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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12932/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12932/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/07/1987 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO Parte_1
PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 21/10/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere inoltrato in data 28/07/2022 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato ricorso al comitato provinciale , senza alcun riscontro;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. CP_1
445 bis c.p.c. avverso detto provvedimento, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa di parte ricorrente non adeguata a fronte della incidenza delle patologie sofferte sulla capacità lavorativa specifica.
Tuttavia, l'istante si limitava ad elencare le patologie già indicate in ricorso ed a lamentare un errato esame, da parte del CTU, della gravità delle stesse.
Orbene, come emerge dalla relazione peritale depositata, il CTU, dottor , eseguiva le Per_1
operazioni peritali ed esaminava analiticamente la documentazione prodotta da parte ricorrente.
Sulla base delle certificazioni in atti e dell'esame clinico, valutava dettagliatamente le patologie lamentate dal periziando considerandolo affetto da “Epatite acuta da HBV – diabete mellito tipo II – obesità con spondilodiscoartrosi” ma, tuttavia, concludeva escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili per beneficiare della prestazione invocata.
Con riferimento alle infermità sofferte, esaminate in relazione alle mansioni svolte dall'istante – barista - il consulente nominato, inoltre, rilevava che: “Alla luce delle mansioni svolte quotidianamente dal Sig. analizzando le singole patologie: Epatite acuta da HBV – Parte_1
diabete mellito tipo II: le capacità di lavoro non vengono inficiate, in quanto tali complessi morbosi non incidono sulle mansioni specifiche di tipo prettamente manuali, del Sig. , alla Parte_1
2 luce dell'attuale quadro clinico del ricorrente. Trattasi di patologie in trattamento farmacologico
(Entecavir per l'epatite e Metformina per il Diabete) in buon compenso, che quindi non incidono sulle mansioni di tipo prettamente manuali svolte dal ricorrente, ove vi è maggiore coinvolgimento degli arti superiori (preparare bevande, manovrare macchina del caffè, versare bevande), e degli arti inferiori (spostarsi lungo il bancone, accovacciarsi per prendere alimenti nei ripiani, etc.) obesità con spondilodiscoartrosi: Le capacità di lavoro vengono inficiate in maniera lieve, in quanto tale complesso morboso incide solo in maniera lieve sulle mansioni specifiche di tipo prettamente manuali, del Sig. Trattasi di un complesso morboso evidenziato solo da un esame Parte_1
TC rachide lombo-sacrale, non vi è nella documentazione agli atti alcuna consulenza ortopedica o fisiatrica, né prescrizione di FKT o terapie farmacologiche. In sede di valutazione medico-legale appare chiaro ed evidente che tutte le infermità di cui è affetto il Sig. barista, Parte_1
singolarmente esaminate e globalmente valutate, NON RIDUCONO in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso nell'espletamento della sua mansione o comunque in occupazioni confacenti alle di lui attitudini.”
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa specifica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni
3 del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, invece,
a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 4418/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 09/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 08/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12932/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 11/07/1987 rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO Parte_1
PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 21/10/2024, parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere inoltrato in data 28/07/2022 domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato ricorso al comitato provinciale , senza alcun riscontro;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. CP_1
445 bis c.p.c. avverso detto provvedimento, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica, ritenuta dalla difesa di parte ricorrente non adeguata a fronte della incidenza delle patologie sofferte sulla capacità lavorativa specifica.
Tuttavia, l'istante si limitava ad elencare le patologie già indicate in ricorso ed a lamentare un errato esame, da parte del CTU, della gravità delle stesse.
Orbene, come emerge dalla relazione peritale depositata, il CTU, dottor , eseguiva le Per_1
operazioni peritali ed esaminava analiticamente la documentazione prodotta da parte ricorrente.
Sulla base delle certificazioni in atti e dell'esame clinico, valutava dettagliatamente le patologie lamentate dal periziando considerandolo affetto da “Epatite acuta da HBV – diabete mellito tipo II – obesità con spondilodiscoartrosi” ma, tuttavia, concludeva escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili per beneficiare della prestazione invocata.
Con riferimento alle infermità sofferte, esaminate in relazione alle mansioni svolte dall'istante – barista - il consulente nominato, inoltre, rilevava che: “Alla luce delle mansioni svolte quotidianamente dal Sig. analizzando le singole patologie: Epatite acuta da HBV – Parte_1
diabete mellito tipo II: le capacità di lavoro non vengono inficiate, in quanto tali complessi morbosi non incidono sulle mansioni specifiche di tipo prettamente manuali, del Sig. , alla Parte_1
2 luce dell'attuale quadro clinico del ricorrente. Trattasi di patologie in trattamento farmacologico
(Entecavir per l'epatite e Metformina per il Diabete) in buon compenso, che quindi non incidono sulle mansioni di tipo prettamente manuali svolte dal ricorrente, ove vi è maggiore coinvolgimento degli arti superiori (preparare bevande, manovrare macchina del caffè, versare bevande), e degli arti inferiori (spostarsi lungo il bancone, accovacciarsi per prendere alimenti nei ripiani, etc.) obesità con spondilodiscoartrosi: Le capacità di lavoro vengono inficiate in maniera lieve, in quanto tale complesso morboso incide solo in maniera lieve sulle mansioni specifiche di tipo prettamente manuali, del Sig. Trattasi di un complesso morboso evidenziato solo da un esame Parte_1
TC rachide lombo-sacrale, non vi è nella documentazione agli atti alcuna consulenza ortopedica o fisiatrica, né prescrizione di FKT o terapie farmacologiche. In sede di valutazione medico-legale appare chiaro ed evidente che tutte le infermità di cui è affetto il Sig. barista, Parte_1
singolarmente esaminate e globalmente valutate, NON RIDUCONO in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso nell'espletamento della sua mansione o comunque in occupazioni confacenti alle di lui attitudini.”
Dunque, diversamente da quanto dedotto dall'istante, risulta che il CTU abbia valutato in modo analitico l'intero quadro clinico sofferto nonché l'incidenza dello stesso sulla sua capacità lavorativa specifica.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi ad affermare l'erronea valutazione da parte del CTU delle patologie lamentate in ricorso.
Le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni
3 del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
È evidente, pertanto, che le contestazioni di parte opponente appaiono generiche e si risolvono, in definitiva, in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione della gravità delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio, dissenso che non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali ed immuni da vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Pertanto, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, invece,
a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
4 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 4418/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 09/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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