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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2876 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. LOVATO RITA Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. SOLIMENE LETIZIA Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio Conclusioni per parte ricorrente:
DICHIARARE che il minore nato a [...] il [...], c.f. ERona_1 residente in [...]
104, è figlio del IG. nato a [...] il Parte_1
22/1/1983, c.f. , ivi residente in [...], con C.F._2 sentenza che tenga luogo del consenso mancante materno e con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile;
- ORDINARE che ex art. 262 c.c., al cognome materno, di , venga CP_1 _1 aggiunto e anteposto quello paterno, ; Parte_1
- in via principale sull'affidamento del minore : disporre la limitazione ex _1 art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale della IG.ra per i motivi Controparte_1 evidenziati nella CTU del 15/1/2025 dalla Dott. e dal Prof. e, per Per_2 ERona_3
l'effetto, e in ragione della suddetta limitazione, disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, IG. considerata l'integrità delle ERona_1 Parte_1
pagina 1 di 13 funzioni genitoriali del medesimo come indicato nella CTU del 15/1/2025, incaricando i
Servizi Sociali territorialmente competenti, con funzioni di monitoraggio e vigilanza del nucleo familiare e con predeterminazione della durata, agli interventi ritenuti opportuni nel miglior interesse del minore e della genitorialità;
In via subordinata sull'affidamento del minore : _1 disporre ex art. 333 c.c. la limitazione della responsabilità genitoriale della IG.ra per i motivi evidenziati nella CTU del 15/1/2025 dalla Dott. e Controparte_1 Per_2 dal Prof. e, pur accertata e dichiarata l'integrità delle funzioni genitoriali del Per_3 IG. , attesa la seria condizione psicologica e di pregiudizio in cui versa Parte_1 _1
e la necessità che la relazione padre-figlio, illegittimamente negata dalla IG.ra
[...]
sia, con urgenza, ripristinata, per l'effetto, affidare ai Servizi Socio- CP_1 _1
Sanitari territorialmente competenti, anche specialistici, con valutazione e presa in carico da parte del NPI, con predeterminazione della durata dell'affidamento e obbligo di relazione bimensile, disponendo la collocazione provvisoria del minore presso una struttura di accoglienza specialistica, opportunamente individuata, che permetta al medesimo di acquisire gli strumenti indispensabili a garantirgli equilibrio e indipendenza di pensiero rispetto alla figura materna e all'ambiente materno, a sviluppare una socialità adeguata e ad avvicinarsi al padre;
disporre, che i Servizi attuino gli incontri del minore con il IG. e la _1 Parte_1 famiglia paterna, a cadenze regolari e ravvicinate, al fine di ripristinare, con urgenza, la relazione padre-figlio e a garantire una frequentazione IGnificativa con il medesimo e la famiglia paterna, progressivamente ampliando tali incontri fino a prevedere soggiorni regolari e prolungati di presso il padre, affinché entro un termine congruo _1 possa valutarsi l'idoneità dell'affido esclusivo al medesimo, giustificato dall'assenza di provvedimenti ex art. 333 c.c. nei confronti del IG. e per le ragioni indicate Parte_1 nella CTU;
disporre incontri in ambiente protetto con la madre sino al termine del programma di intervento previsto dai Servizi socio-sanitari; disporre interventi a sostegno alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, anche in cooperazione e coordinamento con i Servizi Socio-Sanitari del luogo di residenza del padre;
disporre il monitoraggio del rispetto da parte del IG. del percorso di Parte_1 cura prescritto dal DSM, anche in eventuale cooperazione e coordinamento con i Servizi Socio-Sanitari del luogo di residenza del medesimo;
nominare a un Curatore _1 con poteri sostanziali riguardo all'istruzione, alle decisioni relative alla residenza, alla salute del minore, con indicazione degli atti che il curatore potrà compiere autonomamente nell'interesse del minore, anche in coordinamento con il Servizio affidatario;
degli atti in cui sarà, viceversa, indispensabile l'autorizzazione del Giudice Tutelare;
degli atti che i genitori dovranno compiere congiuntamente o disgiuntamente, considerando in tale regolamentazione che la CTU del 15/1/2025 non ha riscontrato
(diversamente da quanto accertato e previsto per la IG.ra ) al IG. Controparte_1 [...]
