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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4353/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4353/2024 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Burlando ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Concorezzo (MB), Via Ozanam n.
8 (pec: ; Email_1 contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Controparte_1 CodiceFiscale_2
Aleotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, Corso Milano n.
38 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Parte opponente: “…• In via preliminare, posto che, secondo il disposto dell'art. 89 c.p.c.,: "Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa", in merito all'incipit della memoria 171ter n. 2 di parte convenuta opposta, la quale testualmente indica a pagina 2, righe 3 e 4: “Stantie, ripetitive e sterili sono le – peraltro poco convinte e convincenti –argomentazioni avversarie che insistono ostinatamente sui “soliti (...)” e righe da 17 a 19: “emerge una palesemente errata interpretazione letterale dell'art. 83 (…) ed una non conoscenza dell'art. 182 c.p.c.”, si formula rispettosa istanza di cancellazione delle frasi de quibus e di tutte le ulteriori parole e/o frasi che l'Ill.mo Giudice adito riterrà sconvenienti e/o offensive, istando altresì per il risarcimento del danno anche non patrimoniale, assegnando ex art. 89 cpc una somma alla persona offesa secondo il proprio equo apprezzamento. • Nel merito 1. REVOCARE il Decreto ingiuntivo opposto, e dichiarare pagina 1 di 9 che nessuna somma è dovuta a alcun titolo a favore della convenuta opposta, Signora Parte_2 CP_1
(CF. , come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, per le ragioni esposte
[...] CodiceFiscale_2 nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così come precisate nei successivi scritti difensivi, ed in udienza, posto, in particolare che nessuna somma appare dovuto a titolo di avviamento dell'Azienda (o meglio
[...]
ceduta quando tutte le dichiarazioni dei redditi dell'azienda ceduta stessa erano Parte_3 negativi prima della cessione per la quale è causa, posto che in tal caso l'avviamento determinato da CP_1 cedente in € 55.000,00 era invero bene inesistente, e privo di valore alcuno, se non negativo, come statuito altresì dalla Suprema Corte. In ogni caso si confida nell'accoglimento della domanda, per i motivi di cui all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, così come precisati in scritti difensivi successivi, per tutti i motivi colà illustrati, anche in via preliminare;
autonomi ed autosufficienti. 1) In via Subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale;
in ogni caso Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e, previo accertamento della eventuale somma che si riterrà dovuta, tenendo altresì conto che la convenuta-opposta, Signora ha già ottenuto due Decreti Ingiuntivi , opposti in sede Controparte_1 esecutiva, così come il presente, RGE n. 583/2024 – Tribunale di Monza – Sezione Esecuzioni Immobiliari, sub- procedimento 1 e 2; condannare la Signora al pagamento di codesta accertata eventuale somma. Con Parte_1 vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi di causa, oltre iva e cpa, nonché oneri di legge in generale, e formulando rispettosa istanza di condanna della convenuta opposta, ex art. 96 cpc, per le ragioni sopra esposte, e negli scritti difensivi a favore dell'attrice opponente, già versati in atti…”; parte opposta: “…IN VIA PRELIMINARE: - confermare la provvisoria esecutività del d.i. n. 1366/2024 emesso dal Tribunale di Monza e/o comunque respingere la domanda di sua sospensione/revoca, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o pronta soluzione, nè su gravi motivi;
IN VIA PRINCIPALE:- per i motivi indicati in atto, rigettare, in ogni caso, tutte le domande avanzate dalla signora anche in via Pt_1 riconvenzionale;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione n. 1366/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 3 maggio 2024; - in via subordinata, condannare, in ogni caso, la signora a Pt_1 pagare alla signora l'importo di € 40.435,94, per tutti i motivi esposti in atto;
- condannare la sig.ra CP_1 al risarcimento del danno in favore dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura che Pt_1 sarà determinata equitativamente dal Giudice;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, aumentato del 30% il compenso per la presenza nell'atto di collegamenti ipertestuali, secondo la disciplina di cui al DM 147/22 che ha modificato l'art. 4 co. 1 bis del DM 55/14; IN VIA ISTRUTTORIA:…”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Bella Vita Parte_1
pagina 2 di 9 Cafè di Saini Ileana, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1366/2024, emesso da questo
Tribunale, in data 03.05.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di Controparte_1 la somma pari ad € 40.435,94, oltre interessi ed accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione, ha sostenuto, anzitutto, l'/la “Inesistenza/Nullità della Parte_4 procura alle liti versata in atti di cui al Ricorso per Decreto Ingiuntivo oggi opposto”; ha, poi, negato il credito ingiunto, affermando la “Nullità parziale del contratto per inesistenza dell'oggetto, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 codice civile”, nonché l' “Improcedibilità/Inammissibilità della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per parcellizzazione “contram lege” del credito – Omissione da parte della creditrice oggi convenuta opposta della richiesta di decadenza del beneficio del termine”.
Si è costituita in giudizio che, ribadite la titolarità del credito e la legittimità ad agire Controparte_1 nel presente giudizio (in forza dell'atto di scioglimento della società Controparte_2 doc. 2), ha chiesto di respingere l'opposizione e di confermare il decreto opposto,
[...] previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso decreto.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, rilevata la tardività del deposito da parte dell'opponente della seconda memoria ex art. 171 ter cpc, la causa, su istanza di parte opposta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive ex art. 189 cpc.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ed è, poi, noto che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove portate dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cass. n. 17889/2020).
Ciò posto, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non essendo peraltro neppure contestate la conclusione del contratto in esame tra l'opponente e la società , il mancato versamento del Controparte_2 Controparte_2 saldo del prezzo (oggetto della domanda di pagamento nel presente giudizio), nonché la successione dell'opposta nel credito vantato dalla predetta società cedente;
e che, dall'altro lato, invece, parte opponente, onerata secondo quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, non abbia fornito elementi utili né a dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lei non imputabile (art. 1218 cc) e neppure a sostegno della pretesa fondatezza delle ragioni di opposizione.
pagina 3 di 9 In particolare, con il ricorso monitorio ed il presente giudizio, l'opposta ha chiesto di condannare l'opponente a corrispondere l'importo di € 40.000 oltre accessori, quale saldo del prezzo pattuito con il contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà (doc.25 ric. mon.), stipulato in data
11.01.2017, tra in qualità di cedente, e , Controparte_2 Parte_1 titolare dell'impresa individuale Bella Vita Cafè Di Saini Ileana, in qualità di cessionaria.
E' poi pacifico in causa che:
- ha ceduto all'opponente l'azienda consistente nel Controparte_2 complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di bar, tavola fredda e somministrazione di alimenti e bevande, corrente in Vimercate (MB), via Risorgimento n. 22, per il corrispettivo complessivo pari ad € 135.000,00 (doc. 3 opponente e doc. 25 fasc. monit);
- l'opponente ha rilasciato alla cedente per il pagamento di detto corrispettivo, in conformità agli accordi contrattuali (art. 3, doc. 2 opposta), diversi titoli di credito (con scadenza futura rispetto alla data di cessione) e, tra questi, n. 20 effetti cambiari, di € 2.000,00 cadauno, scaduti e non onorati (dette cambiali sono state allegate, nel presente di giudizio, a fondamento del credito ingiunto con il decreto opposto, doc. 3- 22 ric. monitorio);
- nel 2019, e C aveva ottenuto due decreti ingiuntivi, non Controparte_2 opposti dall'opponente (e precisamente: dal Giudice di Pace di Monza il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1677/19, in forza di n. 4 assegni bancari insoluti per un importo complessivo di € 3.510,76 oltre accessori, doc. 3 opposta;
dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3754/19, in forza di n. 5 cambiali insolute, quelle aventi scadenza immediatamente precedente a quelle azionate nel presente giudizio, per un importo complessivo di €
10.264,18, oltre accessori, doc. 4);
- l'opposta è subentrata nel credito pari ad € 53.500 (dato dall'importo di € 40.000 oggetto della domanda di pagamento del presente giudizio e di quello di € 13.500, pari al capitale complessivo dei due importi dei precedenti ricorsi monitori), oltre accessori, vantato dalla società cedente
[...]
, in forza del “contratto di cessione di quote, scioglimento della Controparte_2 società in accomandita semplice e di assegnazione al socio”, con il quale si è proceduto “all'assegnazione al socio del credito … insieme a tutta la posizione contrattuale della società Controparte_1 Controparte_2 di e C…” (doc. 8); Controparte_1
- l'opposta è creditrice (l'ammontare del credito residuo non è oggetto di contestazione nel presente giudizio) nei confronti di quale titolare della ditta individuale Bella Vita Cafè Di Saini Parte_1
Ileana, dell'importo residuo pari a € 40.000,00 (oggetto del decreto ingiuntivo opposto, unitamente all'importo di € 435,94 dovute per le spese di protesto).
pagina 4 di 9 Di contro, vagliando le ragioni di opposizione articolate da parte opponente, deve anzitutto ritenersi superata l'eccezione di nullità/inesistenza della procura alle liti, atteso che parte opposta ha allegato una nuova procura alle liti (doc. 17), sanando i pretesi vizi, ex art. 182 cpc.
Peraltro, ed a completezza della presente motivazione, si precisa che: - secondo la Suprema Corte la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura "ad litem" ha appunto la funzione di identificare la persona fisica cui appartiene la firma stessa e che “ove sottoscritta con firma illeggibile è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge l'atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente” (Cass.n. 10285/2010); - comunque, la procura depositata unitamente al ricorso reca la sottoscrizione agevolmente leggibile della ricorrente, per cui non vi può essere dubbio circa l'identità del soggetto che l'ha conferita;
- peraltro, l'omissione degli “avvisi ex lege previsti ed obbligatori, quali quelli sulla mediazione, sulla negoziazione, e sulla assicurazione professionale” non comporta la nullità della procura: infatti,
l'indicazione di tali elementi nella procura non è prescritta da alcuna disposizione normativa ed è altresì noto che detto atto non necessita di una formula solenne, essendo invece necessario che, dal suo contenuto, sia desumibile la volontà del rappresentato di conferire al difensore il potere di rappresentanza in giudizio.
Neppure le argomentazioni portate dall'opponente a supporto della pretesa “Nullità parziale del contratto per inesistenza dell'oggetto, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 codice civile”, risultano condivisibili.
A riguardo, secondo l'opponente “il contratto appare parzialmente nullo per inesistenza dell'oggetto, … posto che … la somma pattuita per l'intera operazione di cessione di azienda è stata di € 135.000,00, di cui
55.000,00 per avviamento commerciale ed € 80.000,00 per arredi ed attrezzature. Infatti, posto che l'avviamento
è la capacità di produrre reddito di un'azienda, sulla base dei bilanci anteriori alla contratto di cessione di ramo
C, dante causa della convenuta opposta-Signora Controparte_2 Controparte_1Controparte_2
tutti negativi ed evidenzianti perdite (Doc. 07_Bilanci Negativi), codesta voce avrebbe dovuto Controparte_1 essere pari a € 0,00, mentre la richiesta di € 55.000,00 parrebbe integrare non solo un vizio del consenso, ma una vera e propria causa di nullità parziale del contratto per inesistenza dell'oggetto”.
Sennonché, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere: che “l'avviamento non costituisce un bene bensì una qualità della universitas azienda, e cioè la capacità di quest'ultima di produrre un reddito superiore a quello ordinario … traducendosi, quindi, detto avviamento in una differenza tra il valore attribuito al complesso aziendale rispetto a quello che costituirebbe il suo mero valore contabile, non senza dimenticare che tale valore può essere positivo, ma anche negativo (c.d. avviamento negativo o badwill)” (cfr., tra le altre, Cass. n. pagina 5 di 9 22075/2023); che l'avviamento, in quanto “qualità intrinseca immateriale dell'azienda”, può essere ricondotto – ove espressamente contemplato dalle parti in sede di cessione dell'azienda – tra le
“qualità promesse” di cui all'art. 1497 cc (cfr., ex multis Cass. n. 5845/2013); nonché che anche il cd. badwill “identifica una qualità intrinseca del compendio aziendale, perché ne esprime la futura iporedditività”
(cfr., tra le altre, Cass. n.1190/2025).
Del resto, l'art. 2555 cc definisce l'azienda quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di un bene unitario distinto dai singoli componenti e “soprattutto che nella circolazione dell'azienda non viene meno l'unitarietà del complesso dei beni che la compongono, unitarietà impressa dalla organizzazione” (cfr., Cass.n.3888/2020, nonché Cass-SS.UU.- n. 5087/2014).
Pertanto, il difetto di detta qualità (peraltro asserito e non dimostrato, per quanto oltre si preciserà), ancorché espressamente contemplata nella quantificazione del corrispettivo, non si riverbera sull'oggetto del contratto (“inesistenza dell'oggetto”) rendendolo nullo: l'oggetto (inteso sia come prestazione: trasferimento dell'azienda/pagamento del prezzo e sia come bene: azienda/somma) rimane possibile, lecito e determinato;
la riferita assenza della qualità dell'avviamento dell'azienda ceduta, può integrare, qualora provata, una carenza del bene compravenduto.
In definitiva, il rimedio utilizzabile dal compratore di un'azienda priva di avviamento, o con avviamento inferiore a quello pattuito, deve essere inquadrato nella disciplina della responsabilità del cedente, ai sensi dell'art. 1497 cc, per mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito trovano rimedio nell'azione di risoluzione del contratto e/o di ristoro del danno (Cass.n. 22075/2023): rimedi, questi, che l'opponente non ha invocato nel presente giudizio.
Peraltro, va precisato che il sindacato in merito all'adeguatezza delle clausole contrattuali pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti non compete a questo Giudice: rientrando le valutazioni di convenienza economica nella sfera dell'autonomia privata ed il corrispettivo essendo stato liberamente convenuto ed accettato dalle parti. Peraltro, il contratto in esame è stato stipulato nel 2017 e l'opponente ha omesso di formulare qualsivoglia contestazione in merito sino al presente giudizio.
Né può parlarsi di vizio del consenso, come sembra adombrare l'opponente, in quanto “la valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni
pagina 6 di 9 sull'utilità economica dell' affare" (Cass. n.20148/2013).
