Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1386/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAMBELLI MASSIMO (c.f. ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Forlì Piazza Aurelio Saffi n. 32.
ATTORE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MINGOZZI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio legale sito a Forlì, Via Baratti, n. 3
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, condannare per i titoli dedotti in narrativa la convenuta al pagamento a favore di parte attrice della complessiva somma di € 28.128,32 oltre accessori di legge
CONCLUSIONI CONVENUTO:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, “contrariis reiectis”:
• in via principale, respingere tutte le pretese avanzate nei confronti della CP_1
siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, o, in subordine,
[...]
accoglierle nei limiti del giusto e del provato;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
, quale titolare dell'omonima ditta individuale, ha convenuto in Parte_1
giudizio la per chiederne la condanna al pagamento in suo favore Controparte_1
della somma di € 28.128,32, pretesa quale corrispettivo per il noleggio di ponteggi di telai fissi in struttura metallica, completi di piani di lavoro, per un'estensione di 500 mq..
Ha riferito l'attore che la necessitando di ponteggi, il 14/09/2021 si era Controparte_1
rivolta a lui per chiederne il noleggio con disponibilità anche all'acquisto e che si erano accordati per una durata di due mesi, con termine del nolo il 14/11/2021, prorogabile per un ulteriore mese in caso di necessità di completare il cantiere di via Ca' Rossa, con consegna prevista entro il mese di dicembre 2021.
Il ha lamentato che, in assenza di riconsegna dei ponteggi, aveva inutilmente Pt_1
cercato di contattare la e in data 11/08/2022 aveva inviato la prima formale CP_1
diffida di restituzione die ponteggi, alla quale era seguita risposta, con p.e.c. del
08/09/2022, con la quale si era negata l'esistenza di un accordo per il noleggio e per una determinata riconsegna, affermandosi che i ponteggi erano stati prestati a titolo gratuito in considerazione della lunga amicizia e dei pregressi rapporti tra il e Pt_1 [...]
(legale rappresentante della e che gli stessi si trovavano installati Parte_2 CP_1
presso il cantiere di via dell'Appennino n. 348, dopo essere stati utilizzati in via Ca' Rossa
e in via Gorizia.
2 Ha spiegato l'attore che a seguito di successive interlocuzioni con il proprio legale, le impalcature erano state restituite, peraltro solo parzialmente, in data 11/01/2023, mancando ca. il 40% che era stato riconsegnato successivamente ma permanendo la mancanza di 12 “telaio 105”, 100 diagonali e 2 lamiere con botola, per un controvalore di
€ 2.656, oltre IVA.
Considerato che il noleggio, inizialmente concordato per due mesi, era perdurato ben più
a lungo, dal 14/09/2021 al 02/02/2023, il ha quantificato il corrispettivo dovuto Pt_1
in € 20.400, oltre IVA sulla base dei prezziari in uso nel settore, pari a € 2,40/mq. al mese per un totale di 17 mensilità e di 500 mq. di ponteggi noleggiati e ha chiesto la condanna della a corrispondergli la complessiva somma di € 28.128,32, CP_1
comprensiva del controvalore dei pezzi non restituiti. si è ritualmente costituita, con comparsa depositata in data Controparte_1
28/06/2023, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita a fronte di una domanda di pagamento ad una somma inferiore a € 50.000 e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata non essendo intervenuto tra le parti alcun contratto di noleggio, e in via di subordine, chiedendo la riduzione delle somme pretese nel limite del giusto e provato.
La convenuta ha premesso che legale rappresentante della Parte_2 CP_1
era legato da una lunga conoscenza ed amicizia con , con il quale
[...] Parte_1
aveva per molti anni collaborato, e nell'estate 2021 gli aveva rappresentato di avere necessità di un ponteggio da installare nel cantiere che doveva avviare in viale dell'Appennino, ricevendo da quest'ultimo la disponibilità, anche per sdebitarsi dei molti piaceri ricevuti nel tempo, al prestito gratuito dell'impalcatura, con l'accordo che gli sarebbe stata restituita al termine del cantiere, entro la fine del 2022.
