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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G.N. 316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 316/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Antonella Civale, presso il cui studio in Castrovillari
(CS) alla Via Dolcedorme n. 30, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria Lucia Cristiano, presso il cui studio in Teana, alla
Via Scaratella snc, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il PM in data 10.5.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 01.04.2025, i Sigg.ri e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in San Severino Lucano (PZ) il 22.09.2013, optando per il regime della comunione dei beni, rappresentavano:
- che dalla loro unione è nato il figlio (nato il [...]), minore;
Persona_1
- che la residenza coniugale è stata fissata in San Severino Lucano, alla via Circumvallazione
n. 7/C, in un immobile di proprietà esclusiva del Sig. , poiché acquistata prima Persona_2 del matrimonio;
- che la Sig. non svolge alcuna attività lavorativa;
Pt_1
- che il Sig. è dipendente a tempo indeterminato presso il Market Genovese in Parte_2
C.so Garibaldi n. 79, in San Severino Lucano (PZ), con reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 21.986,18;
- che i coniugi sono titolari di conti correnti bancari di cui ai depositati estratti conto;
- che la Sig. non è titolare dii diritti reali su beni immobili in San Severino Lucano;
Pt_1
- che il Sig. è invece titolare di beni immobili in San Severino Lucano, come da allegata Pt_2 visura catastale;
- che il figlio minore frequenta la quarta classe della scuola primaria;
Persona_1
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, dovuto a incomprensioni maturate negli anni, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Pertanto, i predetti ricorrenti, ribadita la propria volontà di non volersi riconciliare, concludevano chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale in San Severino Lucano alla via Circumvallazione sarà assegnata alla Pt_1 che ivi abiterà con il minore fino al compimento del 18esimo anno di età di Persona_1 quest'ultimo; la si adopererà per il subentro in tutte le utenze (a titolo esemplificativo e non Pt_1 esaustivo luce, acqua, metano, etc) che saranno dal momento di omologa della separazione, a suo esclusivo carico;
tutte le riparazioni di ordinaria manutenzione saranno a carico ella Parte_1
, mentre le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile saranno a carico del
[...] Pt_2 essendo quest'ultimo esclusivo proprietario dell'immobile; l'arredo presente nella casa coniugale resta di esclusiva titolarità della , per averlo acquistato la famiglia della medesima, Parte_1 sicchè l'arredo sarà oggetto di trasloco nel momento in cui la lascerà, per qualsiasi Pt_1 motivazione, la casa coniugale;
Piano genitoriale: 3) i ricorrenti concordano sull'affido condiviso del minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale in San Severino Lucano alla via Circumvallazione;
4) il verserà a titolo di mantenimento della la somma mensile di Parte_2 Parte_1 euro 350,00 rivalutata annualmente secondo l'indice Istat;
il pagamento sarà effettuato entro i primi dieci giorni del mese di competenza con bonifico alla il , inoltre, verserà Pt_1 Parte_2 alla a titolo di mantenimento del figlio minore , l'assegno per il nucleo familiare Pt_1 Per_1
(c.d. assegni familiari), pari ad euro 350,00 nei primi dieci giorni del mese di competenza con bonifico alla Pt_1
5) il inoltre, verserà il 50% delle spese straordinarie, che saranno determinate secondo le Pt_2 linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense nel novembre 2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, di seguito riportate:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che privaste,, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby setting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informativa, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: in relazione alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivo di dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le già menzionate spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITA' FISCALE: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quita di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6) il potrà tenere con sé il minore a fine settimana alterni, prelevandolo da Parte_2 Per_1 casa il venerdì sera all'uscita dal lavoro e ivi riportandolo la domenica sera prima o dopo cena;
il inoltre, eserciterà il proprio diritto di visita per due pomeriggi a settimana prelevandolo da Pt_2 casa dalle ore 14.00 e nei medesimi giorni il minore , in forza dell'affido condiviso, potrà Per_1 dormire presso l'abitazione del Pt_2
7) le festività comandate saranno trascorse alternativamente con i genitori, di guisa che se il figlio trascorre un anno il Natale con la mamma (24-25 e 26 dicembre), trascorrerà il Capodanno con il padre (31 dicembre e 1 gennaio) e viceversa nell'anno successivo, mantenendo comunque il diritto del padre dei fine settimana nel mese e dei pomeriggi in cui deve esercitare il diritto di visita;
la
NA (5 vigilia e 6 gennaio) sarà trascorsa anch'essa ad anni alterni con uno dei genitori, preferibilmente con il genitore che, in quell'anno, trascorrerà il Capodanno, trattandosi di meno giorni;
le parti potranno accordarsi anche per dividere tra loro i giorni di competenza per ciascuna festa;
durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni, accordandosi con la mamma se nel mese di luglio o agosto o una settimana a luglio e una ad agosto, secondo l'accordo dei genitori/coniugi; ciò, naturalmente, non esclude il diritti di visita del padre da esercitarsi a fine settimana alterni nel mese e il suo diritto di visita nei due pomeriggi a settimana;
il giorno del compleanno sarà passato ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o si potrà concordare che un genitore trascorra con il minore la mattina fino al pomeriggio e l'altro la sera, in mancanza di accordo diverso tra le parti, che potrebbero, ad esempio, decidere di trascorrerlo insieme al minore per tutta la giornata;
Altre condizioni patrimoniali.