Sotto altro profilo e come già anticipato, la prospettata assenza dell'avviamento nell'azienda ceduta non ha trovato alcun supporto nelle allegazioni in atti;
in particolare, non sulla base della documentazione contabile prodotta ( “…i bilanci anteriori al contratto di cessione di ramo d'azienda ceduta da di e C, dante causa della convenuta Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
a , erano tutti documentalmente negativi ed evidenzianti perdite (Doc. 07_Bilanci
[...] Parte_1
Certificazioni uniche anteriori alla cessione, Tutti Negativi)”, in quanto, oltre ad essere Controparte_2 lacunosa ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica della società, non è neppure dirimente per valutare la presenza/assenza di detta qualità nell'azienda ceduta.
Infatti, la giurisprudenza ha rimarcato che:
- l'esistenza di un avviamento incrementativo del valore dell'azienda trasferita ben può coesistere con la presenza di perdite di esercizio negli anni immediatamente precedenti o successivi al trasferimento stesso (Cass. n. 4318/2024; n.22506/15 e n.2702/02);
- "è errato ritenere che l'avviamento sia direttamente e risolutivamente collegato all'esistenza di un utile di esercizio negli ultimi tre periodi di imposta" in quanto "il dato rilevante è ... quello dei ricavi ottenuti dall'azienda" (Cass., trib., 30 giugno 2011 n. 14336);
- "l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti" perché "del valore complessivo dell'azienda fa parte ... quello dell'avviamento - costituente una qualità dell'azienda stessa-, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un'operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso ne' dall'esistenza ne' dall'ammontare di queste" Cass., trib., 13 maggio 2011 n. 10586 - la quale osserva altresì: "se ... l'avviamento va definito, nei suoi termini generali, come capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono …, non vi è ragione di escludere che anche una azienda in perdita possa disporre nel patrimonio di componenti attivi tra i quali beni immateriali come l'avviamento commerciale" (Cass.n.9115/2012).
Infine, anche l'ultima eccezione sollevata da parte opponente deve essere respinta, non potendosi ravvisare nella fattispecie la pretesa “Improcedibilità/Inammissibilità della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per parcellizzazione “contram lege” del credito – Omissione da parte della creditrice, oggi convenuta opposta, della richiesta di decadenza del beneficio del termine”.
A riguardo, la giurisprudenza ha affermato che perché si possa invocare il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di pagina 7 di 9 diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (Cass. n. 25413/2021). Nel caso di specie tale presupposto non sussiste, in quanto le somme portate dalle cambiali azionate in sede monitoria (doc.
3-22 ric. mon.) non erano ancora esigibili al momento del deposito dei due ricorsi monitori (doc. 3 e 4). E la decadenza dal beneficio del termine costituisce una mera facoltà del creditore e non anche un obbligo la cui violazione integra un abuso.
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto interamente confermato.
Quanto alla richiesta formulata da parte opponente di cancellare le espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, la stessa non può trovare accoglimento, in riferimento alle espressioni “Stantie, ripetitive e sterili sono le – peraltro poco convinte e convincenti –argomentazioni avversarie che insistono ostinatamente sui
“soliti”..” nonché “L'ultimo atto di tale condotta da parte della signora evidentemente improntata a mala Pt_1 fede sostanziale e temerarietà processuale, è proprio la notifica del libello introduttivo del presente giudizio nel quale controparte tenta (peraltro in maniera poco convinta e convincente) di contestare la pretesa creditoria
(...)”, alla luce del principio, affermato dalla giurisprudenza, per cui non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte, con la conseguenza che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. n. 22075/2023; n. 21031 /2016 e n. 26195/ 2011).
Diversamente, le restanti espressioni oggetto di segnalazione (e precisamente: “emerge una palesemente errata interpretazione letterale dell'art. 83 (…) ed una non conoscenza dell'art. 182 c.p.c.”), risultano, ad avviso di questo Giudice, offensive e non giustificate dal diritto di difesa della parte.
Pertanto, si ordina la cancellazione dagli scritti difensivi di parte opponente di dette espressioni. Non sussistono, d'altra parte, i presupposti per associare a tale ordine di cancellazione anche una condanna risarcitoria, la posizione dell'istante potendosi ben ritenere integrata in ragione dell'ordine di cancellazione.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
pagina 8 di 9 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 4353/2024:
- rigetta l'opposizione e tutte le domande articolate da parte opponente;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1366/2024, emesso da questo Tribunale di Monza in data
03.05.2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di €
5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- ordina, infine, ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione delle seguenti espressioni: righe da 17 a 19 della seconda memoria ex art. 171 ter cpc di parte opposta, “emerge una palesemente errata interpretazione letterale dell'art. 83 (…) ed una non conoscenza dell'art. 182 c.p.c.”.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4353/2024 promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Burlando ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Concorezzo (MB), Via Ozanam n.
8 (pec: ; Email_1 contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Controparte_1 CodiceFiscale_2
Aleotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Monza, Corso Milano n.