disfunzionamenti in grado di impedire o inficiare l'esercizio delle Parte_1 responsabilità genitoriali determinando un'incapacità (cfr. pg. 48 della CTU);
pagina 2 di 13 della periodicità, possibilmente ravvicinata, con cui il Curatore riferirà al Giudice
Tutelare riguardo agli interventi, ai rapporti del minore con i genitori, all'attuazione da parte dei genitori e del Servizio affidatario del progetto predisposto dall'Ill.mo
Tribunale;
- porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del figlio, pari Parte_1 ad Euro 200,00 mensili, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti il figlio: mediche, scolastiche, sportive, tutte previamente concordate e documentate;
- con vittoria di spese e competenze e, attesa l'ingiustificata e pretestuosa resistenza da parte della IG.ra alle domande proposte dal IG. , CON Controparte_1 Parte_1
CONDANNA della IG.ra ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. al pagamento CP_1 in favore del IG. di una somma da determinarsi in via equitativa, disponendo, Parte_1 per l'effetto e ove ritenuto, la revoca dell'ammissione della medesima dal gratuito patrocinio.
Conclusioni per parte resistente:
- previa rimessione della causa in istruttoria affinché, come richiesto nella II° memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 12/09/2023: a) venga disposta l'acquisizione della cartella clinica del IG. nato a Parte_1
BA ZO di GO (ME) il 22.01.1983 presso l'Ospedale Psichiatrico di Imperia in ordine ai ricoveri dallo stesso subiti;
b) venga disposta l'acquisizione di tutta la documentazione clinica relativa al IG.
[...]
presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Modulo dipartimentale e Parte_1 salute mentale “BA-Patti” con sede in Messina, Via La Farina n. 263/N; c) venga ammesso l'interrogatorio formale del IG. sulle seguenti Parte_1 circostanze:
1) dica il IG. in quale località e presso quale abitazione egli abbia Parte_1 avuto dimora prevalente negli ultimi tre anni;
2) dica il IG. quale attività lavorativa abbia esercitato, presso chi e Parte_1 dove l'abbia svolta negli ultimi tre anni;
3) vero che la IG.ra dal mese di dicembre 2014 al mese di maggio Controparte_1
2020, almeno una volta al mese, lo ha informato circa lo stato di salute e i progressi nell'apprendimento del minore ERona_1
4) vero che, dal mese di marzo 2014, ossia dalla nascita di , al mese di giugno _1
2020, lei ha incontrato la IG.ra due volte nel 2014 a ES (MB), una Controparte_1 volta nel 2015 a Costa Rainera (IM), tre volte nel 2019 a Imperia centro, una volta nel
2019 a ED (IM) e una volta nel 2020 a ED (IM)? 5) vero che, a eccezione degli incontri tenutisi rispettivamente, nel 2014 a ES (MB) e nel 2015 a Costa Rainera (IM), ai quali ha partecipato anche il minore , gli _1 altri incontri si sono tenuti tra lei e la IG.ra senza la presenza di Controparte_1 _1
[...]
pagina 3 di 13 6) vero che lei e suo padre avevate accertato presso gli uffici dell'anagrafe che, nei periodi corrispondenti agli incontri di cui al capitolo n. 4, la IG.ra Controparte_1 aveva residenza e abitazione presso i relativi Comuni?
