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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2562/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Mendicino, Via Amendola n. 29, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Simone Scarpino che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Gilda Avena - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile;
assegno mensile
invalidità civile;
disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di invalidità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992,
non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott.ssa , nominata in prima istanza, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha concluso affermando l'assenza del requisito Per_1
sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente (tra gli allegati alla c.t.u. risultano anche le osservazioni di parte e la “risposta note critiche”, con cui il c.t.u. ha confermato la precedente valutazione).
Le contestazioni della parte ricorrente formulate nel ricorso in opposizione, in merito,
appaiono generiche e non tali da comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che la dott.ssa ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente Per_1
inferiore a quello chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2562/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Mendicino, Via Amendola n. 29, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Simone Scarpino che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Gilda Avena - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile;
assegno mensile
invalidità civile;
disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile o l'assegno mensile di invalidità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992,
non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott.ssa , nominata in prima istanza, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha concluso affermando l'assenza del requisito Per_1
sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, anche in risposta alle osservazioni della parte ricorrente (tra gli allegati alla c.t.u. risultano anche le osservazioni di parte e la “risposta note critiche”, con cui il c.t.u. ha confermato la precedente valutazione).
Le contestazioni della parte ricorrente formulate nel ricorso in opposizione, in merito,
appaiono generiche e non tali da comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che la dott.ssa ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente Per_1
inferiore a quello chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 27.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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