanti (doc. 10C, 11B, 12D) e ulteriori intimazioni di pagamento del 2017 (doc. 13) idonee ad interrompere la prescrizione ed ha evidenziato pagina 13 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
che il Comune non ha mai contestato di aver ricevuto le forniture né lamentato malfunzionamenti.
In linea con i precedenti (cfr. sentenze di questo Tribunale che hanno definito i giudizi iscritti ai nn. 9950/2020, 5709/2022), le fatture commerciali, seppur atti unilaterali, possono costituire idonea prova del credito se accompagnate da altri elementi (come i contratti sottostanti o la prova della avvenuta fornitura) e se le contestazioni del debitore sono generiche.
Parte Nel caso di specie, a fronte della documentazione prodotta da (fatture dettagliate con indicazione di consumi, periodi, POD;
contratti e convenzioni quadro;
atti di cessione), le contestazioni del Comune sulla mancata prova appaiono generiche, non essendo stati specificamente negati i consumi o l'effettiva erogazione del servizio per le singole utenze. L'onere di contestazione specifica gravava sul CP_1
Quanto alla prescrizione, i crediti per la fornitura di energia elettrica sono soggetti alla prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.) per i pagamenti periodici, ridotta a due anni dalla L. 205/2017 per le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018.
Parte ha prodotto atti interruttivi del 2017 (doc. 13), che appaiono idonei ad interrompere il decorso della prescrizione per i crediti anteriori.
In assenza di una specifica contestazione sull'inefficacia di tali atti interruttivi per singole fatture, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Il credito per sorte capitale di € 183.260,57 per le 145 fatture insolute risulta quindi provato.
Deve prendersi atto della rappresentata parziale estinzione del debito e della quantificazione del credito residuo per sorte capitale in euro 109.909,13.
Quanto al credito di € 9.329,90 per interessi di mora su 45 fatture precedentemente saldate in ritardo, esso costituisce una legittima pretesa ai sensi del d.lgs. 231/02, che pagina 14 di 17 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prevede la debenza automatica degli interessi in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali e le "Note Debito Interessi" (doc. 4 e 5) risultano avere formalizzato tale richiesta.
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4. Sugli interessi moratori, anatocistici e sull'importo forfettario ex d.lgs. 231/02.
Il Comune contesta l'applicabilità del d.lgs. 231/02 per nullità dei contratti o per anteriorità del contratto NE SO, e sostiene che la mora richiederebbe intimazione scritta specifica.
Come sopra argomentato, i contratti sottostanti sono validi (o resi tali dal regime di salvaguardia/rinnovi).
Il d.lgs. 231/02 si applica alle transazioni commerciali, inclusi i contratti di fornitura con la P.A. (cfr. sentenze di questo Tribunale che hanno definito i giudizi iscritti ai nn.
9950/2020, 5709/2022).
Gli interessi moratori decorrono automaticamente (mora ex re) dalla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di specifica costituzione in mora (art. 4 d.lgs.
231/02) e vanno calcolati al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali.
Gli interessi anatocistici sono dovuti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione), e al tasso legale o a quello degli interessi moratori se inferiore.
L'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura non pagata (o pagata in ritardo) è dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/02, come interpretato anche dalla Corte di Giustizia Europea e recepito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenze nn. 9950/2020, 5709/2022). Pertanto, sono dovuti:
o € 5.800,00 (per le 145 fatture insolute).
o € 1.800,00 (per le 45 fatture pagate in ritardo, avendo generato costi di recupero).
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5. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
Stante l'accoglimento della domanda principale fondata sul titolo contrattuale (o ex lege per il regime di salvaguardia), la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento resta assorbita.
§§§§§
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica,, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 109.909,13 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
2. CONDANNA il Comune di al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 9.329,90 a titolo di interessi di mora già fatturati, oltre ulteriori interessi moratori su tale somma dalla data delle Note Debito al saldo;
3. CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. e d.lgs. 231/02 sugli importi di cui ai capi 1 e 2, come per legge;
4. CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 7.600,00 (€ 5.800,00 + € 1.800,00) a titolo di risarcimento forfettario per costi di recupero ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02;
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5. CONDANNA il Comune di alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in € 9.219,00 (di cui euro 786,00 per spese vive), oltre Parte_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catania, 25 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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