d) venga ammessa la prova per testi sui seguenti capitoli, indicando quale teste la IG.ra residente a [...]; Testimone_1
7) vero che la IG.ra dal mese di dicembre 2014 al mese di maggio Controparte_1
2020, almeno una volta al mese, ha informato il IG. circa lo stato di Parte_1 salute e i progressi nell'apprendimento del minore ERona_1
8) vero che, dal mese di marzo 2014, ossia dalla nascita di , al mese di giugno _1
2020, il IG. ha incontrato la IG.ra due volte nel 2014 Parte_1 Controparte_1
a ES (MB), una volta nel 2015 a Costa Rainera (IM), tre volte nel 2019 a Imperia centro, una volta nel 2019 a ED (IM) e una volta nel 2020 a ED (IM)? 8) vero che, a eccezione degli incontri tenutisi rispettivamente, nel 2014 a ES (MB) e nel 2015 a Costa Rainera (IM), ai quali ha partecipato anche il minore , gli al- _1 tri incontri si sono tenuti tra il IG. e la IG.ra senza la Parte_1 Controparte_1 presenza di ? _1
9) vero che il IG. e il IG. hanno accertato presso gli Parte_1 Testimone_2 uffici dell'anagrafe di ES (MB), Imperia e ED, che, nei periodi corrispondenti agli incontri di cui al capitolo n. 4, la IG.ra aveva residenza e Controparte_1 abitazione presso i relativi Comuni?
10) vero che in data 14.05.2020 sulla sua utenza telefonica riceveva dal IG.
[...]
il messaggio di testo che le si rammostra doc. 22? Parte_1
11) vero che in data 26.05.2020 sulla sua utenza telefonica riceveva dal IG.
[...]
il messaggio di testo che le si rammostra doc. 23? Parte_1
e) venga disposta idonea CTU al fine di accertare, anche tramite la somministrazione di test psicodiagnostici, le capacità genitoriali del IG. alla luce della Parte_1 condotta tenuta fin dalla nascita del minore , degli atteggiamenti e delle risorse _1 personali che lo rendono capace di stabilire una relazione caratterizzata da accudimento, protezione e sostegno adeguati allo sviluppo psicofisico del minore. Il C.T.U. dovrà inoltre indagare la disponibilità a garantire nel tempo una prossimità fisica con il minore sostenendolo nei suoi bisogni materiali, nonché la sua capacità di strutturare e _1 mantenere un legame affettivamente IGnificativo, emotivamente accogliente, che funga in qualsiasi momento evolutivo del bambino da base sicura.
Alla luce delle risultanze della suddetta indagine peritale, ove venisse accertata la capacità del IG. a garantire al minore una stabile consuetudine di vita, una Parte_1 salda relazione affettiva e l'idoneità a cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, il C.T.U., dovrà delineare, anche tenendo conto delle indicazioni che verranno forni-te dal Servizio Sociale incaricato di monitorare e sostenere le figure genitoriali, le modalità di frequentazione ritenute più rispondenti all'interesse di _1
[...]
In relazione alle istanze istruttorie formulate da controparte nel presente procedimento, si insiste perché vengano rigettate richiamando tutto quanto già dedotto ed eccepito nei pagina 4 di 13 precedenti scritti difensivi e in particolare nella memoria n. 183 n. 3 datata 02.10.2023 depositata nell'interesse della IG.ra e all'udienza in data 19.10.2023. Controparte_1
Nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- in via preliminare, essendo stata accertata nel corso del presente procedimento la paternità biologica del ricorrente e avendo accertato la CTU la non contrarietà della domanda all'interesse del minore , prendere atto che la IG.ra , _1 Controparte_1 qualora l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenesse rispondente all'interesse esistenziale del figlio nulla oppone al riconoscimento del minore da parte del IG. ERona_1
e all'aggiunta - dopo il cognome materno - del cognome paterno Parte_1 CP_1
; Parte_1
- in via principale, tenuto conto delle considerazioni espresse dalla CTU, Dott.ssa nella relazione in data 30/12/2024 nonché delle conclusioni cui è ERona_4 giunta: 1) disporre, l'affidamento del minore , nato a [...] il [...], al Servizio _1
Sociale competente per territorio;
2) disporre la collocazione e la residenza del minore presso la madre;
_1
3) disporre che il Servizio Sociale affidatario regoli i rapporti del minore con il padre secondo opportunità, con facoltà di sospenderli se disturbanti e fornisca al minore e ai genitori ogni necessario sostegno psicologico ed educativo ed in particolare che il
[...]