38 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI
Parte opponente: “…• In via preliminare, posto che, secondo il disposto dell'art. 89 c.p.c.,: "Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa", in merito all'incipit della memoria 171ter n. 2 di parte convenuta opposta, la quale testualmente indica a pagina 2, righe 3 e 4: “Stantie, ripetitive e sterili sono le – peraltro poco convinte e convincenti –argomentazioni avversarie che insistono ostinatamente sui “soliti (...)” e righe da 17 a 19: “emerge una palesemente errata interpretazione letterale dell'art. 83 (…) ed una non conoscenza dell'art. 182 c.p.c.”, si formula rispettosa istanza di cancellazione delle frasi de quibus e di tutte le ulteriori parole e/o frasi che l'Ill.mo Giudice adito riterrà sconvenienti e/o offensive, istando altresì per il risarcimento del danno anche non patrimoniale, assegnando ex art. 89 cpc una somma alla persona offesa secondo il proprio equo apprezzamento. • Nel merito 1. REVOCARE il Decreto ingiuntivo opposto, e dichiarare pagina 1 di 9 che nessuna somma è dovuta a alcun titolo a favore della convenuta opposta, Signora Parte_2 CP_1
(CF. , come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, per le ragioni esposte
[...] CodiceFiscale_2 nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, così come precisate nei successivi scritti difensivi, ed in udienza, posto, in particolare che nessuna somma appare dovuto a titolo di avviamento dell'Azienda (o meglio
[...]
ceduta quando tutte le dichiarazioni dei redditi dell'azienda ceduta stessa erano Parte_3 negativi prima della cessione per la quale è causa, posto che in tal caso l'avviamento determinato da CP_1 cedente in € 55.000,00 era invero bene inesistente, e privo di valore alcuno, se non negativo, come statuito altresì dalla Suprema Corte. In ogni caso si confida nell'accoglimento della domanda, per i motivi di cui all'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, così come precisati in scritti difensivi successivi, per tutti i motivi colà illustrati, anche in via preliminare;
autonomi ed autosufficienti. 1) In via Subordinata, Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale;
in ogni caso Revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e, previo accertamento della eventuale somma che si riterrà dovuta, tenendo altresì conto che la convenuta-opposta, Signora ha già ottenuto due Decreti Ingiuntivi , opposti in sede Controparte_1 esecutiva, così come il presente, RGE n. 583/2024 – Tribunale di Monza – Sezione Esecuzioni Immobiliari, sub- procedimento 1 e 2; condannare la Signora al pagamento di codesta accertata eventuale somma. Con Parte_1 vittoria di spese, anche forfettarie, e compensi di causa, oltre iva e cpa, nonché oneri di legge in generale, e formulando rispettosa istanza di condanna della convenuta opposta, ex art. 96 cpc, per le ragioni sopra esposte, e negli scritti difensivi a favore dell'attrice opponente, già versati in atti…”; parte opposta: “…IN VIA PRELIMINARE: - confermare la provvisoria esecutività del d.i. n. 1366/2024 emesso dal Tribunale di Monza e/o comunque respingere la domanda di sua sospensione/revoca, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o pronta soluzione, nè su gravi motivi;
IN VIA PRINCIPALE:- per i motivi indicati in atto, rigettare, in ogni caso, tutte le domande avanzate dalla signora anche in via Pt_1 riconvenzionale;
- per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione n. 1366/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 3 maggio 2024; - in via subordinata, condannare, in ogni caso, la signora a Pt_1 pagare alla signora l'importo di € 40.435,94, per tutti i motivi esposti in atto;
- condannare la sig.ra CP_1 al risarcimento del danno in favore dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., nella misura che Pt_1 sarà determinata equitativamente dal Giudice;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario ed oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, aumentato del 30% il compenso per la presenza nell'atto di collegamenti ipertestuali, secondo la disciplina di cui al DM 147/22 che ha modificato l'art. 4 co. 1 bis del DM 55/14; IN VIA ISTRUTTORIA:…”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, , in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Bella Vita Parte_1
pagina 2 di 9 Cafè di Saini Ileana, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1366/2024, emesso da questo
Tribunale, in data 03.05.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di Controparte_1 la somma pari ad € 40.435,94, oltre interessi ed accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione, ha sostenuto, anzitutto, l'/la “Inesistenza/Nullità della Parte_4 procura alle liti versata in atti di cui al Ricorso per Decreto Ingiuntivo oggi opposto”; ha, poi, negato il credito ingiunto, affermando la “Nullità parziale del contratto per inesistenza dell'oggetto, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 codice civile”, nonché l' “Improcedibilità/Inammissibilità della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per parcellizzazione “contram lege” del credito – Omissione da parte della creditrice oggi convenuta opposta della richiesta di decadenza del beneficio del termine”.
Si è costituita in giudizio che, ribadite la titolarità del credito e la legittimità ad agire Controparte_1 nel presente giudizio (in forza dell'atto di scioglimento della società Controparte_2 doc. 2), ha chiesto di respingere l'opposizione e di confermare il decreto opposto,
[...] previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso decreto.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, rilevata la tardività del deposito da parte dell'opponente della seconda memoria ex art. 171 ter cpc, la causa, su istanza di parte opposta, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive ex art. 189 cpc.
