Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minorenni -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto della Questura di Firenze prot. -OMISSIS- del 10 gennaio 2025, con il quale sono stati revocati i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo allegato minori n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino cinese, è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in favore proprio e dei figli minori (all’epoca dell’emissione del titolo) -OMISSIS-, nata nel 2010, tutt’ora minorenne, -OMISSIS- nata nel 2012 e anch’essa ancora minorenne, -OMISSIS- e -OMISSIS-, questi ultimi rispettivamente nati nel 2005 e nel 2007, che hanno invece ormai raggiunto la maggiore età.
Il signor -OMISSIS-, con istanza del 12 luglio 2024, chiedeva l’aggiornamento del titolo di soggiorno.
Dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione a seguito di tale istanza emergeva che le figlie minori -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano ottenuto il passaporto cinese rispettivamente in data 24 e 20 marzo 2023, si erano dunque recate in Cina ed erano rientrate nel territorio dell’Unione Europea, dalla frontiera aerea presso l’aeroporto di Roma, il 26 luglio 2024. Siccome -OMISSIS- e -OMISSIS- erano rimaste assenti dall’Italia per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi, con provvedimento -OMISSIS- del 10 gennaio 2025 il Questore di Firenze revocava il permesso di soggiorno di lungo periodo, con riferimento ai due “allegati minori” che le riguardavano (n. -OMISSIS-e -OMISSIS-).
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava la revoca dei permessi delle figlie minori -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, sulla base di plurimi argomenti di censura.
Con il primo motivo di ricorso il signor -OMISSIS- deduceva l’intervenuta violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di diniego, che sostanzialmente non gli aveva consentito di addurre in sede procedimentale le vicende (relative al divorzio dei genitori intervenuto nel 2020 e alla difficile gestione del relativo affidamento, posto che la madre vive in Cina) che avevano impedito un più celere rientro delle figlie in Italia. Del resto, affermava ancora il ricorrente, l’assenza prolungata dal territorio nazionale del titolare di permesso di lungo periodo impone all’Amministrazione di chiedere, ed eventualmente valutare, le relative giustificazioni prima di disporre la revoca del titolo, come affermato dalla costante giurisprudenza citata a supporto.
Veniva inoltre dedotta (secondo motivo di gravame) la violazione dell’articolo 31 D. Lgs. 286/1998, a norma del quale il minore straniero segue la condizione del genitore.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, instando per la reiezione del ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, era accolta con ordinanza della sezione n. 301/2025, che disponeva altresì incombenti istruttori a carico della PA, cui l’Amministrazione non ottemperava.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo non può infatti essere revocato per la protratta assenza del suo titolare dal territorio nazionale senza consentire allo stesso di fornire giustificazioni in ordine alle ragioni che ne abbiano eventualmente impedito il tempestivo rientro in Italia. In tal senso si è espressa in termini costanti la giurisprudenza, anche di questa Sezione, la cui sentenza n. 113/2025, che si richiama quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ha invero statuito che: « La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo è disciplinata dall'art. 9 comma 7 lettera ‘d' del D. Lgs. 286/1998, a norma del quale: "7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: [...] d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi". Orbene, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che l'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impone di rendere possibile allo straniero, che si sia allontanato dal territorio nazionale per più di 12 mesi, di giustificare la propria assenza. In tal senso: "L'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio di eguaglianza sostanziale e l'interpretazione informata alla logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l'inammissibilità di automatismi ostativi, ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo, impone di consentire allo straniero la giustificazione dell'assenza prolungata dal territorio dello Stato anche nell'ipotesi della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Pertanto, è illegittima la revoca di detto titolo sulla base della semplice constatazione della sussistenza di un allontanamento dello straniero per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione le giustificazioni fornite in sede procedimentale onde valutarne la rilevanza ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di "gravi e comprovati motivi"" (TAR Lombardia, Milano, III, 3 maggio 2021 n. 1109). Dalla suddetta ricostruzione ermeneutica della norma, deriva che lo straniero deve essere posto nella condizione di interloquire con la P.A. in merito alle ragioni del proprio allontanamento, prima che l'Amministrazione disponga la revoca del suo titolo di soggiorno. Lo strumento per garantire tale confronto endoprocedimentale è costituito dagli istituti partecipativi previsti dagli artt. 7 e 10 bis L. 241/1990, che prevedono comunicazioni da parte dell'Amministrazione a seguito delle quali il privato può presentare documentazione a sostegno della propria posizione » (TAR Toscana, Firenze, II, 27 gennaio 2025 n. 113; cfr: TAR Lombardia, Milano, III, 3 gennaio 2022 n. 5; TAR Veneto, Venezia, 11 marzo 2024 n. 455).
In virtù di quanto sopra, il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo e va annullato.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatto salvo il riesercizio del potere da parte della P.A., che in tale sede dovrà considerare, oltre alle giustificazioni rese dalle interessate, anche (e soprattutto) l’operatività dell’art. 31 D. Lgs. 286/1998 (sulla cui eventuale violazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario).
7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico della parte resistente, che dovrà rifonderle alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 oltre accessori di legge, maggiorata delle somme corrisposte per il pagamento del contributo unificato, con distrazione a favore dell’avv. Marco Noci che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
IA PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PI | SS RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.