Ha quindi spiegato la convenuta che il ricevimento della lettera di messa in mora del legale del aveva destato molto stupore e determinato a Pt_1 Parte_2
rispondere direttamente con p.e.c. del 08/09/2022 per negare l'esistenza di un contratto di noleggio ed esporre il reale svolgimento dei fatti. Ha aggiunto la convenuta che, dopo lo scambio di alcune mail, con p.e.c. del 30/12/2022 aveva comunicato che l'impalcatura era pronta per la riconsegna, chiedendo istruzioni sulle modalità per provvedervi e
3 ribadendo la propria contestazione sulla richiesta di pagamento. Non ricevendo risposta, ha riferito la convenuta che i ponteggi erano stati restituiti presso l'abitazione di
[...]
in data 11/01/2023, il quale solo a distanza di giorni aveva lamentato la Per_1
mancanza di ca. il 40% delle attrezzature, quando in realtà difettavano solo alcuni minimi componenti, riconsegnati entro il 03/02/2023 come da accordi che erano stati presi in occasione della riconsegna dell'11/01/2023.
La convenuta ha pertanto contestato l'avvenuta conclusione di un contratto di noleggio dei ponteggi, per il quale non era stato concordato alcun corrispettivo e non vi era stato alcun verbale di consegna dal quale ricavare l'esatta quantità dei materiali componenti i ponteggi, così come ha contestato il preteso accordo su una riconsegna entro il dicembre
2021, tanto che solo nell'agosto 2022 era stata inviata la prima missiva per sollecitare la riconsegna, pur essendo la società perfettamente reperibile, avendo un proprio ufficio con un'impiegata, un recapito telefonico oltre che un indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata. Ha aggiunto la convenuta che non corrispondeva al vero il fatto che i ponteggi del sarebbero stati utilizzati anche nei cantieri di via Gorizia e Ca' Rossa, dove Pt_1
erano stati utilizzati quelli messi a disposizione dalla ditta RI FL, come comprovato dalle fatture dalla stessa emesse. Da ultimo, ha contestato i conteggi utilizzati dal EN posto che nella guida orientativa di riferimento il prezzo del nolo era di € 2,20/mq. e non di € 2,40/mq. e le mensilità non erano state 17, posto che i ponteggi erano stati consegnati il 14/09/2021 e riconsegnati in data 11/01/2023, tanto che nella prima missiva era stato richiesto il pagamento della somma di € 19.200 oltre IVA, inferiore a quella richiesta in citazione. Ha infine negato la convenuta la mancanza di attrezzature per € 2.656 e la debenza dell'IVA, in quanto deducibile dal , titolare di impresa Pt_1
individuale.
Effettuate, con decreto del 10/07/2023, le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. e depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., dato atto che medio tempore veniva svolta, con esito negativo, la negoziazione assistita così assolvendo la condizione di procedibilità, in esito alla prima udienza del 23/10/2023 sono state ammesse le prove orali richieste dalle parti come da ordinanza del 07/11/2023.
La causa è stata quindi istruita con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi, sentiti alle udienze del 14/02/2024, del 19/06/2024 e del 16/10/2024, ed è stata
4 quindi rinviata per la remissione in decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza dell'11/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza in data 11/12/2024, verificato il regolare deposito delle memorie con precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Va anzitutto premesso che non vi è contestazione sul fatto che il abbia Pt_1
consegnato al quale legale rappresentante della ca. 500 mq. di Pt_2 Controparte_1
ponteggi da questa utilizzati nei propri cantieri dal 14/09/2021 fino al 11/01/2023, data in cui è avvenuta la, seppur parziale, restituzione degli stessi.
La convenuta non ha infatti mai negato di aver ottenuto dal EN tali ponteggi, sostenendo tuttavia di averli ricevuti in comodato gratuito e contestando l'onerosità del prestito e l'avvenuta stipula di un contratto di noleggio.
In sede di interrogatorio formale il nel rispondere al cap. 1 di parte attrice (“vero Pt_2
che in data 14/09/2021 la ditta individuale EN ME noleggiava, con opzione d'acquisto,
a l'impalcatura consistente in 500 mq di ponteggi di telai fissi in struttura metallica, CP_1
completa di tutti i piani di lavoro”), pur negando che vi fosse stato un noleggio e riferendo che i ponteggi gli erano stati consegnati in prestito come favore in quanto aveva lavorato tanti anni con il EN, erano amici e gli aveva fatto tanti favori, ha dichiarato: “Non ricordo la metratura precisa ma più o meno poteva essere quella indicata”.
