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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 615/2024 promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 31, presso lo Studio dell'avv. Isabella Cuzzilla e dell'avv. Alessandra Gaido, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. )- NTroparte_1 P._1
, in persona del suo legale rappresentante NTroparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del Persona_1 CP_3 di Torino, dalla Dott.ssa Chiara Coppolino, Funzionario del
[...]
e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello NTroparte_1 stesso , legalmente domiciliati presso l' di CP_1 NTroparte_2
Torino, Via Coazze n. 18
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
1 RGL n. 615/2024
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: preso atto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal NT
, dichiara di rinunciare alla domanda avuto riguardo agli anni scolastici
2017/18 e 2018/19; insiste, nel resto, nell'accoglimento del ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
3.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la CP_1 prescrizione quinquennale per il credito che la ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi
2 RGL n. 615/2024
sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
4. L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
5. Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre
2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
6. La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
3 RGL n. 615/2024
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
7. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
8. La ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2017/2018 con contratto dal 14.9.2017 al 30.6.2018, nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 18.9.2018 al 30.6.2019, nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal
11.9.2019 al 31.8.2020, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal
28.9.2020 al 30.6.2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 3.9.2021 al 30.6.2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1.9.2022 al
30.6.2023, nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1.9.2023 al
4 RGL n. 615/2024
30.6.2024: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente.
9. E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza per l'a.s.
2024/2025; alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con esclusione degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, per i quali, a NT fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , la difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda.
10. L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere CP_1 disponibile alla ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016
– o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai CP_1 parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- Accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente.
- Condanna il a mettere a NTroparte_1 disposizione di per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5 RGL n. 615/2024
- Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Cuzzilla
e Gaido.
Così deciso in Torino, lì 5/11/2024
Il Giudice dr. Lorenzo AUDISIO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 615/2024 promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 31, presso lo Studio dell'avv. Isabella Cuzzilla e dell'avv. Alessandra Gaido, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. )- NTroparte_1 P._1
, in persona del suo legale rappresentante NTroparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del Persona_1 CP_3 di Torino, dalla Dott.ssa Chiara Coppolino, Funzionario del
[...]
e dalla Dott.ssa Elisa Cesaro, dipendente dello NTroparte_1 stesso , legalmente domiciliati presso l' di CP_1 NTroparte_2
Torino, Via Coazze n. 18
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
1 RGL n. 615/2024
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: preso atto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal NT
, dichiara di rinunciare alla domanda avuto riguardo agli anni scolastici
2017/18 e 2018/19; insiste, nel resto, nell'accoglimento del ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
3.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito eccependo in via preliminare la CP_1 prescrizione quinquennale per il credito che la ricorrente afferma essere maturato anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi
2 RGL n. 615/2024
sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
4. L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
5. Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre
2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
6. La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1
3 RGL n. 615/2024
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
7. La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
8. La ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2017/2018 con contratto dal 14.9.2017 al 30.6.2018, nell'a.s. 2018/2019 con contratto dal 18.9.2018 al 30.6.2019, nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal
11.9.2019 al 31.8.2020, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal
28.9.2020 al 30.6.2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 3.9.2021 al 30.6.2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 1.9.2022 al
30.6.2023, nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 1.9.2023 al
4 RGL n. 615/2024
30.6.2024: si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente.
9. E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricata di una supplenza per l'a.s.
2024/2025; alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con esclusione degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019, per i quali, a NT fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal , la difesa della ricorrente ha rinunciato alla domanda.
10. L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere CP_1 disponibile alla ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016
– o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 2.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in dispositivo con riferimento ai CP_1 parametri minimi dello scaglione di valore, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- Accerta il diritto di con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente.
- Condanna il a mettere a NTroparte_1 disposizione di per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5 RGL n. 615/2024
- Condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Cuzzilla
e Gaido.
Così deciso in Torino, lì 5/11/2024
Il Giudice dr. Lorenzo AUDISIO
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