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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 156/2023 r.g. proposta da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Crotone, alla via XXV Aprile, n. 180/B, presso lo studio dell'avv. Carmine Marco Zumpano (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
all'atto di citazione;
- attore- contro
, cod. fisc. ; CP_1 C.F._3
- convenuta contumace–
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.9.2023, sulle conclusioni del difensore di parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto
1 degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
esponeva: di essere proprietario di un immobile sito in Cutro, contrada “Barco
Vercillo” nel complesso turistico “Villaggio Alcioni”, identificato al Catasto fabbricati del comune di Cutro, al foglio 41, particelle graffate 709 e 398 con i ri- spettivi sub. graffati 9 e 98, Via Cambogia, piano terra, categoria A/3 classe 02 vani 2,5, rendita € 96,84, e foglio 41 particelle graffate 709 e 398 con i rispettivi sub. graffati 10 e 99, Via Cambogia, primo piano, categoria A/3 classe 02 vani
3,0 rendita € 116,20, e area urbana identificata al foglio 41 particella 398 sub. 95 categoria F/1 di mq 26,00, come risultante dall'atto di vendita per notaio
[...]
di Transo, Rep. n. 139515, Racc. 48816, registrato a Napoli il 27.11.2019 al Per_1
n. 18741/1T e trascritto a Crotone il 27.11.2019 al n. 7314/5858 e n. 7315/5859; che aveva scoperto nel 2020 che , proprietaria confinante dell'unità CP_1
immobiliare identificata al foglio 41 particelle graffate 709 e 398 con i rispettivi sub. graffati 7 e 93 e area urbana identificata al foglio 41 particella 398 sub. 96 categoria F/1, aveva occupato parte del vialetto di sua proprietà, come da con- sulenza tecnica di parte che aveva fatto predisporre, in atti;
che aveva avuto un'interlocuzione con la senza esito, nonostante l'avvio del tentativo di CP_1
mediazione obbligatorio. Chiedeva, pertanto, che fosse emesso l'ordine a carico della convenuta di rimozione dei manufatti abusivi che occupavano la sua por- zione di proprietà con ripristino dello stato dei luoghi antecedente;
con in su- bordine domanda di risarcimento per equivalente.
I.2.- non si costituiva nonostante la regolare notifica CP_1
dell'atto introduttivo.
I.3.- Dopo il deposito di un accordo transattivo in corso di causa, ed al- cuni rinvii, la causa perveniva all'udienza del 30.9.2024 nella quale parte attrice precisava le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 * * * *
II.- Dev'essere preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_2
[..
, che non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
III.- In via parimenti preliminare, deve rilevarsi che – nonostante nella parte in diritto l'attore richiami la normativa civilistica in materia di azione di rivendicazione – nella fattispecie in esame l'attore ha esercitato una mera azione di accertamento e di rimessione in pristino.
L'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., infatti, presuppone l'accertamento della proprietà dell'attore (Cass., n. 5131/2009) e della conse- guente illegittimità del possesso o della detenzione del convenuto. Tale accer- tamento richiede, tuttavia, particolare rigore nella valutazione da parte del giu- dice del materiale probatorio, tanto che è frequente l'uso della locuzione proba- tio diabolica in quanto parte attrice deve dimostrare l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene (Cass., n. 19653/2014) che, per quanto riguarda i beni immobili, consiste spesso nel decorso del termine ventennale di usucapione che dovrà essere allegato e provato dall'attore (Cass., 5472/2001), non essendo suf- ficiente, ad esempio, che il bene costituisca pertinenza di altra cosa di proprietà del rivendicante.
Nella fattispecie in esame, non si tratta tuttavia di un'azione di rivendi- cazione, né l'attore dimostra di aver acquistato la proprietà a titolo originario, limitandosi ad esibire l'atto pubblico di compravendita del 13.11.2019, da quale risulta che i precedenti proprietari e aveva- Controparte_3 Controparte_4
Co acquistato i medesimi beni nel 2006 e si dà atto anche dei proprietari prece- denti.
