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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6773 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 19556 /2023 vertente tra:
, nato il [...] (C.F ) e elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 bono Parco Punzo n. 13/1 gli Avv.ti Anna Romano (C.F.:
) e (C.F.: ), dai quali è C.F._2 Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1 (RM), (CF ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN MOSCARIELLO (C.F. ) in virtù di C.F._4 procura generale alle liti a rogito notaio n RO del Persona_1 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Opposizione ad ATP.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
_____________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha esposto: di aver depositato atto di dissenso avverso le conclusioni rese dal ctu nell'ambito del procedimento promosso per ATP ex art 445 bis c.p.c.; di aver proposto ricorso ex 445 bis comma 6 cpc al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario previsto ex lege per il riconoscimento della prestazione assistenziale già richiesta, con condanna dell al pagamento della relativa prestazione dalla data della domanda amministrativa o CP_1 da quella successiva accertata.
Con memoria difensiva si è ritualmente costituito l che , con varie difese, ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
Riunito il procedimento di ATP al giudizio di opposizione, previa rinnovazione di CTU, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e può, pertanto, trovare accoglimento. Va preliminarmente rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014; 13550/2015).
Ed infatti, “Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono ne' negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della CP_ prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell di erogarla” (cfr. Cass. 13550/2015).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u..
Il ctu nominato in sede di opposizione ha accertato le seguenti affezioni: Parte_3
“E' verosimile che, come riferito in anamnesi dai parenti, ci sia stato un aggravamento dello status del soggetto nella perdita delle autonomie quotidiane.
Riteniamo di poter porre, orientativamente, tale termine un anno dopo la visita del CTU Capuano, e cioè a Dicembre 2023.
CONCLUSIONI
1. Il ricorrente è affetto da: OBESITA'. VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA CON ATTUALE NOTEVOLE
DEFICIT DELLA STATICO-DINAMICA. INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA COMPLICATA ARTI INFERIORI. INCONTINENZA URINARIA CON USO DI PRESIDI;
2. Il ricorrente NECESSITA di accompagnamento in quanto NON IN GRADO di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza: Dicembre Duemilaventitre”.
Alla luce della complessiva documentazione, pertanto, le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
L'opposizione, pertanto, va accolta, e va rilevato che l'istante non è in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita a far data dal 1° dicembre 2023.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Simona D'Auria, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la parte ricorrente in possesso del requisito sanitario atto all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° dicembre 2023; - Condanna l alla refusione delle spese che si liquidano in Euro_2.000,00 oltre iva e cpa da CP_1 distrarre in favore del procuratore antistatario;
CP_
- condanna l al pagamento delle spese di consulenze tecniche come da separati decreti.
Napoli, 30/9/2025. Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)