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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2024, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a Erice (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
06/11/1974, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo De Mela (PEC:
[...]
e Email_1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] in data [...], con il pa- C.F._2 trocinio dell'avv. Domenico Laurino (PEC:
[...]
Email_2
appellanti
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 182/2023 pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composi- zione collegiale, in data 11-13/03/2023, all'esito del procedimento iscritto al n. 2098/2022 R.G.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«piaccia alla Ecc. ma Corte di Appello di Palermo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 -nel merito: Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa declaratoria di ammissibilità del proposto gravame, ritenere e dichiarare fondato il proposto Appello e, conseguentemente, riformare l'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Trapani sezione civile in data 13 marzo 2023 e modificare la stessa nelle parti im- pugnate con le proposte di modifica di cui alla parte motiva ed in accogli- mento del presente appello:
- Disporre i trasferimenti immobiliari come richiesto nel ricorso di primo grado. Confermare per il resto l'impugnata Sentenza.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 08/11/2022, e Parte_1
hanno adito il Tribunale di Trapani e, premettendo Parte_3 che con decreto n. 178/2011 dei 10-15/11/2011 reso nell'ambito del giu- dizio in N.R.G. 890/2011 era stata omologata la loro separazione persona- le, chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 09/10/1997 e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 1997 del Comune di Trapani al n. 313, parte II, serie A.
2. I ricorrenti, a tal fine, allegavano:
− di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare recipro- camente al TFM e TFS;
− che i figli ed erano entrambi maggiorenni ed eco- Per_1 Per_2 nomicamente autosufficienti, in quanto titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
− di volere trasferire la proprietà di un immobile facente parte del loro patrimonio comune e di altri rientranti nella proprietà esclu- siva del Pace in capo alla società denominata CP_1
” i cui soci erano , e .
[...] Parte_1 CP_2 CP_3
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di Trapani di pronunciare il lo- ro trasferimento, ordinandone la trascrizione presso la Org_1
dei Registri immobiliari di Trapani.
[...]
3. Con sentenza n. 182/2023 dei 11-13/03/2023 il Tribunale di Trapani, definendo il giudizio, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle condizioni indicate dai ricorrenti, ma dichiarava inammissibile la domanda di trasferimento immobiliare avanzata e compensava tra le
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 parti le spese processuali.
4. Con ricorso congiunto dell'08/09/2023, e Parte_1 Parte_3
hanno proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendo,
[...] in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda volta ad ot- tenere il trasferimento dei beni immobili in capo alla società semplice
“ . Controparte_4
5. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il ri- getto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato e all'udienza del 13/09/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
6. Con l'unico motivo di appello proposto e Parte_1 Parte_4
chiedono, in riforma del provvedimento impugnato, l'accoglimento
[...] integrale delle domande proposte congiuntamente, rilevando che il Tri- bunale di Trapani avrebbe erroneamente ritenuto che il trasferimento immobiliare richiesto congiuntamente dalle parti, nell'ambito di un pro- cedimento di separazione o di divorzio, avesse come unico presupposto quello di assolvere al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge o della prole attraverso l'attribuzione definitiva di beni, in luogo di una prestazione a carattere patrimoniale periodica.
7. Evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tale facoltà è riconosciuta in virtù della previsione normativa contenuta nell'art. 1322 cod. civ. che attribuisce alle parti, e quindi anche ai coniugi nell'ambito degli accordi della crisi coniugale, la possibilità di concludere pattuizioni atipiche meritevoli di tutela.
8. Sul punto occorre, preliminarmente, riferire che questa Corte di Appel- lo con ordinanza del 24/05/2024, nel rilevare che l'efficacia traslativa im- mediata dei diritti reali presuppone l'incontro della volontà di tutte le par- ti del negozio traslativo e che nel caso di specie, è strutturalmente preclu- sa la partecipazione al giudizio di divorzio congiunto di una società, in quanto soggetto estraneo ai rapporti familiari, con la conseguenza che non è possibile per il trasferente esprimere anche la volontà in nome e per conto della società, attesa la sussistenza di un insanabile conflitto di interessi, ha invitato le parti a dedurre su tale questione, valutando all'uopo l'eventuale conversione degli accordi del divorzio da aventi effi- cacia immediatamente traslativa a meramente obbligatori.
9. In esito alla riferita ordinanza, , con note di trattazione scrit- CP_5 ta depositate in data 13/09/2024, nel rappresentare il sopravvenuto venir meno della “mission aziendale” della , ha rinunciato Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 all'appello avverso la sentenza n. 182/2023 pronunciata dal Tribunale di Trapani.
