Articolo 2126 bis del Codice dell'ordinamento militare
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16 luglio 2016
Art. 2126-bis. (( (Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13).)) (( 1. Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016