Art. 3.
Al complessivo onere di lire 214.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
A quellodi lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al complessivo onere di lire 214.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
A quellodi lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.