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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Piliego Alessandra - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1076/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ) e (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.to SALVATORE Ricciardi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to in San Giovanni DO (FG).
APPELLANTI avverso la sentenza n.672/2023 del Tribunale di FO, pubblicata in data 09.03.2023, resa nel procedimento n.6228/2017, non notificata.
CONTRO
(C.F.: ) e ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 nella loro qualità di eredi dell'originario convenuto , entrambi rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv.to FERRARA Michele, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degll'avv.to in San
Giovanni DO (FG).
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: , in proprio e in qualità di erede di Controparte_3 CodiceFiscale_5 Persona_2
, entrambe quali eredi dell'originario convenuto , rappresentata e
[...] Persona_1 difesa dall'avv.to MARUZZI Leonardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in San
Giovanni DO (FG).
APPELLATA
[... NONCHE'
e eredi di , in qualità di eredi dell'originario attore Controparte_4 Persona_3
Parte_3
CONTUMACI
All'udienza collegiale del 06.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Persona_3 Parte_1 Pt_2
e , nella loro qualità di eredi di , citavano in giudizio
[...] Controparte_4 Parte_3 dinanzi al Tribunale di FO , deducendo che: Persona_1
- con atto di citazione del 01.08.1990, conveniva in giudizio Parte_3 Persona_1 chiedendo l'accertamento della sua esclusiva proprietà di una fascia di terreno occupata da quest'ultimo con conseguente arretramento delle costruzioni ivi realizzate;
- in particolare, esponeva di essere proprietario della particella 273 del foglio Parte_3
58 esteso per ha 00.13.35 sito in agro di San Giovanni DO a confine con la proprietà di e che quest'ultimo aveva realizzato una recinzione occupante una striscia Persona_1 di terreno sottratta all'intera estensione della richiamata particella 273;
- nel costituirsi in giudizio, , pur evidenziando di aver provveduto a demolire Persona_1 spontaneamente i modesti manufatti posti a distanza inferiore a 5,00 metri con la proprietà del confinante attore (che riconosceva in toto essere la particella 273 foglio 58), eccepiva di aver comunque posseduto ed utilizzato la sola fascia di terreno posta al confine con il terreno dell'attore recintata con muretti, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione unicamente di tale fascia di terreno che risultava ricompresa nella recinzione unitamente alla propria particella 181;
- disposta la CTU, l'esperto rilevava come la striscia di terreno utilizzata da Persona_1 per il transito degli animali ricadesse e facesse parte della particella 273 del foglio 58
(proprietà ), così come delimitata da muretto e da un cancelletto rudimentale, Pt_2 individuando tale fascia di terreno nella misura di circa m.22 di lunghezza e circa 3,50 di larghezza, quale arretramento del confine sud-ovest della particella 273;
- con sentenza n.1746/2002 del 09.04.2002, tale fascia di terreno veniva riconosciuta come usucapita da in quanto, per sconfinamento, era stata contenuta nella Persona_1 recinzione delimitante la particella 181 (di proprietà ); Per_1
- subentrati nell'asse ereditario di , gli attori, avevano invitato più volte il Parte_3
ad eseguire il frazionamento della fascia di terreno già recintata da muretti, da Per_1 distaccarsi dalla residua particella 273, rimasta di loro esclusiva proprietà e non oggetto di alcuna contestazione, sia con comunicazioni scritte che con formale invito per un tentativo di conciliazione;
- nonostante ciò, gli attori avevano formalizzato l'intestazione a loro nome della particella 273 in relazione al cui suolo avevano aderito da tempo al , quali proprietari nell'ambito CP_5 del comparto edificatorio per tale maglia, con pagamento degli oneri di lottizzazione e delle correlate tasse comunali;
- in seguito apprendevano che il aveva proceduto ad intestarsi l'intera particella 273 Per_1 del foglio 58, con correlata variazione catastale a proprio nome dell'intera particella 273 (che in catasto veniva riportata al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395, come già in precedenza variate a nome degli aventi causa di in occasione del frazionamento collegato alla distribuzione delle quote in Parte_3 sede consortile, di cui al frazionamento del 10.06.2008 n.179928.1/2008, prot. n.
FG0179928);
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
1) “acclarare e dichiarare che il Sig. , non è proprietario, né lo è mai stato, Persona_1 dell'intera particella n. 273 del foglio 58, nel contempo frazionata ed in Catasto riportata al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395;
2) dichiarare la nullità o l'inefficacia assoluta della trascrizione presentata dal Sig. Per_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di FO il 24.09.2010, annotata
[...] sotto il Registro Generale N.20415, Registro Particolare N.13967;
3) dichiarare la nullità derivata o la caducazione o l'inefficacia assoluta dell'attribuzione in proprietà a dell'intera particella 273 del foglio 58, variata in catasto al Persona_1 foglio 58, come particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq
395, per inesistenza della pronuncia di avvenuta usucapione, di cui alla sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO, dell'intera particella n.273 del foglio 58, rimasta nella esclusiva proprietà del e per esso degli eredi aventi causa, rispetto alla fascia di tale Parte_3 particella originariamente occupata da , delimitata da muretti tra la Persona_1 particella 181 di sua proprietà e la particella 273 del , riconosciuta in favore del Pt_3
, per avvenuta usucapione;
Per_1
4) acclarare e dichiarare gli attori, eredi del Sig. e per continuazione del relativo Parte_3 diritto, proprietari della particella 273 del foglio 58, nel contempo frazionata in Catasto riportata al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395, residuale a quella porzione della stessa usucapita dal;
Per_1
5) ordinare la cancellazione della trascrizione presentata dal Sig. presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di FO il 24.09.2010, annotata sotto il Registro
Generale n.20415, Registro Particolare N.13967, relativa all'attribuzione dell'intera particella
273 del foglio 58;
6) ordinare all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di FO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la trascrizione e voltura in favore degli attori dell'intestazione della particella 273 del foglio 58, frazionata in Catasto al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89;
n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395, come risultante dal distacco della fascia occupata ed usucapita da ed emergente dagli atti del giudizio N.3515/90 R.G. del Persona_1
Tribunale di FO;
7) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2017 si costituiva Per_1
, il quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda perché coperta dal
[...] passaggio in giudicato della sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO, intervenuta tra le stesse parti originarie e per gli stessi fatti dedotti nel presente giudizio;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e indiritto, con condanna delle spese di giustizia. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU in persona dell'Ing. . Persona_4
A fronte della richiesta di interruzione del giudizio per morte del convenuto , il Persona_1
Giudice, con ordinanza del 28.12.2021 ne dichiarava l'interruzione, revocando il suo precedente provvedimento del 04.11.2021 con il quale riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il processo proseguiva a seguito della riassunzione da parte degli attori e della costituzione di e nonché e , Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 Controparte_3 nella qualità di eredi di , riproponendo le medesime conclusioni rassegnate da Persona_1 quest'ultimo nel corso del giudizio.
All'udienza del 01.12.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.672/2023 pubblicata in data 09.03.2023 il Tribunale di FO così provvedeva:
1) “Dichiara inammissibile la domanda attrice;
2) Compensa integralmente le spese di lite e di CTU tra le parti.”
Il Tribunale riteneva meritevole di accoglimento, e quindi assorbente del merito, l'eccezione sollevata da parte convenuta del “ne bis in idem”.
Nello specifico, il Giudice di prime cure rilevava che vi era discordanza tra le motivazioni e il dispositivo della sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO laddove nel dispositivo si faceva riferimento alla fascia di terreno in contestazione costituita dalla particella 273 del foglio 58 a confine con il fondo dell'attore, come recintata da muretti, in motivazione, invece, si sarebbe fatto riferimento al possesso pacifico e ininterrotto dell'intera particella 273, comprensiva dell'appezzamento recintato.
Il Giudice di prime cure, pertanto, concludeva che, sebbene il avesse in realtà posseduto e Per_1 rivendicato l'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale “solo della parte recintata da muretti”, la difformità tra quanto richiesto e quanto pronunciato, stante la prevalenza della motivazione sul dispositivo della sentenza, avrebbe dovuto essere dedotta quale motivo di gravame innanzi alla Corte d'Appello che invece aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione proposta da della sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO, Parte_3 consentendo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Il primo giudice aveva disposto la compensazione delle spese considerata la complessità interpretativa della vicenda affrontata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la suddetta sentenza riproponendo le medesime conclusioni già proposte in primo grado, con condanna delle spese per il doppio grado di giudizio.
Con rispettive e separate comparse di costituzione e risposta depositate in data 22.01.2024 si è costituita in proprio e in qualità di erede di nonché Controparte_3 Persona_2 e , i quali, reiterando l'eccezione di inammissibilità delle Controparte_1 Controparte_2 domande attoree così come formulate nel precedente grado di giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato;
con condanna degli appellanti in solido alle spese di lite.
All'udienza collegiale del 06.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. Erronea applicazione e contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio”, parte appellante lamenta l'erroneità in cui è incorso il primo Giudicante per aver accolto l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla violazione del principio del “ne bis in idem”. Deducono gli appellanti che, mentre oggetto del procedimento n.3515/1990 R.G. era la rivendica della sola fascia di terreno che, pur facente parte catastalmente della particella 273 del foglio 58 in agro di San Giovanni DO di proprietà , era posta a confine con la particella 181 di proprietà e in quest'ultima Pt_2 Per_1 ricompresa all'interno di una recinzione (“fascia in contestazione” come definita dall'allora primo
Giudicante), il presente giudizio, invece, prende le mosse dall'illegittima trascrizione/voltura della sentenza n.1746/2002 per come eseguita da , afferendo così alla residua Persona_1 estensione della particella 273, mai oggetto dell'altro procedimento.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. anche in relazione all'art. 124 disp. att. c.p.c. Omessa motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio”, parte appellante deduce l'ingiusta statuizione del primo Giudice circa la formazione del giudicato sulla domanda degli odierni appellanti in relazione alla sentenza n.1746/2002 anche in relazione all'art. 124 disp. att. c.p.c. per non aver accertato e/o verificato la produzione della correlata documentazione da parte di . Deducono gli appellanti, in particolare, che la Persona_1 certezza della formazione del giudicato esterno deve esser provato attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell'eccezione medesima, completa della motivazione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 dis. att. c.p.c.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.4)
c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché all'art. 115, comma 1 c.p.c.
Omessa valutazione delle risultanze di cui alla C.T.U. del giudizio di primo grado”, parte appellante lamenta la totale omissione ad ogni opportuno riferimento a tutta la copiosa attività istruttoria espletata nel procedimento di primo grado e in particolare alla CTU dell'Ing. con la Persona_4 quale veniva verificata l'ingiusta trascrizione dell'intera particella 273 di mq. 1335 in luogo della fascia di terreno usucapita.
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, meritano accoglimento. Gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di FO contestando la statuizione del
Giudice di prime cure il quale, rilevando una certa discordanza tra le motivazioni e il dispositivo della sentenza n.1746/2002 del medesimo Tribunale, ha ritenuto che l'eventuale difformità tra quanto richiesto e pronunciato dal giudice della causa n.3515/1990 avrebbe potuto e dovuto esser dedotto e fatto validamente valere dinanzi alla Corte di Appello di Bari.
Occorre anzitutto ribadire che, il procedimento n.3515/1990 R.G. prendeva le mosse dalla domanda azionata, con atto di citazione del 01.08.1990 da parte di (proprietario del terreno Parte_3 costituente la particella 273 del foglio 58, esteso ha 00.13.35, sito in agro di San Giovanni DO), con il quale chiedeva di dichiarare e accertare che (proprietario del terreno Persona_1 confinante costituente la particella 181), avesse occupato una striscia di terreno sottratta all'intera estensione della richiamata particella 273, con il conseguente accertamento dell'esclusiva proprietà da parte del anche della predetta fascia occupata dal , con ulteriore richiesta di Pt_3 Per_1 arretramento delle costruzioni realizzate da quest'ultimo senza il rispetto delle distanze del confine.
Nel costituirsi in tale procedimento, , pur evidenziando di aver provveduto a Persona_1 demolire spontaneamente i modesti manufatti posti a distanza inferiore a 5,00 mt con la proprietà del confinante , eccepiva di aver comunque posseduto ed utilizzato la sola fascia di Parte_3 terreno posta al confine con il terreno del predetto , recintata da muretti, chiedendo Parte_3 in via riconvenzionale il riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione unicamente di tale fascia di terreno che risultava ricompresa nella recinzione unitamente alla propria particella 181.
Orbene, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, il Giudice di prime cure ha evidenziato il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza n.1746/2002 laddove, mentre nel primo si faceva riferimento “alla fascia di terreno in contestazione costituita dalla particella 273 del foglio
58 partita 9635 sita in agro di San Giovanni DO a confine con il fondo dell'attore, come recintata da muretti”, nella seconda, invece, non si ravvisava alcuna distinzione tra l'intera particella 273 ed una porzione della stessa, recintata da muretti, con la precisazione, invece, che il doveva Per_1 esser dichiarato esclusivo proprietario per usucapione dell'intera particella “comprensiva dell'appezzamento recintato”.
Venutosi così a creare il giudicato della suddetta sentenza, il Giudice di prime cure, ha accolto l'eccezione della parte convenuta in ordine alla violazione del principio del “ne bis in idem”.
Questa Corte non può che rammentare anzitutto il consolidato principio espresso più volte dalla
Suprema Corte secondo il quale, “in tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale” (Cass. civ., n.17910/2015; n.24600/2017; n.24867/2023).
Nel caso di specie, il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo deve esser sciolto, quindi, analizzando anzitutto quanto riportato nella prima. Il Tribunale, dopo aver riconosciuto l'esclusiva proprietà dell'intera particella 273 foglio 58 in capo all'attore sulla scorta delle conclusioni dell'allora CTU Ing. (“Di fronte a tale inequivoca Per_5 risposta non si può non ammettere che la richiesta contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di accertare e dichiarare che la particella 273 del foglio 58, partita 9635 dell'agro di San Giovanni
DO, ha trovato pieno riscontro nella situazione accertata dal ctu” – pag.4), si soffermava sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, riguardante la “fascia in contestazione, situata sul confine sud delle due proprietà (è) caratterizzata dalla presenza di un cancelletto di accesso della larghezza di circa un metro e delimitata per tutta la lunghezza del confine da un muro di recinzione da una parte e da un sistema di recinzione rudimentale costituito da lamiere, ecc, …” (pag. 4 ultimo rigo e 5).
Appare pertanto evidente come il Tribunale facesse riferimento alla porzione di terreno di cui il convenuto chiedeva riconoscersi la proprietà per usucapione, così come delimitata anche nella comparsa conclusionale di quest'ultimo dell'08.03.2002 (“per converso, alla luce delle risultante della
CTU prima e della prova per testimoni dopo è emersa in tutta la sua fondatezza la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e riferita alla intervenuta usucapione in favore del Per_1 della fascia di terreno che compresa tra il cancelletto ed il recinto esistenti in loco e dal muro a secco del , pur catastalmente appartenente allo attore è attualmente, e da oltre un quarantennio, Per_1 posseduta dal e dal suo dante causa” – pag. 3). Per_1
Dopo aver riportato quanto dichiarato in sede di prova testimoniale, il Tribunale giungeva alla seguente conclusione: “Pertanto, poiché dalla espletata istruttoria discendono senza dubbio due risultati antitetici per quanto riguarda la prima parte della domanda, nel senso che la ctu accerta il diritto di proprietà dell'attore sulla particella 273 comprensiva di tutto l'appezzamento recintato, invece la prova testimoniale raccolta accerta il possesso esclusivo del convenuto di tutta la zona in contestazione per il tempo necessario ad acquisirne il diritto di proprietà per usucapione, discende che questo capo di domanda non può esser accolto, attesto che l'attore ha azionato troppo tardi gli strumenti giuridici atti ad accertare e riconoscere il suo diritto di proprietà, avendo nel frattempo il convenuto provveduto a possedere pacificamente ed ininterrottamente la zona in contestazione formata dalla particella 273 comprensiva dell'appezzamento recintato, della quale dev'essere dichiarato esclusivo proprietario ” (pag. 8-9).
A giudizio di questa Corte, nonostante in questa parte, la motivazione può ingenerare equivoci, essendo stata redatta in maniera particolarmente infelice non rispondendo al canone della chiarezza a cui sarebbe stata tenuta, appare evidente come il riferimento alla “zona in contestazione” toglie ogni dubbio in ordine all'individuazione dell'oggetto della domanda di usucapione relativa unicamente alla fascia di terreno recintata da muretti, poco prima descritta dallo stesso Giudicante e oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, trovando in tal modo un raccordo con quanto statuito nel dispositivo della sentenza;
tanto al di là dell'evidente refuso verosimilmente dovuto al copia incolla del precedente passaggio nel quale riprendendo le conclusioni del CTU si affermava che
“la ctu accerta il diritto di proprietà dell'attore sulla particella 273 comprensiva di tutto
l'appezzamento recintato”. E tanto è confermato nella CTU a firma dell'Ing. , disposta dal primo Giudice, il quale, Persona_4 in risposta al primo quesito, ha affermato che “la sentenza del Giudice del procedimento R.G. 3515 del 1990, si riferisce alla fascia di terreno di larghezza costante pari a circa mt. 9 dell'originaria particella n.6126 di mq 585, attualmente identificata con la particella n.7138 di mq 572, e mq 13 dell'area di sedime del fabbricato identificato con la particella n.7136” (pag. 8).
Tutte le ragioni avevano quindi odierni appellanti, nella loro qualità di eredi di , di Parte_3 chiedere al Tribunale di FO di accertare e dichiarare che non fosse divenuto Persona_1 titolare dell'intera particella 273 del foglio 58 proprio in virtù della sentenza n.1746/2002 rilevando altresì che la trascrizione, eseguita dallo stesso in data 24.09.2010 sull'intera estensione della particella 273 (variata nelle particelle 6126,6127,6128, 6129 del Foglio 58), fosse illegittima in quanto non riferita alla sola “fascia di terreno in contestazione recintata da muretti”, così come emersa nell'ambito del procedimento N. 3515/1900 R.G.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, accertato che il Tribunale, con la sentenza n.1746/2002 non avesse inteso attribuire a l'intera estensione dell'originaria particella 273 del Persona_1 foglio 58, ma solo la fascia di terreno (di 9 mt. di larghezza recintata da muretti) che il predetto aveva posseduto nell'ambito della recinzione con la propria particella 181, a giudizio di questa Corte, in accoglimento dell'appello, l'eccezione della violazione del principio del “ne bis in idem” formulata da parte convenuta, in quanto correlata ad una erronea interpretazione della sentenza n.1746/2002 va respinta.
Pertanto, in accoglimento della originaria domanda proposta dagli attori, deve ritenersi nulla la trascrizione effettuata da in data 24.09.2010 con riferimento all'intera particella Persona_1
273 in oggetto.
A tal riguardo, in considerazione delle successive variazioni che hanno interessato la suddetta particella 273 del Foglio 58, questa Corte ritiene utile richiamare le risultanze della CTU a firma dell'Ing. (pag. 10), in quanto condivisibili, al fine dell'esatta individuazione della parte Per_4 usucapita da e quella residuale di proprietà e pertanto: Persona_1 Pt_2
- la fascia di terreno occupata da ricadente sull'originaria particella 273 del Persona_1
Foglio 58 agro di San Giovanni DO, corrisponde alla fascia di terreno di larghezza costante pari a circa mt. 9 dell'originaria particella n.6126 di mq 585, attualmente identificata con la particella n.7138 di mq 572, e mq 13 dell'area di sedime del fabbricato identificato con la particella n.7136;
- le particelle n.6127, n.6128 e n.6129 del Foglio 58 riportate presso la Conservatoria il
24.09.2010, erroneamente trascritte a favore di , appartengono invece agli Persona_1 eredi di . Parte_3
L'appello va quindi accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22
(I scaglione – valori medi) = oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , quest'ultima in proprio e nella qualità di erede di
[...] Controparte_3 Persona_2
nonché contro e , avverso la sentenza
[...] Persona_3 Controparte_4
n.672/2023 pubblicata in data 09.03.2023 del Tribunale di FO, così provvede:
- dichiara la contumacia degli eredi di e di;
Persona_3 Controparte_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'originaria domanda di parte attrice e dichiara la nullità della trascrizione presentata da Per_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di FO in data 24.09.2010 con
[...] conseguente inefficacia dell'attribuzione in proprietà dell'intera originaria particella 273 del foglio 58;
- ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di FO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la trascrizione e voltura in favore degli odierni appellanti dell'area nel contempo frazionata ed in Catasto riportata al foglio 58, particella n.6127 di mq 89, n.6128 di mq 266,
n.6129 di mq. 395;
- condanna gli appellati in solido alla rifusione in favore di parte appellante, delle spese del primo e del presente giudizio liquidate in complessivi € 662,00 per il primo grado e in € 673,00 per il presente = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico degli appellati in solido le spese di CTU.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.05.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Piliego Alessandra - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1076/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ) e (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.to SALVATORE Ricciardi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to in San Giovanni DO (FG).
APPELLANTI avverso la sentenza n.672/2023 del Tribunale di FO, pubblicata in data 09.03.2023, resa nel procedimento n.6228/2017, non notificata.
CONTRO
(C.F.: ) e ), Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 nella loro qualità di eredi dell'originario convenuto , entrambi rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv.to FERRARA Michele, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degll'avv.to in San
Giovanni DO (FG).
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F.: , in proprio e in qualità di erede di Controparte_3 CodiceFiscale_5 Persona_2
, entrambe quali eredi dell'originario convenuto , rappresentata e
[...] Persona_1 difesa dall'avv.to MARUZZI Leonardo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in San
Giovanni DO (FG).
APPELLATA
[... NONCHE'
e eredi di , in qualità di eredi dell'originario attore Controparte_4 Persona_3
Parte_3
CONTUMACI
All'udienza collegiale del 06.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Persona_3 Parte_1 Pt_2
e , nella loro qualità di eredi di , citavano in giudizio
[...] Controparte_4 Parte_3 dinanzi al Tribunale di FO , deducendo che: Persona_1
- con atto di citazione del 01.08.1990, conveniva in giudizio Parte_3 Persona_1 chiedendo l'accertamento della sua esclusiva proprietà di una fascia di terreno occupata da quest'ultimo con conseguente arretramento delle costruzioni ivi realizzate;
- in particolare, esponeva di essere proprietario della particella 273 del foglio Parte_3
58 esteso per ha 00.13.35 sito in agro di San Giovanni DO a confine con la proprietà di e che quest'ultimo aveva realizzato una recinzione occupante una striscia Persona_1 di terreno sottratta all'intera estensione della richiamata particella 273;
- nel costituirsi in giudizio, , pur evidenziando di aver provveduto a demolire Persona_1 spontaneamente i modesti manufatti posti a distanza inferiore a 5,00 metri con la proprietà del confinante attore (che riconosceva in toto essere la particella 273 foglio 58), eccepiva di aver comunque posseduto ed utilizzato la sola fascia di terreno posta al confine con il terreno dell'attore recintata con muretti, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione unicamente di tale fascia di terreno che risultava ricompresa nella recinzione unitamente alla propria particella 181;
- disposta la CTU, l'esperto rilevava come la striscia di terreno utilizzata da Persona_1 per il transito degli animali ricadesse e facesse parte della particella 273 del foglio 58
(proprietà ), così come delimitata da muretto e da un cancelletto rudimentale, Pt_2 individuando tale fascia di terreno nella misura di circa m.22 di lunghezza e circa 3,50 di larghezza, quale arretramento del confine sud-ovest della particella 273;
- con sentenza n.1746/2002 del 09.04.2002, tale fascia di terreno veniva riconosciuta come usucapita da in quanto, per sconfinamento, era stata contenuta nella Persona_1 recinzione delimitante la particella 181 (di proprietà ); Per_1
- subentrati nell'asse ereditario di , gli attori, avevano invitato più volte il Parte_3
ad eseguire il frazionamento della fascia di terreno già recintata da muretti, da Per_1 distaccarsi dalla residua particella 273, rimasta di loro esclusiva proprietà e non oggetto di alcuna contestazione, sia con comunicazioni scritte che con formale invito per un tentativo di conciliazione;
- nonostante ciò, gli attori avevano formalizzato l'intestazione a loro nome della particella 273 in relazione al cui suolo avevano aderito da tempo al , quali proprietari nell'ambito CP_5 del comparto edificatorio per tale maglia, con pagamento degli oneri di lottizzazione e delle correlate tasse comunali;
- in seguito apprendevano che il aveva proceduto ad intestarsi l'intera particella 273 Per_1 del foglio 58, con correlata variazione catastale a proprio nome dell'intera particella 273 (che in catasto veniva riportata al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395, come già in precedenza variate a nome degli aventi causa di in occasione del frazionamento collegato alla distribuzione delle quote in Parte_3 sede consortile, di cui al frazionamento del 10.06.2008 n.179928.1/2008, prot. n.
FG0179928);
Concludevano, quindi, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
1) “acclarare e dichiarare che il Sig. , non è proprietario, né lo è mai stato, Persona_1 dell'intera particella n. 273 del foglio 58, nel contempo frazionata ed in Catasto riportata al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395;
2) dichiarare la nullità o l'inefficacia assoluta della trascrizione presentata dal Sig. Per_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di FO il 24.09.2010, annotata
[...] sotto il Registro Generale N.20415, Registro Particolare N.13967;
3) dichiarare la nullità derivata o la caducazione o l'inefficacia assoluta dell'attribuzione in proprietà a dell'intera particella 273 del foglio 58, variata in catasto al Persona_1 foglio 58, come particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq
395, per inesistenza della pronuncia di avvenuta usucapione, di cui alla sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO, dell'intera particella n.273 del foglio 58, rimasta nella esclusiva proprietà del e per esso degli eredi aventi causa, rispetto alla fascia di tale Parte_3 particella originariamente occupata da , delimitata da muretti tra la Persona_1 particella 181 di sua proprietà e la particella 273 del , riconosciuta in favore del Pt_3
, per avvenuta usucapione;
Per_1
4) acclarare e dichiarare gli attori, eredi del Sig. e per continuazione del relativo Parte_3 diritto, proprietari della particella 273 del foglio 58, nel contempo frazionata in Catasto riportata al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89; n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395, residuale a quella porzione della stessa usucapita dal;
Per_1
5) ordinare la cancellazione della trascrizione presentata dal Sig. presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri Immobiliari di FO il 24.09.2010, annotata sotto il Registro
Generale n.20415, Registro Particolare N.13967, relativa all'attribuzione dell'intera particella
273 del foglio 58;
6) ordinare all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di FO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la trascrizione e voltura in favore degli attori dell'intestazione della particella 273 del foglio 58, frazionata in Catasto al foglio 58, particelle n.6126 di mq 585; n.6127 di mq 89;
n.6128 di mq 266; n.6129 di mq 395, come risultante dal distacco della fascia occupata ed usucapita da ed emergente dagli atti del giudizio N.3515/90 R.G. del Persona_1
Tribunale di FO;
7) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di giudizio”. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.2017 si costituiva Per_1
, il quale, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda perché coperta dal
[...] passaggio in giudicato della sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO, intervenuta tra le stesse parti originarie e per gli stessi fatti dedotti nel presente giudizio;
nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande perché infondate in fatto e indiritto, con condanna delle spese di giustizia. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU in persona dell'Ing. . Persona_4
A fronte della richiesta di interruzione del giudizio per morte del convenuto , il Persona_1
Giudice, con ordinanza del 28.12.2021 ne dichiarava l'interruzione, revocando il suo precedente provvedimento del 04.11.2021 con il quale riservava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il processo proseguiva a seguito della riassunzione da parte degli attori e della costituzione di e nonché e , Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 Controparte_3 nella qualità di eredi di , riproponendo le medesime conclusioni rassegnate da Persona_1 quest'ultimo nel corso del giudizio.
All'udienza del 01.12.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.672/2023 pubblicata in data 09.03.2023 il Tribunale di FO così provvedeva:
1) “Dichiara inammissibile la domanda attrice;
2) Compensa integralmente le spese di lite e di CTU tra le parti.”
Il Tribunale riteneva meritevole di accoglimento, e quindi assorbente del merito, l'eccezione sollevata da parte convenuta del “ne bis in idem”.
Nello specifico, il Giudice di prime cure rilevava che vi era discordanza tra le motivazioni e il dispositivo della sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO laddove nel dispositivo si faceva riferimento alla fascia di terreno in contestazione costituita dalla particella 273 del foglio 58 a confine con il fondo dell'attore, come recintata da muretti, in motivazione, invece, si sarebbe fatto riferimento al possesso pacifico e ininterrotto dell'intera particella 273, comprensiva dell'appezzamento recintato.
Il Giudice di prime cure, pertanto, concludeva che, sebbene il avesse in realtà posseduto e Per_1 rivendicato l'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale “solo della parte recintata da muretti”, la difformità tra quanto richiesto e quanto pronunciato, stante la prevalenza della motivazione sul dispositivo della sentenza, avrebbe dovuto essere dedotta quale motivo di gravame innanzi alla Corte d'Appello che invece aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione proposta da della sentenza n.1746/2002 del Tribunale di FO, Parte_3 consentendo il passaggio in giudicato della suddetta sentenza.
Il primo giudice aveva disposto la compensazione delle spese considerata la complessità interpretativa della vicenda affrontata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la suddetta sentenza riproponendo le medesime conclusioni già proposte in primo grado, con condanna delle spese per il doppio grado di giudizio.
Con rispettive e separate comparse di costituzione e risposta depositate in data 22.01.2024 si è costituita in proprio e in qualità di erede di nonché Controparte_3 Persona_2 e , i quali, reiterando l'eccezione di inammissibilità delle Controparte_1 Controparte_2 domande attoree così come formulate nel precedente grado di giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato;
con condanna degli appellanti in solido alle spese di lite.
All'udienza collegiale del 06.05.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. Erronea applicazione e contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio”, parte appellante lamenta l'erroneità in cui è incorso il primo Giudicante per aver accolto l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla violazione del principio del “ne bis in idem”. Deducono gli appellanti che, mentre oggetto del procedimento n.3515/1990 R.G. era la rivendica della sola fascia di terreno che, pur facente parte catastalmente della particella 273 del foglio 58 in agro di San Giovanni DO di proprietà , era posta a confine con la particella 181 di proprietà e in quest'ultima Pt_2 Per_1 ricompresa all'interno di una recinzione (“fascia in contestazione” come definita dall'allora primo
Giudicante), il presente giudizio, invece, prende le mosse dall'illegittima trascrizione/voltura della sentenza n.1746/2002 per come eseguita da , afferendo così alla residua Persona_1 estensione della particella 273, mai oggetto dell'altro procedimento.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. anche in relazione all'art. 124 disp. att. c.p.c. Omessa motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio”, parte appellante deduce l'ingiusta statuizione del primo Giudice circa la formazione del giudicato sulla domanda degli odierni appellanti in relazione alla sentenza n.1746/2002 anche in relazione all'art. 124 disp. att. c.p.c. per non aver accertato e/o verificato la produzione della correlata documentazione da parte di . Deducono gli appellanti, in particolare, che la Persona_1 certezza della formazione del giudicato esterno deve esser provato attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell'eccezione medesima, completa della motivazione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 dis. att. c.p.c.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n.4)
c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché all'art. 115, comma 1 c.p.c.
Omessa valutazione delle risultanze di cui alla C.T.U. del giudizio di primo grado”, parte appellante lamenta la totale omissione ad ogni opportuno riferimento a tutta la copiosa attività istruttoria espletata nel procedimento di primo grado e in particolare alla CTU dell'Ing. con la Persona_4 quale veniva verificata l'ingiusta trascrizione dell'intera particella 273 di mq. 1335 in luogo della fascia di terreno usucapita.
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, meritano accoglimento. Gli appellanti hanno censurato la sentenza del Tribunale di FO contestando la statuizione del
Giudice di prime cure il quale, rilevando una certa discordanza tra le motivazioni e il dispositivo della sentenza n.1746/2002 del medesimo Tribunale, ha ritenuto che l'eventuale difformità tra quanto richiesto e pronunciato dal giudice della causa n.3515/1990 avrebbe potuto e dovuto esser dedotto e fatto validamente valere dinanzi alla Corte di Appello di Bari.
Occorre anzitutto ribadire che, il procedimento n.3515/1990 R.G. prendeva le mosse dalla domanda azionata, con atto di citazione del 01.08.1990 da parte di (proprietario del terreno Parte_3 costituente la particella 273 del foglio 58, esteso ha 00.13.35, sito in agro di San Giovanni DO), con il quale chiedeva di dichiarare e accertare che (proprietario del terreno Persona_1 confinante costituente la particella 181), avesse occupato una striscia di terreno sottratta all'intera estensione della richiamata particella 273, con il conseguente accertamento dell'esclusiva proprietà da parte del anche della predetta fascia occupata dal , con ulteriore richiesta di Pt_3 Per_1 arretramento delle costruzioni realizzate da quest'ultimo senza il rispetto delle distanze del confine.
Nel costituirsi in tale procedimento, , pur evidenziando di aver provveduto a Persona_1 demolire spontaneamente i modesti manufatti posti a distanza inferiore a 5,00 mt con la proprietà del confinante , eccepiva di aver comunque posseduto ed utilizzato la sola fascia di Parte_3 terreno posta al confine con il terreno del predetto , recintata da muretti, chiedendo Parte_3 in via riconvenzionale il riconoscimento della proprietà per intervenuta usucapione unicamente di tale fascia di terreno che risultava ricompresa nella recinzione unitamente alla propria particella 181.
Orbene, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, il Giudice di prime cure ha evidenziato il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza n.1746/2002 laddove, mentre nel primo si faceva riferimento “alla fascia di terreno in contestazione costituita dalla particella 273 del foglio
58 partita 9635 sita in agro di San Giovanni DO a confine con il fondo dell'attore, come recintata da muretti”, nella seconda, invece, non si ravvisava alcuna distinzione tra l'intera particella 273 ed una porzione della stessa, recintata da muretti, con la precisazione, invece, che il doveva Per_1 esser dichiarato esclusivo proprietario per usucapione dell'intera particella “comprensiva dell'appezzamento recintato”.
Venutosi così a creare il giudicato della suddetta sentenza, il Giudice di prime cure, ha accolto l'eccezione della parte convenuta in ordine alla violazione del principio del “ne bis in idem”.
Questa Corte non può che rammentare anzitutto il consolidato principio espresso più volte dalla
Suprema Corte secondo il quale, “in tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale” (Cass. civ., n.17910/2015; n.24600/2017; n.24867/2023).
Nel caso di specie, il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo deve esser sciolto, quindi, analizzando anzitutto quanto riportato nella prima. Il Tribunale, dopo aver riconosciuto l'esclusiva proprietà dell'intera particella 273 foglio 58 in capo all'attore sulla scorta delle conclusioni dell'allora CTU Ing. (“Di fronte a tale inequivoca Per_5 risposta non si può non ammettere che la richiesta contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di accertare e dichiarare che la particella 273 del foglio 58, partita 9635 dell'agro di San Giovanni
DO, ha trovato pieno riscontro nella situazione accertata dal ctu” – pag.4), si soffermava sulla domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, riguardante la “fascia in contestazione, situata sul confine sud delle due proprietà (è) caratterizzata dalla presenza di un cancelletto di accesso della larghezza di circa un metro e delimitata per tutta la lunghezza del confine da un muro di recinzione da una parte e da un sistema di recinzione rudimentale costituito da lamiere, ecc, …” (pag. 4 ultimo rigo e 5).
Appare pertanto evidente come il Tribunale facesse riferimento alla porzione di terreno di cui il convenuto chiedeva riconoscersi la proprietà per usucapione, così come delimitata anche nella comparsa conclusionale di quest'ultimo dell'08.03.2002 (“per converso, alla luce delle risultante della
CTU prima e della prova per testimoni dopo è emersa in tutta la sua fondatezza la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e riferita alla intervenuta usucapione in favore del Per_1 della fascia di terreno che compresa tra il cancelletto ed il recinto esistenti in loco e dal muro a secco del , pur catastalmente appartenente allo attore è attualmente, e da oltre un quarantennio, Per_1 posseduta dal e dal suo dante causa” – pag. 3). Per_1
Dopo aver riportato quanto dichiarato in sede di prova testimoniale, il Tribunale giungeva alla seguente conclusione: “Pertanto, poiché dalla espletata istruttoria discendono senza dubbio due risultati antitetici per quanto riguarda la prima parte della domanda, nel senso che la ctu accerta il diritto di proprietà dell'attore sulla particella 273 comprensiva di tutto l'appezzamento recintato, invece la prova testimoniale raccolta accerta il possesso esclusivo del convenuto di tutta la zona in contestazione per il tempo necessario ad acquisirne il diritto di proprietà per usucapione, discende che questo capo di domanda non può esser accolto, attesto che l'attore ha azionato troppo tardi gli strumenti giuridici atti ad accertare e riconoscere il suo diritto di proprietà, avendo nel frattempo il convenuto provveduto a possedere pacificamente ed ininterrottamente la zona in contestazione formata dalla particella 273 comprensiva dell'appezzamento recintato, della quale dev'essere dichiarato esclusivo proprietario ” (pag. 8-9).
