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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colsanti Giudice dott. ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 167/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Emanuela Galbusera.
e
(C.F. , nata il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Mauro Tosoni con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente chiedono che voglia dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai medesimi contratti in data 21.09.1991 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Viganò al n. 10, Serie A, P II, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viganò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti.
Condizioni
• Con riferimento alla figlia , confermare il contributo al mantenimento di euro 200,00 Per_1 mensili posto a carico del padre;
tale contributo, precedentemente versato alla madre, sarà ora corrisposto direttamente alla figlia, sino a che la stessa abiterà presso la madre;
in ipotesi in cui dovesse trasferirsi presso il padre prima di raggiungere l'indipendenza economica, il suo mantenimento sarà a carico del sig. , che vi provvederà direttamente e che Parte_1 percepirà l'Assegno Unico: • L'assegno unico per continuerà ad essere percepito direttamente dalla sig.ra Per_1 Pt_2 sino a che continuerà a vivere presso di lei;
Per_1
• Per quanto riguarda le figlie ed , nulla si deve prevedere in ordine al loro Per_2 Per_3 mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
• La signora dichiara che il signor ha adempiuto integralmente a tutte le Pt_2 Parte_1 obbligazioni economiche precedentemente stabilite e, pertanto, non avanza alcuna ulteriore pretesa nei suoi confronti;
• Le parti confermano la rinuncia reciproca a qualsiasi ulteriore pretesa economica come già stabilito nella modifica della separazione consensuale;
• La spese di lite integralmente sono compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21/09/1991, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Viganò al n. 10
Serie A, P II e dalla loro unione sono nate tre figlie: nata a [...] il Persona_4
25.09.1992, maggiorenne, economicamente indipendente;
, nata a [...] Controparte_1
l'11.8.2001, maggiorenne, economicamente indipendente;
, nata a [...] Controparte_2 il 26.03.2006, maggiorenne non economicamente indipendente.
Il giorno 14.04.2008 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 23.08.2008 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
04/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia , maggiorenne ma non economicamente sufficiente, Controparte_2 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di Viganò il 21/09/1991 tra e trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1991, parte II serie
A numero 10;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Viganò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 08/04/2025
Il Presidente relatore
Dott Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colsanti Giudice dott. ssa Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 167/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. Emanuela Galbusera.
e
(C.F. , nata il [...] in [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Mauro Tosoni con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Le parti congiuntamente chiedono che voglia dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai medesimi contratti in data 21.09.1991 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Viganò al n. 10, Serie A, P II, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viganò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti.
Condizioni
• Con riferimento alla figlia , confermare il contributo al mantenimento di euro 200,00 Per_1 mensili posto a carico del padre;
tale contributo, precedentemente versato alla madre, sarà ora corrisposto direttamente alla figlia, sino a che la stessa abiterà presso la madre;
in ipotesi in cui dovesse trasferirsi presso il padre prima di raggiungere l'indipendenza economica, il suo mantenimento sarà a carico del sig. , che vi provvederà direttamente e che Parte_1 percepirà l'Assegno Unico: • L'assegno unico per continuerà ad essere percepito direttamente dalla sig.ra Per_1 Pt_2 sino a che continuerà a vivere presso di lei;
Per_1
• Per quanto riguarda le figlie ed , nulla si deve prevedere in ordine al loro Per_2 Per_3 mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti;
• La signora dichiara che il signor ha adempiuto integralmente a tutte le Pt_2 Parte_1 obbligazioni economiche precedentemente stabilite e, pertanto, non avanza alcuna ulteriore pretesa nei suoi confronti;
• Le parti confermano la rinuncia reciproca a qualsiasi ulteriore pretesa economica come già stabilito nella modifica della separazione consensuale;
• La spese di lite integralmente sono compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 21/09/1991, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Viganò al n. 10
Serie A, P II e dalla loro unione sono nate tre figlie: nata a [...] il Persona_4
25.09.1992, maggiorenne, economicamente indipendente;
, nata a [...] Controparte_1
l'11.8.2001, maggiorenne, economicamente indipendente;
, nata a [...] Controparte_2 il 26.03.2006, maggiorenne non economicamente indipendente.
Il giorno 14.04.2008 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 23.08.2008 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
04/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia , maggiorenne ma non economicamente sufficiente, Controparte_2 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
Comune di Viganò il 21/09/1991 tra e trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1991, parte II serie
A numero 10;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Viganò per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 08/04/2025
Il Presidente relatore
Dott Marco Tremolada