Articolo 10 della Legge 2 marzo 1963, n. 320
Articolo 9Articolo 11
Versione
31 marzo 1963
Art. 10. Onere finanziario

Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 196263, ai capitoli n. 21 e n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Entrata in vigore il 31 marzo 1963