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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est. Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8083/2024 promossa da:
nato a [...] il il 9 dicembre 1965, c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , con il patrocinio dell'avv. Cinzia C.F._2 Chiarabelli, in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Bianco, in virtù di procura speciale in C.F._3 atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
“Che il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: 1) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. in favore della Parte_1 figlia in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per Parte_2 tutte le ragioni di cui in atto premessa e per l'avvenuto trasferimento della figlia presso la casa paterna e conseguentemente disporne la revoca;
2) il sig. provvederà al mantenimento diretto della figlia sino al Parte_1 Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima”
Per il PM: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Torino, in data 15.01.2015, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e . In data 18.01.2019 il Parte_1 Controparte_1 medesimo Tribunale, su ricorso congiunto degli ex coniugi, modificava le condizioni del divorzio e pagina 1 di 2 stabiliva, a carico di un assegno di mantenimento da versare alla ex moglie Parte_1 [...]
di € 450,00 mensili, a titolo di mantenimento della figlia CP_1 Parte_2
Con ricorso depositato il 09.05.2024, i signori e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Torino, rappresentando come la figlia si fosse trasferita presso l'abitazione del padre Parte_2
a far data dal 19.04.2024. Chiedevano pertanto la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 consistente nella revoca della disposizione che imponeva al padre di versare alla ex moglie l'importo di
€ 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, stante il venire meno dei presupposti in ragione del trasferimento di . Pt_2
Con provvedimento del 10.06.2024, era fissata udienza al 04.12.2024, con termine alla convenuta per la costituzione fino a trenta giorni prima.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 23.09.2024, Controparte_1 confermando come la figlia si fosse trasferita presso il padre e chiedendo per l'effetto che Pt_2
l'assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio venisse versato direttamente dal padre alla figlia.
Con provvedimento del 08.11.2024, era disposta la trattazione scritta dell'udienza del 04.12.2024; le parti depositavano conclusioni congiunte, come trascritte in epigrafe, e la causa era rimessa al collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto, alla luce di quanto rappresentato dalle parti. Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento del Tribunale del 18.01.2019, così provvede:
DISPONE che non sia più dovuto da ad il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore della figlia Parte_2
DISPONE che il padre provveda direttamente al mantenimento della figlia sino al Parte_1 Pt_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima;
SPESE di lite compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025.
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Marco Arecco.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est. Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 8083/2024 promossa da:
nato a [...] il il 9 dicembre 1965, c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , con il patrocinio dell'avv. Cinzia C.F._2 Chiarabelli, in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. Maurizio Bianco, in virtù di procura speciale in C.F._3 atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
“Che il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: 1) non sia più dovuto l'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. in favore della Parte_1 figlia in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per Parte_2 tutte le ragioni di cui in atto premessa e per l'avvenuto trasferimento della figlia presso la casa paterna e conseguentemente disporne la revoca;
2) il sig. provvederà al mantenimento diretto della figlia sino al Parte_1 Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima”
Per il PM: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Torino, in data 15.01.2015, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e . In data 18.01.2019 il Parte_1 Controparte_1 medesimo Tribunale, su ricorso congiunto degli ex coniugi, modificava le condizioni del divorzio e pagina 1 di 2 stabiliva, a carico di un assegno di mantenimento da versare alla ex moglie Parte_1 [...]
di € 450,00 mensili, a titolo di mantenimento della figlia CP_1 Parte_2
Con ricorso depositato il 09.05.2024, i signori e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Torino, rappresentando come la figlia si fosse trasferita presso l'abitazione del padre Parte_2
a far data dal 19.04.2024. Chiedevano pertanto la modifica delle condizioni di divorzio, Parte_1 consistente nella revoca della disposizione che imponeva al padre di versare alla ex moglie l'importo di
€ 450,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, stante il venire meno dei presupposti in ragione del trasferimento di . Pt_2
Con provvedimento del 10.06.2024, era fissata udienza al 04.12.2024, con termine alla convenuta per la costituzione fino a trenta giorni prima.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 23.09.2024, Controparte_1 confermando come la figlia si fosse trasferita presso il padre e chiedendo per l'effetto che Pt_2
l'assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio venisse versato direttamente dal padre alla figlia.
Con provvedimento del 08.11.2024, era disposta la trattazione scritta dell'udienza del 04.12.2024; le parti depositavano conclusioni congiunte, come trascritte in epigrafe, e la causa era rimessa al collegio per la decisione.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, non ostandovi ragioni di fatto e di diritto, alla luce di quanto rappresentato dalle parti. Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del provvedimento del Tribunale del 18.01.2019, così provvede:
DISPONE che non sia più dovuto da ad il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore della figlia Parte_2
DISPONE che il padre provveda direttamente al mantenimento della figlia sino al Parte_1 Pt_2 raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima;
SPESE di lite compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025.
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Marco Arecco.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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