Sentenza 30 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2019, n. 17958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17958 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AT AO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 08/03/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/se7fe le conclusioni del PG P, j-Ct..S1-•,-5.“-i.-C77-ki>12-Let.1-; C2
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Cagliari, sez distaccata dì Sassari, ha confermato il decreto del Tribunale di Nuoro di Luglio 2017, che aveva applicato a NN RE , attuale ricorrente, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Desulo, emesso nei suoi confronti per pericolosità generica, essendo stato qualificato persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose.
1.Avverso il decreto ha proposto ricorso la difesa del proposto, che col primo motivo ha lamentato la violazione degli artt 5 e 7 Dlgs 159/2011 e dell'art 37 Legge 161/2017 per aver ritenuto la Corte erroneamente la competenza territoriale del Tribunale di Nuoro. Invero, i Giudici d'Appello avevano valutato che l'associazione per delinquere, di cui il proposto era ritenuto elemento di vertice, avesse il proprio centro organizzativo e decisionale in provincia di Nuoro, mentre dagli atti del procedimento penale, dai quali era ricavato il giudizio di pericolosità, sarebbe emerso che tale centro era da individuarsi a Cagliari, sede della società strumentale alla realizzazione dei fini illeciti dell'organizzazione criminale.
1.1 Per altro verso nei motivi di appello era stata eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nuoro, alla luce delle legge 161/2017, di integrazione e modifica del Dlgs 159/2011, il cui art 36 ha stabilito che la competenza in materia di misure di prevenzione spetta al Tribunale del capoluogo di distretto, nel cui territorio dimora la persona interessata che, quindi, nel caso di specie sarebbe da individuarsi nel Tribunale di Cagliari. I giudici della prevenzione avevano osservato che la norma sulla competenza riguardava solo la trattazione del primo grado della procedura ma, a parere del ricorrente, avevano in tal modo violato il principio del tempus regit actum.
2.Nel secondo motivo è stata riproposta la questione di illegittimità costituzionale degli artt 1,4/1 lett c) ed 8 dlgs 159/2011 per contrasto con l'art 117/1 Costituzione, in relazione alla violazione del'art 2 protocollo 4 della Cedu, che la Corte catanese aveva rigettato. In proposito è stata richiamata la sentenza della Grande Camera Cedu, De Tomaso
contro
Italia, che ha affermato il difetto di precisione e di prevedibilità nella descrizione normativa dei presupposti soggettivi dei destinatari delle misure di prevenzione, di cui agli artt 1 e 4/1 lett c) dlgs 159/2011, nonché del contenuto precettivo, ed è stato chiesto a questa Corte di promuovere il giudizio di legittimità costituzionale.
3.Tramite il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione apparente sul tema dell'attualità della pericolosità sociale, in quanto il giudizio di pericolosità era stato fondato sui fatti oggetto del procedimento penale, che risalivano ad oltre due anni prima;
inoltre la società Essepi, che sarebbe stata essenziale nella struttura dell'associazione per delinquere ed al raggiungimento degli scopi illeciti, era stata sottoposta a sequestro e confisca e, pertanto, non era disponibile per le presunte finalità illecite del proposto.
3.1 In proposito la difesa ha posto in risalto che l'ordinanza cautelare, i cui eventi erano stati posti a fondamento anche del giudizio di attuale pericolosità, era stata revocata dal Tribunale del i riesame di Cagliari fin da Luglio 2016 e la Corte non aveva evidenziato elementi successivi e significativi di una persistente ed attuale pericolosità sociale.
4. Con il quarto e quinto motivo, il ricorrente, premesso che aveva presentata istanza di revoca delle misura di prevenzione al Tribunale di Nuoro e che l'istanza era stata trasmessa alla Corte d'Appello di Cagliari per la decisione, ha lamentato la violazione dell'ad 11 dlgs 159/2011 e l'abnormità del provvedimento di rigetto della Corte, che aveva esercitato, in violazione della norma citata, un potere che non le spetterebbe.
4.1 Per altro verso - quinto motivo - il decreto con cui la Corte aveva respinto l'istanza sarebbe sfornito di motivazione in relazione al requisito dell'attuale pericolosità sociale del proposto. Il PG ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In data 6.12.2018 la difesa ha depositato memoria di replica alle osservazioni del PG nella quale ha ribadito i motivi per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.La questione della competenza territoriale, sollevata nel primo motivo, deve essere risolta in applicazione della consolidata regola ermeneutica per la quale il principio "tempus regit actum" viene in rilevo solo in caso di assenza di una regola transitoria che disciplini l'applicazione dell'una o dell'altra normativa succedutasi nel tempo. Ex multis:Sez. 4, Sentenza n. 49395 del 23/10/2018 Cc. (dep. 29/10/2018 );Rv. 274041;Sez. 6, Sentenza n. 40146 del 21/03/2018 Cc. (dep. 07/09/2018) Rv. 273843. 1.1 Nel caso delle misure di prevenzione - come correttamente già osservato dai Giudici dell'appello - la legge di modifica del codice antimafia ha previsto una disciplina transitoria al Capo VII art 36, il cui secondo comma, premesso che le modifiche di cui all'art 7 commi 10 bis, e 10 quater si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, cioè al 19.11.2017, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura, ha precisato che nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge, i procedimenti si trovino in una fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio può essere proposta alla prima udienza utile.
