Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 1
Nel condominio d'edifici, il principio, secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poichè in tali controversie non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all'amministratore, sicchè la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo esclude la possibilità per il condomino di impugnarla.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/2005, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF RM, IA RU, LA CI, nella loro qualità di condomini del CONDOMINIO DI VIA NAPOLI 199 BARI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CACCIA DOMINIONI 10, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO SPINUCCI, difesi dagli avvocati RUBERTO MICHELE, LUIGI DE PALMA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TR ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LAMBERTO CENERONI, difeso dagli avvocati FERRIGNI FRANCESCO, GIACOMO GIANNUZZI CARDONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CONDOMINIO VIA NAPOLI 199, in persona dell'amm.re pro tempore Sig.ra ELISABETTA ANNESE;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 3608/01 del Giudice di pace di BARI, depositata il 03/08/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/05 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EA IG impugnava, con citazione in opposizione 22.9.00, il decreto ingiuntivo per L.
1.158.383 emesso nei suoi confronti dal giudice di pace di Bari ad istanza del Condominio di Via Napoli 199, assumendo infondata l'avversa pretesa, afferente a spese relative alla tubatura comune d'adduzione del gas, in quanto la porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva non usufruiva del detto servizio.
Costituendosi, il Condominio sosteneva che l'obbligazione di controparte trovasse ragione nell'art. 3 del regolamento interno, dal quale la tubatura in discussione era elencata tra i beni comuni sino al punto di diramazione verso gli impianti di proprietà esclusiva. L'adito giudice, decidendo con sentenza 3.8.01, in via equitativa atteso il valore della controversia, accoglieva l'opposizione e revocava l'impugnato decreto sulla considerazione che i locali di proprietà esclusiva dell'opponente, siti al piano terreno dello stabile, non solo non usufruissero dell'impianto d'erogazione del gas, in quanto non v'era utilizzazione in atto, ma neppure potenzialmente tale fruizione fosse ipotizzabile, in quanto non era stata predisposta ab origine nell'impianto comune una derivazione alla quale fosse possibile allacciare un impianto individuale da porre al servizio dei locali in questione.
Avverso tale decisione i condomini AR AL, LU GA e BR DE proponevano ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
Resisteva EA IG con controricorso.
Dispostasi ed operatasi integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio, questo non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osta all'esame nel merito delle svolte censure, d'altra parte palesemente immeritevoli d'accoglimento, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti all'impugnazione, circostanza rilevabile anche d'ufficio, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, per cui resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte e, se del caso, in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3.00 n. 3299, 30.1.98 n. 944, 14.10.97 n. 10022). Fatta eccezione per l'opposizione di terzo, infatti, la legittimazione all'impugnazione spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa, onde il ricorso per Cassazione proposto da un soggetto diverso dall'una o dall'altra delle dette parti è inammissibile e tale inammissibilità, per quanto sopra evidenziato, deve essere rilevata anche d'ufficio.
Ne consegue che i condomini dai quali è stato proposto il ricorso in esame, in quanto rimasti estranei al giudizio di merito, non possono impugnare la sentenza del giudice di pace, resa nel detto giudizio tra l'attuale resistente ed il Condominio rappresentato dall'amministratore.
Nè possono i ricorrenti utilmente invocare, a contrario, la peculiare legittimazione riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte ai singoli condomini in ragione o della loro partecipazione al diritto di proprietà sulle parti comuni dell'edificio, o lato sensu tali, o del loro diritto esclusivo di proprietà sulla singola unità immobiliare, dacché nel caso di specie non può trovare applicazione il principio per cui, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, ne', quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che non l'abbia impugnata.
Come questa Corte ha già più volte evidenziato, infatti, tale principio, affermato in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota di ciascun condomino in ordine alle parti comuni, o lato sensu tali, od esclusivo sulla singola unità immobiliare, od anche personali, ove incidenti in maniera immediata e diretta sui loro diritti, non trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un servizio comune, bensì la gestione di esso, ed intese, dunque, a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento ed al finanziamento corretti dei servizi stessi, onde in tali controversie la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, la mancata impugnazione della sentenza da parte del quale esclude la possibilità d'impugnazione da parte del singolo condomino (cfr. Cass.
3.7.98 n. 6480, 29.8.97 n. 8257, 12.3.94 n. 2393). Ora, nel caso di specie, la controversia, pur non avendo direttamente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, atteneva comunque, trattandosi di controversia introdotta come pretesa di contribuzione a spesa effettuata in esecuzione d'una deliberazione, alla gestione del bene comune, onde - anche a prescindere dal rilievo, correttamente operato dal giudice a quo, che di bene, anche lato sensu, comune non trattavasi - la legittimazione attiva spettava al solo amministratore e non anche ai singoli condomini.
E l'amministratore non avendo ritenuto - giustamente - d'impugnare la sentenza di cui trattasi, tale impugnazione non potevano proporre i singoli condomini.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in E. 100,00 per esborsi ed in E. 600,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2005