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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19555 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 04.11.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; attrice
E
(c.f. ), nato a [...] il data 24.06.1963, P_ C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. David De Castro, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via dei Redentoristi n. 9 per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. , nata a Roma (RM) in [...] CP_2 C.F._2
14.01.1970, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Paternò Raddusa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via della Giuliana n. 66 per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e , P_ CP_2
esponendo:
di essere creditrice, nei confronti di della somma di € 822.646,62 in P_
forza di plurime iscrizioni a ruolo, per omesso versamento da parte di quest'ultimo di tributi erariali e locali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative;
che, in data 19.02.2016, si era separato dalla moglie, , con P_ CP_2
accordo di negoziazione assistita e che, al fine di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali, si era obbligato a cedere alla moglie la piena proprietà dell'appartamento costituente casa familiare, con garage e posto auto esterno, siti in
Roma, località “Prato delle Botte”, Via Maurice Ravel n. 335;
che, con l'atto di cessione stipulato il 16.04.2016, il valore di beni era indicato in €
290.000,00 (di molto inferiore al valore calcolato ai sensi dell'art. 79 D.P.R.
602/1973 pari ad € 868.384,80), senza previsione di corrispettivo in favore di
[...]
che, peraltro, rinunciava all'ipoteca legale sui beni;
P_
che, sull'appartamento ed il garage, gravava ipoteca volontaria, iscritta in data
17.01.2005, in favore della (oggi Controparte_3 CP_3
per € 500.000,00, a garanzia del mutuo fondiario di € 250.000,00 contratto da
[...]
rimasto a suo carico anche in seguito alla cessione;
P_
che, con l'accordo di separazione, si era comunque obbligato a P_
corrispondere, a titolo di mantenimento per la moglie e i figli, l'importo CP_2
di € 1.000,00 mensili;
2 che, pertanto, la suddetta cessione di proprietà, doveva ritenersi operata tra i coniugi a titolo gratuito, non avendo funzione sostitutiva o di integrazione dell'obbligo di mantenimento gravante su , né di riequilibrio del contributo apportato al P_
ménage familiare da;
CP_2
che l'atto dispositivo posto in essere da e era P_ CP_2
pregiudizievole per le ragioni creditorie, sussistendo a) l'eventus damni dato dalla deminutio patrimonii di b) il consilium fraudis, desumibile dal P_
rapporto di coniugio tra i convenuti, dalla consapevolezza di di essere P_
debitore alla data della cessione della somma di € 331.826,19 per debiti precedenti, dalla dichiarazione di valore degli immobili ceduti divergente dal prezzo di mercato, di molto inferiore al valore calcolato ex art. 79 D.P.R. 602/1973; d) in via subordinata, il consiulium fraudis del terzo, , in quanto moglie di CP_2 P_
[...]
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 cc, dichiarare inefficace
l'atto di cessione di diritti immobiliari stipulato in data 5 aprile 2016 a rogito del notaio dott. Rep. 3231#- - Racc. 1854# con cui il signor SO [...]
ha trasferito alla signora la piena proprietà di detti immobili siti nel P_ CP_2
Comune di Roma località Prato delle Botte, denominato “Parchi della Colombo”, con accesso da Via Maurice Ravel n. 335, censiti al catasto fabbricati del Comune di
Roma al foglio 1115 e precisamente: - fabbricato, particella 3158, subalterno 501, e particella 3269, subalterno 665, categoria A/7, classe 6 (appartamento di abitazione); - fabbricato, particella 3158, subalterno 502, categoria C/6, classe 12
(locale garage) – fabbricato, particella 3269, categoria C/6, subalterno 46, classe 8
(posto auto esterno). Con vittoria delle spese di lite.”
Si costituiva deducendo: P_
3 a) che i cespiti siti in Roma, Via Maurice Ravel 335 erano stati acquistati in data
17.01.2005 al prezzo di € 290.000,00;
b) che, in data 28.02.2005, la moglie, aveva venduto un proprio CP_2
immobile al prezzo di € 200.000,00, versando il relativo importo sul conto cointestato per finanziare il mutuo contratto con la CP_3 Controparte_3
c) che, con scrittura privata sottoscritta in data 30.03.2005, si era CP_2
obbligata a contribuire agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo e
[...]
si era obbligato a trasferirle l'usufrutto su ½ delle porzioni immobiliari entro il P_
31.01.2010;
d) che l'atto di cessione era stato stipulato proprio in considerazione del mancato adempimento all'obbligo di cessione del diritto di usufrutto assunto con la scrittura privata ed al fine di ristorare la moglie del prestito ricevuto per l'acquisto, nonché per evitare la condanna al pagamento di un mantenimento più alto, stante la sperequazione economica con la moglie casalinga.
Assumeva quindi che la cessione era avvenuta a titolo oneroso e non gratuito;
che difettava l'eventus damni, in quanto l'immobile, adibito a casa familiare, non era espropriabile ex art. 76, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973 e comunque era gravato dall'ipoteca della Unicredit, sicché l non avrebbe potuto CP_3 CP_4
ottenere alcun risultato utile dall'azione proposta;
che neppure ricorrevano la scientia damni e il consilium fraudis, avendo adempiuto ad un obbligo scaduto, P_
come tale non soggetto a revocazione ex art. 2901 co. 3 c.c.
Concludeva quindi chiedendo: “- in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione ad agire dell' dichiarando Parte_1
improcedibile e/o inammissibile la domanda giudiziale avanzata da parte attrice - nel merito, accertare la natura onerosa dell'atto di cessione di diritti immobiliari del
16.4.2016 tra il Sig. e la Sig.ra e la conseguente assenza di prova in P_ CP_2
ordine ai presupposti della scientia damni e del consilium fraudis che parte attrice ha
4 ritenuto provati solo in via presuntiva e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale;
- sempre nel merito, accertare l'assenza del presupposto dell'eventus damni per l'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto di cessione di diritti immobiliari del 5.4.2016, stante il fatto che i beni oggetto di trasferimento non erano e non sono assoggettabili ad azione esecutiva da parte del creditore ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale;
- sempre nel merito, accertare la non assoggettabilità a revocatoria dell'atto di cessione di diritti immobiliari del 16.4.2016 ai sensi dell'art.
2901, comma 3, c.c. in quanto il trasferimento è avvenuto nell'adempimento di un obbligo scaduto e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale;
- sempre nel merito, accertare la carenza di prova in ordine ai presupposti della scientia damni e del consilium fraudis del debitore e del terzo e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva deducendo preliminarmente e pregiudizialmente CP_2
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire di parte attrice, sia in quanto, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.
602 del 1973, un immobile non può essere espropriato se è l'unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risiede anagraficamente, sia in quanto il credito dell CP_4
sarebbe stato postergato a quello della CP_3
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea in quanto: a) difettava e non era provato il requisito dell'eventus damni;
b) la cessione era stata fatta per soddisfare un debito scaduto anteriore al credito dell' e non era perciò CP_4
revocabile; c) era carente la prova in ordine ai requisiti della scientia e/o del consiulium fraudis, comunque assenti, risultando l'esponente all'oscuro dell'esposizione debitoria del marito ed essendosi i rapporti con lo stesso deteriorati da tempo;
d) l'atto di cessione aveva natura onerosa.
Concludeva quindi chiedendo: “ 1) in via preliminare e pregiudiziale, di accertare la carenza di interesse ad agire ex art. 2901 c.c. dell nei confronti del Sig. CP_4 P_
5 e della Sig.ra e, conseguentemente, dichiarare improcedibile e/o CP_2
inammissibile l'azione revocatoria avanzata da parte attrice;
2) nel merito, di rigettare l'azione revocatoria avanzata dall , accertando la carenza CP_4
dell'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c. nonché la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo dell'azione revocatoria di cui si discute;
3) sempre nel merito, di dichiarare ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. non revocabile
l'atto di cessione di diritti immobiliari del 5 aprile 2016 e, conseguentemente, rigettare l'azione revocatoria avanzata dall' ; 4) sempre nel merito, previa CP_4
declaratoria della natura onerosa dell'atto di cessione di diritti immobiliari del 5 aprile 2016, di rigettare l'azione revocatoria dell giacché quest'ultima non ha CP_4
provato in capo alla Sig.ra la sussistenza della scientia e/o consilium fraudis CP_2
di cui all'art. 2901 c.c.; 5) sempre nel merito, condannare l e il Sig. CP_4 [...]
al pagamento delle spese di lite e di giustizia”. P_
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 04.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 23.01.2025.
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Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti di difetto di legittimazione attiva dell in base alla previsione di cui all'art. 76 CP_4
del DPR 602/73, che individua limiti alla pignorabilità dei beni adibiti a casa di abitazione. La norma, infatti, non preveda un'impignorabilità assoluta dell'immobile
“prima casa”, bensì l'improcedibilità dell'azione esecutiva esattoriale, senza tuttavia precludere all'agente della riscossione la possibilità di intervenire nelle procedure esecutive promosse da altri creditori (cfr. Cassazione n. 19270/2014). A ciò si aggiunga che l'azione spiegata è volta a preservare la garanzia patrimoniale del
6 credito, mentre l'eventuale impignorabilità quale condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, potrà essere opposta solo in caso di avvio dell'azione esecutiva.
Neppure rileva la circostanza che sull'immobile sia stata iscritta altra ipoteca, non escludendo la circostanza che anche altri creditori possano soddisfarsi sul bene, seppure nel rispetto di precedenti cause legittime di prelazione e secondo l'ordine di iscrizione.
Ciò premesso, si evidenzia che i presupposti occorrenti all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sono i seguenti: 1) esistenza di un credito in capo al creditore che agisce;
2) compimento di un atto di disposizione da parte del soggetto debitore, con conseguente eventus damni, ossia pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie 3) scientia fraudis, cioè la consapevolezza di recare pregiudizio al creditore.
Non è oggetto di contestazione, nell'an e nel quantum, la pretesa creditoria dell'attrice verso pari ad € 822.646,62, per cartelle notificate dal 2011 P_
in poi, né l'avvenuta cessione della proprietà dell'appartamento e delle relative pertinenze, siti in Via Maurice Ravel n. 335, che ha comportato una pacifica deminutio patrimonii dell'odierno convenuto.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo quando l'atto da revocare abbia reso la soddisfazione delle pretese creditorie impossibile, ma anche quando l'abbia resa semplicemente più difficoltosa.
La norma codicistica parla infatti di pregiudizio, così richiedendo non necessariamente un danno effettivo, ma il semplice pericolo di danno, quale maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità dell'azione coattiva.
Non è quindi necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo al contrario sufficiente il compimento, da parte del debitore, di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere
7 non solo in una variazione quantitativa del suo patrimonio, ma anche in una mera modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ., sez. I, 10/05/2016, n. 9461; Cass. civ., sez. II, 3/2/2015, n. 1902).
Nel caso in questione, il debitore, costituendosi, neppure ha allegato l'esistenza di ulteriori beni che possano garantire la soddisfazione del credito, deducendo peraltro che sull'immobile risulta iscritta una precedente ipoteca a garanzia di un mutuo di cui
è rimasto titolare, così da risultare quanto meno incerta la possibilità di soddisfazione per l'attrice.
Il terzo requisito si atteggia diversamente a seconda che l'atto posto in essere sia a titolo gratuito o oneroso ed, eventualmente, precedente o successivo all'insorgere della ragione di credito.
L'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. n. 23326 del 27/09/2018).
Nel caso in questione, pacificamente il credito è maturato antecedentemente l'atto di cessione (cartelle di pagamento notificate dal 2011 in poi, per tributi maturati in precedenza a partire dal 2004), così da doversi ritenere il requisito integrato dalla semplice conoscenza del pregiudizio che il trasferimento avrebbe determinato agli interessi del creditore, ossia di diminuire con l'atto posto in essere il proprio patrimonio e la garanzia spettante ai creditori, consapevolezza che la giurisprudenza ritiene possa provarsi anche per presunzioni.
Al riguardo la Cassazione ha affermato: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento
8 soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”. (Cass. civ., Sez. III, 01/06/2000, n. 7262; n. 14489 del
29/07/2004).
La gratuità o onerosità dell'atto impugnato rileva sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'atteggiamento psicologico deve essere condotto.
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo.
La gratuità dell'atto rende dunque irrilevante l'eventuale conoscenza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del terzo e l'atto revocabile alle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
Nel caso di specie, si è obbligato a trasferire la proprietà degli immobili P_
in sede di negoziazione assistita per la separazione consensuale con la coniuge
[...]
, procedendo poi alla stipula dell'atto di cessione in data 05.04.2016. CP_2
Preliminarmente, va richiamato il consolidato orientamento di Cassazione secondo cui: “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero
9 costituisca diritti reali minori) su un immobile, è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale» (Cass. 10443/ 2019; Cass. 8516/ 2006. Da segnalare pure Cass.
15169/ 2022 che ritiene aggredibili da parte dei terzi le disposizioni contenute nel divorzio, ancorché omologato definitivamente). (Cassazione civile sez. III,
03/03/2023, n.6395).
Accertata l'assoggettabilità dell'atto di cessione di diritti immobiliari a revocatoria ordinaria, occorre verificarne la natura, al fine di stabilire l'estensione soggettiva del consilium fraudis.
Pacificamente, per la cessione non è stato previsto il pagamento di alcun prezzo, così da risultare avvenuta a titolo gratuito.
I convenuti ne assumono tuttavia la natura solutoria, per avere la moglie versato, nel
2005, sul conto corrente cointestato, il ricavato della vendita di un proprio immobile, al fine di far fronte al pagamento del mutuo e per essersi assunta, con scrittura privata del 30.3.2005, l'obbligo di contribuire agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo a fronte dell'impegno del marito, rimasto inadempiuto, di trasferirle l'usufrutto sul 50% degli immobili.