1.2 Nel richiamato contesto normativo la mancata previsione nell'ambito della disciplina transitoria dei procedimenti di prevenzione pendenti in grado di appello, per l' assenza di ogni riferimento all'art 10 Dlgs 159/2011 sulle impugnazioni, rende chiaro che la disciplina transitoria deve essere applicata ai soli procedimenti di prevenzione pendenti in primo grado.
1.3 Pertanto, legittimamente la Corte di Appello ha ritenuto che nel caso al suo esame si applicasse la precedente disposizione di cui all'art 5/4 Dlgs 152/2011, per la quale la proposta di misura di prevenzione è presentata al Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia in cui la persona dimora, cioè nel caso in esame, al Tribunale di Nuoro, e non, ai sensi del nuovo testo del medesimo art 5, presso il Tribunale del capoluogo del distretto giudiziario nel territorio del quale la persona dimora, e quindi, al Tribunale di Cagliari.
1.4 L'argomento difensivo, secondo il quale dagli atti del procedimento penale, da cui era stato ricavato il giudizio di pericolosità, emergerebbe che la sede dell'associazione a delinquere, di cui il ricorrente è accusato di essere soggetto di vertice ed individuata nella società strumentale alla realizzazione del programma criminoso di stanza a Cagliari, ha ipotizzato un chiaro vizio di motivazione tramite la riproposizione in questa fase di una visione alternativa dello scrutinio probatorio reso in appello ed è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'ad 10/3 legge 152/91. 1.5 Sul punto va, infatti, osservato che il provvedimento impugnato ha precisato, in aderenza ai risultati di indagine di cui ha dato ben conto, che i numerosissimi e variegati fatti illeciti addebitati a NN erano stati commessi in prevalenza in provincia di Nuoro e che nella medesima provincia era situata la sede dell'associazione per delinquere di cui questi era soggetto apicale, come indicato dall'Ufficio di Accusa.
2.Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt 1,4/1 lett c) ed 8 dlgs 159/2011 per contrasto con l'art 117/1 Costituzione, in relazione alla violazione del'art 2 protocollo 4 della Cedu, avanzata nel secondo motivo, deve ricordarsi che questa Corte regolatrice l'ha già dichiarata manifestamente infondata poiché, sulla base degli attuali canoni interpretativi della disciplina vigente, il giudizio di pericolosità generica non si fonda su meri sospetti, ma sulla verifica, obiettivamente riscontrabile, della consumazione abituale, o, comunque, non episodica, di condotte criminose qualificabili come delitti, fonte di illeciti arricchimenti, nonché, per la sola ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1, della successiva destinazione di tali proventi al mantenimento del proposto.Sez. 6, Sentenza n. 2385 del 11/10/2017 Cc. (dep. 19/01/2018 ) Rv. 272230; Sez. 6, Sentenza n. 28825 del 21/09/2017 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273665. Quest'ultima si è pronunziata sulla diversa ipotesi di persona indiziata di appartenenza ad un'associazione mafiosa, riguardo alla quale - è stato osservato - il giudizio di pericolosità specifica del proposto, non si fonda su una situazione di mera contiguità ideologica o di "vicinanza" al gruppo criminale, ma richiede una condotta concreta che, sebbene non riconducibile alla partecipazione al sodalizio, si sostanzia in un'azione funzionale agli scopi associativi.
2.1 Nella fattispecie in esame la Corte sarda ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, annotando che l'attuale ricorrente era stato qualificato persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose ai sensi degli artt 4 lett c) in combinazione con l'art 1 lett a) e b) del Divo 159/2011 e che gli elementi di fatto significativi della sua pericolosità sociale erano dettagliatamente descritti nei provvedimenti cautelari personali emessi nei suoi confronti, in modo tale da sfuggire ad ogni censura di genericità.
3. Il terzo motivo, che ha proposto il vizio di violazione di legge sotto forma di motivazione apparente per quanto attiene il giudizio di pericolosità attuale del proposto, non è condivisibile per le seguenti ragioni. E'necessario ricordare come costituisca principio consolidato espresso da questa Corte quello per il quale nel giudizio di impugnazione - come nel caso oggetto di attuale esame - il requisito della attualità della pericolosità deve essere accertato non in relazione al momento in cui questo ha luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza;
tuttavia la motivazione deve tenere conto anche dell'eventuale anomala discrasia temporale tra i due giudizi,ove esistente, nonchè della risalenza nel tempo dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità. Sez. 1,Sentenza n. 55052 del 18/07/2017 Cc. (dep. 07/12/2017 )Rv. 272399;Sez. 6, Sentenza n. 33706 del 20/06/2017 Cc. (dep. 11/07/2017 ) Rv. 271028. 3.1 Nella fattispecie in esame emerge dal testo del provvedimento impugnato, reso a Febbraio 2018, che il decreto del Tribunale è stato emesso nel Luglio 2017 e lo stesso ricorrente ha puntualizzato che i fatti oggetto di valutazione sono collocati temporalmente ad oltre due anni prima, non essendo ravvisabile, pertanto - come già annotato dai Giudici di appello - una significativa distanza temporale tra le due fasi del procedimento, né una rilevante lontananza tra l' epoca del decreto impugnato ed i fatti dai quali è stato tratto il giudizio di pericolosità.
