Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 3219/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Giudicarie (TN), Via San Barnaba n. 16, (C.F.: ), rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Carmen Collini (C.F.: ) e dall'Avv. Tullio CodiceFiscale_2
Marchetti (C.F.: ) del Foro di Trento, presso il cui studio, sito in C.F._3
Tione di Trento – Viale Dante n. 24 – è elettivamente domiciliata in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
16.09.1977 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martino Fogliato (C.F. ) del Foro di Belluno C.F._5
e Giuseppe Ferrulli (C.F. ) DEL Foro di Bari, con Studio degli C.F._6
giusto mandato in calce alla richiesta di visibilità del Email_2
fascicolo depositata telematicamente
Parte resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui al “verbale di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale” di data
8 maggio 2024, depositato telematicamente in data 4 giugno 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 15 dicembre 2023, ha rappresentato di avere Parte_1
contratto matrimonio con il resistente in data 16 ottobre 2004 in Roncone, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncone, ora Sella Giudicarie, al n. 5, parte II, serie A, anno 2004; che, dall'unione matrimoniale nasceva, prima, la figlia
(affetta da sindrome di “Coffin Siris”), e, successivamente, i figli R_ Per_2
RS (nell'anno 2011), (nell'anno 2018) e (nell'anno 2020); che il resistente per Per_4 anni aveva lavorato come dipendente presso la e che, a decorrere dall'anno CP_2
2017, aveva parallelamente aperto un'impresa individuale lavorando nel settore antincendio, con percezione di un reddito, nell'anno 2022, pari alla somma di euro
180.000,00; che le ragioni della separazione erano attribuibili al resistente a causa delle vicende familiari descritte in ricorso.
Ha, dunque, domandato che venisse pronunciata la separazione giudiziale tra le parti con addebito al marito;
che le venisse assegnata la casa coniugale;
che la figlia R_
venisse affidata in modo esclusivo alla madre, mentre gli altri figli in maniera condivisa;
che venisse regolamentato il diritto di visita del padre;
che quest'ultimo venisse onerato del versamento, a favore della moglie, della somma di euro 400,00 per
Pag. 2 di 8 ciascun figlio per l'importo complessivo di euro 1.600,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da sottoporre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-
FOI; che le spese straordinarie, relative alla prole, venissero poste, a carico di parte resistente, nella misura del 70%; che quest'ultimo venisse, altresì, onerato del pagamento di un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili e condannato alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 192.500,00 a titolo di metà delle spese relative alla costruzione della casa coniugale;
che, previo accertamento del patrimonio mobiliare e immobiliare in comunione dei beni, venisse disposto lo scioglimento di tale comunione, con versamento, da parte di in Controparte_1
suo favore, della somma pari ad euro 50.000,00.
Si è costituito il resistente il quale, nella propria comparsa di costituzione e di risposta, ha avanzato le seguenti richieste: “accertare e/o rilevare e dichiarare l'improcedibilità
o inammissibilità dell'azione proposta da parte ricorrente in ordine alle domande di divisione e restitutorie;
sia nominato anche in via preliminare ex. Art. 80 cpc un curatore speciale per la minore affinché, nella conflittualità della RSona_5
coppia genitoriale, possa al meglio gestire le finanze della ragazza e le scelte straordinarie della stessa;
disporsi l'affido congiunto e condiviso ad entrambi i genitori dei figli , e in modo RSona_5 RSona_6 RSona_7 Controparte_3
equivalente come da piano genitoriale proposto nel presente atto allegato al doc. 5; disporsi che il sig. nulla debba versare a titolo di mantenimento, Controparte_1
qualora la collocazione dei figli venga disposta in modo equivalente ovvero in via subordinata, nel caso in cui la collocazione rimanga come attualmente organizzata, in modo prevalente presso la madre, concorra al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile pari ad € 600,00 oltre a riconoscere la metà dell'assegno unico AUU in favore della moglie se non già in essere. L'assegno verrà rivalutato, di anno in anno,
a partire dal mese di gennaio, in conformità agli eventuali indici di aumento del costo della vita in Italia, pubblicati dall'ISTAT; L'assegno unico universale verrà assegnato al 100% alla moglie nell'importo di € 1400,00 ovvero nella somma che Parte_1
per legge verrà determinato;
Nessun assegno di mantenimento alla moglie in virtù dell'uniformità ed equivalenza economica che entrambi i coniugi presentano ed in ogni
Pag. 3 di 8 caso perché non dovuto per le ragioni tutte esposte in atti;
disporsi che le spese straordinarie da sostenersi in favore dei minori siano sopportate al 50% tra i coniugi come da protocollo Tribunale di Trento;
sia data autorizzazione al rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche dei minori. Con ogni provvedimento accessorio di legge;
sia dichiarata improcedibile ovvero inammissibile o comunque la domanda di condanna alle restituzioni relative alle spese sostenute sull'immobile e per la divisione della comunione per le ragioni tutte espresse ed esposte in atti ovvero in via subordinata qualora il rigetto non dovesse venire accolto per le ragioni di legge, sia accertato e dichiarato che nulla sia dovuto dal marito in CP_1
favore della moglie a titolo di liquidazione comunione e restituzione beni, Parte_1
ovvero sia indicata la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e contestualmente sia condannata al pagamento e liquidazione della quota parte di Parte_1
comunione spettante al marito indicata nel valore al 50% del mezzo Mercedes per euro
15.000,00 oltre alla metà dei proventi derivanti dai propri emolumenti ex. Art 177 lett c cc che siano stati determinati al momento della separazione ovvero ogni somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Siano rigettate tutte le richieste avanzate da controparte in riscorto introduttivo, con vittoria di spese diritti e onorari di lite”.
In vista dell'udienza del 6 giugno 2024, le parti hanno depositato “verbale di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale con conclusioni congiunte” nel quale hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa RS coniugale al marito che ne è proprietario esclusivo;
3) affidare i figli minori Per_2
Per_ e in modo congiunto ad entrambi i genitori. Le decisioni ordinarie verranno assunte in autonomia da chi avrà i figli con sé, mentre quelle straordinarie dovranno essere assunte in modo condiviso seguendo i desideri e le inclinazioni naturali dei bambini. Tutti i figli manterranno la residenza e la dimora prevalente con la madre;
4)
i genitori concordano di richiedere per la figlia maggiorenne la nomina di un R_
ADS nella persona della madre;
5) stabilire i diritti di vista dei figli con il padre con le seguenti modalità: ogni settimana dal mercoledì pomeriggio dopo il termine degli impegni scolastici prendendo i figli presso le scuole di competenza di ciascuno di loro
Pag. 4 di 8 al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
A settimane alterne: una settimana dal venerdì dopo il termine degli impegni scolastici prendendo i figli presso le scuole di competenza di ciascuno di loro al sabato alle ore 17 quando li riaccompagnerà dalla madre e la settimana successiva dal sabato alle 17.00 quando la madre li porterà alla casa paterna al lunedì mattina quando il padre li riaccompagnerà
a scuola;
I figli trascorreranno i ponti con il genitore con il quale trascorrono i giorni immediatamente collegati al ponte. Vacanze estive e festività: I figli trascorreranno due settimane anche consecutive nel periodo estivo con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno. I figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore con il giorno di Natale alternato al Capodanno e alla
Pasqua. I genitori si potranno accordare per gestire e frequentare i figli in modo diverso da quanto sopra esposto per venire incontro alle reciproche esigenze lavorative RS e/o alle esigenze dei bambini tenuto conto in particolar modo della tenera età di e
Per_
. 6) onerare il marito del versamento a favore della moglie a titolo di mantenimento dei figli della somma di € 225,00 per ciascun figlio per complessivi €
900,00. I coniugi precisano che nella determinazione dell'assegno hanno tenuto conto della quantificazione dell'AUU percepito dalla madre sino al dicembre 2023. La somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà rivalutata di anno in anno secondo l'indice ISTAT (primo aggiornamento giugno 2025 su indice maggio 2024/maggio 2025 e così per gli anni successivi). L' AUU e altri contributi alla famiglia verranno percepiti integralmente da
. 7) le spese straordinarie per i figli verranno sostenute per il 50% dal Parte_1
padre e per il 50% dalla madre con le modalità e secondo il protocollo stabilito dall'ANF; I buoni mensa saranno da considerarsi spesa straordinaria sino a quando la signora non potrà presentare il nuovo ISEE e ICEF conseguente al nucleo Pt_1
famigliare post separazione con conseguente rivisitazione del costo del buono pasto;
8) il signor verserà alla signora a titolo di restituzione di quanto dalla CP_1 Pt_1
stessa versato nella casa coniugale di proprietà del marito e a titolo di scioglimento della comunione la somma omnicomprensiva di €110.000,00 (euro centodiecimila/00), di cui euro 63.000,00 quale restituzione mutuo residuo della moglie e 47.000,00 per scioglimento della comunione. Detta somma verrà corrisposta in numero 10 rate
Pag. 5 di 8 annuali da € 11.000,00 ciascuna entro il 31 dicembre di ogni anno con prima rata al 31 dicembre 2024. Le successive rate verranno aggiornate ISTAT FOI a decorrere dal dicembre 2025 (periodo di aggiornamento novembre 2024 – novembre 2025 e così per gli anni successivi). Le parti pattuiscono la decadenza dal beneficio del termine e quindi il mancato versamento di una sola rata darà diritto alla signora di agire Pt_1 per la riscossione dell'intero residuo credito. Ciascuna parte manterrà in proprietà esclusiva i beni mobili, beni mobili registrati, immobili, risparmi etc. a sé intestati. Il signor si obbliga a liberare la moglie da ogni obbligo, fideiussione e/o CP_1
garanzia dalla stessa prestata rispetto alle posizioni debitorie del CP_1
personalmente e/o come Impresa Individuale, e ciò, al più tardi, entro un anno dal deposito della sentenza di separazione. 9) le parti si danno atto di null'altro avere a pretendere per i rapporti discendenti dal vincolo di coniugio, dalla comunione legale né ad ogni altro titolo;
10) quanto sopra disposto è stato così determinato per risolvere consensualmente la separazione e pertanto le disposizioni economiche qui esposte sono esenti da ogni imposta di legge. 11) Competenze e spese compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto fissarsi udienza di prosecuzione per la pronuncia di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da esse concordate.
Con sentenza nr. 680/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni concordate tra le parti nel “verbale di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale con conclusioni congiunte” del 8 maggio 2024, depositato telematicamente in data 4 giugno 2024, come integralmente riportate nella predetta pronuncia e sopra richiamate. La causa è stata, inoltre, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio al fine di consentire l'emissione della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, celebrata secondo le modalità di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno chiesto di divorziare secondo le condizioni di cui al predetto verbale di separazione, con formulazione a riguardo di conclusioni congiunte. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
………………………..
Pag. 6 di 8 Tanto premesso, si rileva che la domanda di divorzio è fondata e che va, pertanto, accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito con sentenza nr. 680/2024, emessa in data 07/06/2024, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria di data 05-
02-2025. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo
3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione (ovvero alle condizioni di cui al “verbale di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale con conclusioni congiunte” del 8 maggio 2024, depositato telematicamente in data 4 giugno 2024), in quanto conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume,
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...]
Tione di Trento in data 16.01.1982, e nato a Tione di Trento in [...]
data 16.09.1977, i quali hanno contratto matrimonio in Roncone in data 16 ottobre
2004, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 5, parte II, serie
A, dell'anno 2004;
Pag. 7 di 8 - dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni concordate tra le parti nel “verbale di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale con conclusioni congiunte” del 8 maggio 2024, depositato telematicamente in data 4 giugno 2024, come riportate in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite, come da accordo tra le parti;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 09-04-2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8