10. Al contempo, , con note scritte dell'11/09/2024, ha Parte_3 acconsentito a convertire gli accordi di divorzio da aventi efficacia traslati- va a meramente obbligatori, precisando con riferimento all'immobile sito in Paceco nella Via Drago di Ferro 114, che nel caso in cui all'emissione del provvedimento richiesto la non dovesse più avere esi- Controparte_4 stenza giuridica, di pronunciare il proprio obbligo a traferire la nuda pro- prietà dell'immobile sopra menzionato ai figli e , CP_2 CP_3 fermo restando l'obbligo del Pace di trasferirle l'usufrutto vitalizio.
11. L'appello proposto è inammissibile per i motivi che seguono.
12. Preliminarmente, si rileva che la domanda originariamente proposta dalle parti volta ad ottenere il trasferimento dei beni immobili in capo alla società semplice “ non può essere accolta in ragio- Controparte_4 ne di quanto già rappresentato da questa Corte con l'ordinanza pronun- ciata in data 24/05/2024, già richiamate al punto 8 della presente decisio- ne.
13. Sotto altro profilo si evidenzia che, benché la abbia acconsen- Pt_3 tito alla conversione degli accordi di divorzio da aventi efficacia traslativa a meramente obbligatori, tuttavia, tale manifestazione di volontà resta priva di effetti giuridici in ragione della rinuncia all'appello formalizzata dal Pace, che integra gli estremi di una revoca del consenso in precedenza prestato.
14. La , inoltre, con le note di trattazione scritta sopra richiamate Pt_3 ha introdotto una domanda nuova chiedendo che il trasferimento immo- biliare potesse avvenire in favore dei figli ove al momento della pronuncia del presente provvedimento la fosse cessata, contrav- Controparte_4 venendo così al divieto di nova contenuta nell'art. 345 c.p.c..
15. Per tutte le ragioni sopra brevemente riepilogate l'appello proposto non può trovare accoglimento.
16. Tenuto conto della natura della controversia, non avente natura con- tenziosa, non sussistono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per provvede- re sulle spese.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per gli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
[...
con ricorso dell'08/09/2023 avverso la sentenza n. 182/2023 pro- nunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 11-13/03/2023;
− dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera de- gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24/09/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1518 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a Erice (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
06/11/1974, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo De Mela (PEC:
[...]
e Email_1 Parte_2
(C.F. , nata a [...] in data [...], con il pa- C.F._2 trocinio dell'avv. Domenico Laurino (PEC:
[...]
Email_2
appellanti
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALER- MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 182/2023 pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composi- zione collegiale, in data 11-13/03/2023, all'esito del procedimento iscritto al n. 2098/2022 R.G.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«piaccia alla Ecc. ma Corte di Appello di Palermo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 -nel merito: Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previa declaratoria di ammissibilità del proposto gravame, ritenere e dichiarare fondato il proposto Appello e, conseguentemente, riformare l'impugnata Sentenza emessa dal Tribunale di Trapani sezione civile in data 13 marzo 2023 e modificare la stessa nelle parti im- pugnate con le proposte di modifica di cui alla parte motiva ed in accogli- mento del presente appello:
- Disporre i trasferimenti immobiliari come richiesto nel ricorso di primo grado. Confermare per il resto l'impugnata Sentenza.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 08/11/2022, e Parte_1
hanno adito il Tribunale di Trapani e, premettendo Parte_3 che con decreto n. 178/2011 dei 10-15/11/2011 reso nell'ambito del giu- dizio in N.R.G. 890/2011 era stata omologata la loro separazione persona- le, chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in data 09/10/1997 e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 1997 del Comune di Trapani al n. 313, parte II, serie A.
2. I ricorrenti, a tal fine, allegavano:
− di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare recipro- camente al TFM e TFS;
− che i figli ed erano entrambi maggiorenni ed eco- Per_1 Per_2 nomicamente autosufficienti, in quanto titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
− di volere trasferire la proprietà di un immobile facente parte del loro patrimonio comune e di altri rientranti nella proprietà esclu- siva del Pace in capo alla società denominata CP_1
” i cui soci erano , e .
[...] Parte_1 CP_2 CP_3
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di Trapani di pronunciare il lo- ro trasferimento, ordinandone la trascrizione presso la Org_1
dei Registri immobiliari di Trapani.
[...]
3. Con sentenza n. 182/2023 dei 11-13/03/2023 il Tribunale di Trapani, definendo il giudizio, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matri- monio alle condizioni indicate dai ricorrenti, ma dichiarava inammissibile la domanda di trasferimento immobiliare avanzata e compensava tra le
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 parti le spese processuali.
4. Con ricorso congiunto dell'08/09/2023, e Parte_1 Parte_3
hanno proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendo,
[...] in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda volta ad ot- tenere il trasferimento dei beni immobili in capo alla società semplice
“ . Controparte_4
5. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il ri- getto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato e all'udienza del 13/09/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
6. Con l'unico motivo di appello proposto e Parte_1 Parte_4
chiedono, in riforma del provvedimento impugnato, l'accoglimento
[...] integrale delle domande proposte congiuntamente, rilevando che il Tri- bunale di Trapani avrebbe erroneamente ritenuto che il trasferimento immobiliare richiesto congiuntamente dalle parti, nell'ambito di un pro- cedimento di separazione o di divorzio, avesse come unico presupposto quello di assolvere al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge o della prole attraverso l'attribuzione definitiva di beni, in luogo di una prestazione a carattere patrimoniale periodica.
7. Evidenziano che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tale facoltà è riconosciuta in virtù della previsione normativa contenuta nell'art. 1322 cod. civ. che attribuisce alle parti, e quindi anche ai coniugi nell'ambito degli accordi della crisi coniugale, la possibilità di concludere pattuizioni atipiche meritevoli di tutela.
8. Sul punto occorre, preliminarmente, riferire che questa Corte di Appel- lo con ordinanza del 24/05/2024, nel rilevare che l'efficacia traslativa im- mediata dei diritti reali presuppone l'incontro della volontà di tutte le par- ti del negozio traslativo e che nel caso di specie, è strutturalmente preclu- sa la partecipazione al giudizio di divorzio congiunto di una società, in quanto soggetto estraneo ai rapporti familiari, con la conseguenza che non è possibile per il trasferente esprimere anche la volontà in nome e per conto della società, attesa la sussistenza di un insanabile conflitto di interessi, ha invitato le parti a dedurre su tale questione, valutando all'uopo l'eventuale conversione degli accordi del divorzio da aventi effi- cacia immediatamente traslativa a meramente obbligatori.
9. In esito alla riferita ordinanza, , con note di trattazione scrit- CP_5 ta depositate in data 13/09/2024, nel rappresentare il sopravvenuto venir meno della “mission aziendale” della , ha rinunciato Controparte_4
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 all'appello avverso la sentenza n. 182/2023 pronunciata dal Tribunale di Trapani.
10. Al contempo, , con note scritte dell'11/09/2024, ha Parte_3 acconsentito a convertire gli accordi di divorzio da aventi efficacia traslati- va a meramente obbligatori, precisando con riferimento all'immobile sito in Paceco nella Via Drago di Ferro 114, che nel caso in cui all'emissione del provvedimento richiesto la non dovesse più avere esi- Controparte_4 stenza giuridica, di pronunciare il proprio obbligo a traferire la nuda pro- prietà dell'immobile sopra menzionato ai figli e , CP_2 CP_3 fermo restando l'obbligo del Pace di trasferirle l'usufrutto vitalizio.
11. L'appello proposto è inammissibile per i motivi che seguono.
12. Preliminarmente, si rileva che la domanda originariamente proposta dalle parti volta ad ottenere il trasferimento dei beni immobili in capo alla società semplice “ non può essere accolta in ragio- Controparte_4 ne di quanto già rappresentato da questa Corte con l'ordinanza pronun- ciata in data 24/05/2024, già richiamate al punto 8 della presente decisio- ne.
13. Sotto altro profilo si evidenzia che, benché la abbia acconsen- Pt_3 tito alla conversione degli accordi di divorzio da aventi efficacia traslativa a meramente obbligatori, tuttavia, tale manifestazione di volontà resta priva di effetti giuridici in ragione della rinuncia all'appello formalizzata dal Pace, che integra gli estremi di una revoca del consenso in precedenza prestato.
14. La , inoltre, con le note di trattazione scritta sopra richiamate Pt_3 ha introdotto una domanda nuova chiedendo che il trasferimento immo- biliare potesse avvenire in favore dei figli ove al momento della pronuncia del presente provvedimento la fosse cessata, contrav- Controparte_4 venendo così al divieto di nova contenuta nell'art. 345 c.p.c..
15. Per tutte le ragioni sopra brevemente riepilogate l'appello proposto non può trovare accoglimento.
16. Tenuto conto della natura della controversia, non avente natura con- tenziosa, non sussistono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per provvede- re sulle spese.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per gli appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
− rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_5
[...
con ricorso dell'08/09/2023 avverso la sentenza n. 182/2023 pro- nunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione collegiale, in data 11-13/03/2023;
− dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
− dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera de- gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24/09/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5