3.2 Quanto all'elemento costituito dal provvedimento di revoca della misura custodiale in carcere emesso dal Tribunale del riesame nel Luglio 2016, in relazione agli stessi fatti su cui è stato fondato il giudizio di pericolosità, esso è stato doverosamente considerato dalla Corte d'Appello della prevenzione. In proposito - diversamente da quanto sostenuto nell'attuale impugnazione - è stato premesso che la massima misura coercitiva non aveva impedito al proposto di continuare a gestire i traffici illeciti tramite prestanomi e con la designazione di suo cognato quale amministratore di Essepi Engineering srl ed è stato sottolineato come subito dopo la scarcerazione NN avesse continuato a frequentare componenti dell'associazione per delinquere e coindagati, dati di fatto ritenuti significativi nel procedimento penale.
3.3 II plausibile argomentare dei Giudici d'Appello è stato completato, sotto il profilo della attuale pericolosità,tramite la constatazione del lungo periodo in cui erano state realizzate le plurime ed articolate condotte delittuose,protrattosi dal 2010 fino al 2016, e della pervasività ed efficacia del sistema di corruttela pubblica e privata realizzato dal ricorrente, di cui era considerato da tutti il regista.
4.AI limite della manifesta inammissibilità appare il quarto motivo di ricorso, non essendo ravvisabile la denunziata abnormità del decreto impugnato, poiché correttamente il Tribunale di Nuoro ha trasmesso l'istanza di revoca della misura di prevenzione alla Corte d'Appello, in pendenza del procedimento in quella fase, come lo stesso ricorrente ha precisato. Infatti, la competenza a decidere sull'istanza di revoca o di modificazione delle prescrizioni inerenti a una misura di prevenzione spetta, in pendenza di impugnazione, al giudice investito del gravame, essendo egli tenuto a riesaminare la pericolosità sociale del proposto, in termini di attualità e di effettività, e ad adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa. Il giudice che ha emesso il decreto impositivo della misura è, invece, competente nei soli casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo, oppure nel caso di giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto in detta fase il giudice di appello non è più investito di alcuna valutazione in ordine al riesame della pericolosità del proposto, che, pertanto, non può essere privato di un grado di giudizio sull'istanza medesima.Sez. 1, Sentenza n. 18742 del 28/04/2010 Cc. (dep. 18/05/2010 ) Rv. 247456; Sez. 1, Sentenza n. 39247 del 16/05/2017 Cc. (dep. 18/08/2017)Rv. 271237;Sez. 1, Sentenza n. 44638 del 22/11/2007 Cc. (dep. 29/11/2007 ) Rv. 238484. 5.La medesima censura di motivazione apparente quanto al giudizio di attualità della pericolosità sociale è oggetto del quinto motivo di ricorso, riguardante la separata istanza di revoca, nella stesura del quale, peraltro, non si è tenuto conto delle ragioni già espresse sul tema dalla Corte d'Appello, che vi ha fatto richiamo e che, inoltre, ha fatto riferimento alla marcata pericolosità sociale del proposto, dimostrata tramite l'ampio percorso giustificativo rassegnato e già preso in considerazione. Nel quadro dimostrativo di riferimento è stato correttamente opinato - senza alcun automatismo valutativo e decisorio - che il periodo di due anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza costituiva, in ragione dell'accertata pericolosità sociale del ricorrente, il lasso temporale minimo per raggiungere la finalità preventiva legata alla misura.
5.1 In proposito deve osservarsi che la difesa nell'istanza si è limitata a prospettare il decorso del tempo ed il rispetto delle prescrizioni imposte da parte di NN. Tali argomenti sono stati confutati correttamente dai Giudici dell'appello di prevenzione, i quali, avendo in precedenza operato una complessiva valutazione della pericolosità sociale del proposto, che hanno giudicato persistente, hanno sottolineato - in conformità dei principi elaborati da questa Corte - che il solo trascorrere del tempo non ha incidenza sull'attualità della pericolosità e che il rispetto delle prescrizioni è la regola da osservare mentre l'inottemperanza ad esse può comportare l'aggravamento della misura, non emergendo, del resto, alcun apprezzabile elemento circa l'eventuale sopravvenuta mancanza di una delle cause che avevano determinato l'emissione del provvedimento. Sez. 1, Sentenza n. 25850 del 25/03/2011 Cc.(dep. 30/06/2011 )Rv. 250715;Sez. 1, Sentenza n. 19657 del 24/01/2017 Cc. (dep. 26/04/2017 ) Rv. 269947. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso devono essere rigettato ed il ricorrente al pagamento delle spese processuali.