Brevemente riepilogati i fatti di causa e le posizioni delle parti, va anzitutto ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ed è, poi, noto che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove portate dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cass. n. 17889/2020).
Ciò posto, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non essendo peraltro neppure contestate la conclusione del contratto in esame tra l'opponente e la società , il mancato versamento del Controparte_2 Controparte_2 saldo del prezzo (oggetto della domanda di pagamento nel presente giudizio), nonché la successione dell'opposta nel credito vantato dalla predetta società cedente;
e che, dall'altro lato, invece, parte opponente, onerata secondo quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, non abbia fornito elementi utili né a dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lei non imputabile (art. 1218 cc) e neppure a sostegno della pretesa fondatezza delle ragioni di opposizione.
pagina 3 di 9 In particolare, con il ricorso monitorio ed il presente giudizio, l'opposta ha chiesto di condannare l'opponente a corrispondere l'importo di € 40.000 oltre accessori, quale saldo del prezzo pattuito con il contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà (doc.25 ric. mon.), stipulato in data
11.01.2017, tra in qualità di cedente, e , Controparte_2 Parte_1 titolare dell'impresa individuale Bella Vita Cafè Di Saini Ileana, in qualità di cessionaria.
E' poi pacifico in causa che:
- ha ceduto all'opponente l'azienda consistente nel Controparte_2 complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di bar, tavola fredda e somministrazione di alimenti e bevande, corrente in Vimercate (MB), via Risorgimento n. 22, per il corrispettivo complessivo pari ad € 135.000,00 (doc. 3 opponente e doc. 25 fasc. monit);
- l'opponente ha rilasciato alla cedente per il pagamento di detto corrispettivo, in conformità agli accordi contrattuali (art. 3, doc. 2 opposta), diversi titoli di credito (con scadenza futura rispetto alla data di cessione) e, tra questi, n. 20 effetti cambiari, di € 2.000,00 cadauno, scaduti e non onorati (dette cambiali sono state allegate, nel presente di giudizio, a fondamento del credito ingiunto con il decreto opposto, doc. 3- 22 ric. monitorio);
- nel 2019, e C aveva ottenuto due decreti ingiuntivi, non Controparte_2 opposti dall'opponente (e precisamente: dal Giudice di Pace di Monza il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1677/19, in forza di n. 4 assegni bancari insoluti per un importo complessivo di € 3.510,76 oltre accessori, doc. 3 opposta;
dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3754/19, in forza di n. 5 cambiali insolute, quelle aventi scadenza immediatamente precedente a quelle azionate nel presente giudizio, per un importo complessivo di €
10.264,18, oltre accessori, doc. 4);
- l'opposta è subentrata nel credito pari ad € 53.500 (dato dall'importo di € 40.000 oggetto della domanda di pagamento del presente giudizio e di quello di € 13.500, pari al capitale complessivo dei due importi dei precedenti ricorsi monitori), oltre accessori, vantato dalla società cedente
[...]
, in forza del “contratto di cessione di quote, scioglimento della Controparte_2 società in accomandita semplice e di assegnazione al socio”, con il quale si è proceduto “all'assegnazione al socio del credito … insieme a tutta la posizione contrattuale della società Controparte_1 Controparte_2 di e C…” (doc. 8); Controparte_1
- l'opposta è creditrice (l'ammontare del credito residuo non è oggetto di contestazione nel presente giudizio) nei confronti di quale titolare della ditta individuale Bella Vita Cafè Di Saini Parte_1
Ileana, dell'importo residuo pari a € 40.000,00 (oggetto del decreto ingiuntivo opposto, unitamente all'importo di € 435,94 dovute per le spese di protesto).
pagina 4 di 9 Di contro, vagliando le ragioni di opposizione articolate da parte opponente, deve anzitutto ritenersi superata l'eccezione di nullità/inesistenza della procura alle liti, atteso che parte opposta ha allegato una nuova procura alle liti (doc. 17), sanando i pretesi vizi, ex art. 182 cpc.
Peraltro, ed a completezza della presente motivazione, si precisa che: - secondo la Suprema Corte la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma apposta sulla procura "ad litem" ha appunto la funzione di identificare la persona fisica cui appartiene la firma stessa e che “ove sottoscritta con firma illeggibile è nulla solo quando dall'intestazione o dal contesto dell'atto o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge l'atto è comunque idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore, in proprio o quale rappresentante di un ente” (Cass.n. 10285/2010); - comunque, la procura depositata unitamente al ricorso reca la sottoscrizione agevolmente leggibile della ricorrente, per cui non vi può essere dubbio circa l'identità del soggetto che l'ha conferita;
- peraltro, l'omissione degli “avvisi ex lege previsti ed obbligatori, quali quelli sulla mediazione, sulla negoziazione, e sulla assicurazione professionale” non comporta la nullità della procura: infatti,
l'indicazione di tali elementi nella procura non è prescritta da alcuna disposizione normativa ed è altresì noto che detto atto non necessita di una formula solenne, essendo invece necessario che, dal suo contenuto, sia desumibile la volontà del rappresentato di conferire al difensore il potere di rappresentanza in giudizio.