La giurisprudenza ritiene, tuttavia, che in tema di difesa della proprietà,
l'azione di rivendicazione e quella di accertamento e restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del be-
3 ne, hanno natura e presupposi diversi;
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne di- sponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ot- tenere non il riconoscimento di tale diritto, del quale, pertanto, non deve fornire la prova, ma solo la riconsegna del bene stesso ed è sufficiente che alleghi l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo (Cass., 24.6.2014, n. 14325).
Nel caso di specie si controverte in tema di azione di accertamento mero e non di rivendicazione, per cui la prova può essere data con ogni mezzo e non
è sottoposta ai vincoli che sussistano nel caso dell'azione di rivendicazione.
IV.- Sulla base delle premesse menzionate, la domanda attorea è fondata e dev'essere accolta.
Ebbene, dalla perizia di parte depositata risulta in effetti che CP_2
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ha occupato una parte della superficie facente parte dell'area urbana (Foglio
41, part. 398, sub 95 di proprietà esclusiva dello e precisamente parte Parte_1
del vialetto di proprietà esclusiva dello per circa mt 1,2 x mt 8,5 per Parte_1
una superficie di mq. 10,20, che risulta inglobata nel giardino dell'abitazione della tramite una recinzione in muratura per un'altezza di mt. 0,60 con CP_1
sopra pilastrini in mattoni pieni ogni mt. 2,00, collegati tra di loro da una recin- zione in ferro alta mt. 0,60.
Il c.t.p. aveva quantificato in € 3.000,00 i costi per demolizione e ripristi- no ed in € 1.500,00 il costo del terreno occupato.
A seguito dell'introduzione del giudizio, l'attore ha dato atto (ed esibito idonea documentazione) del raggiungimento tra le parti di un accordo transat- tivo, con il quale si era impegnata a rilasciare in favore dello CP_1 CP_6
entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo la striscia di giardino su de-
[...]
scritta rimuovendo il muretto di delimitazione con pilastrini e ringhiera oltre che a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 3.000,00. L'accordo reca la data del 31.3.2023 e la sottoscrizione di entrambe le parti.
4 Parte attrice ha tuttavia dato atto, mediante il proprio difensore, che la riduzione in pristino non è stata posta in essere mentre la somma di denaro è stata pagata dalla convenuta (nelle note scritte per l'udienza del 20.12.2023).
Dev'essere pertanto ordinato il ripristino dello stato dei luoghi come ri- chiesto da parte attrice mentre sulla domanda di condanna al risarcimento dev'essere pronunciata la cessata materia del contendere.
V- Le spese seguono la soccombenza e la convenuta dev'essere condan- nata al pagamento delle spese di lite, quantificate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della causa, come indicato dall'attore, e con i compensi medi opportunamente ridotti, per la sem- plicità delle questioni giuridiche controverse, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritual- mente notificato, da , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
(R.G. n. 156/2023) nei confronti di cod. C.F._1 CP_1
fisc. , così provvede: C.F._3
accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, ordina a la re- CP_1
stituzione a di parte della superficie facente parte dell'area Parte_1
urbana (Foglio 41, part. 398, sub 95) e precisamente di parte del vialetto di pro- prietà esclusiva dello per circa mt 1,2 x mt 8,5 per una superficie di mq. Parte_1
10,20, che risulta inglobata nel giardino dell'abitazione della tramite CP_1
una recinzione in muratura per un'altezza di mt. 0,60 con sopra pilastrini in mattoni pieni ogni mt. 2,00, collegati tra di loro da una recinzione in ferro alta mt. 0,60, previo ripristino dello stato dei luoghi;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento
5 danni;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute CP_1
dall'attore , che quantifica in € 98,00 per esborsi ed € 852,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Carmine Marco Zum- pano, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Crotone, il 30 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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