8) I coniugi provvedono contestualmente alla firma del presente atto, alla divisione dei beni comuni, consistenti soprattutto nei regali obnuziali ricevuti, la maggior parte dei quali utilizzata per il pagamento delle spese nuziali e per il pagamento di alcuni lavori nell'immobile adibito a casa coniugale, di guisa che il si obbliga a restituire alla l'importo di euro 18.000,00 Pt_2 Pt_1
(diciottomila/00), di cui euro 9.000,00 in unica soluzione il giorno della omologa della separazione consensuale e la rimanente parte in 30 rate mensili da euro 300,00 a far data dal mese successivo a quello di erogazione del primo importo in unica soluzione;
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità dell'espatrio”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
Con ordinanza del 02.07.2025 resa all'esito dell'udienza cartolare del 01.07.2025, il Giudice, rilevato che non era stata depositata la procura di a favore del procuratore costituito, disponeva Parte_2 il deposito della stessa nel termine di dieci giorni e rinviava per tale ragione all'udienza del
15.07.2025, disponendo la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Depositata la procura nel termine assegnato, nonché le note scritte, all'esito dell'udienza del
15.07.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio considerato che le parti avevano escluso la possibilità di riconciliazione riportandosi al ricorso.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Severino
Lucano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.12.1988 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in San Severino Lucano (PZ) il 22.09.2013 (atto n. 5, p. II, Serie A volume 1, anno 2013 del Comune di San Severino Lucano);
• Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 316/2025 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Antonella Civale, presso il cui studio in Castrovillari
(CS) alla Via Dolcedorme n. 30, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Maria Lucia Cristiano, presso il cui studio in Teana, alla
Via Scaratella snc, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il PM in data 10.5.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 01.04.2025, i Sigg.ri e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in San Severino Lucano (PZ) il 22.09.2013, optando per il regime della comunione dei beni, rappresentavano:
- che dalla loro unione è nato il figlio (nato il [...]), minore;
Persona_1
- che la residenza coniugale è stata fissata in San Severino Lucano, alla via Circumvallazione
n. 7/C, in un immobile di proprietà esclusiva del Sig. , poiché acquistata prima Persona_2 del matrimonio;
- che la Sig. non svolge alcuna attività lavorativa;
Pt_1
- che il Sig. è dipendente a tempo indeterminato presso il Market Genovese in Parte_2
C.so Garibaldi n. 79, in San Severino Lucano (PZ), con reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad euro 21.986,18;
- che i coniugi sono titolari di conti correnti bancari di cui ai depositati estratti conto;
- che la Sig. non è titolare dii diritti reali su beni immobili in San Severino Lucano;
Pt_1
- che il Sig. è invece titolare di beni immobili in San Severino Lucano, come da allegata Pt_2 visura catastale;
- che il figlio minore frequenta la quarta classe della scuola primaria;
Persona_1
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, dovuto a incomprensioni maturate negli anni, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Pertanto, i predetti ricorrenti, ribadita la propria volontà di non volersi riconciliare, concludevano chiedendo all'adito Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) la casa coniugale in San Severino Lucano alla via Circumvallazione sarà assegnata alla Pt_1 che ivi abiterà con il minore fino al compimento del 18esimo anno di età di Persona_1 quest'ultimo; la si adopererà per il subentro in tutte le utenze (a titolo esemplificativo e non Pt_1 esaustivo luce, acqua, metano, etc) che saranno dal momento di omologa della separazione, a suo esclusivo carico;
tutte le riparazioni di ordinaria manutenzione saranno a carico ella Parte_1
, mentre le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile saranno a carico del
[...] Pt_2 essendo quest'ultimo esclusivo proprietario dell'immobile; l'arredo presente nella casa coniugale resta di esclusiva titolarità della , per averlo acquistato la famiglia della medesima, Parte_1 sicchè l'arredo sarà oggetto di trasloco nel momento in cui la lascerà, per qualsiasi Pt_1 motivazione, la casa coniugale;
Piano genitoriale: 3) i ricorrenti concordano sull'affido condiviso del minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale in San Severino Lucano alla via Circumvallazione;
4) il verserà a titolo di mantenimento della la somma mensile di Parte_2 Parte_1 euro 350,00 rivalutata annualmente secondo l'indice Istat;
