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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1589 /2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
nata ad [...] in data [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta De Angelis
RICORRENTE
E
cf nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Perillo
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 18
febbraio 2025
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.6.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 08.10.1994, matrimonio trascritto nei pubblici registri Controparte_2
del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV) Anno 1994 Numero 9. Parte II Serie B Ufficio;
che dall'unione sono nati -Avellino 04.09.1995- e -Solofra (AV) 29.11.1999- Persona_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello della separazione dei beni, è in Ospedaletto d'Alpinolo (AV) alla
Contrada Casale n.22 presso la casa di proprietà esclusiva della sig.ra ; che con i Parte_1
coniugi sono residenti i due figli maggiorenni;
che l'istante è disabile ed invalida al 100% in quanto affetta da C.M.D. (Charcot Marie Tooth) grave malattia neurovegetativa ed è costretta a vivere su una sedia a rotelle;
che il coniuge approfittando della condizione di minorata Controparte_2
difesa della moglie, ha sempre agito con modalità violenta, sia fisica che psicologica, nei confronti della stessa e dei figli anche quando erano minorenni;
che aveva anche provato a sporgere denuncia ma per timore di ritorsioni non aveva mai proseguito nel suo intento;
che in data 9 Aprile 2024 si era decisa a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo rimanendo ospite presso una cugina;
che il si era deciso ad allontanarsi dall'abitazione familiare CP_2
cosicché lei era potuta rientrare nella sua abitazione ma che il marito “attraverso telecamere interne,
impedisce l'accesso alla ricorrente ed ai suoi figli ad un vano esterno alla abitazione ove sono
collocati i contatori delle utenze ed inveisce con offese e minacce contro la sig.ra che Parte_1
vive nel terrore ,chiusa in casa e non esce neanche nel giardino della sua abitazione”; che l'istante,
costretta a vivere in sedia a rotelle, quando è sola in casa non ha gli strumenti per difendersi da queste incursioni del marito che utilizza le chiavi di accesso all'abitazione e, facendo abuso di sostanze alcoliche, arriva in uno stato fortemente alterato;
che la stessa percepisce una pensione di invalidità e accompagnamento erogata dall'Inps per un totale di euro 850,00 al mese mentre il è CP_2 dipendente della ASSING Spa con contratto a tempo indeterminato, ed è percettore di una indennità
per inabilità al lavoro, sebbene sia ignoto alla ricorrente l'ammontare del reddito.
Tanto premesso, ha chiesto l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte chiedendo al giudice di ordinare al resistente l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole, disponendo l'allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e chiedendo,
altresì, il pagamento di una contribuzione pari ad euro 600,00 mensili.
Ha chiesto altresì la conferma dei provvedimenti.
Si è costituito il quale ha negato ogni contestazione mossa dalla moglie Controparte_2
specificando di essersi sempre prodigato per la stessa anche utilizzando il risarcimento avuto a causa di una riconosciuta responsabilità medica per acquistare un montacarichi;
questo al fine di agevolare nello spostamento domestico;
che l'episodio del 9 Aprile 2024 rappresentato in Parte_1
ricorso non si era assolutamente svolto così come narrato dalla moglie ma che in ogni caso lo stesso aveva deciso di allontanarsi dall'abitazione.
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione e ha chiesto rigettarsi gli ordini di allontanamento e/o di protezione non avendo mai assunto condotte violente.
Ha, infine, dichiarato di percepire euro 1750,00 di paga mensile ma di avere una serie di patologie necessitanti esborsi continui di danaro, laddove la moglie era percettrice di pensione di invalidità e viveva nella casa coniugale con i figli autonomi maggiorenni che potevano di lei prendersi cura.
In data 4.7.2024, il Giudice “verificato che in concreto il resistente ha già reperito altro
alloggio, ritiene che le parti possano giungere ad un componimento: ben si può provvedere alla
consegna delle chiavi alla ricorrente, configurandosi tale condotta parificata ad un provvisorio ed
urgente provvedimento di assegnazione della casa alla predetta in quanto convivente con figlio non
autosufficiente (peraltro, la casa è in proprietà esclusiva della istante)”; ha, quindi, disposto breve rinvio affinché il resistente potesse consegnare anche le chiavi del cancello esterno, visto che aveva ancora degli attrezzi da giardino da dover recuperare. Controparte_2 Ha poi proceduto all'ascolto delle parti in data 31 ottobre 2024 e, ritenendo non necessario istruire ulteriormente la causa, ha rinviato per la decisione.
All'udienza del 18 Febbraio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dall'aprile 2024,
la circostanza per cui il resistente ha oramai reperito altra abitazione, unitamente alle risultanze processuali e alle dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sul mantenimento del figlio
Va, a questo punto, esaminata la richiesta di mantenimento per il figlio che ha 24 anni. Per_2
Il giudice, con ordinanza del 7 novembre 2024, ha già disposto il versamento di un assegno di mantenimento a carico del resistente per il figlio nella misura di € 150,00 mensili con decorrenza dalla data di emissione dell'ordinanza.
A parere del collegio, questa misura può essere confermata poiché si occupa Per_2
fattivamente della madre che è gravemente disabile.
Egli diplomato come ragioniere e ha dimostrato un suo riavvicinamento al mondo del lavoro,
frequentando un corso specializzante, svolgendo lavori saltuari in agricoltura. L'alto senso di responsabilità manifestato dal giovane induce il collegio a dargli credito nel consentirgli di mantenere una contribuzione economica a carico del padre con l'auspicio che si tratti di una misura di breve periodo, viste le attitudini caratteriali del ragazzo.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, convivente con figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
peraltro, si tratta di casa di proprietà esclusiva della ricorrente e dalla quale il resistente si è già allontanato
Sul mantenimento a Parte_1
Va altresì disposto il mantenimento a carico del resistente in favore della moglie di euro
150,00 mensili come già previsto con la citata ordinanza del 7 novembre 2024.
Alla luce della condizione di grave disabilità, della durata del matrimonio (30 anni), dei redditi del marito – circa € 1750,00 come dallo stesso dichiarato, sebbene egli debba sostenere delle spese;
considerato che la ricorrente percepisce la pensione di invalidità (€ 300,00 mensili) e quella di accompagnamento (€ 516,00 mensili) e non ha altre entrate determinanti;
considerato che
l'indennità
di accompagnamento non contribuisce a formare il reddito del percipiente e non costituisce una
"risorsa economica" di cui necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento (l'indennità di accompagnamento è finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura, in attuazione dei doveri di solidarietà
propri del nostro sistema costituzionale); ritenuto che i coniugi non abbiano goduto di un tenore di vita particolarmente agiato;
considerato che
la casa coniugale è in proprietà della ricorrente ed è alla stessa assegnata, può essere confermato l'assegno mensile in favore della ricorrente di € 150,00.
A tale proposta e disposizione la ricorrente ha, peraltro, già aderito con memorie di trattazione scritta del 12.2.2025.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza sulle richieste avanzate e del generale comportamento collaborativo assunto dalle parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad Avellino l'8.10.1969 Parte_1
e n. ad Ariano Irpino il 26.9.1972; Controparte_2
• Conferma integralmente l'ordinanza resa in data 7 novembre 2024;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 22 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Maria Iandiorio Dott Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in Composizione Collegiale
Il Collegio
composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio,
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Michela Palladino Giudice
dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1589 /2024 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
nata ad [...] in data [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta De Angelis
RICORRENTE
E
cf nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Perillo
RESISTENTE
NONCHE'
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avellino
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI : le parti si riportano alle rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 18
febbraio 2025
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.6.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 08.10.1994, matrimonio trascritto nei pubblici registri Controparte_2
del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV) Anno 1994 Numero 9. Parte II Serie B Ufficio;
che dall'unione sono nati -Avellino 04.09.1995- e -Solofra (AV) 29.11.1999- Persona_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la residenza comune dei coniugi, il cui regime patrimoniale è quello della separazione dei beni, è in Ospedaletto d'Alpinolo (AV) alla
Contrada Casale n.22 presso la casa di proprietà esclusiva della sig.ra ; che con i Parte_1
coniugi sono residenti i due figli maggiorenni;
che l'istante è disabile ed invalida al 100% in quanto affetta da C.M.D. (Charcot Marie Tooth) grave malattia neurovegetativa ed è costretta a vivere su una sedia a rotelle;
che il coniuge approfittando della condizione di minorata Controparte_2
difesa della moglie, ha sempre agito con modalità violenta, sia fisica che psicologica, nei confronti della stessa e dei figli anche quando erano minorenni;
che aveva anche provato a sporgere denuncia ma per timore di ritorsioni non aveva mai proseguito nel suo intento;
che in data 9 Aprile 2024 si era decisa a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Ospedaletto d'Alpinolo rimanendo ospite presso una cugina;
che il si era deciso ad allontanarsi dall'abitazione familiare CP_2
cosicché lei era potuta rientrare nella sua abitazione ma che il marito “attraverso telecamere interne,
impedisce l'accesso alla ricorrente ed ai suoi figli ad un vano esterno alla abitazione ove sono
collocati i contatori delle utenze ed inveisce con offese e minacce contro la sig.ra che Parte_1
vive nel terrore ,chiusa in casa e non esce neanche nel giardino della sua abitazione”; che l'istante,
costretta a vivere in sedia a rotelle, quando è sola in casa non ha gli strumenti per difendersi da queste incursioni del marito che utilizza le chiavi di accesso all'abitazione e, facendo abuso di sostanze alcoliche, arriva in uno stato fortemente alterato;
che la stessa percepisce una pensione di invalidità e accompagnamento erogata dall'Inps per un totale di euro 850,00 al mese mentre il è CP_2 dipendente della ASSING Spa con contratto a tempo indeterminato, ed è percettore di una indennità
per inabilità al lavoro, sebbene sia ignoto alla ricorrente l'ammontare del reddito.
Tanto premesso, ha chiesto l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte chiedendo al giudice di ordinare al resistente l'immediata cessazione della condotta pregiudizievole, disponendo l'allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e chiedendo,
altresì, il pagamento di una contribuzione pari ad euro 600,00 mensili.
Ha chiesto altresì la conferma dei provvedimenti.
Si è costituito il quale ha negato ogni contestazione mossa dalla moglie Controparte_2
specificando di essersi sempre prodigato per la stessa anche utilizzando il risarcimento avuto a causa di una riconosciuta responsabilità medica per acquistare un montacarichi;
questo al fine di agevolare nello spostamento domestico;
che l'episodio del 9 Aprile 2024 rappresentato in Parte_1
ricorso non si era assolutamente svolto così come narrato dalla moglie ma che in ogni caso lo stesso aveva deciso di allontanarsi dall'abitazione.
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione e ha chiesto rigettarsi gli ordini di allontanamento e/o di protezione non avendo mai assunto condotte violente.
Ha, infine, dichiarato di percepire euro 1750,00 di paga mensile ma di avere una serie di patologie necessitanti esborsi continui di danaro, laddove la moglie era percettrice di pensione di invalidità e viveva nella casa coniugale con i figli autonomi maggiorenni che potevano di lei prendersi cura.
In data 4.7.2024, il Giudice “verificato che in concreto il resistente ha già reperito altro
alloggio, ritiene che le parti possano giungere ad un componimento: ben si può provvedere alla
consegna delle chiavi alla ricorrente, configurandosi tale condotta parificata ad un provvisorio ed
urgente provvedimento di assegnazione della casa alla predetta in quanto convivente con figlio non
autosufficiente (peraltro, la casa è in proprietà esclusiva della istante)”; ha, quindi, disposto breve rinvio affinché il resistente potesse consegnare anche le chiavi del cancello esterno, visto che aveva ancora degli attrezzi da giardino da dover recuperare. Controparte_2 Ha poi proceduto all'ascolto delle parti in data 31 ottobre 2024 e, ritenendo non necessario istruire ulteriormente la causa, ha rinviato per la decisione.
All'udienza del 18 Febbraio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
Sulla separazione
Va esaminata la domanda di separazione.
La domanda va senz'altro accolta ricorrendo gli estremi per la pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma
1 c.c.
Le risultanze in atti inducono a ritenere sussistenti le condizioni per la pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi, peraltro concordemente richiesta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, lo stato di separazione protrattosi dall'aprile 2024,
la circostanza per cui il resistente ha oramai reperito altra abitazione, unitamente alle risultanze processuali e alle dichiarazioni rese in corso di causa, infatti, hanno evidenziato la ricorrenza nel caso di specie di circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, attestando la persistenza di una crisi del rapporto, ragionevolmente ostativa ad una ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale che rappresenta l'indispensabile presupposto della relazione di coniugio.
Sul mantenimento del figlio
Va, a questo punto, esaminata la richiesta di mantenimento per il figlio che ha 24 anni. Per_2
Il giudice, con ordinanza del 7 novembre 2024, ha già disposto il versamento di un assegno di mantenimento a carico del resistente per il figlio nella misura di € 150,00 mensili con decorrenza dalla data di emissione dell'ordinanza.
A parere del collegio, questa misura può essere confermata poiché si occupa Per_2
fattivamente della madre che è gravemente disabile.
Egli diplomato come ragioniere e ha dimostrato un suo riavvicinamento al mondo del lavoro,
frequentando un corso specializzante, svolgendo lavori saltuari in agricoltura. L'alto senso di responsabilità manifestato dal giovane induce il collegio a dargli credito nel consentirgli di mantenere una contribuzione economica a carico del padre con l'auspicio che si tratti di una misura di breve periodo, viste le attitudini caratteriali del ragazzo.
Rimangono a carico dei genitori, in misura uguale, le spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
in merito alla loro distinzione ed alla analitica regolamentazione, si rimanda al protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 28.12.2018, come novellato dal successivo protocollo del 20.4.2022, pubblicati sul sito internet del Tribunale, settore NEWS, riportati in calce al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante.
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente, convivente con figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
peraltro, si tratta di casa di proprietà esclusiva della ricorrente e dalla quale il resistente si è già allontanato
Sul mantenimento a Parte_1
Va altresì disposto il mantenimento a carico del resistente in favore della moglie di euro
150,00 mensili come già previsto con la citata ordinanza del 7 novembre 2024.
Alla luce della condizione di grave disabilità, della durata del matrimonio (30 anni), dei redditi del marito – circa € 1750,00 come dallo stesso dichiarato, sebbene egli debba sostenere delle spese;
considerato che la ricorrente percepisce la pensione di invalidità (€ 300,00 mensili) e quella di accompagnamento (€ 516,00 mensili) e non ha altre entrate determinanti;
considerato che
l'indennità
di accompagnamento non contribuisce a formare il reddito del percipiente e non costituisce una
"risorsa economica" di cui necessariamente si deve tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento (l'indennità di accompagnamento è finalizzata a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura, in attuazione dei doveri di solidarietà
propri del nostro sistema costituzionale); ritenuto che i coniugi non abbiano goduto di un tenore di vita particolarmente agiato;
considerato che
la casa coniugale è in proprietà della ricorrente ed è alla stessa assegnata, può essere confermato l'assegno mensile in favore della ricorrente di € 150,00.
A tale proposta e disposizione la ricorrente ha, peraltro, già aderito con memorie di trattazione scritta del 12.2.2025.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza sulle richieste avanzate e del generale comportamento collaborativo assunto dalle parti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi n. ad Avellino l'8.10.1969 Parte_1
e n. ad Ariano Irpino il 26.9.1972; Controparte_2
• Conferma integralmente l'ordinanza resa in data 7 novembre 2024;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Avellino nella camera di Consiglio del 22 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott Maria Iandiorio Dott Raffaele Califano