: Pt_2
- decida tempi e modalità su come procedere ad organizzare gli incontri tra e _1 il padre, ampliandoli fino a disporre soggiorni anche prolungati presso di lui;
- verifichi se il IG. segua regolarmente le cure ritenute necessarie dal CSM;
Pt_3
- organizzi incontri per i genitori per favorire il dialogo e predisporre un sostegno alla genitorialità;
- monitori e verifichi il rispetto delle regole stabilite per entrambi i genitori;
- relazioni e valuti, con cadenza bimensile, i cambiamenti o l'evoluzione del rapporto padre/figlio;
- confermi e monitori, tramite l'acquisizione di relazioni periodiche, il percorso intrapreso dal minore con il Dott. indirizzando _1 Controparte_2 l'intervento di tale professionista all'approccio terapeutico della Schema Therapy, come conIGliato dalla Dott.ssa ERona_4
Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni della curatrice speciale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito:
- dichiarare il minore figlio del ricorrente Signor disponendo ERona_1 Parte_1 che il cognome paterno sia aggiunto a quello materno;
1- disporre l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente competente, mantenendo la sua collocazione presso la residenza materna con compiti di:
pagina 5 di 13 - organizzare gli incontri tra il minore e il padre, coinvolgendo gradualmente anche il ramo genitoriale paterno, ampliandoli fino a disporre periodi anche prolungati presso di lui se non pregiudizievoli per il minore;
- verificare se il IG. segua regolarmente le cure ritenute necessarie dal CSM;
Pt_3
- organizzare incontri per i genitori per favorire il dialogo e predisporre un sostegno alla genitorialità;
- monitorare e verificare il rispetto delle regole stabilite per entrambi i genitori;
- relazionare il Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale, con cadenza bimestrale circa l'andamento della situazione;
2- disporre che il minore sia mantenuto da entrambi i genitori in proporzione ai rispettivi redditi ed in relazione alle eIGenze del figlio nella misura che sarà ritenuta di giustizia, stabilendo altresì la misura a carico di ciascuno della quota di spese straordinarie.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il IG. esponeva: Parte_1 dalla relazione intrattenuta con la IG.ra era nato il figlio (n. Controparte_1 _1
7.3.2014) , riconosciuto dalla sola madre nonostante il padre avesse più volte richiesto di procedere anch'egli in tal senso. Nel 2015 era stato diagnosticato al ricorrente un cancro al colon che aveva comportato la necessità di sottoporsi a tre delicate operazioni chirurgiche.
La grave malattia che aveva colpito il ricorrente, unitamente ai problemi relativi alla gestione del figlio, avevano acuito il disturbo dell'umore (sindrome bipolare di personalità) che lo affliggeva dall'età di 17 anni.
Precisava che anche nel corso della convivenza con la IG.ra i disturbi si erano CP_1 manifestati in forma grave anche perché il ricorrente, su suggerimento della compagna, aveva interrotto l'assunzione delle terapie.
Poiché il disturbo era oggi compensato dalla regolare assunzione di farmaci, chiedeva: dichiarare che il minore nato a [...] il [...], C.F. _1 residente in [...]
104, è figlio del IG. , con sentenza che, se di necessità, tenga luogo del Parte_1 consenso mancante materno e con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile;
8) ordinare che, ex art. 262 c.c., al cognome materno di venga CP_1 _1 aggiunto quello paterno, ; Parte_1
9) affidare congiuntamente ai Genitori con collocazione prevalente presso la _1 madre, IG.ra , in Bondeno (FE), in via Provinciale San Biagio n. 104; Controparte_1
10) Disporre il regime di frequentazione di con il padre e la famiglia paterna _1 meglio visto e ritenuto, che tenga conto della distanza geografica frapposta dalla madre (prevedendo, per esempio, una maggiore permanenza del Minore presso il padre durante le vacanze scolastiche) e del superiore interesse del Minore;
pagina 6 di 13 11) Disporre che i Genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo in debito conto le sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
12) Disporre che ciascun Genitore si debba impegnare a non fissare impegni e/o attività per il figlio nei periodi di permanenza dello stesso presso l'altro senza il consenso di quest'ultimo.
13) Disporre che i Genitori si debbano impegnare altresì:
- quando il figlio resterà presso ciascuno di loro, a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute del figlio ed a comunicarsi l'uno l'altro i recapiti _1 telefonici e le località ove eventualmente si recheranno in vacanza con il bambino;
- a non tenere con il proprio figlio atteggiamenti svalutativi dell'altrui figura genitoriale che si debbano impegnare a non denigrare, garantendone, in ogni occasione e da parte di chiunque frequenti il pieno rispetto. 14) disporre che avvierà e _1 _1 manterrà, ai sensi dell'art.337terc.c.,rapporti IGnificativi con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali.
15) Alla luce dei cambi di residenza materni e della procurata irreperibilità della stessa, disporre ed ammonire la IG.ra che, in caso di trasferimento, comunichi Controparte_1 con almeno 30 giorni di anticipo al IG. il luogo nel quale intende Parte_1 andare ad abitare con;
_1
16) Ammonire, altresì, la IG.ra di non frapporre ostacoli al disposto Controparte_1 regime di frequentazione di con il proprio padre e la famiglia paterna. _1
17) Comminare a carico della IG.ra le sanzioni meglio viste e ritenute, Controparte_1 ai sensi dell'art. 709 ter cpc, in caso di violazione di quanto disposto ai nn. 15 e 16 della presente precisazione delle conclusioni.
18) Porre a carico del IG. un contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 pari ad euro 200,00 mensili, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Ciò oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti il figlio: mediche, scolastiche, sportive, tutte previamente concordate e documentate.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente procedimento, in caso di ingiustificata e pretestuosa resistenza alle domande proposte”.
Si costituiva la resistente la quale contestava, in primis, l' inammissibilità della richiesta di accertamento della paternità, posta come condizione al riconoscimento atteso che il procedimento ex art. 250 c.c., era volto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento rispondesse all'interesse del minore.
Nel merito, evidenziava che la relazione non aveva avuto seguito a causa dei gravi problemi mentali del ricorrente, manifestati anche con atteggiamenti persecutori e ossessivi che avevano indotto la madre a rivolgersi alle FF.OO. e comunque talmente gravi da aver indotto il a tentare il suicidio. Parte_1
Ancora, osservava che il ricorrente aveva sempre tentato di ricomporre il rapporto con la ex compagna senza apparentemente curarsi del figlio, visto solo nei primi mesi di vita.
pagina 7 di 13 Da ultimo eccepiva l'inammissibilità delle domande volte a stabilire un diritto dei genitori del IG. alla frequentazione del minore e chiedeva: Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, tenere conto del consenso mancante della IG.ra al riconoscimento del IG. Controparte_1 [...]
per i motivi esposti in premessa: Parte_1 in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda avversaria di riconoscimento del minore da parte del IG. in quanto illegittimamente ERona_1 Parte_1 condizionata all'esito positivo dell'accertamento di paternità; nel merito: in via principale, accertare e dichiarare che il riconoscimento del minore _1 da parte di e l'aggiunta del cognome sono palesemente
[...] Parte_1 Parte_1 contrari all'interesse del minore e, conseguentemente, rigettare in toto le domande formulate da anche nel merito;
Parte_1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riconoscimento in via subordinata,
- disporre l'affidamento esclusivo del minore nato a [...] il ERona_1
07.03.2014, alla madre quale unico genitore che fin dalla nascita del figlio ha provveduto in via esclusiva al soddisfacimento di ogni sua eIGenza morale e materiale, subordinando qualsivoglia disposizione in ordine alla frequentazione padre-figlio alla valutazione (eventualmente a mezzo CTU) della rispondenza all'interesse del minore;
- disporre che il IG. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla IG.ra Parte_1
l'importo di Euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Controparte_1
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre a contribuire, _1 nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Ferrara, sostenute nell'interesse del minore;
- respingere in quanto inammissibili le domande volte a stabilire un diritto dei genitori del IG. alla frequentazione del minore per incompatibilità del Parte_1 _1
Giudice adito;
- respingere in toto tutte le altre domande nel merito formulate da parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze.
Nelle more del giudizio le parti procedevano ad un test genetico che confermava la paternità del IG. . Parte_1
Con ordinanza del 21.11.2023 il G.I. nominava un Curatore speciale in quanto i genitori non apparivano in grado di tutelare adeguatamente il figlio.
Si costituiva la Curatrice Avv. Natati ed affermava che non apparivano sussistere impedimenti tali da giustificare “in astratto una deroga alla normale modalità di affidamento congiunto”.
Ritenuta la necessità di procedere a C.T.U. al fine di valutare le dinamiche relazionali delle parti ed eventuali comportamenti al diritto della persona minore di età, chiedeva:
Nel merito pagina 8 di 13 dichiarare il minore figlio del ricorrente Signor con ERona_1 Parte_1 conseguente aggiunta del cognome di quest'ultimo; disporre in merito alle modalità di affidamento e frequentazione ad esito della CTU secondo il quesito in narrativa;
Disporre che il minore si mantenuto da entrambi i genitori in proporzione ai rispettivi redditi ed in relazione alle eIGenze del figlio ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, stabilendo altresì la misura a carico di ciascuno della quota di spese.
La causa era istruita documentalmente e con C.T.U.
**
Ritiene il Collegio di dover preliminarmente chiarire i presupposti e gli ambiti del procedimento ex art. 250 c.c.
Nella valutazione della rispondenza del rifiuto della madre all'interesse del minore occorre verificare se vi siano elementi tali da fa ritenere che il riconoscimento sia pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Secondo la Cassazione (cfr. sent. 2878/2005) deve infatti escludersi che l'autorizzazione al riconoscimento sia concedibile solo se da questo possa derivare per il figlio un concreto beneficio, sia sotto il profilo morale che quello materiale tenuto conto della natura di diritto soggettivo primario della possibilità di riconoscere il figlio naturale minore di anni 16 già riconosciuto dall'altro genitore (Cass. 2878/2005). Compito del Giudice è dunque verificare che all' indubbio beneficio dell'accertamento della filiazione non si accompagnino conseguenze negative per il minore.
La dott.ssa ha ritenuto, per quanto riguarda il IG. , che “la sua Per_2 Pt_3 personalità presenta evidenti fragilità ma non si apprezzano disfunzionamenti così pervasivi da impedire o inficiare l'esercizio delle responsabilità genitoriali determinando un'incapacità.
Il disturbo psichiatrico da cui è affetto (disturbo bipolare) non ha mai determinato franchi episodi di scompenso psicotico;
il IG. si mostra consapevole della Pt_3 necessità di seguire le cure prescritte ed è disponibile ad accettare un monitoraggio clinico.
Non sussistono quindi problematiche che impediscano di mantenere rapporti con il figlio e di prendersi cura delle sue necessità”.
Ben diversa è stata la valutazione della resistente, tanto che si ritiene assolutamente necessario consentire che il padre, unitamente al Servizio Sociale, tenti di mutare lo stile di vita del minore.
La dott.ssa ha affermato, quanto alla madre, che “si evidenziano nella IG.ra Per_2
IGnificative carenze nell'esercizio delle responsabilità genitoriali che le CP_1 competono. Ella ha vissuto il figlio come un prolungamento del proprio Sé, tenendolo sino ad ora in una condizione di semi-segregazione (tranne la frequentazione dell'hockey su prato e delle lezioni di musica), non facendogli frequentare un istituto scolastico né pubblico né privato ed impedendo, di fatto, la libera frequentazione dei coetanei. Ha anche
pagina 9 di 13 ER ostacolato ogni accesso all'altro genitore, facendo s. che si relazionasse in modo quasi esclusivo, praticamente a tempo pieno, con la madre e con la nonna materna. Le funzioni riflessive sono ridotte, mostrando la IG.ra un'incapacità di CP_1 interpretare criticamente gli stati mentali propri ed altrui (secondo un'assoluta autoreferenzialità) e di porsi in maniera sufficientemente empatica con i suoi interlocutori.
Le conseguenze e le ricadute sul figlio di questa educazione e di questa posizione…sono state decisamente importanti. ER presenta importanti problematiche a carico del suo funzionamento psicologico.
La sua personalità è caratterizzata da marcati tratti narcisistici: bisogno costante di attenzione, aspettative “grandiose” circa i propri obiettivi, insofferenza alle critiche ed alle frustrazioni, non conoscenza e non accettazione di limiti e di regole da rispettare nello spazio sociale e relazionale.
Le affermazioni della C.T.U. trovano conferma nelle preoccupanti dichiarazioni rese da
, ad esempio, in merito alla scuola (non vorrebbe andare a scuola con gli altri _1 bambini e fare come la cugina, che non frequenta la scuola statale;
la scuola Per_5 statale sarebbe noiosa poiché sarebbe chiuso in un'aula e sempre fermo;
) ed al fatto che si confidi solo con i compagni di hockey.
Più comprensibili ma inusitatamente aspre, sono le dichiarazioni relative al padre :
“non mi interessa che ci sia questa persona … non voglio, mi dà un po' fastidio, voglio continuare con la mia vita e non voglio che lui venga a occuparsi di me, per me è uno sconosciuto … non so come è fatta la sua voce … ha aspettato troppo tempo … poteva pensarci prima di venire da me … se aspettava che io fossi più grande così prendevo le mie decisioni da solo … lui ha aspettato 10 anni, io adesso aspetto 10 anni come ha fatto lui così io ci penso 10 anni bene bene come ha fatto lui … non mi interessa questa storia, non mi piace, voglio continuare la mia vita così … ho paura che lui prenda le decisioni per la mia vita e voglia togliermi dalla squadra di hockey … non voglio, non voglio, proprio non voglio … è uno sconosciuto … è come se un tipo qualsiasi mi chiede cose della mia vita, non mi piace quello che sta facendo … ci devo pensare … è come aprire una porta e venire nella mia vita : siamo sicuri che dopo averlo fato sia una buona cosa? … ho la mia vita, non voglio, non voglio che questa persona sia nella mia vita … si può fare che lui non entri nella mia vita, non potete costringermi … ci ho pensato, posso pensarci ancora … questa persona, anche se non poteva, poteva non tirare in ballo tutta q esta storia … io penso che non mi piace che si sia presentato in questo modo … adesso sono più cosciente di quando ero piccolo, non voglio. Non voglio … ci penso …”.
L'incontro padre/figlio ha avuto esiti ancora più preoccupanti, come riportato dalla C.T.U. dott.ssa e ha evidenziato l'impossibilità di disporre la collocazione del Per_2 minore presso il padre anche per brevi periodi (C.T.U.: Ha ribadito ancora che lui non voleva incontrare il padre e gli ho spiegato che il padre non lo ha potuto incontrare prima perché era stato molto malato, che aveva subito diversi interventi molto
pagina 10 di 13 pericolosi e che era stato molto male per almeno 3 anni e ha detto cinico: “… _1 non mi può interessare … (ho detto che il padre non poteva muoversi) e lui….bene! …”. Gli ho detto che anche il papà, come lui, suona la batteria e lui “non mi importa!
Il padre gli ha detto che in passato si sono visti, sono stati insieme e ci sono foto che li ritraggono abbracciati, ma ha ribadito, con un atteggiamento offensivo, che _1 non avrebbe voluto essere obbligato e ha chiesto: “… perché lui non ha fatto altri figli, invece di venire a rompermi le scatole? … si poteva occupare degli altri …”. Il padre gli ha detto che, anche se avesse fatto altri figli, lo sarebbe venuto a cercare comunque perché lui è suo figlio. ……In seguito ha urlato rabbioso “… ho già mia madre, non sento né il bisogno di avere un padre che decide magari per me certe cose, non so quali, può immaginarsi ogni cosa …”.
Mentre il padre gli raccontava la sua esperienza con il proprio padre, ha _1 cominciato a cantilenare il padre, offensivo e a dir poco provocatorio e insolente.
Quando il minore si è riferito al padre dicendo “io lo uccido”, ho cercato di sdrammatizzare alleggerendo una frase cosı̀ pesante, ho cercato di non dare peso a un'affermazione eccessivamente ostile e lui “non c'è niente da sorridere”, invalidando l'aiuto che gli avevo offerto. Tanto premesso, si ritiene che non sussistano impedimenti all'accoglimento della domanda attorea, posto che lo scarso interesse alle sorti del minore più volte evidenziato dalla difesa della madre è giustificato dalle condizioni di salute del padre e dai singolari atteggiamenti della madre.
Alla luce della C.T.U. deve infatti escludersi che sussistano elementi tali da poter formulare un giudizio di probabile pregiudizio per la sana crescita psico-fisica del minore derivante dal riconoscimento paterno.
Può dunque essere emessa una sentenza che tenga luogo del mancato consenso della madre al riconoscimento del minore da parte del ricorrente.
Ritiene il Collegio che sia opportuno emettere fin d'ora i provvedimenti in tema di affidamento e mantenimento del minore, senza dunque la necessità di attendere che il padre proceda effettivamente al riconoscimento.
Ciò posto si dispone l'affidamento del minore al Servizio Sociale, ERona_1 come suggerito dalla C.T.U., con collocazione presso la madre, per un periodo di mesi
24.
Il Servizio, tenuto conto delle opinioni dei genitori, dovrà:
adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore (fra le quali quelle relative alla salute e alla istruzione, ivi compresa la possibilità di chiedere la presa in carico da parte del Servizio di N.P.I.); controllare il benessere psicofisico del minore e intervenire, se necessario, valutando eventuali mutamenti del diritto di visita;
verificare il benessere neuropsicologico di;
_1 riferire al Giudice tutelare ogni sei mesi in merito ai rapporti mantenuti dal minore con i genitori;
pagina 11 di 13 curare la frequentazione del padre, senza esclusione della famiglia paterna ove ritenutane l'utilità da parte del Servizio, consentendo che questa avvenga con regolarità e compatibilmente con le risorse economiche del IG. . Parte_1
Il genitore collocatario potrà compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e con obbligo di riferire al Servizio con cadenza bimestrale.
Sugli aspetti economici.
Tenuto conto del modesto reddito pensionistico del e delle spese che dovrà Parte_1 sostenere per vedere il figlio, si dispone che il padre versi un contributo al mantenimento di € 200,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
A carico dei genitori va posto l'obbligo di contribuire in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) Campi estivi.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, sono poste a carico delle parti in misura del
50% ciascuno trattandosi di incombente disposto in favore della prole.
Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della natura della controversia e degli esiti del procedimento.
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PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte da , n. Parte_1
BA ZO di GO il 22.1.1983, autorizza il ricorrente a riconoscere il minore
, n. ES il 7 marzo 2014. ERona_1
Dispone che, una volta effettuato il riconoscimento, le generalità del minore siano le seguenti: AL CC RO ON. ERona_6
Dispone l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Bondeno, con le prescrizioni riportate in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di versare un contributo al Parte_1 mantenimento del figlio minore di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Pone le spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Compensa le spese di giudizio.
Dispone che il competente ufficiale di stato civile (Comune di ES) provveda all'annotazione della sentenza.
Si comunichi al Servizio Sociale di Bondeno. Ferrara, 15.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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