il pagamento sarà effettuato entro i primi dieci giorni del mese di competenza con bonifico alla il , inoltre, verserà Pt_1 Parte_2 alla a titolo di mantenimento del figlio minore , l'assegno per il nucleo familiare Pt_1 Per_1
(c.d. assegni familiari), pari ad euro 350,00 nei primi dieci giorni del mese di competenza con bonifico alla Pt_1
5) il inoltre, verserà il 50% delle spese straordinarie, che saranno determinate secondo le Pt_2 linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense nel novembre 2017 per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, di seguito riportate:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che privaste,, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby setting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informativa, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: in relazione alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivo di dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le già menzionate spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
DEDUCIBILITA' FISCALE: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quita di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
6) il potrà tenere con sé il minore a fine settimana alterni, prelevandolo da Parte_2 Per_1 casa il venerdì sera all'uscita dal lavoro e ivi riportandolo la domenica sera prima o dopo cena;
il inoltre, eserciterà il proprio diritto di visita per due pomeriggi a settimana prelevandolo da Pt_2 casa dalle ore 14.00 e nei medesimi giorni il minore , in forza dell'affido condiviso, potrà Per_1 dormire presso l'abitazione del Pt_2
7) le festività comandate saranno trascorse alternativamente con i genitori, di guisa che se il figlio trascorre un anno il Natale con la mamma (24-25 e 26 dicembre), trascorrerà il Capodanno con il padre (31 dicembre e 1 gennaio) e viceversa nell'anno successivo, mantenendo comunque il diritto del padre dei fine settimana nel mese e dei pomeriggi in cui deve esercitare il diritto di visita;
la
NA (5 vigilia e 6 gennaio) sarà trascorsa anch'essa ad anni alterni con uno dei genitori, preferibilmente con il genitore che, in quell'anno, trascorrerà il Capodanno, trattandosi di meno giorni;
le parti potranno accordarsi anche per dividere tra loro i giorni di competenza per ciascuna festa;
durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé il minore per quindici giorni, accordandosi con la mamma se nel mese di luglio o agosto o una settimana a luglio e una ad agosto, secondo l'accordo dei genitori/coniugi; ciò, naturalmente, non esclude il diritti di visita del padre da esercitarsi a fine settimana alterni nel mese e il suo diritto di visita nei due pomeriggi a settimana;
il giorno del compleanno sarà passato ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore o si potrà concordare che un genitore trascorra con il minore la mattina fino al pomeriggio e l'altro la sera, in mancanza di accordo diverso tra le parti, che potrebbero, ad esempio, decidere di trascorrerlo insieme al minore per tutta la giornata;
Altre condizioni patrimoniali.
8) I coniugi provvedono contestualmente alla firma del presente atto, alla divisione dei beni comuni, consistenti soprattutto nei regali obnuziali ricevuti, la maggior parte dei quali utilizzata per il pagamento delle spese nuziali e per il pagamento di alcuni lavori nell'immobile adibito a casa coniugale, di guisa che il si obbliga a restituire alla l'importo di euro 18.000,00 Pt_2 Pt_1
(diciottomila/00), di cui euro 9.000,00 in unica soluzione il giorno della omologa della separazione consensuale e la rimanente parte in 30 rate mensili da euro 300,00 a far data dal mese successivo a quello di erogazione del primo importo in unica soluzione;
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità dell'espatrio”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
Con ordinanza del 02.07.2025 resa all'esito dell'udienza cartolare del 01.07.2025, il Giudice, rilevato che non era stata depositata la procura di a favore del procuratore costituito, disponeva Parte_2 il deposito della stessa nel termine di dieci giorni e rinviava per tale ragione all'udienza del
15.07.2025, disponendo la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Depositata la procura nel termine assegnato, nonché le note scritte, all'esito dell'udienza del
15.07.2025 il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio considerato che le parti avevano escluso la possibilità di riconciliazione riportandosi al ricorso.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Severino
Lucano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
• Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
25.12.1988 e , nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2 matrimonio concordatario in San Severino Lucano (PZ) il 22.09.2013 (atto n. 5, p. II, Serie A volume 1, anno 2013 del Comune di San Severino Lucano);
• Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
• Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco