Art. 15.
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza".
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro tra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza".