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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3706/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RIZZO LUCIANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to RIZZO LUCIANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Accra (Ghana) il 13/08/1998, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nata in [...] il Persona_1
16/06/1989, , nata in [...] il [...] e Persona_2
, nato in [...] il [...], tutti Persona_3
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “Concordano, inoltre, che l'attuale abitazione sita a
Pordenone in Via Monte Cavallo n. 31, con quanto in essa contenuto, resti in uso esclusivo alla sig.ra Parte_1
I ricorrenti, per il tramite dello scrivente difensore, chiedono di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, dichiarare la separazione personale dei coniugi, con annotazione nei registri dello Stato Civile del Comune di
Pordenone – atti di matrimonio dell'anno 2013 – parte 2 – serie C – n. 61.
Disporre che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di assegno di mantenimento essendo gli stesso economicamente autosufficienti.
Il difensore dichiara di rinunciare all'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 03/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e si sono esonerati dal deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
2 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Accra (Ghana), in data
[...]
13/08/1998, trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, atto n. 61, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3706/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
RIZZO LUCIANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to RIZZO LUCIANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Accra (Ghana) il 13/08/1998, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni, trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nata in [...] il Persona_1
16/06/1989, , nata in [...] il [...] e Persona_2
, nato in [...] il [...], tutti Persona_3
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 21/02/2025 e cioè “Concordano, inoltre, che l'attuale abitazione sita a
Pordenone in Via Monte Cavallo n. 31, con quanto in essa contenuto, resti in uso esclusivo alla sig.ra Parte_1
I ricorrenti, per il tramite dello scrivente difensore, chiedono di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, dichiarare la separazione personale dei coniugi, con annotazione nei registri dello Stato Civile del Comune di
Pordenone – atti di matrimonio dell'anno 2013 – parte 2 – serie C – n. 61.
Disporre che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di assegno di mantenimento essendo gli stesso economicamente autosufficienti.
Il difensore dichiara di rinunciare all'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 03/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e si sono esonerati dal deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
2 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Accra (Ghana), in data
[...]
13/08/1998, trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, atto n. 61, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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