Neppure le argomentazioni portate dall'opponente a supporto della pretesa “Nullità parziale del contratto per inesistenza dell'oggetto, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 codice civile”, risultano condivisibili.
A riguardo, secondo l'opponente “il contratto appare parzialmente nullo per inesistenza dell'oggetto, … posto che … la somma pattuita per l'intera operazione di cessione di azienda è stata di € 135.000,00, di cui
55.000,00 per avviamento commerciale ed € 80.000,00 per arredi ed attrezzature. Infatti, posto che l'avviamento
è la capacità di produrre reddito di un'azienda, sulla base dei bilanci anteriori alla contratto di cessione di ramo
C, dante causa della convenuta opposta-Signora Controparte_2 Controparte_1Controparte_2
tutti negativi ed evidenzianti perdite (Doc. 07_Bilanci Negativi), codesta voce avrebbe dovuto Controparte_1 essere pari a € 0,00, mentre la richiesta di € 55.000,00 parrebbe integrare non solo un vizio del consenso, ma una vera e propria causa di nullità parziale del contratto per inesistenza dell'oggetto”.
Sennonché, la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere: che “l'avviamento non costituisce un bene bensì una qualità della universitas azienda, e cioè la capacità di quest'ultima di produrre un reddito superiore a quello ordinario … traducendosi, quindi, detto avviamento in una differenza tra il valore attribuito al complesso aziendale rispetto a quello che costituirebbe il suo mero valore contabile, non senza dimenticare che tale valore può essere positivo, ma anche negativo (c.d. avviamento negativo o badwill)” (cfr., tra le altre, Cass. n. pagina 5 di 9 22075/2023); che l'avviamento, in quanto “qualità intrinseca immateriale dell'azienda”, può essere ricondotto – ove espressamente contemplato dalle parti in sede di cessione dell'azienda – tra le
“qualità promesse” di cui all'art. 1497 cc (cfr., ex multis Cass. n. 5845/2013); nonché che anche il cd. badwill “identifica una qualità intrinseca del compendio aziendale, perché ne esprime la futura iporedditività”
(cfr., tra le altre, Cass. n.1190/2025).
Del resto, l'art. 2555 cc definisce l'azienda quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di un bene unitario distinto dai singoli componenti e “soprattutto che nella circolazione dell'azienda non viene meno l'unitarietà del complesso dei beni che la compongono, unitarietà impressa dalla organizzazione” (cfr., Cass.n.3888/2020, nonché Cass-SS.UU.- n. 5087/2014).
Pertanto, il difetto di detta qualità (peraltro asserito e non dimostrato, per quanto oltre si preciserà), ancorché espressamente contemplata nella quantificazione del corrispettivo, non si riverbera sull'oggetto del contratto (“inesistenza dell'oggetto”) rendendolo nullo: l'oggetto (inteso sia come prestazione: trasferimento dell'azienda/pagamento del prezzo e sia come bene: azienda/somma) rimane possibile, lecito e determinato;
la riferita assenza della qualità dell'avviamento dell'azienda ceduta, può integrare, qualora provata, una carenza del bene compravenduto.
In definitiva, il rimedio utilizzabile dal compratore di un'azienda priva di avviamento, o con avviamento inferiore a quello pattuito, deve essere inquadrato nella disciplina della responsabilità del cedente, ai sensi dell'art. 1497 cc, per mancanza di qualità promesse, con la conseguenza che la sua mancanza o il suo valore inferiore a quello pattuito trovano rimedio nell'azione di risoluzione del contratto e/o di ristoro del danno (Cass.n. 22075/2023): rimedi, questi, che l'opponente non ha invocato nel presente giudizio.
Peraltro, va precisato che il sindacato in merito all'adeguatezza delle clausole contrattuali pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti non compete a questo Giudice: rientrando le valutazioni di convenienza economica nella sfera dell'autonomia privata ed il corrispettivo essendo stato liberamente convenuto ed accettato dalle parti. Peraltro, il contratto in esame è stato stipulato nel 2017 e l'opponente ha omesso di formulare qualsivoglia contestazione in merito sino al presente giudizio.
Né può parlarsi di vizio del consenso, come sembra adombrare l'opponente, in quanto “la valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni
pagina 6 di 9 sull'utilità economica dell' affare" (Cass. n.20148/2013).
Sotto altro profilo e come già anticipato, la prospettata assenza dell'avviamento nell'azienda ceduta non ha trovato alcun supporto nelle allegazioni in atti;
in particolare, non sulla base della documentazione contabile prodotta ( “…i bilanci anteriori al contratto di cessione di ramo d'azienda ceduta da di e C, dante causa della convenuta Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
a , erano tutti documentalmente negativi ed evidenzianti perdite (Doc. 07_Bilanci
[...] Parte_1
Certificazioni uniche anteriori alla cessione, Tutti Negativi)”, in quanto, oltre ad essere Controparte_2 lacunosa ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica della società, non è neppure dirimente per valutare la presenza/assenza di detta qualità nell'azienda ceduta.
Infatti, la giurisprudenza ha rimarcato che:
- l'esistenza di un avviamento incrementativo del valore dell'azienda trasferita ben può coesistere con la presenza di perdite di esercizio negli anni immediatamente precedenti o successivi al trasferimento stesso (Cass. n. 4318/2024; n.22506/15 e n.2702/02);
- "è errato ritenere che l'avviamento sia direttamente e risolutivamente collegato all'esistenza di un utile di esercizio negli ultimi tre periodi di imposta" in quanto "il dato rilevante è ... quello dei ricavi ottenuti dall'azienda" (Cass., trib., 30 giugno 2011 n. 14336);
- "l'esistenza di un valore di avviamento dell'azienda non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti" perché "del valore complessivo dell'azienda fa parte ... quello dell'avviamento - costituente una qualità dell'azienda stessa-, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in un'operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso ne' dall'esistenza ne' dall'ammontare di queste" Cass., trib., 13 maggio 2011 n. 10586 - la quale osserva altresì: "se ... l'avviamento va definito, nei suoi termini generali, come capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono …, non vi è ragione di escludere che anche una azienda in perdita possa disporre nel patrimonio di componenti attivi tra i quali beni immateriali come l'avviamento commerciale" (Cass.n.9115/2012).
Infine, anche l'ultima eccezione sollevata da parte opponente deve essere respinta, non potendosi ravvisare nella fattispecie la pretesa “Improcedibilità/Inammissibilità della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, per parcellizzazione “contram lege” del credito – Omissione da parte della creditrice, oggi convenuta opposta, della richiesta di decadenza del beneficio del termine”.
A riguardo, la giurisprudenza ha affermato che perché si possa invocare il principio del divieto di parcellizzazione processuale del credito, è necessario che il creditore sia già titolare di una pluralità di pagina 7 di 9 diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui sceglie di chiederne la tutela processuale in maniera frammentata (Cass. n. 25413/2021). Nel caso di specie tale presupposto non sussiste, in quanto le somme portate dalle cambiali azionate in sede monitoria (doc.
3-22 ric. mon.) non erano ancora esigibili al momento del deposito dei due ricorsi monitori (doc. 3 e 4). E la decadenza dal beneficio del termine costituisce una mera facoltà del creditore e non anche un obbligo la cui violazione integra un abuso.
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto interamente confermato.
Quanto alla richiesta formulata da parte opponente di cancellare le espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, la stessa non può trovare accoglimento, in riferimento alle espressioni “Stantie, ripetitive e sterili sono le – peraltro poco convinte e convincenti –argomentazioni avversarie che insistono ostinatamente sui
“soliti”..” nonché “L'ultimo atto di tale condotta da parte della signora evidentemente improntata a mala Pt_1 fede sostanziale e temerarietà processuale, è proprio la notifica del libello introduttivo del presente giudizio nel quale controparte tenta (peraltro in maniera poco convinta e convincente) di contestare la pretesa creditoria
(...)”, alla luce del principio, affermato dalla giurisprudenza, per cui non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte, con la conseguenza che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole, che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (Cass. n. 22075/2023; n. 21031 /2016 e n. 26195/ 2011).
Diversamente, le restanti espressioni oggetto di segnalazione (e precisamente: “emerge una palesemente errata interpretazione letterale dell'art. 83 (…) ed una non conoscenza dell'art. 182 c.p.c.”), risultano, ad avviso di questo Giudice, offensive e non giustificate dal diritto di difesa della parte.
Pertanto, si ordina la cancellazione dagli scritti difensivi di parte opponente di dette espressioni. Non sussistono, d'altra parte, i presupposti per associare a tale ordine di cancellazione anche una condanna risarcitoria, la posizione dell'istante potendosi ben ritenere integrata in ragione dell'ordine di cancellazione.
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c. , mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
pagina 8 di 9 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 4353/2024:
- rigetta l'opposizione e tutte le domande articolate da parte opponente;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1366/2024, emesso da questo Tribunale di Monza in data
03.05.2024;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, nella misura di €
5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%;
- ordina, infine, ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione delle seguenti espressioni: righe da 17 a 19 della seconda memoria ex art. 171 ter cpc di parte opposta, “emerge una palesemente errata interpretazione letterale dell'art. 83 (…) ed una non conoscenza dell'art. 182 c.p.c.”.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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