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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
22.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 181/2024 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...] C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Maria Catania,
presso il cuoi studio in Belpasso via dell'Aquila n. 111 ha eletto domicilio.
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' Avv. Luigi Marotti (CF del Foro di Firenze presso il cui C.F._2
studio in Firenze via Delle Nazioni Unite 23 elegge domicilio giusta procura in atti;
Con atto depositato il 05.01.2024 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90287812 46/000 cui sono sottesi gli
CP_ avvisi di addebito n. 593201600025456575/000 reso esecutivo da contributi
CP_ IVS anno 2015 ; n. 59320160006666879/000 reso esecutivo da contributi
CP_ IVS anno 2015; n. 59320170005034009000 reso esecutivo da contributi IVS
anno 2009 chiedendo annullare l'intimazione di pagamento n
29320239028781246/000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Contestava la richiesta di cui all'intimazione di pagamento in quanto i crediti intimati sarebbero stati già pagati a seguito di sua adesione alla cd rottamazione ter e saldo e stralcio con sua domanda del 13/4/2019 rassegnando quindi le seguenti conclusioni << IN VIA PRELIMINARE si richiede la sospensione della efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e degli avvisi , stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9-
10 della Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995; NEL MERITO , accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento totale della dichiarazione di adesione per estinzione relativa agli avvisi di addebito n593201600025456575/000 reso esecutivo da
CP_ CP_ contributi IVS anno 2015 , 59320160006666879/000 reso esecutivo da
CP_ contributi IVS anno 2015 , 59320170005034009000 reso esecutivo da
Pag. 2 di 6 contributi IVS anno 2009 conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento n 29320239028781246/000.
Con memoria di costituzione si costituiva l' Controparte_1
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in punto di fatto ed in punto di diritto e conseguentemente accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'Intimazione di pagamento opposta per il residuo dovuto a mente dell'estratto di ruolo e conteggio proposto.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la definizione e fissata l'udienza del 23.09.2025 per i necessari chiarimenti la causa
è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025 in modalità di cui all'
art 127 ter c.p.c.. Depositate le note dalle parti il giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
L'opposizione non è fondata e pertanto non merita di essere accolta.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'intimazione di pagamento
293 2023 90287812 46/000 richiede il pagamento di crediti il cui importo è
calcolato al 10/11/2023 e in essa si legge che << Se Lei ha già provveduto a pagare quanto richiesto prima della notifica di questo avviso, può presentare la documentazione in suo possesso ai nostri sportelli (vedi sezione “Comunicazioni
dell'Agente della riscossione”)>>.
A fondamento della spiegata opposizione parte ricorrente deduce il pagamento
Pag. 3 di 6 totale dei carichi intimati, ma cio non consta alla luce delle procedure agevolative cui ha partecipato parte ricorrente ed il cui pagamento invece è
risultato parziale.
Ed invero L' ha allegato la ricevuta di consegna della Controparte_1
seconda comunicazione delle somme dovute riferita alla definizione D.L.
145/2018 (cosiddetta saldo e stralcio), documento n.29390201900331522,
protocollo n. 137624 del 13.04.2024 ove alla pag dodici vi è allegata la comunicazione con la quale dava atto dell'errata Controparte_3
quantificazione, a causa di un mero errore tecnico, delle somme indicate nell'originaria Comunicazione di pari numero del 24.10.2019, fornendo, altresì, i nuovi bollettini da utilizzare per il pagamento in sostituzione di quelli precedentemente trasmessi, con l'avvertenza che in caso di mancato, ritardato ovvero insufficiente versamento di tali somme, la definizione non avrebbe prodotto effetti estintivi dei carichi.
Nell'atto di opposizione a pagina tre il ricorrente sostiene che allo sportello comunicavano che l'importo residuo ammontava ad € 5173,67 a saldo della definizione agevolata per estinzione.
Considerato che
l'unica cartella stralciata ai sensi della Legge 41/2021 è la n 293201000546970540, che nella seconda comunicazione delle somme dovute inviata il 03.07.2020 riportava residuo dovuto pari ad euro 185,06 (esclusi interessi di dilazione) la differenza dovuta nel
2021, successivamente allo stralcio automatico, non sarebbe mai potuta essere
Pag. 4 di 6 quella indicata in ricorso.
Pertanto il pagamento di parte ricorrente non è stato esatto e che gli avvisi che sono decaduti dal beneficio della definizione saldo e stralcio sono: il
59320150003379047, il 59320160002546575, il 59320160006666879, il
59320160008948720 ed il 59320170004956773.
L'avviso n. 59320150003379047 è stato automaticamente annullato ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230, della Legge, 29 dicembre 2022, n.197 (stralcio dei debiti fino a mille euro relativi ai singoli carichi affidati all' CP_4
dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni
[...]
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali). L'ulteriore definizione agevolata pari ad euro 36,99, documento n. 29390201900331523,
protocollo n.137624 del 13.04.2024 è riferita al D.L. 119/2018, cosiddetta
CP_ rottamazione ter, e riguarda le partite riferite ai tributi 8340 (spese di notifica) che non rientravano nell'ambito applicativo della rottamazione saldo e stralcio e sono automaticamente rientrati nella rottamazione ter ai sensi dell'art. 1, commi 192 e 193 della Legge 145/2018. Questo piano di definizione risulta regolarmente definito.
In conclusione parte ricorrente non ha esattamente adempiuto ai benefici concessigli e che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente residua il credito secondo quando indicato nell'estratto di ruolo allegato.
Tenuto conto della peculiarità della questione scrutinata e del comportamento
Pag. 5 di 6 di parte ricorrente si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigetta l'opposizione;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso il 30.11.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
22.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 181/2024 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
residente in [...] C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Maria Catania,
presso il cuoi studio in Belpasso via dell'Aquila n. 111 ha eletto domicilio.
CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' Avv. Luigi Marotti (CF del Foro di Firenze presso il cui C.F._2
studio in Firenze via Delle Nazioni Unite 23 elegge domicilio giusta procura in atti;
Con atto depositato il 05.01.2024 impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90287812 46/000 cui sono sottesi gli
CP_ avvisi di addebito n. 593201600025456575/000 reso esecutivo da contributi
CP_ IVS anno 2015 ; n. 59320160006666879/000 reso esecutivo da contributi
CP_ IVS anno 2015; n. 59320170005034009000 reso esecutivo da contributi IVS
anno 2009 chiedendo annullare l'intimazione di pagamento n
29320239028781246/000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Contestava la richiesta di cui all'intimazione di pagamento in quanto i crediti intimati sarebbero stati già pagati a seguito di sua adesione alla cd rottamazione ter e saldo e stralcio con sua domanda del 13/4/2019 rassegnando quindi le seguenti conclusioni << IN VIA PRELIMINARE si richiede la sospensione della efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e degli avvisi , stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da un eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 3 commi 9-
10 della Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995; NEL MERITO , accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento totale della dichiarazione di adesione per estinzione relativa agli avvisi di addebito n593201600025456575/000 reso esecutivo da
CP_ CP_ contributi IVS anno 2015 , 59320160006666879/000 reso esecutivo da
CP_ contributi IVS anno 2015 , 59320170005034009000 reso esecutivo da
Pag. 2 di 6 contributi IVS anno 2009 conseguentemente annullare l'intimazione di pagamento n 29320239028781246/000.
Con memoria di costituzione si costituiva l' Controparte_1
chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in punto di fatto ed in punto di diritto e conseguentemente accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'Intimazione di pagamento opposta per il residuo dovuto a mente dell'estratto di ruolo e conteggio proposto.
La causa di natura documentale è stata delegata a questo Giudice per la definizione e fissata l'udienza del 23.09.2025 per i necessari chiarimenti la causa
è stata rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025 in modalità di cui all'
art 127 ter c.p.c.. Depositate le note dalle parti il giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
L'opposizione non è fondata e pertanto non merita di essere accolta.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'intimazione di pagamento
293 2023 90287812 46/000 richiede il pagamento di crediti il cui importo è
calcolato al 10/11/2023 e in essa si legge che << Se Lei ha già provveduto a pagare quanto richiesto prima della notifica di questo avviso, può presentare la documentazione in suo possesso ai nostri sportelli (vedi sezione “Comunicazioni
dell'Agente della riscossione”)>>.
A fondamento della spiegata opposizione parte ricorrente deduce il pagamento
Pag. 3 di 6 totale dei carichi intimati, ma cio non consta alla luce delle procedure agevolative cui ha partecipato parte ricorrente ed il cui pagamento invece è
risultato parziale.
Ed invero L' ha allegato la ricevuta di consegna della Controparte_1
seconda comunicazione delle somme dovute riferita alla definizione D.L.
145/2018 (cosiddetta saldo e stralcio), documento n.29390201900331522,
protocollo n. 137624 del 13.04.2024 ove alla pag dodici vi è allegata la comunicazione con la quale dava atto dell'errata Controparte_3
quantificazione, a causa di un mero errore tecnico, delle somme indicate nell'originaria Comunicazione di pari numero del 24.10.2019, fornendo, altresì, i nuovi bollettini da utilizzare per il pagamento in sostituzione di quelli precedentemente trasmessi, con l'avvertenza che in caso di mancato, ritardato ovvero insufficiente versamento di tali somme, la definizione non avrebbe prodotto effetti estintivi dei carichi.
Nell'atto di opposizione a pagina tre il ricorrente sostiene che allo sportello comunicavano che l'importo residuo ammontava ad € 5173,67 a saldo della definizione agevolata per estinzione.
Considerato che
l'unica cartella stralciata ai sensi della Legge 41/2021 è la n 293201000546970540, che nella seconda comunicazione delle somme dovute inviata il 03.07.2020 riportava residuo dovuto pari ad euro 185,06 (esclusi interessi di dilazione) la differenza dovuta nel
2021, successivamente allo stralcio automatico, non sarebbe mai potuta essere
Pag. 4 di 6 quella indicata in ricorso.
Pertanto il pagamento di parte ricorrente non è stato esatto e che gli avvisi che sono decaduti dal beneficio della definizione saldo e stralcio sono: il
59320150003379047, il 59320160002546575, il 59320160006666879, il
59320160008948720 ed il 59320170004956773.
L'avviso n. 59320150003379047 è stato automaticamente annullato ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230, della Legge, 29 dicembre 2022, n.197 (stralcio dei debiti fino a mille euro relativi ai singoli carichi affidati all' CP_4
dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni
[...]
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali). L'ulteriore definizione agevolata pari ad euro 36,99, documento n. 29390201900331523,
protocollo n.137624 del 13.04.2024 è riferita al D.L. 119/2018, cosiddetta
CP_ rottamazione ter, e riguarda le partite riferite ai tributi 8340 (spese di notifica) che non rientravano nell'ambito applicativo della rottamazione saldo e stralcio e sono automaticamente rientrati nella rottamazione ter ai sensi dell'art. 1, commi 192 e 193 della Legge 145/2018. Questo piano di definizione risulta regolarmente definito.
In conclusione parte ricorrente non ha esattamente adempiuto ai benefici concessigli e che contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente residua il credito secondo quando indicato nell'estratto di ruolo allegato.
Tenuto conto della peculiarità della questione scrutinata e del comportamento
Pag. 5 di 6 di parte ricorrente si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
rigetta l'opposizione;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso il 30.11.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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