10 La detta natura solutoria non può tuttavia ritenersi provata, laddove non vi è prova che il versamento della somma sul conto comune sia avvenuto a titolo di prestito e che il convenuto abbia a sua volta assunto uno specifico impegno alla restituzione.
Neppure risulta decisiva la scrittura privata stipulata dai convenuti in data 30.3.2005, in cui, senza fare menzione alle somme versate dalla sul conto comune il CP_2
precedente 28.2.2005, l'una si impegna a contribuire agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo, l'altro a trasferire l'usufrutto su ½ dell'immobile.
Se è pacifico che la scrittura non sia stata adempiuta dall' neppure è provato P_
che la abbia invece contribuito al pagamento del mutuo e, comunque, CP_2
seppure l'abbia fatto, che i versamenti siano avvenuti a titolo di prestito e non invece quale contribuzione alle spese familiari. Peraltro, dalla documentazione prodotta
(doc. 7 fascicolo di parte convenuta ), emerge una forte sperequazione P_
reddituale tra i due coniugi, tale da rendere alquanto dubbio che a pagare il mutuo sia stata la moglie, risultando al contrario presumibile che il maggior contributo al menage familiare sia stato in realtà apportato da P_
Neppure è provato che l'atto di cessione di diritti immobiliari operato dai coniugi abbia avuto una funzione integrativa o sostitutiva del mantenimento, considerato che l'accordo di negoziazione assistita intervenuto tra le parti nulla dice in merito e che, in esso, è comunque previsto l'obbligo, a carico di di versare a titolo di P_
mantenimento, per moglie e figli, l'importo di € 1.000,00 mensili, di cui € 600,00 per i figli ed €400,00 per la moglie.
“Si presumono gratuite le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge in sede di separazione consensuale. Tali atti dispositivi possono essere considerati a titolo oneroso qualora ne emerga la giustificazione da una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio o ristoro del contributo apportato al menage familiare, non essendo sufficiente, ai fini dell'onerosità, l'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento o l'esplicita dichiarazione di assenza di spirito di liberalità.”
(Corte d'Appello Milano, sez. IV, 28/02/2018, n. 1078).
11 Ed allora, non essendo previsto il versamento di un prezzo per la cessione e non risultando provata la natura solutoria della stessa rispetto a pregressi debiti dell' verso la , deve ritenersi che l'atto abbia natura gratuita. P_ CP_2
La gratuità dell'atto rende dunque irrilevante l'eventuale conoscenza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del terzo e l'atto revocabile alle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., risultando sufficiente la consapevolezza in capo all' del presumibile pregiudizio arrecato con la P_
cessione al credito dell'attore, consapevolezza che la giurisprudenza ritiene possibile provare anche per presunzioni (cfr. Cassazione n. 16221 del 18.6.2019)
Nel caso in questione, l'elevato numero di debiti accumulati per omesso versamento di tributi erariali e locali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative, nonché
l'entità del credito e l'avvenuta cessione, in sede di accordo di separazione, sia degli immobili, sia delle autovetture (in favore della moglie e della figlia), e la mancata deduzione in merito a residui beni o anche ad una disponibilità finanziaria che consenta almeno in parte il pagamento del dovuto, sono circostanze sicuramente indicative della piena consapevolezza da parte dell di ledere attraverso la P_
cessione la pretesa creditoria dell' CP_4
Pertanto, in accoglimento della domanda svolta, deve dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione effettuato da in favore di . P_ CP_2
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n.
13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa, dell'attività svolta e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato) secondo la previsione di cui all'art. 158 del DPR 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
12 • Dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice
[...]
, l'atto di cessione di diritti immobiliari stipulato in data Parte_1
05.04.2016, a rogito del notaio rep. n. 3231 e racc. n. 1854, SO
avente ad oggetto il trasferimento degli immobili siti in Roma, via Maurice
Ravel n. 335, censiti in Catasto al Foglio 1115, costituiti da:
- Appartamento di abitazione particella 3158, subalterno 501 e particella
3269, subalterno 665, categoria A/7, classe 6;
- Locale garage particella 3158, subalterno 502, categoria C/6, classe 12;
- Posto auto esterno particella 3269, subalterno 46, categoria C/6, classe 8.
• Ordina ad Agenzia del Territorio - Circoscrizione Roma 1, la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
• Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle P_ CP_2
spese di causa nella misura di € 1.713,00 per spese e € 14.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Federica Fralleoni e Dott.ssa Alberta
Sassara Ulivari.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19555 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 04.11.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; attrice
E
(c.f. ), nato a [...] il data 24.06.1963, P_ C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. David De Castro, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via dei Redentoristi n. 9 per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. , nata a Roma (RM) in [...] CP_2 C.F._2
14.01.1970, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Paternò Raddusa, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via della Giuliana n. 66 per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e , P_ CP_2
esponendo:
di essere creditrice, nei confronti di della somma di € 822.646,62 in P_
forza di plurime iscrizioni a ruolo, per omesso versamento da parte di quest'ultimo di tributi erariali e locali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative;
che, in data 19.02.2016, si era separato dalla moglie, , con P_ CP_2
accordo di negoziazione assistita e che, al fine di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali, si era obbligato a cedere alla moglie la piena proprietà dell'appartamento costituente casa familiare, con garage e posto auto esterno, siti in
Roma, località “Prato delle Botte”, Via Maurice Ravel n. 335;
che, con l'atto di cessione stipulato il 16.04.2016, il valore di beni era indicato in €
290.000,00 (di molto inferiore al valore calcolato ai sensi dell'art. 79 D.P.R.
602/1973 pari ad € 868.384,80), senza previsione di corrispettivo in favore di
[...]
che, peraltro, rinunciava all'ipoteca legale sui beni;
P_
che, sull'appartamento ed il garage, gravava ipoteca volontaria, iscritta in data
17.01.2005, in favore della (oggi Controparte_3 CP_3
per € 500.000,00, a garanzia del mutuo fondiario di € 250.000,00 contratto da
[...]
rimasto a suo carico anche in seguito alla cessione;
P_
che, con l'accordo di separazione, si era comunque obbligato a P_
corrispondere, a titolo di mantenimento per la moglie e i figli, l'importo CP_2
di € 1.000,00 mensili;
2 che, pertanto, la suddetta cessione di proprietà, doveva ritenersi operata tra i coniugi a titolo gratuito, non avendo funzione sostitutiva o di integrazione dell'obbligo di mantenimento gravante su , né di riequilibrio del contributo apportato al P_
ménage familiare da;
CP_2
che l'atto dispositivo posto in essere da e era P_ CP_2
pregiudizievole per le ragioni creditorie, sussistendo a) l'eventus damni dato dalla deminutio patrimonii di b) il consilium fraudis, desumibile dal P_
rapporto di coniugio tra i convenuti, dalla consapevolezza di di essere P_
debitore alla data della cessione della somma di € 331.826,19 per debiti precedenti, dalla dichiarazione di valore degli immobili ceduti divergente dal prezzo di mercato, di molto inferiore al valore calcolato ex art. 79 D.P.R. 602/1973; d) in via subordinata, il consiulium fraudis del terzo, , in quanto moglie di CP_2 P_
[...]
Concludeva quindi chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 cc, dichiarare inefficace
l'atto di cessione di diritti immobiliari stipulato in data 5 aprile 2016 a rogito del notaio dott. Rep. 3231#- - Racc. 1854# con cui il signor SO [...]
ha trasferito alla signora la piena proprietà di detti immobili siti nel P_ CP_2
Comune di Roma località Prato delle Botte, denominato “Parchi della Colombo”, con accesso da Via Maurice Ravel n. 335, censiti al catasto fabbricati del Comune di
Roma al foglio 1115 e precisamente: - fabbricato, particella 3158, subalterno 501, e particella 3269, subalterno 665, categoria A/7, classe 6 (appartamento di abitazione); - fabbricato, particella 3158, subalterno 502, categoria C/6, classe 12
(locale garage) – fabbricato, particella 3269, categoria C/6, subalterno 46, classe 8
(posto auto esterno). Con vittoria delle spese di lite.”
Si costituiva deducendo: P_
3 a) che i cespiti siti in Roma, Via Maurice Ravel 335 erano stati acquistati in data
17.01.2005 al prezzo di € 290.000,00;
b) che, in data 28.02.2005, la moglie, aveva venduto un proprio CP_2
immobile al prezzo di € 200.000,00, versando il relativo importo sul conto cointestato per finanziare il mutuo contratto con la CP_3 Controparte_3
c) che, con scrittura privata sottoscritta in data 30.03.2005, si era CP_2
obbligata a contribuire agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo e
[...]
si era obbligato a trasferirle l'usufrutto su ½ delle porzioni immobiliari entro il P_
31.01.2010;
d) che l'atto di cessione era stato stipulato proprio in considerazione del mancato adempimento all'obbligo di cessione del diritto di usufrutto assunto con la scrittura privata ed al fine di ristorare la moglie del prestito ricevuto per l'acquisto, nonché per evitare la condanna al pagamento di un mantenimento più alto, stante la sperequazione economica con la moglie casalinga.
Assumeva quindi che la cessione era avvenuta a titolo oneroso e non gratuito;
che difettava l'eventus damni, in quanto l'immobile, adibito a casa familiare, non era espropriabile ex art. 76, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973 e comunque era gravato dall'ipoteca della Unicredit, sicché l non avrebbe potuto CP_3 CP_4
ottenere alcun risultato utile dall'azione proposta;
che neppure ricorrevano la scientia damni e il consilium fraudis, avendo adempiuto ad un obbligo scaduto, P_
come tale non soggetto a revocazione ex art. 2901 co. 3 c.c.
Concludeva quindi chiedendo: “- in via preliminare, accertare la carenza di legittimazione ad agire dell' dichiarando Parte_1
improcedibile e/o inammissibile la domanda giudiziale avanzata da parte attrice - nel merito, accertare la natura onerosa dell'atto di cessione di diritti immobiliari del
16.4.2016 tra il Sig. e la Sig.ra e la conseguente assenza di prova in P_ CP_2
ordine ai presupposti della scientia damni e del consilium fraudis che parte attrice ha
4 ritenuto provati solo in via presuntiva e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale;
- sempre nel merito, accertare l'assenza del presupposto dell'eventus damni per l'esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto di cessione di diritti immobiliari del 5.4.2016, stante il fatto che i beni oggetto di trasferimento non erano e non sono assoggettabili ad azione esecutiva da parte del creditore ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale;
- sempre nel merito, accertare la non assoggettabilità a revocatoria dell'atto di cessione di diritti immobiliari del 16.4.2016 ai sensi dell'art.
2901, comma 3, c.c. in quanto il trasferimento è avvenuto nell'adempimento di un obbligo scaduto e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale;
- sempre nel merito, accertare la carenza di prova in ordine ai presupposti della scientia damni e del consilium fraudis del debitore e del terzo e, per l'effetto, rigettare la domanda giudiziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva deducendo preliminarmente e pregiudizialmente CP_2
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire di parte attrice, sia in quanto, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.
602 del 1973, un immobile non può essere espropriato se è l'unico di proprietà del debitore e lo stesso vi risiede anagraficamente, sia in quanto il credito dell CP_4
sarebbe stato postergato a quello della CP_3
Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea in quanto: a) difettava e non era provato il requisito dell'eventus damni;
b) la cessione era stata fatta per soddisfare un debito scaduto anteriore al credito dell' e non era perciò CP_4
revocabile; c) era carente la prova in ordine ai requisiti della scientia e/o del consiulium fraudis, comunque assenti, risultando l'esponente all'oscuro dell'esposizione debitoria del marito ed essendosi i rapporti con lo stesso deteriorati da tempo;
d) l'atto di cessione aveva natura onerosa.
Concludeva quindi chiedendo: “ 1) in via preliminare e pregiudiziale, di accertare la carenza di interesse ad agire ex art. 2901 c.c. dell nei confronti del Sig. CP_4 P_
5 e della Sig.ra e, conseguentemente, dichiarare improcedibile e/o CP_2
inammissibile l'azione revocatoria avanzata da parte attrice;
2) nel merito, di rigettare l'azione revocatoria avanzata dall , accertando la carenza CP_4
dell'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c. nonché la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'elemento costitutivo dell'azione revocatoria di cui si discute;
3) sempre nel merito, di dichiarare ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. non revocabile
l'atto di cessione di diritti immobiliari del 5 aprile 2016 e, conseguentemente, rigettare l'azione revocatoria avanzata dall' ; 4) sempre nel merito, previa CP_4
declaratoria della natura onerosa dell'atto di cessione di diritti immobiliari del 5 aprile 2016, di rigettare l'azione revocatoria dell giacché quest'ultima non ha CP_4
provato in capo alla Sig.ra la sussistenza della scientia e/o consilium fraudis CP_2
di cui all'art. 2901 c.c.; 5) sempre nel merito, condannare l e il Sig. CP_4 [...]
al pagamento delle spese di lite e di giustizia”. P_
Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 04.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 23.01.2025.
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Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dai convenuti di difetto di legittimazione attiva dell in base alla previsione di cui all'art. 76 CP_4
del DPR 602/73, che individua limiti alla pignorabilità dei beni adibiti a casa di abitazione. La norma, infatti, non preveda un'impignorabilità assoluta dell'immobile
“prima casa”, bensì l'improcedibilità dell'azione esecutiva esattoriale, senza tuttavia precludere all'agente della riscossione la possibilità di intervenire nelle procedure esecutive promosse da altri creditori (cfr. Cassazione n. 19270/2014). A ciò si aggiunga che l'azione spiegata è volta a preservare la garanzia patrimoniale del
6 credito, mentre l'eventuale impignorabilità quale condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, potrà essere opposta solo in caso di avvio dell'azione esecutiva.
Neppure rileva la circostanza che sull'immobile sia stata iscritta altra ipoteca, non escludendo la circostanza che anche altri creditori possano soddisfarsi sul bene, seppure nel rispetto di precedenti cause legittime di prelazione e secondo l'ordine di iscrizione.
Ciò premesso, si evidenzia che i presupposti occorrenti all'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sono i seguenti: 1) esistenza di un credito in capo al creditore che agisce;
2) compimento di un atto di disposizione da parte del soggetto debitore, con conseguente eventus damni, ossia pregiudizio che da detto atto possa derivare alle ragioni creditorie 3) scientia fraudis, cioè la consapevolezza di recare pregiudizio al creditore.
Non è oggetto di contestazione, nell'an e nel quantum, la pretesa creditoria dell'attrice verso pari ad € 822.646,62, per cartelle notificate dal 2011 P_
in poi, né l'avvenuta cessione della proprietà dell'appartamento e delle relative pertinenze, siti in Via Maurice Ravel n. 335, che ha comportato una pacifica deminutio patrimonii dell'odierno convenuto.
Al riguardo, deve evidenziarsi che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo quando l'atto da revocare abbia reso la soddisfazione delle pretese creditorie impossibile, ma anche quando l'abbia resa semplicemente più difficoltosa.
La norma codicistica parla infatti di pregiudizio, così richiedendo non necessariamente un danno effettivo, ma il semplice pericolo di danno, quale maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità dell'azione coattiva.
Non è quindi necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo al contrario sufficiente il compimento, da parte del debitore, di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere
7 non solo in una variazione quantitativa del suo patrimonio, ma anche in una mera modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ., sez. I, 10/05/2016, n. 9461; Cass. civ., sez. II, 3/2/2015, n. 1902).
Nel caso in questione, il debitore, costituendosi, neppure ha allegato l'esistenza di ulteriori beni che possano garantire la soddisfazione del credito, deducendo peraltro che sull'immobile risulta iscritta una precedente ipoteca a garanzia di un mutuo di cui
è rimasto titolare, così da risultare quanto meno incerta la possibilità di soddisfazione per l'attrice.
Il terzo requisito si atteggia diversamente a seconda che l'atto posto in essere sia a titolo gratuito o oneroso ed, eventualmente, precedente o successivo all'insorgere della ragione di credito.
L'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. n. 23326 del 27/09/2018).
Nel caso in questione, pacificamente il credito è maturato antecedentemente l'atto di cessione (cartelle di pagamento notificate dal 2011 in poi, per tributi maturati in precedenza a partire dal 2004), così da doversi ritenere il requisito integrato dalla semplice conoscenza del pregiudizio che il trasferimento avrebbe determinato agli interessi del creditore, ossia di diminuire con l'atto posto in essere il proprio patrimonio e la garanzia spettante ai creditori, consapevolezza che la giurisprudenza ritiene possa provarsi anche per presunzioni.
Al riguardo la Cassazione ha affermato: “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento
8 soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore
("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”. (Cass. civ., Sez. III, 01/06/2000, n. 7262; n. 14489 del
29/07/2004).
La gratuità o onerosità dell'atto impugnato rileva sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'atteggiamento psicologico deve essere condotto.
Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore, in quanto il conflitto tra creditore che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo.
La gratuità dell'atto rende dunque irrilevante l'eventuale conoscenza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del terzo e l'atto revocabile alle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
Nel caso di specie, si è obbligato a trasferire la proprietà degli immobili P_
in sede di negoziazione assistita per la separazione consensuale con la coniuge
[...]
, procedendo poi alla stipula dell'atto di cessione in data 05.04.2016. CP_2
Preliminarmente, va richiamato il consolidato orientamento di Cassazione secondo cui: “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero
9 costituisca diritti reali minori) su un immobile, è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale» (Cass. 10443/ 2019; Cass. 8516/ 2006. Da segnalare pure Cass.
15169/ 2022 che ritiene aggredibili da parte dei terzi le disposizioni contenute nel divorzio, ancorché omologato definitivamente). (Cassazione civile sez. III,
03/03/2023, n.6395).
Accertata l'assoggettabilità dell'atto di cessione di diritti immobiliari a revocatoria ordinaria, occorre verificarne la natura, al fine di stabilire l'estensione soggettiva del consilium fraudis.
Pacificamente, per la cessione non è stato previsto il pagamento di alcun prezzo, così da risultare avvenuta a titolo gratuito.
I convenuti ne assumono tuttavia la natura solutoria, per avere la moglie versato, nel
2005, sul conto corrente cointestato, il ricavato della vendita di un proprio immobile, al fine di far fronte al pagamento del mutuo e per essersi assunta, con scrittura privata del 30.3.2005, l'obbligo di contribuire agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo a fronte dell'impegno del marito, rimasto inadempiuto, di trasferirle l'usufrutto sul 50% degli immobili.
10 La detta natura solutoria non può tuttavia ritenersi provata, laddove non vi è prova che il versamento della somma sul conto comune sia avvenuto a titolo di prestito e che il convenuto abbia a sua volta assunto uno specifico impegno alla restituzione.
Neppure risulta decisiva la scrittura privata stipulata dai convenuti in data 30.3.2005, in cui, senza fare menzione alle somme versate dalla sul conto comune il CP_2
precedente 28.2.2005, l'una si impegna a contribuire agli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo, l'altro a trasferire l'usufrutto su ½ dell'immobile.
Se è pacifico che la scrittura non sia stata adempiuta dall' neppure è provato P_
che la abbia invece contribuito al pagamento del mutuo e, comunque, CP_2
seppure l'abbia fatto, che i versamenti siano avvenuti a titolo di prestito e non invece quale contribuzione alle spese familiari. Peraltro, dalla documentazione prodotta
(doc. 7 fascicolo di parte convenuta ), emerge una forte sperequazione P_
reddituale tra i due coniugi, tale da rendere alquanto dubbio che a pagare il mutuo sia stata la moglie, risultando al contrario presumibile che il maggior contributo al menage familiare sia stato in realtà apportato da P_
Neppure è provato che l'atto di cessione di diritti immobiliari operato dai coniugi abbia avuto una funzione integrativa o sostitutiva del mantenimento, considerato che l'accordo di negoziazione assistita intervenuto tra le parti nulla dice in merito e che, in esso, è comunque previsto l'obbligo, a carico di di versare a titolo di P_
mantenimento, per moglie e figli, l'importo di € 1.000,00 mensili, di cui € 600,00 per i figli ed €400,00 per la moglie.
“Si presumono gratuite le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge in sede di separazione consensuale. Tali atti dispositivi possono essere considerati a titolo oneroso qualora ne emerga la giustificazione da una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio o ristoro del contributo apportato al menage familiare, non essendo sufficiente, ai fini dell'onerosità, l'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento o l'esplicita dichiarazione di assenza di spirito di liberalità.”
(Corte d'Appello Milano, sez. IV, 28/02/2018, n. 1078).
11 Ed allora, non essendo previsto il versamento di un prezzo per la cessione e non risultando provata la natura solutoria della stessa rispetto a pregressi debiti dell' verso la , deve ritenersi che l'atto abbia natura gratuita. P_ CP_2
La gratuità dell'atto rende dunque irrilevante l'eventuale conoscenza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie del terzo e l'atto revocabile alle condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., risultando sufficiente la consapevolezza in capo all' del presumibile pregiudizio arrecato con la P_
cessione al credito dell'attore, consapevolezza che la giurisprudenza ritiene possibile provare anche per presunzioni (cfr. Cassazione n. 16221 del 18.6.2019)
Nel caso in questione, l'elevato numero di debiti accumulati per omesso versamento di tributi erariali e locali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative, nonché
l'entità del credito e l'avvenuta cessione, in sede di accordo di separazione, sia degli immobili, sia delle autovetture (in favore della moglie e della figlia), e la mancata deduzione in merito a residui beni o anche ad una disponibilità finanziaria che consenta almeno in parte il pagamento del dovuto, sono circostanze sicuramente indicative della piena consapevolezza da parte dell di ledere attraverso la P_
cessione la pretesa creditoria dell' CP_4
Pertanto, in accoglimento della domanda svolta, deve dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione effettuato da in favore di . P_ CP_2
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n.
13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa, dell'attività svolta e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato) secondo la previsione di cui all'art. 158 del DPR 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
12 • Dichiara inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice
[...]
, l'atto di cessione di diritti immobiliari stipulato in data Parte_1
05.04.2016, a rogito del notaio rep. n. 3231 e racc. n. 1854, SO
avente ad oggetto il trasferimento degli immobili siti in Roma, via Maurice
Ravel n. 335, censiti in Catasto al Foglio 1115, costituiti da:
- Appartamento di abitazione particella 3158, subalterno 501 e particella
3269, subalterno 665, categoria A/7, classe 6;
- Locale garage particella 3158, subalterno 502, categoria C/6, classe 12;
- Posto auto esterno particella 3269, subalterno 46, categoria C/6, classe 8.
• Ordina ad Agenzia del Territorio - Circoscrizione Roma 1, la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
• Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle P_ CP_2
spese di causa nella misura di € 1.713,00 per spese e € 14.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 12.2.2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari
Addetti all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Federica Fralleoni e Dott.ssa Alberta
Sassara Ulivari.
13