È indubbio, dunque, che la convenuta abbia ricevuto dal ca. 500 mq. di ponteggi. Pt_1
L'istruttoria ha inoltre confermato, a conferma di quanto già emerso dalla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'avvio del giudizio, che tali ponteggi sono rimasti nella piena disponibilità della dal 14/09/2021 fino all'11/01/2023, giorno in cui è CP_1
avvenuta la, seppur parziale, riconsegna dei ponteggi presso l'abitazione del a Pt_1
dove era stata a suo tempo ritirata da personale inviato dalla convenuta. Per_1
Deve, inoltre, ritenersi provato il fatto che in data 11/01/2023 è stata riconsegnata solo una parte di tale attrezzatura, pari a ca. il 60% dell'impalcatura originariamente consegnata dal , come dichiarato non solo dai due testi di parte attrice ( Pt_1 Tes_1
, moglie del e , vicino di casa) ma anche dal teste indotto dal
[...] Pt_1 Testimone_2
5 convenuto RI FL che ha materialmente eseguito la consegna. Il teste ha infatti riferito di aver caricato lui i ponteggi nel camion e di aver fatto il primo viaggio con parte della impalcatura, precisando anche che il prendeva appunti di quello che era Pt_1
stato restituito e aggiungendo che in tale primo viaggio – l'unico fatto da lui – era stata consegnata ca. il 60% dell'impalcatura (cfr. “ho caricato io i ponteggi nel camion e ho fatto il primo viaggio con parte della impalcatura. Il sig. ricordo che prendeva appunti di quello che Pt_1
era stato restituito. Poi io sono andato via in quanto l'autista non poteva fare un secondo viaggio. / nel primo viaggio credo che ci fosse ca. il 60% dell'impalcatura o forse qualcosa di più”).
Vi è dunque sufficiente prova del fatto che il abbia consegnato alla ca. Pt_1 CP_1
500 mq. di impalcatura e che la stessa sia rimasta nella disponibilità di quest'ultima dal
14/09/23021 fino all'11/01/2023 per essere utilizzata nei cantieri di quest'ultima.
A fronte di ciò, non assume concreta rilevanza, ai fini del presente giudizio, accertare se tale impalcatura sia stata utilizzata solo nel cantiere di via dell'Appennino, come sostenuto dalla convenuta e dal teste RI FL, ovvero anche in altri cantieri (Ca'
Rossa e via Gorizia) come invece sostenuto dall'attore e dai testi , Testimone_1 Tes_2
ed
[...] Testimone_3
Ciò che rileva ai fini che qui interessano è che l'impalcatura del sia stata Pt_1
consegnata alla e che questa ne abbia avuto la disponibilità, utilizzandola nei CP_1
propri cantieri, per il periodo di tempo sopra indicato.
L'unica questione effettivamente controversa tra le parti riguarda infatti il titolo con il quale tale impalcatura era stata consegnata, vale a dire se a titolo di noleggio, dietro pagamento di un corrispettivo, ovvero a titolo di comodato gratuito per ragioni di amicizia.
Pur in assenza di un contratto scritto (certamente non necessario per la validità dello stesso), l'istruttoria svolta ha consentito di confermare la tesi attorea.
Oltre alla dichiarazione della moglie del , che potrebbe anche essere valutata come Pt_1
poco attendibile in ragione dei rapporti di solidarietà familiare, a conferma del fatto che l''impalcatura era stata consegnata a noleggio e non in comodato, vi sono anche le dichiarazioni del teste , estraneo ai fatti e semplice vicino di casa del Testimone_2
, presente il giorno della consegna e del teste indotto dal convenuto Pt_1 Pt_3
artigiano che ha lavorato per il
[...] Pt_2
6 Nella sua escussione, il teste ha dichiarato, in risposta ai capitoli di prova attorei Tes_2
“si è vero, ero presente in quanto il ha problemi di schiena e mi aveva chiesto un aiuto. Pt_1
Ricordo che c'era anche la moglie e qualcuno della ditta ma non ricordo chi fosse. Era una persona da sola/ ricordo che si era parlato di un noleggio di tre mesi, fino a fine anno che Pt_4
parlavano della tariffa che stabilisce la loro associazione ma non ricordo i particolari né gli importi.
Ricordo che era previsto un pagamento e non era gratuito”.
Il teste nel rispondere al cap. 3 di parte convenuta (“Vero che il Sig. Parte_3 Pt_1
il quale nel corso degli anni aveva ricevuto favori di diversa natura dal Sig.
[...] [...]
(dica il teste , gli riferiva che sarebbe stato lieto di contraccambiare e di dare Parte_2 Tes_4
dunque in comodato gratuito alla una impalcatura di cui aveva la disponibilità”) Controparte_1
ha dichiarato “io lavoravo ma credo di ricordare abbiano parlato di noleggio”.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, il teste non ha Testimone_5
confermato la gratuità del prestito dei ponteggi, atteso che quest'ultimo rispondendo al già citato art. 3 ha dichiarato di non conoscere i loro rapporti personali e gli accordi e di non sapere nulla dei loro accordi.
Il teste si è limitato a riferire di sapere che l'impalcatura era di EN Testimone_3
e di ricordare che gli aveva detto di voler comprarla dal EN, ma di non sapere Pt_2
se si fossero accordati per un affitto o meno.
Priva di rilevanza probatoria è la dichiarazione del teste in quanto de Testimone_6
relato dalla stessa convenuta. Il teste ha riferito di aver iniziato a lavorare nei cantieri di quando l'impalcatura era già presente e di non sapere di chi fosse, dichiarando CP_1
che era stato (nome con cui viene chiamato il come precisato dal suo Pt_5 Pt_2
difensore) a dirgli “che l'aveva gratis l'impalcatura ma non so da chi”.
Tenuto conto della natura professionale delle parti in causa è una Controparte_1
società operante nel settore edile così come il è titolare di ditta individuale Pt_1
operante nel medesimo settore edile) deve presumersi l'onerosità del rapporto. Stante
l'ordinaria onerosità del contratto di noleggio di ponteggi e impalcature, sarebbe spettato al convenuto fornire idonea e specifica prova del diverso titolo gratuito con cui aveva ricevuto dal EN i ponteggi, non essendo credibile che il rapporto di amicizia possa giustificare il prestito gratuito di ponteggi per un periodo piuttosto lungo come quello avvenuto nel caso in esame (dai pochi mesi inizialmente previsti, la detenzione dei
7 ponteggi si è protratta per oltre un anno). In ogni caso, tale prova non è stata fornita dalla convenuta, avendo l'istruttoria, con ben tre dei testi escussi, confermato l'onerosità del rapporto, avvenuto a titolo di noleggio.
Risulta, pertanto, fondata la domanda del di ottenere il corrispettivo per il nolo Pt_1
delle impalcature.
Con riguardo al corrispettivo, in assenza di prova del quantum pattuito, deve farsi ricorso da un lato ai prezzi medi di mercato all'epoca vigenti (dalla guida orientativa della CNA il nolo di ponteggi è indicato in € 2,40/mq. al mese) e dall'altro, deve tenersi conto di rapporti di conoscenza ed amicizia esistenti tra le parti (circostanza, questa, ammessa dallo stesso e dalla moglie) e dello svolgimento in maniera non professionale da parte Pt_1
del EN dell'attività di noleggio, tanto che non è stato formalizzato nulla, non sono state emesse fatture e il EN ha atteso molti mesi prima di attivarsi concretamente per richiedere la restituzione dei ponteggi (benché – a suo dire – i ponteggi avrebbero dovuto essere restituiti entro la fine del 2021 solo ad agosto 2022 si è rivolto ad un legale per l'inoltro di una diffida).
In considerazione di tali elementi, si ritiene congruo ed equo applicare al rapporto intercorso tra le parti il prezzo mensile di € 2,00/mq. che, moltiplicato per il quantitativo di 500 mq. di ponteggi per una durata effettiva di 16 mesi (dal 14/09/2021 all'11/01/2023, data in cui è stata effettuata la riconsegna della maggior parte dei ponteggi), determina un corrispettivo complessivo dovuto di € 16.000 oltre IVA se dovuta.
Per quanto riguarda la mancata integrale riconsegna di alcuni materiali, pur essendovi sul punto contrasto tra i testi indotti dall'attore e quelli della convenuta, può ritenersi credibile che alcuni pezzi fossero effettivamente mancanti, stante la tempestiva e analitica contestazione sollevata dal sin dall'imminenza della riconsegna. Con p.e.c. del Pt_1
03/02/2023, vale a dire il giorno successivo rispetto alla seconda parte della riconsegna, il legale del ha infatti contestato la mancanza di 12 elementi/cavalletti, 2 pedane Pt_1
per passo uomo e 100 ferri tra lunghi/diagonali.
Anche la teste nella sua deposizione ha riferito della mancanza, anche Testimone_1
dopo la seconda consegna, di alcuni pezzi e in particolare di alcuni telai, diagonali e le lamiere con botola.
8 D'altra parte, il teste RI FL ha precisato che il , alla riconsegna prendeva Pt_1
appunti segnandosi cosa era stato restituito, di tal ché è presumibile che si sia reso conto di quanto mancava, avendo contestato la mancanza di alcuni pezzi sin nell'immediatezza della riconsegna.
La circostanza che i testi della convenuta abbiano riferito che il cantiere in cui era da ultimo montata l'impalcatura era stato interamente sgombrato e pulito e che non vi erano altri pezzi non è, di per sé idonea a dimostrare che al sia stata riconsegnata tutta Pt_1
l'impalcatura come originariamente consegnata, ben potendo tali pezzi mancanti essere andati smarriti o dispersi nello spostamento tra un cantiere e l'altro.
A dispetto del fatto che la convenuta abbia sostenuto che i ponteggi del erano Pt_1
stati utilizzati solo nel cantiere di via dell'Appennino, dall'istruttoria è infatti emerso che gli stessi erano stati utilizzati anche in altri cantieri, in particolare in Ca' Rossa e in via
Gorizia prima di quello di viale dell'Appennino (cfr. teste “posso dire Testimone_3
che l'impalcatura era di e ricordo che mi disse che voleva comprarla dal Pt_1 Pt_2 Pt_1
Non so se si accordarono per un affitto o meno. L'impalcatura venne messa nel cantiere di via Cà
Rossa e ci rimase per vari mesi poi venne spostata in altri cantieri ma non ricordo il nome delle vie”;
Teste : “ricordo che si era parlato di un noleggio di tre mesi, fino a fine anno / Testimone_2
ricordo il cantiere di via Ca' Rossa solo perché mia moglie è nata lì e mi rimase impresso”).
Peraltro, contrariamente a quanto dichiarato dal teste RI FL, le due fatture dallo stesso emesse e prodotte agli atti quali doc. 16 e 17 di parte convenuta, non riguardano il noleggio di ponteggi o impalcature per i cantieri di via Gorizia e via Ca' Rossa ma, quanto alla fattura n. 31/2021, il compenso per la sola prestazione di “manodopera per montaggio e smontaggio ponteggio”, oltre ad altre prestazioni di sola manodopera per smontaggio teste esistente, posa di tetto in legno compreso di pacchetto coibentazione, guaina, tegole, solo manodopera per smontaggio di solaio al sottotetto del nuovo solaio per il cantiere di via Ca' Rossa e, quanto alla fattura 13/2022, il compenso per la realizzazione di ponteggio eseguito presso il cantiere di via Gorizia a dicembre 2021.
Trattandosi, tuttavia, di ponteggi vecchi, seppur ancora in condizioni accettabili ed utilizzabili, la mancata restituzione va risarcita con un corrispettivo che si determina equitativamente in € 1.000.
9 In tali limiti va accolta la domanda attorea e la va condannata a corrispondere CP_1
al la complessiva somma di € 17.000, oltre IVA se dovuta. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da , con citazione notificata Parte_1
il 04/05/2023 nei confronti di condanna la a Controparte_1 CP_1
corrispondere a la complessiva somma di € 17.000, oltre IVA se Parte_1
dovuta.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'attore convenuta per il presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per c.u. e marca e in € 5.000,00 per compenso professionale (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva,
€ 1.604,00 per fase istruttoria e € 1.700,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, lì 13/01/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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