A giudizio di questa Corte, nonostante in questa parte, la motivazione può ingenerare equivoci, essendo stata redatta in maniera particolarmente infelice non rispondendo al canone della chiarezza a cui sarebbe stata tenuta, appare evidente come il riferimento alla “zona in contestazione” toglie ogni dubbio in ordine all'individuazione dell'oggetto della domanda di usucapione relativa unicamente alla fascia di terreno recintata da muretti, poco prima descritta dallo stesso Giudicante e oggetto della domanda riconvenzionale di usucapione, trovando in tal modo un raccordo con quanto statuito nel dispositivo della sentenza;
tanto al di là dell'evidente refuso verosimilmente dovuto al copia incolla del precedente passaggio nel quale riprendendo le conclusioni del CTU si affermava che
“la ctu accerta il diritto di proprietà dell'attore sulla particella 273 comprensiva di tutto
l'appezzamento recintato”. E tanto è confermato nella CTU a firma dell'Ing. , disposta dal primo Giudice, il quale, Persona_4 in risposta al primo quesito, ha affermato che “la sentenza del Giudice del procedimento R.G. 3515 del 1990, si riferisce alla fascia di terreno di larghezza costante pari a circa mt. 9 dell'originaria particella n.6126 di mq 585, attualmente identificata con la particella n.7138 di mq 572, e mq 13 dell'area di sedime del fabbricato identificato con la particella n.7136” (pag. 8).
Tutte le ragioni avevano quindi odierni appellanti, nella loro qualità di eredi di , di Parte_3 chiedere al Tribunale di FO di accertare e dichiarare che non fosse divenuto Persona_1 titolare dell'intera particella 273 del foglio 58 proprio in virtù della sentenza n.1746/2002 rilevando altresì che la trascrizione, eseguita dallo stesso in data 24.09.2010 sull'intera estensione della particella 273 (variata nelle particelle 6126,6127,6128, 6129 del Foglio 58), fosse illegittima in quanto non riferita alla sola “fascia di terreno in contestazione recintata da muretti”, così come emersa nell'ambito del procedimento N. 3515/1900 R.G.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, accertato che il Tribunale, con la sentenza n.1746/2002 non avesse inteso attribuire a l'intera estensione dell'originaria particella 273 del Persona_1 foglio 58, ma solo la fascia di terreno (di 9 mt. di larghezza recintata da muretti) che il predetto aveva posseduto nell'ambito della recinzione con la propria particella 181, a giudizio di questa Corte, in accoglimento dell'appello, l'eccezione della violazione del principio del “ne bis in idem” formulata da parte convenuta, in quanto correlata ad una erronea interpretazione della sentenza n.1746/2002 va respinta.
Pertanto, in accoglimento della originaria domanda proposta dagli attori, deve ritenersi nulla la trascrizione effettuata da in data 24.09.2010 con riferimento all'intera particella Persona_1
273 in oggetto.
A tal riguardo, in considerazione delle successive variazioni che hanno interessato la suddetta particella 273 del Foglio 58, questa Corte ritiene utile richiamare le risultanze della CTU a firma dell'Ing. (pag. 10), in quanto condivisibili, al fine dell'esatta individuazione della parte Per_4 usucapita da e quella residuale di proprietà e pertanto: Persona_1 Pt_2
- la fascia di terreno occupata da ricadente sull'originaria particella 273 del Persona_1
Foglio 58 agro di San Giovanni DO, corrisponde alla fascia di terreno di larghezza costante pari a circa mt. 9 dell'originaria particella n.6126 di mq 585, attualmente identificata con la particella n.7138 di mq 572, e mq 13 dell'area di sedime del fabbricato identificato con la particella n.7136;
- le particelle n.6127, n.6128 e n.6129 del Foglio 58 riportate presso la Conservatoria il
24.09.2010, erroneamente trascritte a favore di , appartengono invece agli Persona_1 eredi di . Parte_3
L'appello va quindi accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22
(I scaglione – valori medi) = oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , quest'ultima in proprio e nella qualità di erede di
[...] Controparte_3 Persona_2
nonché contro e , avverso la sentenza
[...] Persona_3 Controparte_4
n.672/2023 pubblicata in data 09.03.2023 del Tribunale di FO, così provvede:
- dichiara la contumacia degli eredi di e di;
Persona_3 Controparte_4
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'originaria domanda di parte attrice e dichiara la nullità della trascrizione presentata da Per_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di FO in data 24.09.2010 con
[...] conseguente inefficacia dell'attribuzione in proprietà dell'intera originaria particella 273 del foglio 58;
- ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di FO, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, la trascrizione e voltura in favore degli odierni appellanti dell'area nel contempo frazionata ed in Catasto riportata al foglio 58, particella n.6127 di mq 89, n.6128 di mq 266,
n.6129 di mq. 395;
- condanna gli appellati in solido alla rifusione in favore di parte appellante, delle spese del primo e del presente giudizio liquidate in complessivi € 662,00 per il primo grado e in € 673,00 per il presente = oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico degli appellati in solido le spese di CTU.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.05.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola