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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2024, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Buonomo Presidente
dott. Roberto Gentile Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6961 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza collegiale del 18/11/2021 TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
C.F. , .F. , P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
C.F. , in persona del medesimo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_4 tempore SI.ra , elettivamente domiciliate in Roma, Via Paisiello n. Parte_5
55, presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Mescia e dall'avv. Pier Luigi Pellegrino, giusta procura a margine dell'atto d'appello; appellanti
E
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_5 rappresentante ing. elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico CP_2
Rosazza n°32 presso lo studio dell'avv. Ugo De Luca, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Bottazzi;
appellata appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione in appello e Parte_6 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza
[...] Parte_4 Parte_3 definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n°9901/2018, pubblicata il 15/05/2018, non notificata, resa nel giudizio promosso, in primo grado, dalla Controparte_3 nei loro confronti.
[...] §.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati. <con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per controparte_1 contr brevità ) conveniva in giudizio le convenute indicate epigrafe al fine sentir accolte seguenti conclusioni: “voglia l'adito ill.mo tribunale roma, contrariis reiectis, previe declaratorie processuali meglio viste e ritenute ed esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria opportuna, – via principale, accertare l'inadempimento delle convenute Società rispetto alle obbligazioni su di esse gravanti in forza del contratto a data 4 aprile 2006 e, per l'effetto, condannarle tutte, solidalmente fra loro e/o pro quota in ragione della potenza installata presso l'impianto di (e/o secondo diverso criterio meglio ritenuto), alla refusione –in Pt_1 favore di delle spese da essa sostenute per la realizzazione Parte_7 delle infrastrutture comuni, e Cabine di trasformazione, Controparte_4 accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , Pt_1 Parte_2 complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 od a quella (maggiore o minore) eventualmente ritraibile dalla CTU Ing. , oltre interessi moratori dal fatto Per_1 al saldo nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta dall'Ecc.mo Giudice;
– in subordine, accertare la sussistenza di un indebito arricchimento per le convenute Società, derivante dall'implementazione (da parte di
) delle infrastrutture comuni, e Cabine di Controparte_1 Controparte_4 trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestite in e Pt_1
e, per l'effetto, condannare le stesse, solidalmente fra loro e/o pro quota Parte_2 in ragione della potenza installata presso l'impianto di (e/o secondo diverso Pt_1 criterio meglio ritenuto), alla refusione –in favore di delle Parte_7 spese da essa sostenute per la realizzazione della Stazione di Smistamento e delle
Cabine di trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 …. il tutto Pt_1 Parte_2
a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 e seg. c.c., oltre interessi moratori dal fatto al saldo nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta dall'Ecc.mo Giudice”. A sostegno delle proprie ragioni l'attrice esponeva che: 1) nell'anno 2005, la (di seguito aveva GAizzazione_1 Org_2 avviato le procedure per poter realizzare – in Località Montagna del Comune di
– un “Campo Eolico” da allacciare poi alla;
Pt_1 GAizzazione_3
2) nello stesso erano già state avviate altre iniziative di analogo contenuto CP_5 da parte di e, stante l'incapacità degli Parte_8 impianti di rete già presenti in zona a ricevere un nuovo carico dagli impianti in progetto, il Gestore della Trasmissione ( ) aveva prescritto a Org_3 Org_3 Org_4 di costruire una nuova “Stazione di Smistamento”, a servizio di (da Org_2 Org_4 cedere poi allo stesso), e una struttura in grado di contenere un numero sufficiente di
“Cabine di Trasformazione”, tale da soddisfare anche le esigenze degli altri parchi eolici che, di lì a poco, sarebbero stati realizzati da Parte_9
; 3) attesa l'utilità comune delle suddette opere, aveva stipulato
[...] Org_2 con le citate società il contratto del 4/4/2006, ove era stata pattuita la compartecipazione delle stesse alla costruzione delle nuove opere e, in particolare, che: “ si impegna a cedere a dietro sua Org_2 Parte_9 richiesta, il diritto di superficie o di proprietà, relativamente alla porzione di terreno dove dovrà sorgere la stazione di trasformazione della a fronte delle spese Org_5 effettuate dalla e secondo le modalità e le pattuizioni da condividere al Org_2 momento della cessione, esclusivamente a condizione che gli eventuali costi già sostenuti o da sostenere da parte di per la realizzazione del nuovo punto di Org_2 consegna (fidejussione e/o costruzione) vengano ripartiti fra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata”; 4) la in data 7/6/2006 aveva affidato Org_2 alla l'appalto per la realizzazione delle opere connesse Controparte_6 all'implementazione del parco eolico, e cioè la “Sottostazione di Smistamento” per il GRTN (frattanto divenuto e le “Cabine di Trasformazione” a servizio di CP_7
5) la (frattanto subentrata a Parte_9 Org_6 per aver acquistato - con contratto del 5/7/2006 - il ramo d'azienda riferibile Org_2
a tutte le attività inerenti al costruendo campo eolico) aveva trasferito alla Pt_3
su richiesta della medesima, le aree dove avrebbero dovuto sorgere le cabine
[...] di trasformazione, prima ancora che le opere fossero terminate;
6) la Org_6 aveva proceduto all'esecuzione - tramite la - di tutte le opere
[...] CP_6 necessarie all'approntamento della sottostazione e delle cabine di trasformazione necessarie all'implementazione del , spendendo una somma pari a quasi CP_8
€ 6.000.000,00 di cui ben € 1.713.172,13 necessari per realizzare il complesso destinato a ospitare la sottostazione di smistamento e le cabine di trasformazione dei produttori;
7) le Parte_10 Parte_2
e - avevano rimborsato soltanto una parte delle spese sostenute
[...] Parte_1 dall'istante (subentrata a nel mese di aprile 2009) per realizzare le suddette Org_6 opere, rimanendo debitrici della residua somma di € 773.395,00; 8) nel dettaglio: a)
quali firmatarie dell'accordo del Parte_8 Parte_8
4/4/2006; , inoltre, gestiva una porzione delle opere realizzate, avendo Parte_3 la disponibilità degli impianti ubicati sulla part. n. 121 del F. 16, NCT;
b) Pt_1
quale successore di a sua volta subentrata, Parte_4 Org_7 nell'anno 2007, a e utilizzatrice delle opere interessate, site sul Parte_8 mapp. 65 del F. 16, NCT;
c) quale successore a titolo
Pt_1 Parte_1 particolare di , avendone acquistato il ramo di azienda cui è attribuita Parte_3 la gestione del campo eolico di e utilizzatrice delle opere interessate, ubicate
Pt_1 sul mapp. 122 del F. 16, NCT;
d) quale cessionaria dei
Pt_1 Parte_2 rapporti giuridici originariamente facenti capo a in forza del contratto Parte_3 di conferimento del 4/5/2010, attraverso il quale le era stato conferito anche il diritto di allacciamento alla stazione di (con ogni conseguente, connesso onere
Pt_1 economico) e il diritto di sfruttare le strutture site sul mapp. 120, del F. 16, NCT di
; 9) ove non fosse stata riconosciuta la legittimazione passiva delle convenute, Pt_1 le stesse avrebbero dovuto essere comunque condannate alla restituzione delle spese che aveva sostenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo utilizzatrici delle opere in questione. Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di Parte_3 Contr legittimazione attiva della , non risultando sottoscrittrice dalla scrittura del
4/4/2006, né esecutrice delle opere realizzate, né, tantomeno, essendo chiara la vicenda successoria che le aveva conferito il potere di agire in giudizio. La convenuta contestava nel merito l'avversa pretesa e, nel dettaglio, deduceva: 1) che la somma che aveva corrisposto di € 165.500,00 fosse quanto complessivamente dovuto in forza della scrittura del 4/4/2006; 2) l'infondatezza del quantum richiesto dall'attrice, atteso che, al più, avrebbe dovuto rimborsarle solo il costo vivo realmente sostenuto per la costruzione della stazione, nei limiti della sua quota e in ragione della potenza allacciata;
3) l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.;
4) di aver dovuto costruire un cavo interrato di parecchi chilometri per assicurare la fornitura di energia elettrica alla sottostazione in agro di . CP_7 Pt_1 [...] chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e avanzava, nei Pt_3 Contr confronti di , domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento della somma € 200.000,00, con interessi moratori, per aver eseguito le suddette opere Contr anche in favore di . Si costituivano, altresì, Parte_4 Parte_2
e le quali eccepivano il difetto di legittimazione attiva della
[...] Parte_1 Contr
e la loro carenza di legittimazione passiva, non avendo mai assunto obbligazioni nei confronti dell'attrice, né avendo mai avuto rapporti con la stessa;
per ciò che attiene al merito della difesa, si associavano integralmente a quella spiegata da , con eccezione della domanda riconvenzionale. Parte_3 [...]
, invece, rimaneva contumace. In via istruttoria venivano esperite le Parte_8 prove orali nei limiti in cui erano state ammesse e veniva disposta una CTU;
all'esito, sostituito definitivamente il Giudicante, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***** Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, dichiararsi la contumacia di
[...]
che non si è costituita, pur essendo stata ritualmente citata (v. notifica Parte_8 atto di citazione allegata al fascicolo di parte attrice). Sempre in via preliminare occorre ricordare che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio. Orbene, dai richiamati principi si ricava, in primo luogo, che l'eccezione preliminare sollevata da tutte le convenute - Contr in merito al difetto di legittimazione attiva della - attiene non alla legittimazione Contr dell'attrice, bensì al merito, avendo le stesse negato, con tale eccezione, che sia parte dell'accordo sottoscritto in data 4/4/2006 da con Org_2 [...]
e che l'attrice possa ritenersi titolare del diritto azionato in virtù Parte_8 di vicende successorie riguardanti la e la Per gli stessi motivi anche Org_2 Org_6
l'eccezione preliminare sollevata da e Parte_4 Parte_2
- concernente il difetto di legittimazione passiva - andrà esaminata Parte_1 unitamente al merito della causa, avendo tali convenute contestato di essere titolari del rapporto dedotto in giudizio, per non avere mai avuto legami con l'attrice o con i suoi danti causa, e per non essere subentrate a Passando dunque Parte_8 Contr al merito, va evidenziato che, rispetto alla domanda proposta da , alcuna specifica e circostanziata contestazione è stata mossa dalle convenute relativamente al fatto che la abbia disposto la costruzione delle opere, connesse Org_6 alla implementazione del parco eolico, come da contratto stipulato con Parte_3 ed Né sono emerse obiezioni in ordine alla circostanza che la Parte_8
, nelle date del 21/12/2007 e 7/8/2008, acquistò da sia Parte_3 Org_6 la proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di trasformazione a servizio dei parchi di per un corrispettivo di € CP_8 Parte_8
80.000,00, sia la costituzione - sui fondi della stessa - di servitù di Org_6 elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, al prezzo di € 85.000,00 (v. doc. all. sub 4 del fascicolo di parte attrice), per un importo complessivo, dunque, di € Contr 165.500,00. Ciò che è discussa, invero, è innanzitutto la titolarità in capo a del diritto fatto valere nel corrente giudizio, ossia la pretesa a ottenere il rimborso delle spese sostenute per realizzare le opere, atteso che l'attrice non è stata parte del contratto del 4/4/2006, originariamente sottoscritto tra la Org_2 Pt_3 [...]
né risulta aver eseguito concretamente le stesse. Sul punto si Parte_8 Contr osserva come sia legittimata a far valere i diritti ricavabili dalla scrittura del
4/4/2006, giacché, per effetto della cessione del ramo d'azienda del 22/06/2006 (v. doc. all. sub 0_A del fascicolo di parte attrice) pattuita con la stessa la Org_2 GA prima è subentrata a quest'ultima - originariamente quale diventata Org_6 in data 15/4/2009, a seguito del mutamento della Controparte_1 denominazione sociale (v. verbale di assemblea all. sub. 0_B) - nei rapporti relativi al e inerenti alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di Controparte_9 produzione da 24 MW e delle opere e delle infrastrutture connesse all'impianto di produzione medesimo. Al riguardo si osserva, peraltro, che alcuna tempestiva eccezione è stata sollevata in merito all'efficacia di tale “cessione” dalle convenute, le quali si sono limitate invero a contestare genericamente la legittimazione e successione dell'attrice, in ordine al titolo azionato in giudizio. Né può trascurarsi, del resto, che con atto di compravendita del 21/12/2007, acquistò Parte_3 proprio da le aree su cui avrebbero dovuto essere realizzate le Org_6 cabine di trasformazione (v. doc. citato all. sub 4 del fascicolo di parte attrice), avvalendosi verosimilmente della scrittura privata del 4/4/2006, con la quale Org_2 si era impegnata a cedere tali aree a e a dietro richiesta Pt_3 Parte_8
(v. doc. all. sub 2 del fascicolo di parte attrice). Alla luce delle suddette considerazioni può ritenersi, pertanto, che (in principio Controparte_1 denominata sia subentrata nella posizione negoziale facente capo Org_6 originariamente a (relativa al citato accordo del 4/4/2006) e che, avendo Org_2 provveduto direttamente alla costruzione delle opere che qui interessano per mezzo di apposita società appaltatrice ( , risulta legittimata a azionare la CP_10 pretesa originante dal rapporto instaurato ab initio dalla Per ciò che Org_2 concerne, invece, l'eccezione sollevata da e Parte_4 Parte_2
in merito alla estraneità rispetto alla pretesa azionata dall'attrice, Parte_1 si osserva quanto segue. Le suddette convenute hanno negato di aver avuto rapporti con la o suoi danti causa o, ancora, con Al riguardo CP_1 Parte_8 va evidenziato innanzitutto che dalla ricostruzione dei luoghi effettuata in sede di
CTU (v. pag. 12 della relazione peritale) evidentemente attendibile in quanto basata sulla planimetria allegata e riscontrata da appositi sopralluoghi (v. All. E della Contr relazione peritale), emerge come i fondi su cui insistono le opere costruite dalla siano intestate alle convenute e, precisamente: a) F. 16, part. 120…intestato a
“ e occupato dalla sottostazione elettrica del Parte_2 CP_11
gestito da;
b) F. 16, part. 122…intestato a
[...] Parte_2 “ eoccupato dalla sottostazione elettrica del Parte_1 Controparte_9 gestito da;
c) F. 16, part. 125…intestata a “ e Parte_1 Parte_4 occupato dalla sottostazione elettrica del parco eolico Difesa gestito da Parte_4
La circostanza che i summenzionati fondi siano intestati e occupati da tali
[...] Contr società, le quali usufruiscono in concreto delle opere realizzate da , trova giustificazione nelle diverse vicende circolatorie - cui sono state oggetto le aree - conseguenti ad altrettanti trasferimenti di rami di azienda succedutisi nel tempo e riguardanti i terreni relativi al campo eolico. Rilevano, nel dettaglio: a) l'atto di conferimento di ramo d'azienda sottoscritto il 4/5/2010 tra la e la Parte_2
(v doc. all. sub 11 B del fascicolo di parte attrice); b) l'atto di Parte_3 conferimento di ramo d'azienda sottoscritto il 18/3/2008 tra la e la Parte_1
(v doc. all. sub 9); c) l'atto del 30/11/2010 con il quale la società Parte_3
, già subentrata a , costituiva la Org_8 Parte_9 Pt_4
e le conferiva contestualmente il ramo d'azienda relativo all'impianto eolico di
[...]
(v doc. all. sub 8). Ciò tenendo presente che le particelle 120, 122 e 125 del Pt_1
Foglio 16 del catasto fabbricati di derivano dal frazionamento della particella Pt_1
63, originariamente indicante l'intero fondo destinato a ospitare le cabine di trasformazione a servizio dei e GAizzazione_9 acquistato in data 21/12/2007 da quest'ultima società (v. pagg. 9 e 12 della relazione peritale). Tanto premesso è opportuno evidenziare come i citati trasferimenti di proprietà dei terreni sui quali sono stati realizzati le cabine di trasformazione, siano intervenuti tra il 18/3/2008 e il 30/11/2010, ovvero allorquando il rapporto ricavabile dall'accordo del 4/4/2006 non poteva considerarsi del tutto esaurito, giacché, dalla produzione documentale depositata da parte attrice, emerge che: 1) i lavori appaltati da alla si sono protratti sino al Org_6 CP_10
28/5/2009, come attestato dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dall'appaltatore, dal direttore e dal responsabile dei lavori e dal contabilizzatore (v. doc. all. sub 14 del fascicolo di parte attrice); 2) il saldo di quanto dovuto da a è stato corrisposto il Org_6 CP_6
9/7/2009 (v. estratto conto all. sub 17); 3) l'esatta ripartizione dei costi CP_12 Contr sostenuti tra la , la (società che non è parte del presente giudizio) e la CP_7
, è avvenuta solo in via successiva e verosimilmente con la “Relazione sulle Pt_3 carature millesimali”, datata 9/3/2012 (v. doc. all. sub 18), atteso che le convenute non hanno fornito alcuna prova contraria in merito a tale aspetto, salvo sollevare contestazioni non meglio circostanziate. Ebbene il fatto che le proprietà dei terreni destinati a ospitare le cabine di trasformazione furono trasferiti quando ancora erano in corso i lavori di costruzione delle cabine medesime ovvero quando il credito Cont della non poteva ritenersi comunque liquido ed esigibile (stante la necessità di verificare la ripartizione dei costi gravanti individualmente sulle ditte beneficiarie delle opere) fa sì che la disciplina applicabile nel caso di specie risulti quella dettata dall'art. 2558 c.c. (in luogo di quella di cui all'art. 2560, più volte richiamata dalle parti), in forza del quale l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente. E difatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560 c.c., secondo comma, con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c” (v. Cass. n.
11318/2004). Né va trascurato come la disposizione in esame, che mira a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'unità aziendale, mediante un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione del cespite trasferito, prevede l'automatico trasferimento dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda dall'alienante al cessionario, a prescindere da una manifestazione di volontà di quest'ultimo e dalla conoscenza che il medesimo abbia, o possa avere, dell'esistenza e del contenuto dei singoli rapporti che gli vengono trasferiti (v. in tal senso Cass. n.
5636/1996). Rilevato, pertanto, che la , la e la Parte_4 Parte_2
, a fronte dei già citati trasferimenti di rami di azienda, risultano Parte_1 attualmente intestatarie delle sopraindicate aree del nonché Parte_11 beneficiarie in concreto delle opere realizzate sulle stesse dall'odierna attrice, Contr consegue che tali società possono ritenersi obbligate nei confronti della rispetto alla pretesa azionata nel presente giudizio, in quanto, durante l'esecuzione del programma negoziale che può evincersi dall'accordo del 4/4/2006, hanno acquistato i complessi aziendali aventi a oggetto, tra l'altro, gli immobili - strumentali all'esercizio dell'attività aziendale - dove sono state successivamente realizzate le cabine di trasformazione. Premesso, dunque, che la da un lato e le società CP_1 del gruppo , e ) dall'altro, Pt_3 Parte_4 Parte_2 Parte_1 risultano effettivamente titolari del rapporto sostanziale controverso, è possibile affrontare il merito della domanda attorea, al fine di valutarne la fondatezza. Per ciò che concerne l'an della pretesa obbligazione fatta valere dall'attrice, le convenute Contr hanno eccepito che nulla sarebbe più dovuto a in virtù dell'accordo del 4/4/2006, in quanto tale scrittura sarebbe stata rispettata “dal momento che, con la cessione del fondo e la costituzione delle servitù in favore della Società Pt_3
questa ha contestualmente corrisposto l'importo di € 165.000,00
[...] onnicomprensivo anche di tutti i suddetti costi asseritamente sostenuti dalla GA
. Tale eccezione va disattesa, in quanto l'importo di € 165.000,00 4 Org_2 per l'acquisto della proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di Org_6 trasformazione a servizio dei parchi eolici di (€ Pt_3 Parte_8
80.000,00 pagati il 21/12/2007) e per la costituzione - sui fondi della stessa Org_6
- di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio (€ 85.000,00 Org_6 pagati il 7/8/2008) non può ritenersi comprensivo anche delle opere realizzate sui fondi vincolati. Ciò sia in ragione del fatto che alcun riferimento alle suddette opere
è ricavabile direttamente dai contratti di trasferimento della proprietà e di costituzione della servitù (v. doc. citati all. sub 4 del fascicolo di parte attrice) sia Contr perché appare inverosimile che il rimborso dei costi sostenuti dalla per realizzare le opere sulle zone interessate possa essere intervenuto con largo anticipo rispetto all'ultimazione delle opere medesime (avvenuta nel mese di maggio 2009, v. doc. citato all. sub 14). Va aggiunto che la clausola riportata al n. 2 dell'accordo del 4/4/2006 (ove si legge testualmente: “ si impegna a cedere a Org_2 [...]
dietro sua richiesta, il diritto di superficie o di proprietà, Parte_9 relativamente alla porzione di terreno dove dovrà sorgere la stazione di trasformazione della a fronte delle spese effettuate dalla e secondo Org_5 Org_2 le modalità e le pattuizioni da condividere al momento della cessione, esclusivamente a condizione che gli eventuali costi già sostenuti o da sostenere da parte di Org_2 per la realizzazione del nuovo punto di consegna (fidejussione e/o costruzione) vengano ripartiti fra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata”), non porta a ritenere rimborsati alla tutti costi sostenuti e sostenendi Org_6 per la costruzione della stazione di trasformazione (sul postulato per cui la stessa non avrebbe altrimenti ceduto il terreno e le servitù in favore di Org_6
), ma fa invece supporre che, nell'impegno assunto dalla di Parte_3 Org_2 cedere, dietro richiesta di , il diritto di superficie o di proprietà della Parte_12 porzione di terreno che avrebbe ospitato la stazione di trasformazione, dovesse essenzialmente rilevare - in merito ai costi strumentali alla realizzazione del punto di consegna – la ripartizione fra le società proporzionale alla potenza allacciata da ciascuna di esse. Attività evidentemente destinata a intervenire successivamente al citato trasferimento, atteso che le opere, in quel momento, non erano ancora state ultimate. In altri termini, un'interpretazione della scrittura del 4/4/2006 compiuta seguendo le regole fissate dal combinato disposto di cui agli artt. 1362, 1366 e 1369
c.c., fa reputare che l'intento delle parti fosse quello di attribuire una funzione essenziale - nell'economia dell'affare - a una ripartizione dei costi proporzionata alla potenza allacciata da ciascuna delle società godenti delle opere realizzate e non, invece, quello di subordinare il trasferimento della proprietà delle aree destinate a ospitare quelle opere al previo rimborso in concreto di tutti i costi necessari per realizzare le stesse. Ciò posto, passando all'esame del quantum richiesto dall'attore, Contr si rende necessario accertare il valore delle opere realizzate da e individuare la ripartizione pro quota fra le società convenute , e Parte_4 Parte_2
, in base alla potenza elettrica installata negli impianti di rispettiva Parte_1 titolarità. Sul punto occorre evidenziare, infatti, che è lo stesso accordo del 4/4/2006
a disciplinare i rapporti tra le parti secondo una logica divisoria dei costi, facendo riferimento alla potenza allacciata da ciascuna delle società beneficiarie dei punti di consegna, con la conseguenza che le stesse non possono considerarsi responsabili in solido rispetto all'intero credito di € 773.395,00 fatto valere dall'attrice. Né possono ritenersi responsabili le cedenti dei rami d'azienda e , Parte_3 Org_8 già subentrata a , nei confronti dell'attore. In caso di Parte_9 cessione d'azienda, che comporta la successione ope legis nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso. Il cessionario d'azienda, infatti, si trova obbligato a subire le eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dei rapporti contrattuali già rientranti nel patrimonio dell'azienda e sui quali aveva fatto affidamento, mentre il ceduto non può vantare alcun titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana nei confronti del cedente, in ragione, del primo caso, dell'intervenuta novazione soggettiva del negozio e, nel secondo caso, della liceità in sé della cessione (v. Cass. Civ., Sez. II, 15/09/2009, n. 19870). Tanto premesso, per Contr accertare le opere eseguite da per la costruzione e messa in esercizio della
Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione per cui è causa e quantificarne il valore, ripartendolo pro quota fra le convenute in base alla potenza elettrica installata negli impianti eolici di rispettiva titolarità, è stata disposta un'apposita consulenza tecnica d'ufficio; invero la consulenza, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti
(cd. ctu deducente), può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003,
n. 1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n. 11332). Ebbene, dalla relazione peritale emerge innanzitutto come i valori delle opere realizzate dalla società e CP_10 contabilizzati nel computo a consuntivo redatto dal consulente di parte attrice, geom.
(v. doc. all. sub 5 del fascicolo di parte attrice), se confrontati con le tariffe Org_10 ricavabili dal Prezziario DEI Nuove costruzioni dell'epoca della conclusione del contratto di appalto, risultano tendenzialmente in linea con i valori di mercato (v. pag. 15 della relazione peritale). In merito, invece, alla quantificazione e ripartizione Contr del valore delle opere eseguite da , l'ausiliare ha proposto due opzioni di calcolo: a) quella già seguita nella relazione preliminare, sebbene leggermente modificata in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni nn. 4 e 7 proposte dal consulente di parte convenuta, ing. , volta a individuare le opere Per_2 funzionali alla messa in esercizio non solo della stazione di smistamento di ma CP_7 anche delle cabine di trasformazione di ciascuna società e operare poi la ripartizione pro quota secondo le potenze allacciate;
b) quella derivante dall'ulteriore accoglimento del quesito n. 3 proposto dall'ing. , che prevedeva la Per_2 verifica e la ripartizione delle sole opere che, nel computo consuntivo del Geom.
[...] Org_1
venivano indicate come “Parti Comuni”, tralasciando le opere esclusivamente relative alle singole sottostazioni. Al riguardo il Tribunale ritiene di dover seguire la prima opzione offerta dal consulente, in quanto aderente alla clausola riportata al n.
2 dell'accordo del 4/4/2006 [ove si parla genericamente di “costi già sostenuti o da sostenere da parte di per la realizzazione del nuovo punto di consegna Org_2
(fidejussione e/o costruzione)” da ripartire “fra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata”) con conseguente necessità di quantificare il valore di tutte Contr le opere eseguite e/o fatte eseguire dalla per la costruzione e messa in esercizio della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione, ai fini della successiva ripartizione pro quota. Ebbene, il CTU ha chiarito che il valore delle suddette opere, al netto degli scomputi opportunamente effettuati in quanto coinvolgenti la , ammonta a € 695.217,50. A fronte della diversa distribuzione CP_7 delle potenze elettriche installate (Erg = 24,00 MW;
Controparte_1 [...]
= 34,30 MW;
= 14,00 MW;
= Parte_2 Parte_1 Parte_10
13,30 MW) è emerso che i valori delle opere relative a ciascuna delle società interessate sia il seguente: = € 194.920,79; Controparte_1 Parte_2
= € 278.574,30; = € 113.703,80; = €
[...] Parte_1 Parte_10
108.018,61. Trattandosi di valutazioni squisitamente tecniche esposte in maniera chiara e logica, non vi sono motivi per giungere a conclusioni differenti. Va comunque rilevato che le parti hanno reiterato alcune delle contestazioni già sollevate contro la relazione preliminare. Nel dettaglio, parte convenuta pretendeva una riduzione del 20% dei prezzi applicati alla contabilità redatta dal geom.
[...] Org_1
, atteso che trattasi di prezzi di listino e non di mercato, secondo quanto richiesto dal quesito posto al CTU. In riferimento a ciò, l'ausiliare ha chiarito, condivisibilmente, che occorreva verificare la corrispondenza dei lavori effettuati ai valori di mercato (v. pag. 15 della relazione peritale), e non il ricomputo dei lavori medesimi secondo valori di mercato. Sempre parte convenuta richiedeva, inoltre, che nella descrizione dello stato dei luoghi, venisse ricompreso un cavidotto che Pt_3 aveva fatto costruire nell'interesse di onde consentire a
[...] Org_6 quest'ultima di allacciare la propria sottostazione e il proprio parco eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale. Anche da tale osservazione il CTU ha ritenuto discostarsi, considerando l'opera invocata dalla manifestamente ulteriore Pt_3 rispetto a quanto necessario per la costruzione e messa in esercizio della sottostazione di cui al quesito (v. pag. 4 della relazione peritale). Tanto comporta il rigetto della relativa domanda riconvenzionale proposta dalla , diretta Parte_3
a ottenere la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 196.059,50 per il cavidotto eseguito in agro di . Invero parte convenuta non ha allegato la Pt_1 Contr fonte negoziale di tale pretesa (e dunque un contratto stipulato con avente a oggetto la realizzazione o l'utilizzo del cavidotto) e, con riferimento all'azione ex art. 2041 c.c., non ha dimostrato l'avvenuto arricchimento dell'attrice (posto che, come si è detto, il ctu ha accertato l'“ulteriorità” dell'opera). Al riguardo deve essere rilevato che non appare ammissibile la prova testimoniale dedotta sul punto da
, essendo vietato demandare ai testi valutazioni di carattere tecnico (cfr. Parte_3 tra molte Cass. Civ., Sez. Lav., 08/03/2010, n. 5548). In merito, viceversa, alle osservazioni di parte attrice, che ha lamentato il mancato conteggio delle spese tecniche (tra le quali: progettazione e sicurezza) tra i costi affrontati per la realizzazione delle opere eseguite e/o fatte eseguire dalla Erg per la costruzione o messa in esercizio della Stazione di Smaltimento e delle Cabine di trasformazione site sui terreni interessati, il CTU ha evidenziato che nel concetto di “opera eseguita e/o fatta eseguire…per la costruzione e messa in esercizio...” non potevano rientrare le attività libero – professionali ad esse propedeutiche. Anche su tale punto il
Tribunale concorda con la valutazione espressa dal CTU, non potendo trascurarsi che le opere de quibus già di per sé costituiscono il risultato di un insieme di attività, le quali possono ritenersi sufficientemente comprese nella stima complessiva espressa dall'ausiliare. Concludendo, pertanto, sulla domanda di adempimento proposta da parte attrice, la stessa può ritenersi fondata nei confronti di:
[...]
limitatamente alla somma di € 278.574,30; Parte_2 Parte_1 limitatamente all'importo di € 113.703,80; limitatamente alla somma Parte_4 di € 108.018,61. Su tali importi andranno calcolati gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 aventi decorrenza come per legge (art. 4, comma 2, lett. A, D.Lgs. 231/02), ricorrendo, nel caso concreto, un rapporto contrattuale tra imprenditori. Attesa la mancanza di solidarietà tra le convenute, va rigettata la domanda attorea proposta nei confronti di e di . Alla luce delle suesposte Parte_8 Parte_3 considerazioni, deve essere infine disattesa la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di . Le spese di lite, infine, possono essere Parte_3 CP_1 compensate, attesa la sostanziale soccombenza reciproca.>> §.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di
[...]
;
2. In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_8 CP_1
condanna la in persona del legale rappresentante
[...] Parte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 278.574,30, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, della somma di € 113.703,80 e la in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
108.018,61, oltre interessi moratori sulle suddette somme ex D.Lgs. 231/2002, aventi decorrenza come per legge (art. 4, comma 2, lett. A, D.Lgs. 231/02);
3. Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_8 di 4. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_3 Parte_3 nei confronti di 5. Compensa integralmente le spese tra le
[...] Controparte_1 parti.>>
§.
4. Con l'atto di appello le Società Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno formulato le seguenti conclusioni: Pt_3 Parte_4
<< Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, richiesta e deduzione, in riforma parziale della sentenza gravata: (i) in via principale, respingere integralmente la domanda promossa dalla società CP_1
poiché destituita di fondamento e di prova, in fatto ed in diritto, nell'an e
[...] nel quantum;
(ii) in subordine, rideterminare nel quantum le somme dovute dalle società e nella minore Parte_1 Parte_2 Parte_4 misura indicata nel quarto motivo di appello;
con esclusione anche degli interessi moratori come dedotto nel quinto motivo di appello;
(iii) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società Parte_3
condannare la società al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
196.059,50, con interessi legali e moratori ex D.Lgs.231/2002 come per legge, per le ragioni dedotte con il sesto motivo di appello;
e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma dovuta alla appellata deve essere compensata (in tutto o in parte) con quanto dalla stessa dovuto e pocanzi indicato;
(iv) infine, con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione, con interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal pagamento al soddisfo, delle somme che le appellanti hanno dovuto provvisoriamente corrispondere in esecuzione della sentenza di primo grado. In via istruttoria, nella non creduta ipotesi in cui non fossero ritenute pacifiche ed incontestate, oltre che documentalmente già dimostrate, le circostanze sottese alla domanda riconvenzionale spiegata dalle odierne appellanti di cui sopra sub (iii), si insiste per l'ammissione della consulenza tecnica di ufficio chiesta nel primo grado di giudizio dalle odierne appellanti, tesa ad acclarare “la consistenza ed il valore delle opere di collegamento della sottostazione elettrica alla cabina realizzate dalla in favore della società attrice (e/o dei Org_11 Parte_3 suoi danti causa) per l'indispensabile allacciamento del suo parco eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale” (pag. 9 ultimo capoverso della comparsa di costituzione della >>. Parte_3
§.
5. L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_1 in data 10/1/2019, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte d'appello di roma, contrariis reiectis: − in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame collettivamente proposto (test.) dalle società test.) e parte_3 parte_13 parte_4 per le ragioni meglio viste al § i - pagg. 14 ss. presente parte_2 atto (o, estremo denegato subordine, dei motivi nei quali emerga un evidente conflitto interessi fra la parte_10
e le altre Societòà (test.) del gruppo , ivi segnatamente compreso il
[...] Pt_3
SECONDO motivo di appello); − nel merito, in subordine, rigettare integralmente l'avversario atto di appello perché infondato, ivi segnatamente compreso il VI motivo di appello (recante riproposizione di domanda riconvenzionale rigettata in primo grado); − nel merito, in accoglimento del motivo di appello incidentale sub § IV (pagg. 34 e ss. del presente atto) accertare la responsabilità della Società
[...]
(a titolo anche solidale con le Società Parte_3 Parte_3 Pt_1 [...]
e per le obbligazioni restitutorie nei confronti Controparte_13 Parte_4 Pt_1 della Società − nel merito, in accoglimento dei motivi di Controparte_1 appello incidentale di cui al § IX (pag. 51 e ss. del presente atto), condannare le controparti al rimborso, in favore di dell'ulteriore somma Controparte_1
(rispetto a quella già riconosciuta con la sentenza n. 9901/2018) di Euro €
133.016,73 –o a quella meglio vista e ritenuta all'esito della rinnovata CTU che codesta Ecc.ma Corte vorrà disporre– quale rimborso delle c.d. “spese tecniche ed Contr amministrative” sostenute da per la realizzazione delle opere oggetto di causa;
− nel merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui al § X (pag. 53 e ss. del presente atto), condannare le Parte_10 Parte_1
e e al pagamento delle spese legali
[...] Parte_2 Parte_4 del primo grado del giudizio, siccome quantificate nella notula depositata in prime cure e/o comunque nella misura meglio vista e ritenuta, conforme alle disposizioni del D.M. n. 55/2014; − in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere accoglibile uno dei primi tre motivi di gravame ex adverso dispiegati, accertare la sussistenza di un indebito arricchimento per le Società Parte_3 Parte_1
59 e e e per l'effetto condannare le stesse, Pt_3 Parte_2 Parte_4 solidalmente tra loro e/o pro quota in ragione della potenza installata presso l'impianto (e/o secondo diverso criterio meglio visto e ritenuto), alla refusione Pt_1
-in favore di delle spese da essa sostenute per la Controparte_1 realizzazione della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , Pt_1 Parte_2 complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 od a quella (maggiore o minore) emergenda in corso di causa, il tutto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e ss, oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta da codesta Ecc.ma Corte;
− in via istruttoria, ed in subordine all'ipotesi in cui non si ritengano le stesse già provate e correttamente ripartite, disporsi rinnovazione della CTU al fine di quantificare l'ammontare delle spese tecniche sostenute da per la realizzazione dell'intervento de quo e Controparte_1 per la loro ripartizione fra i soggetti obbligati. Vinte le spese e gli onorari tutti del giudizio". Con riserva di ogni diverso e maggior diritto, ragione ed eccezione, di diverse e migliori conclusioni e di eventuali deduzioni e produzioni interessanti ai fini del decidere.>>
§.
6. In relazione all'udienza fissata per il giorno 18/11/2021, la Corte, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, con provvedimento, depositato in data 27/9/2021, ha invitato le parti a depositare per via telematica, entro il giorno 10/11/2021, il foglio di precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la comparsa conclusionale e l'ulteriore termine di giorni venti per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la memoria di replica. §.
7. Le appellanti principali e Parte_6 Parte_2 [...]
con nota di trattazione scritta depositate in data Pt_4 Parte_3
17.11.2021, hanno così concluso:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, richiesta e deduzione, in riforma parziale della sentenza gravata: (i) in via principale, respingere integralmente la domanda promossa dalla società CP_1
poiché destituita di fondamento e di prova, in fatto ed in diritto, nell'an e
[...] nel quantum;
(ii) in subordine, rideterminare nel quantum le somme dovute dalle società e nella minore Parte_1 Parte_2 Parte_4 misura indicata nel quarto motivo di appello;
con esclusione anche degli interessi moratori come dedotto nel quinto motivo di appello;
(iii) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società Parte_3
condannare la società al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
196.059,50, con interessi legali e moratori ex D.Lgs.231/2002 come per legge, per le ragioni dedotte con il sesto motivo di appello;
e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma dovuta alla appellata deve essere compensata (in tutto o in parte) con quanto dalla stessa dovuto e pocanzi indicato;
(iv) infine, con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione, con interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal pagamento al soddisfo, delle somme che le appellanti hanno dovuto provvisoriamente corrispondere in esecuzione della sentenza di primo grado. In via istruttoria, nella non creduta ipotesi in cui non fossero ritenute pacifiche ed incontestate, oltre che documentalmente già dimostrate, le circostanze sottese alla domanda riconvenzionale spiegata dalle odierne appellanti di cui sopra sub (iii), si insiste per l'ammissione della consulenza tecnica di ufficio chiesta nel primo grado di giudizio dalle odierne appellanti, tesa ad acclarare “la consistenza ed il valore delle opere di collegamento della sottostazione elettrica alla cabina realizzate dalla in favore della società attrice (e/o dei Org_11 Parte_3 suoi danti causa) per l'indispensabile allacciamento del suo alla Rete di CP_8
Trasmissione (pag. 9 ultimo capoverso della comparsa di costituzione Org_3 della Si chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione, Parte_3 con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi. Infine, si rifiuta espressamente il contraddittorio su ogni avversa domanda, eccezione e difesa, che sia nuova ovvero tardivamente proposta oppure ancora irritualmente proposta nel corso del giudizio, anche in sede di precisazione delle conclusioni e con le omologhe note di trattazione scritta.” §.
8. L'appellata con note di precisazione delle conclusioni per Controparte_1 trattazione scritta depositate in data 10/11/2021 ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis: − in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame collettivamente proposto dalle Società
e Parte_14 Parte_13 Parte_4 Parte_2 per le ragioni meglio viste al § I - pagg. 14 e ss. del presente atto (o, in via di estremo denegato subordine, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di gravame nei quali emerga un evidente conflitto di interessi fra la Società e le altre Parte_3
Società del gruppo , ivi segnatamente compreso il motivo di Pt_3 Pt_15 appello);− nel merito, in subordine, rigettare integralmente l'avversario atto di appello perché infondato, ivi segnatamente compreso il VI motivo di appello
(recante riproposizione di domanda riconvenzionale rigettata in primo grado); − nel merito, in accoglimento del motivo di appello incidentale sub § IV (pagg. 34 e ss. del presente atto) accertare la responsabilità della Società (a titolo Parte_3 anche solidale con le Società per le Parte_3 Pt_1 Parte_2 obbligazioni restitutorie nei confronti della − nel Pt_6 Controparte_1 merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui al § IX (pag. 51 e ss. del presente atto), condannare le controparti al rimborso, in favore di
[...]
dell'ulteriore somma (rispetto a quella già riconosciuta con la sentenza CP_1
n. 9901/2018) di Euro € 133.016,73 –o a quella meglio vista e ritenuta all'esito della rinnovata CTU che codesta Ecc.ma Corte vorrà disporre– quale rimborso delle c.d. Contr
“spese tecniche ed amministrative” sostenute da per la realizzazione delle opere oggetto di causa;
− nel merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui al § X (pag. 53 e ss. del presente atto), condannare le
[...]
e Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_4 al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio, siccome quantificate nella notula depositata in prime cure e/o comunque nella misura meglio vista e ritenuta, conforme alle disposizioni del D.M. n. 55/2014; − in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse ritenere accoglibile uno dei primi tre motivi di gravame ex adverso dispiegati, accertare la sussistenza di un indebito arricchimento per le
[...]
e e Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_4
e per l'effetto condannare le stesse, solidalmente tra loro e/o pro quota in
[...] ragione della potenza installata presso l'impianto (e/o secondo diverso criterio Pt_1 meglio visto e ritenuto), alla refusione -in favore di delle Controparte_1 spese da essa sostenute per la realizzazione della Stazione di Smistamento e delle
Cabine di trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 od a Pt_1 Parte_2 quella (maggiore o minore) emergenda in corso di causa, il tutto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e ss, oltre interessi moratori di cui al
D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta da codesta Ecc.ma Corte;
- in via istruttoria, ed in subordine all'ipotesi in cui non si ritengano le stesse già provate e correttamente ripartite, disporsi rinnovazione della CTU al fine di quantificare l'ammontare delle spese tecniche sostenute da per la realizzazione Controparte_1 dell'intervento de quo e per la loro ripartizione fra i soggetti obbligati. Con vittoria di spese per competenze professionali ed onorari del giudizio tutti, oltre accessori di legge per spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%)”.
§.
9. L'appello principale è infondato.
§.10. Con il primo motivo le appellanti principali censurano la sentenza impugnata lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
Le appellanti deducono che l'attrice non abbia provato che il preteso credito fosse riferibile al ramo di azienda oggetto di cessione.
§.11. Con il secondo motivo le appellanti principali censurano la sentenza impugnata laddove si è ritenuto sussistere la legittimazione passiva delle appellanti Parte_1
e ai sensi dell'art. 2558 c.c..
[...] Parte_2 Parte_4
Le appellanti evidenziano che l'attrice ha agito in giudizio nei confronti delle convenute, ritenendole solidalmente obbligate all'adempimento, ai sensi dell'art. 2560 c.c., senza allegare né dimostrare che il preteso credito fosse annotato nei libri contabili obbligatori della cedente.
§.12. Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata ove si è Orga [... ritenuto che l'importo di € 165.000,00, corrisposto dalla alla Parte_3 per l'acquisto della proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di Org_6 trasformazione a servizio dei parchi eolici di e Parte_3 Parte_8 per la costituzione di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, non fosse comprensivo anche del costo delle opere realizzate dalla cedente sui fondi vincolati.
§.13. Con il quarto motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata in relazione alla quantificazione del valore delle opere eseguite dall Controparte_1
Le appellanti deducono che: la domanda attorea non è fornita di riscontro probatorio;
il Tribunale ha erroneamente scelto l'opzione di calcolo offerta dal C.T.U. comprensiva dei costi per la realizzazione delle sottostazioni;
non risulta detratta la somma che l'attrice ha ammesso di aver percepito;
i prezzi indicati nel computo non corrispondono ai valori di mercato, per cui vanno ridotti del 20%.
§.14. Con il quinto motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata nel punto in cui si dispone il pagamento degli interessi moratori D.Lgs. 231/2002.
Le appellanti a sostegno della doglianza evidenziano che: la causa del mancato pagamento non è imputabile al debitore ma al creditore che ha richiesto il pagamento di una somma superiore di ben oltre € 227.000,00 rispetto a quanto si assume dovuto;
il preteso creditore non ha mai dedotto di aver presentato alle odierne appellanti alcuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente né ha indicato la decorrenza degli interessi moratori attribuita dal Tribunale.
§.15. Con il sesto motivo l'appellante principale censura la sentenza Parte_3 impugnata ove si rigetta la domanda riconvenzionale ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 196.059,50, in favore di essa appellante, quale corrispettivo di opere dalla stessa eseguite nel in agro di CP_8 Pt_1 ovvero in subordine per arricchimento senza causa.
L'appellante deduce di aver realizzato il cavidotto indispensabile per l'entrata in esercizio della sottostazione elettrica e prodotto l'istanza con allegati tecnici e l'autorizzazione rilasciata per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica in cavo interrato.
§.16. Va preliminarmente esaminata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata sul presupposto che tra le Controparte_1 appellanti, costituite in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, sussista un evidente conflitto di interesse.
L'appellata evidenzia che: la domanda proposta in primo grado dall è stata accolta nei Controparte_1 confronti delle società e sul Parte_1 Parte_2 Parte_4 presupposto che nella fattispecie si applichi l'art. 2558 c.c. e rigettata nei confronti della società Parte_3
in caso di accoglimento dell'appello principale e qualora dovesse essere ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c. 1° c., dovrà essere condannata al pagamento delle somme richieste dall'attrice la sola Parte_3
§.16.1. Va considerato che:
la domanda di condanna al pagamento proposta, in primo grado, dall'
[...] nei confronti di tutte le convenute, accolta nei confronti delle società CP_1
e è stata rigettata nei Parte_1 Parte_2 Parte_4 confronti della per cui quest'ultima non ha interesse ad impugnare Parte_3 la sentenza di primo grado sul punto;
in caso di accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto dall la potrebbe essere condannata, in via Controparte_1 Parte_3 esclusiva, al pagamento delle somme eventualmente spettanti alla prima.
Conseguentemente la ha interesse alla conferma della sentenza Parte_3 impugnata ove si dispone la condanna al pagamento delle altre convenute - salvo che l'appello principale non venga accolto sulla base delle eccezioni preliminari di merito o in relazione alle quantificazioni- onde poter beneficiare, in caso di estensione della pronuncia di condanna nei propri confronti, degli effetti positivi derivanti dalla solidarietà passiva;
per cui, nella fattispecie, sussiste un parziale conflitto d'interessi tra le appellanti.
Considerato, inoltre, che:
il conflitto di interessi non investe l'intero contenuto dell'appello principale;
la ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione al Parte_3 rigetto della domanda riconvenzionale;
la Suprema Corte, in relazione a un giudizio di cassazione, ha affermato, che nel caso in cui tra due tra o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro (Cassazione n. 24839/2022 e n. 15183/2005);
di conseguenza, la Corte, in applicazione di tale principio estensibile al presente giudizio, non rinvenendo ulteriori ragioni di conflitto d'interesse reali o potenziali tra le appellanti principali, dichiara inammissibile il secondo motivo dell'appello principale il cui accoglimento potrebbe volgere effetti negativi sulla posizione della
Parte_3
§.17. Procedendo, quindi, all'esame del primo motivo dell'appello principale, si osserva che dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'espletata C.T.U. emerge quanto segue.
Nell'anno 2005 la avviava le procedure GAizzazione_1 Org_2 per realizzare – in Località Montagna del Comune di – un “Campo Eolico” da Pt_1 allacciare poi alla Rete di Trasmissione Nazionale.
Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ( ) prescriveva a detta società Org_4 di costruire una nuova “Stazione di Smistamento”, a servizio del , e una Org_4 struttura in grado di contenere un numero sufficiente di “Cabine di Trasformazione”, tale da soddisfare anche le esigenze degli altri parchi eolici.
In data 4/4/2006 le società (WWEH), GAizzazione_1 Parte_3
[... ed (quest'ultime avevano in corso l'iter amministrativo per Parte_8 conseguire l'autorizzazione alla costruzione di due parchi eolici nel comune di , Pt_1 località Montagna e Difesa) sottoscrivevano una scrittura privata con la quale:
∙ si impegnavano a collaborare per sviluppare e redigere la documentazione tecnico progettuale da consegnare a relativamente alla sottostazione di consegna e CP_7
a dividere i costi di ingegnerizzazione;
∙ la si impegnava a cedere alle società ed Org_2 Parte_3 Parte_8
il diritto di superficie o di proprietà, relativamente alla porzione di terreno dove
[...] sarebbe sorta la stazione di trasformazione della esclusivamente a Parte_16 condizione che gli eventuali costi già sostenuti o da sostenere da parte di per Org_2 la realizzazione del nuovo punto di consegna venissero ripartiti tra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata, secondo le modalità da condividere al momento della cessione.
La società con contratto del 22 giugno 2006, cedeva e trasferiva alla Org_12
(art. 2.1.), al fine della realizzazione e sfruttamento del Parco Org_6 Parte_17 CP_8 di , la piena proprietà del Ramo di Azienda (art. 2.2) costituito: Pt_1
(I) dalle attività e dalle passività, relative al , analiticamente Controparte_9 indicate nella Situazione Patrimoniale al Maggio 2006, precedentemente scambiata tra le parti;
(II) dai diritti di superficie acquisiti per la durata di anni 29 (ventinove) e da tutti gli obblighi, pagamenti, garanzie, pattuizioni contenuti nei contratti di cui al seguente articolo 5.4., a far data dalla stipula di questi ultimi e per tutta la loro durata, sui terreni siti nel Comune di Faeto (FG), località “Niola Frassinelle”, e precisamente sui terreni della superficie catastale complessiva di mq 404.917 censiti presso l'ufficio del Territorio di Foggia catasto terreni del Comune di (n.d. C. descritti); Pt_1
(III) da tutti gli studi, ricerche, certificazioni anemologiche nonché da tutti i progetti presentati alle competenti autorità nonché da tutti i progetti debitamente autorizzati dalle medesime autorità ed enti competenti per la costruzione del;
Controparte_9 nonché dal complesso di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di assenso comunque denominati emessi o approvati dall'Amministrazione Comunale di e da ogni altra autorità o ente competente a carattere nazionale, regionale e/o Pt_1 locale o semplicemente inviati alle suddette autorità.
Orga Successivamente, la Org_6
∙ con contratto di appalto stipulato a Milano in data 1 giugno 2007 affidava alla l'esecuzione delle opere per la realizzazione del parco di Controparte_10 CP_8
(12 aerogeneratori da 2 MW ciascuno); Pt_1
∙con atto del 21 dicembre 2007, trasferiva alla a fronte del Parte_3 corrispettivo di € 80.000,00, la proprietà delle aree destinate ad ospitare le cabine di trasformazione a servizio dei Org_9 Parte_18
ossia il fondo identificato in Catasto al foglio 16 particella 63 (che, a
[...] seguito di successivi frazionamenti, generò le attuali 120, 121, 122 e 125). ∙ con atto del 7 agosto 2008, costituiva sul proprio fondo sito in agro di alla Pt_1 contrada “Frassinelle”, esteso ettari due are trentasette e centiare 36, a fronte del corrispettivo di € 85.500,00, servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, in favore dell'area nella disponibilità di Parte_3
§.18. Il giudice di primo grado ha già accertato che non è in contestazione tra le parti che:
la in data 15/4/2009, a seguito del mutamento della denominazione Org_6 sociale, è divenuta Controparte_1
le opere oggetto di causa insistono sui fondi:
a) F. 16, part. 120,intestato a e occupato dalla sottostazione Parte_2 elettrica del gestito da;
Controparte_11 Parte_2
b) F. 16, part. 122,intestato a e occupato dalla sottostazione Parte_1 elettrica del gestito da;
Controparte_9 Parte_1
c) F. 16, part. 125, intestato a e occupato dalla sottostazione Parte_4 elettrica del parco eolico Difesa gestito da Parte_4
i lavori appaltati da alla si sono protratti sino al Org_6 CP_10
28/5/2009;
le proprietà dei terreni destinati a ospitare le cabine di trasformazione è stata trasferita quando i lavori di costruzione delle cabine erano in corso e quando il credito della Cont
non poteva ritenersi liquido ed esigibile.
§.19. Tutto ciò considerato, e, in particolare, tenuto conto:
del contenuto e del senso complessivo del contratto del 22 giugno 2006 intercorso tra la ( e la GAizzazione_1 Org_2 Org_13
del comportamento della che ha affidato alla Org_13 CP_10
l'esecuzione delle opere per la realizzazione del parco eolico di;
Pt_1
di conseguenza, ben può ritenersi provato, nonostante la mancata produzione della
“Situazione Patrimoniale” richiamata nel contratto di cessione, che la Org_12 abbia ceduto alla l'intero ramo d'azienda destinato allo sviluppo e Org_13 alla realizzazione del , costituito dalle attività, passività, beni, Controparte_9 studi, progetti, autorizzazioni, contratti e diritti connessi, tra i quali l'accordo stipulato del 4/4/2006 con la , in quanto GAizzazione_1 Org_2 finalizzato alla realizzazione e allo sfruttamento del . Controparte_9
D'altro canto, come già considerato dal giudice di primo grado, la Parte_3 con atto del 21/12/2007, avvalendosi verosimilmente della scrittura del 4/4/2006, ha acquistato proprio dalla le aree su cui avrebbero dovuto essere Org_13 realizzate le cabine di trasformazione.
In tale contesto non vi è dubbio che la già Controparte_1 Org_13 subentrata nella posizione negoziale facente capo originariamente a (accordo Org_2 del 4/4/2006), abbia titolo per chiedere alle società Parte_1 [...]
e a loro volta succedute nell'altra posizione Parte_2 Pt_4 Parte_3 contrattuale, ai sensi dell'art. 2558 c.c., il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del nuovo punto di consegna del , per cui le Controparte_9 doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.20. La censura mossa con il terzo motivo dell'appello principale è infondata.
§.20.1. Nei contratti del 21/12/2007 e 7/8/2008, con il quali la ha Org_6 ceduto alla la proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di Parte_3 trasformazione a servizio dei parchi eolici di e ha Parte_8 Parte_8 costituto – sui fondi della stessa - la servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso Org_6
e passaggio, non si rinviene alcuna espressione da cui desumere che i corrispettivi versati dalla alla fossero remunerativi anche dei costi Parte_3 Org_6 sostenuti dalla cedente per la realizzazione del nuovo punto di consegna.
Considerato, inoltre, che:
giacché i lavori di realizzazione del sono terminati dopo la data Controparte_9 di perfezionamento di tali contratti, non sussistono elementi per ritenere che il corrispettivo, all'epoca, fosse esigibile;
le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili agli effetti dell'art. 2729 cod. civ. (Cass. S. n. 7015/2012); il difensore della ha precisato che l'affermazione contenuta in Controparte_14 Cont propri atti difensivi che una parte delle somme dovute da ad sia stata Pt_3 rimborsata già prima del giudizio, debba ritenersi un refuso;
pertanto, viste le risultanze documentali e in mancanza di elementi univoci, non può ritenersi raggiunta la prova, quant'anche presuntiva, dell'avvenuto rimborso dei detti costi, pertanto le doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.21. Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
Va considerato che:
con la scrittura privata del 4/4/2006, titolo negoziale posto a base della domanda, la si impegnava a cedere alle società ed Org_2 Parte_3 Parte_8 il diritto di superficie o di proprietà della porzione di terreno dove sarebbe sorta la stazione di trasformazione della a condizione che gli eventuali Parte_16 costi già sostenuti o da sostenere da parte di per la realizzazione del nuovo Org_2 punto di consegna venissero ripartiti tra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata, secondo le modalità da condividere al momento della cessione;
al C.T.U. è stato conferito l'incarico, tra l'altro, di: descrivere le opere eseguite e/o fatte eseguire dalla Società per la costruzione e messa in Controparte_1 esercizio della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione;
quantificare il valore di tali opere da ripartire pro quota fra le società , Parte_3
, , , in base alla Parte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_8 potenza elettrica installata negli impianti eolici di rispettiva titolarità; verificare se il valore delle opere corrispondesse al valore di mercato delle stesse;
l'ausiliario, nell'esprimere il proprio convincimento che i valori delle opere, come contabilizzati, fossero corrispondenti ai coevi valori di mercato, ha chiarito, altresì, di aver preso a metro di riferimento il Prezziario dell'epoca GAizzazione_14 della conclusione del contratto di appalto e nel contempo di aver potuto verificare che i prezzi applicati nell'appalto in questione rientravano entro un range tollerabile con le normali fluttuazioni del mercato reale dei lavori. Ciò stante:
le conclusioni del C.T.U. appaiono frutto di un'indagine completa e congruamente motivate;
la prima opzione di calcolo offerta dal CTU, comprensiva di tutte le opere fatte Contr eseguire dalla per la costruzione e messa in esercizio della stazione di smistamento e delle cabine di trasformazione, come già evidenziato dal Tribunale, è da ritenersi la più aderente ai criteri di ripartizione prefigurati dalle parti;
di conseguenza, non rinvenendosi motivi per discostarsi da tali valutazioni, le doglianze mosse con il motivo, per il resto assorbite dallo scrutinio dei precedenti motivi, non possono essere accolte.
§.22. La doglianza mossa con il quinto motivo è infondata.
Va considerato che, ai sensi del D.L.gs. 231/02, nel caso di transazioni commerciali ovvero di contratti comunque denominati tra imprese, il creditore (art. 3) ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli
4 e 5, salvo che il creditore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (l'art. 4, comma 1). Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare (art. 4, comma 2, lettera A) il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Nella fattispecie:
l'attrice ha richiesto il pagamento delle somme ritenute di sua spettanza con l'atto di citazione;
è stata accertata la sussistenza del credito dell'attrice, anche se in misura minore a quella richiesta, nei confronti delle società Pt_3 Parte_1 Parte_2
[...] Parte_4
Considerato, inoltre, che: la circostanza che l'attrice abbia richiesto somme maggiori rispetto a quelle accertate non giustifica il mancato pagamento di quanto dovuto da parte degli obbligati;
giacché gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, la circostanza che la non abbia indicato la decorrenza è irrilevante;
Controparte_1
conseguentemente, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la corresponsione degli interessi moratori sugli importi dovuti e le doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.23. La censura mossa con il sesto motivo dell'appello principale è infondata.
La nel proporre la domanda riconvenzionale, ha dichiarato di aver Parte_3 costruito una linea elettrica MT un cavo interrato per la fornitura di energia elettrica alla sottostazione in agro Faeto (FG), opera essenziale per l'entrata in CP_7 esercizio del della società attrice. CP_8
Il giudice di primo grado ha già accertato che la non ha allegato il Parte_3 titolo negoziale in virtù della quale ha richiesto la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 196.059,50, per cui la domanda riconvenzionale di pagamento posta su base contrattuale non è fornita di supporto probatorio.
Considerato, inoltre, che:
la linea elettrica MT era destinata alla fornitura di energia elettrica la sottostazione
; CP_7
al CTU non possono essere demandate indagini esplorative;
manca la prova della residualità dell'azione, dovendosi presumere l'astratta possibilità per l'attrice di proporre altra azione contrattuale (committente); manca la prova dell'avvenuto arricchimento dell'attrice.
Conseguentemente: le domande riconvenzionali proposte dalla non Parte_3 possono essere accolte, le doglianze mosse con il motivo sono infondate e l'appello principale va rigettato.
§.24. Appello incidentale. §.25. Con il primo motivo la censura la sentenza impugnata Controparte_1 laddove si afferma che le cedenti dei rami di azienda e Parte_3 Org_8 non possono ritenersi responsabili delle obbligazioni derivanti dal contratto del
[...]
4/4/2006 giacché il cedente risponde del buon fine dei contratti soltanto nei confronti del cessionario, ex art. 2558, comma 2, e non anche nei confronti del contraente ceduto, deducendone la nullità per vizio di ultrapetizione.
L'appellante incidentale evidenzia che la firmataria dell'accordo Parte_3 del 4/4/2006, non ha mai eccepito di essere carente di legittimazione passiva rispetto alle domande della Parte_19
L'appellante incidentale, inoltre, censura la sentenza impugnata nello stesso punto, per altro aspetto da valutarsi in caso di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, ovvero deducendo che l'alienante, ai sensi dell'art. 2560 c.c., 1 co., non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito.
§.26. La censura è infondata.
§.26.1. La Suprema Corte ha chiarito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Cass. Sez. U, S. n. 2951/2016).
§.26.2. Nel caso in concreto la nel costituirsi in giudizio in primo Parte_3 grado, ha chiesto respingersi la domanda della controparte, poiché destituita di fondamento e di prova, contestando la legittimazione attiva, sostanziale e processuale della società attrice, precisando di non aver sottoscritto il preteso contratto del
4.4.2009.
Conseguentemente, stante quanto contestato e richiesto dalla convenuta, in mancanza di un riconoscimento del diritto attoreo da parte della convenuta, non si ravvisa il dedotto vizio di ultrapetizione, per cui la doglianza mossa con il motivo è infondata. §.27. Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la Controparte_1 sentenza impugnata lamentando che il giudice non le abbia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese tecniche sostenute per la costruzione e messa in esercizio della stazione di smaltimento e delle cabine di trasformazione site sui terreni oggetto di causa sul presupposto che le medesime possano ritenersi comprese nella stima complessiva espressa dal C.T.U..
L'appellante incidentale evidenzia che nessuna opera edile può essere legittimamente eseguita senza attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Nel contempo quantifica l'ammontare degli oneri tecnici di progettazione, direzione lavori, cantiere/tecnico, collaudi, prove e archeologia in complessivi € 133.016,73 ovvero nella misura da determinarsi mediante C.T.U., di cui chiede il rinnovo.
§.28. La censura è infondata.
Va considerato che: al C.T.U., come già rilevato, è stato conferito l'incarico, tra l'altro, di descrivere le opere eseguite e/o fatte eseguire dalla per la Parte_20 costruzione e messa in esercizio della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione;
nel concetto di opera non possono farsi rientrare le attività libero – professionali ad esse propedeutiche;
la richiesta di rinnovazione della CTU al fine di quantificare l'ammontare delle spese tecniche sostenute da è stata proposta dopo lo spirare del Controparte_1 termine utile per la formulazione delle istanze istruttorie, pertanto è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva e comunque esplorativa.
Ciò stante, la doglianza mossa con il motivo è infondata.
§.29. Con il terzo motivo (terzo appello incidentale) la si duole Controparte_1 Contr della compensazione delle spese processuali tra la e le società
[...]
e e nonostante le Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 medesime siano risultate soccombenti.
La censura è fondata. Nel caso di specie le società e Parte_2 Parte_1 Parte_9
e in primo grado, sono risultate soccombenti anche se l'importo
[...] Parte_4 richiesto dall'attrice è stato ridotto.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte (Cass. 32061/2022).
Di conseguenza, in applicazione del suindicato principio la sentenza di primo grado va riformata sul punto, tenendo conto, comunque, dell'esito complessivo del giudizio.
§ 30. In conclusione: l'appello principale va rigettato;
l'appello incidentale va accolto parzialmente;
in parziale riforma della sentenza di primo grado, che va confermata per il resto, le spese processuali di primo grado tra Parte_1 [...]
e l tenuto conto Parte_2 Parte_4 Controparte_1 dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza preminente delle prime tre, vanno compensate nella misura di 1/3, mentre per i rimanenti 2/3 vanno poste a carico delle società Parte_1 Parte_2 Parte_4 in solido, e liquidate in favore dell ai sensi del DM n. Controparte_1
55/2014, valore della causa da € 260.001 a € 520.000, compensi medi;
le spese giudiziali di secondo grado:
a) tra la e la tenuto conto dell'esito Controparte_1 Parte_3 complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate;
b) tra e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
tenuto conto di quanto considerato per il giudizio di primo grado, vanno CP_1 compensate nella misura di 1/3, mentre per i rimanenti 2/3 vanno poste a carico delle società in solido, e Parte_1 Parte_2 Parte_4 liquidate in favore dell ai sensi del DM n. 55/2014, valore Controparte_1 della causa da € 260.001 a € 520.000, compensi medi.
§.31. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Contr sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale civile di Roma n°9901/2018, pubblicata il 15/05/2018, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, dichiara compensate le spese processuali di primo grado tra Parte_1 Parte_2 [...]
e l nella misura di 1/3 e condanna le società Pt_4 Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento dei Parte_1 Parte_2 Parte_4 Contr rimanenti due terzi in favore della che liquida, in tale misura, Controparte_1 in complessivi € 15.981,31, di cui, € 1.010,00 per spese, € 2.362,66 per la fase di studio, € 1.558,66 per la fase introduttiva, € 6.940,66 per la fase istruttoria, € 4.109,33 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali di secondo grado tra la
[...]
e la Controparte_1 Parte_3
4) dichiara compensate le spese processuali di secondo grado tra Parte_1
e l nella misura di 1/3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1
e condanna le società in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido, al pagamento dei rimanenti due terzi in favore della Controparte_1 che liquida, in tale misura, in complessivi € 15.112,66, di cui € 1.700,00 per spese, € 2.926,00 per la fase di studio, € 1.701,33 per la fase introduttiva, € 3.920,00 per la fase istruttoria, € 4.865,33 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara le appellanti principali Parte_1 Parte_2 [...]
e tenute a versare un ulteriore importo, a titolo di Pt_4 Parte_3 contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2022.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. Giovanni Buonomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Buonomo Presidente
dott. Roberto Gentile Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6961 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza collegiale del 18/11/2021 TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
C.F. , .F. , P.IVA_2 Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
C.F. , in persona del medesimo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_4 tempore SI.ra , elettivamente domiciliate in Roma, Via Paisiello n. Parte_5
55, presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Mescia e dall'avv. Pier Luigi Pellegrino, giusta procura a margine dell'atto d'appello; appellanti
E
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_5 rappresentante ing. elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico CP_2
Rosazza n°32 presso lo studio dell'avv. Ugo De Luca, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Bottazzi;
appellata appellante incidentale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione in appello e Parte_6 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la sentenza
[...] Parte_4 Parte_3 definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n°9901/2018, pubblicata il 15/05/2018, non notificata, resa nel giudizio promosso, in primo grado, dalla Controparte_3 nei loro confronti.
[...] §.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati. <con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito per controparte_1 contr brevità ) conveniva in giudizio le convenute indicate epigrafe al fine sentir accolte seguenti conclusioni: “voglia l'adito ill.mo tribunale roma, contrariis reiectis, previe declaratorie processuali meglio viste e ritenute ed esperita l'attività istruttoria ritenuta necessaria opportuna, – via principale, accertare l'inadempimento delle convenute Società rispetto alle obbligazioni su di esse gravanti in forza del contratto a data 4 aprile 2006 e, per l'effetto, condannarle tutte, solidalmente fra loro e/o pro quota in ragione della potenza installata presso l'impianto di (e/o secondo diverso criterio meglio ritenuto), alla refusione –in Pt_1 favore di delle spese da essa sostenute per la realizzazione Parte_7 delle infrastrutture comuni, e Cabine di trasformazione, Controparte_4 accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , Pt_1 Parte_2 complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 od a quella (maggiore o minore) eventualmente ritraibile dalla CTU Ing. , oltre interessi moratori dal fatto Per_1 al saldo nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta dall'Ecc.mo Giudice;
– in subordine, accertare la sussistenza di un indebito arricchimento per le convenute Società, derivante dall'implementazione (da parte di
) delle infrastrutture comuni, e Cabine di Controparte_1 Controparte_4 trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestite in e Pt_1
e, per l'effetto, condannare le stesse, solidalmente fra loro e/o pro quota Parte_2 in ragione della potenza installata presso l'impianto di (e/o secondo diverso Pt_1 criterio meglio ritenuto), alla refusione –in favore di delle Parte_7 spese da essa sostenute per la realizzazione della Stazione di Smistamento e delle
Cabine di trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 …. il tutto Pt_1 Parte_2
a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 e seg. c.c., oltre interessi moratori dal fatto al saldo nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta dall'Ecc.mo Giudice”. A sostegno delle proprie ragioni l'attrice esponeva che: 1) nell'anno 2005, la (di seguito aveva GAizzazione_1 Org_2 avviato le procedure per poter realizzare – in Località Montagna del Comune di
– un “Campo Eolico” da allacciare poi alla;
Pt_1 GAizzazione_3
2) nello stesso erano già state avviate altre iniziative di analogo contenuto CP_5 da parte di e, stante l'incapacità degli Parte_8 impianti di rete già presenti in zona a ricevere un nuovo carico dagli impianti in progetto, il Gestore della Trasmissione ( ) aveva prescritto a Org_3 Org_3 Org_4 di costruire una nuova “Stazione di Smistamento”, a servizio di (da Org_2 Org_4 cedere poi allo stesso), e una struttura in grado di contenere un numero sufficiente di
“Cabine di Trasformazione”, tale da soddisfare anche le esigenze degli altri parchi eolici che, di lì a poco, sarebbero stati realizzati da Parte_9
; 3) attesa l'utilità comune delle suddette opere, aveva stipulato
[...] Org_2 con le citate società il contratto del 4/4/2006, ove era stata pattuita la compartecipazione delle stesse alla costruzione delle nuove opere e, in particolare, che: “ si impegna a cedere a dietro sua Org_2 Parte_9 richiesta, il diritto di superficie o di proprietà, relativamente alla porzione di terreno dove dovrà sorgere la stazione di trasformazione della a fronte delle spese Org_5 effettuate dalla e secondo le modalità e le pattuizioni da condividere al Org_2 momento della cessione, esclusivamente a condizione che gli eventuali costi già sostenuti o da sostenere da parte di per la realizzazione del nuovo punto di Org_2 consegna (fidejussione e/o costruzione) vengano ripartiti fra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata”; 4) la in data 7/6/2006 aveva affidato Org_2 alla l'appalto per la realizzazione delle opere connesse Controparte_6 all'implementazione del parco eolico, e cioè la “Sottostazione di Smistamento” per il GRTN (frattanto divenuto e le “Cabine di Trasformazione” a servizio di CP_7
5) la (frattanto subentrata a Parte_9 Org_6 per aver acquistato - con contratto del 5/7/2006 - il ramo d'azienda riferibile Org_2
a tutte le attività inerenti al costruendo campo eolico) aveva trasferito alla Pt_3
su richiesta della medesima, le aree dove avrebbero dovuto sorgere le cabine
[...] di trasformazione, prima ancora che le opere fossero terminate;
6) la Org_6 aveva proceduto all'esecuzione - tramite la - di tutte le opere
[...] CP_6 necessarie all'approntamento della sottostazione e delle cabine di trasformazione necessarie all'implementazione del , spendendo una somma pari a quasi CP_8
€ 6.000.000,00 di cui ben € 1.713.172,13 necessari per realizzare il complesso destinato a ospitare la sottostazione di smistamento e le cabine di trasformazione dei produttori;
7) le Parte_10 Parte_2
e - avevano rimborsato soltanto una parte delle spese sostenute
[...] Parte_1 dall'istante (subentrata a nel mese di aprile 2009) per realizzare le suddette Org_6 opere, rimanendo debitrici della residua somma di € 773.395,00; 8) nel dettaglio: a)
quali firmatarie dell'accordo del Parte_8 Parte_8
4/4/2006; , inoltre, gestiva una porzione delle opere realizzate, avendo Parte_3 la disponibilità degli impianti ubicati sulla part. n. 121 del F. 16, NCT;
b) Pt_1
quale successore di a sua volta subentrata, Parte_4 Org_7 nell'anno 2007, a e utilizzatrice delle opere interessate, site sul Parte_8 mapp. 65 del F. 16, NCT;
c) quale successore a titolo
Pt_1 Parte_1 particolare di , avendone acquistato il ramo di azienda cui è attribuita Parte_3 la gestione del campo eolico di e utilizzatrice delle opere interessate, ubicate
Pt_1 sul mapp. 122 del F. 16, NCT;
d) quale cessionaria dei
Pt_1 Parte_2 rapporti giuridici originariamente facenti capo a in forza del contratto Parte_3 di conferimento del 4/5/2010, attraverso il quale le era stato conferito anche il diritto di allacciamento alla stazione di (con ogni conseguente, connesso onere
Pt_1 economico) e il diritto di sfruttare le strutture site sul mapp. 120, del F. 16, NCT di
; 9) ove non fosse stata riconosciuta la legittimazione passiva delle convenute, Pt_1 le stesse avrebbero dovuto essere comunque condannate alla restituzione delle spese che aveva sostenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo utilizzatrici delle opere in questione. Si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di Parte_3 Contr legittimazione attiva della , non risultando sottoscrittrice dalla scrittura del
4/4/2006, né esecutrice delle opere realizzate, né, tantomeno, essendo chiara la vicenda successoria che le aveva conferito il potere di agire in giudizio. La convenuta contestava nel merito l'avversa pretesa e, nel dettaglio, deduceva: 1) che la somma che aveva corrisposto di € 165.500,00 fosse quanto complessivamente dovuto in forza della scrittura del 4/4/2006; 2) l'infondatezza del quantum richiesto dall'attrice, atteso che, al più, avrebbe dovuto rimborsarle solo il costo vivo realmente sostenuto per la costruzione della stazione, nei limiti della sua quota e in ragione della potenza allacciata;
3) l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.;
4) di aver dovuto costruire un cavo interrato di parecchi chilometri per assicurare la fornitura di energia elettrica alla sottostazione in agro di . CP_7 Pt_1 [...] chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e avanzava, nei Pt_3 Contr confronti di , domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento della somma € 200.000,00, con interessi moratori, per aver eseguito le suddette opere Contr anche in favore di . Si costituivano, altresì, Parte_4 Parte_2
e le quali eccepivano il difetto di legittimazione attiva della
[...] Parte_1 Contr
e la loro carenza di legittimazione passiva, non avendo mai assunto obbligazioni nei confronti dell'attrice, né avendo mai avuto rapporti con la stessa;
per ciò che attiene al merito della difesa, si associavano integralmente a quella spiegata da , con eccezione della domanda riconvenzionale. Parte_3 [...]
, invece, rimaneva contumace. In via istruttoria venivano esperite le Parte_8 prove orali nei limiti in cui erano state ammesse e veniva disposta una CTU;
all'esito, sostituito definitivamente il Giudicante, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***** Ciò premesso in fatto, deve, in primo luogo, dichiararsi la contumacia di
[...]
che non si è costituita, pur essendo stata ritualmente citata (v. notifica Parte_8 atto di citazione allegata al fascicolo di parte attrice). Sempre in via preliminare occorre ricordare che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio. Orbene, dai richiamati principi si ricava, in primo luogo, che l'eccezione preliminare sollevata da tutte le convenute - Contr in merito al difetto di legittimazione attiva della - attiene non alla legittimazione Contr dell'attrice, bensì al merito, avendo le stesse negato, con tale eccezione, che sia parte dell'accordo sottoscritto in data 4/4/2006 da con Org_2 [...]
e che l'attrice possa ritenersi titolare del diritto azionato in virtù Parte_8 di vicende successorie riguardanti la e la Per gli stessi motivi anche Org_2 Org_6
l'eccezione preliminare sollevata da e Parte_4 Parte_2
- concernente il difetto di legittimazione passiva - andrà esaminata Parte_1 unitamente al merito della causa, avendo tali convenute contestato di essere titolari del rapporto dedotto in giudizio, per non avere mai avuto legami con l'attrice o con i suoi danti causa, e per non essere subentrate a Passando dunque Parte_8 Contr al merito, va evidenziato che, rispetto alla domanda proposta da , alcuna specifica e circostanziata contestazione è stata mossa dalle convenute relativamente al fatto che la abbia disposto la costruzione delle opere, connesse Org_6 alla implementazione del parco eolico, come da contratto stipulato con Parte_3 ed Né sono emerse obiezioni in ordine alla circostanza che la Parte_8
, nelle date del 21/12/2007 e 7/8/2008, acquistò da sia Parte_3 Org_6 la proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di trasformazione a servizio dei parchi di per un corrispettivo di € CP_8 Parte_8
80.000,00, sia la costituzione - sui fondi della stessa - di servitù di Org_6 elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, al prezzo di € 85.000,00 (v. doc. all. sub 4 del fascicolo di parte attrice), per un importo complessivo, dunque, di € Contr 165.500,00. Ciò che è discussa, invero, è innanzitutto la titolarità in capo a del diritto fatto valere nel corrente giudizio, ossia la pretesa a ottenere il rimborso delle spese sostenute per realizzare le opere, atteso che l'attrice non è stata parte del contratto del 4/4/2006, originariamente sottoscritto tra la Org_2 Pt_3 [...]
né risulta aver eseguito concretamente le stesse. Sul punto si Parte_8 Contr osserva come sia legittimata a far valere i diritti ricavabili dalla scrittura del
4/4/2006, giacché, per effetto della cessione del ramo d'azienda del 22/06/2006 (v. doc. all. sub 0_A del fascicolo di parte attrice) pattuita con la stessa la Org_2 GA prima è subentrata a quest'ultima - originariamente quale diventata Org_6 in data 15/4/2009, a seguito del mutamento della Controparte_1 denominazione sociale (v. verbale di assemblea all. sub. 0_B) - nei rapporti relativi al e inerenti alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di Controparte_9 produzione da 24 MW e delle opere e delle infrastrutture connesse all'impianto di produzione medesimo. Al riguardo si osserva, peraltro, che alcuna tempestiva eccezione è stata sollevata in merito all'efficacia di tale “cessione” dalle convenute, le quali si sono limitate invero a contestare genericamente la legittimazione e successione dell'attrice, in ordine al titolo azionato in giudizio. Né può trascurarsi, del resto, che con atto di compravendita del 21/12/2007, acquistò Parte_3 proprio da le aree su cui avrebbero dovuto essere realizzate le Org_6 cabine di trasformazione (v. doc. citato all. sub 4 del fascicolo di parte attrice), avvalendosi verosimilmente della scrittura privata del 4/4/2006, con la quale Org_2 si era impegnata a cedere tali aree a e a dietro richiesta Pt_3 Parte_8
(v. doc. all. sub 2 del fascicolo di parte attrice). Alla luce delle suddette considerazioni può ritenersi, pertanto, che (in principio Controparte_1 denominata sia subentrata nella posizione negoziale facente capo Org_6 originariamente a (relativa al citato accordo del 4/4/2006) e che, avendo Org_2 provveduto direttamente alla costruzione delle opere che qui interessano per mezzo di apposita società appaltatrice ( , risulta legittimata a azionare la CP_10 pretesa originante dal rapporto instaurato ab initio dalla Per ciò che Org_2 concerne, invece, l'eccezione sollevata da e Parte_4 Parte_2
in merito alla estraneità rispetto alla pretesa azionata dall'attrice, Parte_1 si osserva quanto segue. Le suddette convenute hanno negato di aver avuto rapporti con la o suoi danti causa o, ancora, con Al riguardo CP_1 Parte_8 va evidenziato innanzitutto che dalla ricostruzione dei luoghi effettuata in sede di
CTU (v. pag. 12 della relazione peritale) evidentemente attendibile in quanto basata sulla planimetria allegata e riscontrata da appositi sopralluoghi (v. All. E della Contr relazione peritale), emerge come i fondi su cui insistono le opere costruite dalla siano intestate alle convenute e, precisamente: a) F. 16, part. 120…intestato a
“ e occupato dalla sottostazione elettrica del Parte_2 CP_11
gestito da;
b) F. 16, part. 122…intestato a
[...] Parte_2 “ eoccupato dalla sottostazione elettrica del Parte_1 Controparte_9 gestito da;
c) F. 16, part. 125…intestata a “ e Parte_1 Parte_4 occupato dalla sottostazione elettrica del parco eolico Difesa gestito da Parte_4
La circostanza che i summenzionati fondi siano intestati e occupati da tali
[...] Contr società, le quali usufruiscono in concreto delle opere realizzate da , trova giustificazione nelle diverse vicende circolatorie - cui sono state oggetto le aree - conseguenti ad altrettanti trasferimenti di rami di azienda succedutisi nel tempo e riguardanti i terreni relativi al campo eolico. Rilevano, nel dettaglio: a) l'atto di conferimento di ramo d'azienda sottoscritto il 4/5/2010 tra la e la Parte_2
(v doc. all. sub 11 B del fascicolo di parte attrice); b) l'atto di Parte_3 conferimento di ramo d'azienda sottoscritto il 18/3/2008 tra la e la Parte_1
(v doc. all. sub 9); c) l'atto del 30/11/2010 con il quale la società Parte_3
, già subentrata a , costituiva la Org_8 Parte_9 Pt_4
e le conferiva contestualmente il ramo d'azienda relativo all'impianto eolico di
[...]
(v doc. all. sub 8). Ciò tenendo presente che le particelle 120, 122 e 125 del Pt_1
Foglio 16 del catasto fabbricati di derivano dal frazionamento della particella Pt_1
63, originariamente indicante l'intero fondo destinato a ospitare le cabine di trasformazione a servizio dei e GAizzazione_9 acquistato in data 21/12/2007 da quest'ultima società (v. pagg. 9 e 12 della relazione peritale). Tanto premesso è opportuno evidenziare come i citati trasferimenti di proprietà dei terreni sui quali sono stati realizzati le cabine di trasformazione, siano intervenuti tra il 18/3/2008 e il 30/11/2010, ovvero allorquando il rapporto ricavabile dall'accordo del 4/4/2006 non poteva considerarsi del tutto esaurito, giacché, dalla produzione documentale depositata da parte attrice, emerge che: 1) i lavori appaltati da alla si sono protratti sino al Org_6 CP_10
28/5/2009, come attestato dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dall'appaltatore, dal direttore e dal responsabile dei lavori e dal contabilizzatore (v. doc. all. sub 14 del fascicolo di parte attrice); 2) il saldo di quanto dovuto da a è stato corrisposto il Org_6 CP_6
9/7/2009 (v. estratto conto all. sub 17); 3) l'esatta ripartizione dei costi CP_12 Contr sostenuti tra la , la (società che non è parte del presente giudizio) e la CP_7
, è avvenuta solo in via successiva e verosimilmente con la “Relazione sulle Pt_3 carature millesimali”, datata 9/3/2012 (v. doc. all. sub 18), atteso che le convenute non hanno fornito alcuna prova contraria in merito a tale aspetto, salvo sollevare contestazioni non meglio circostanziate. Ebbene il fatto che le proprietà dei terreni destinati a ospitare le cabine di trasformazione furono trasferiti quando ancora erano in corso i lavori di costruzione delle cabine medesime ovvero quando il credito Cont della non poteva ritenersi comunque liquido ed esigibile (stante la necessità di verificare la ripartizione dei costi gravanti individualmente sulle ditte beneficiarie delle opere) fa sì che la disciplina applicabile nel caso di specie risulti quella dettata dall'art. 2558 c.c. (in luogo di quella di cui all'art. 2560, più volte richiamata dalle parti), in forza del quale l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente. E difatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale “in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560 c.c., secondo comma, con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c” (v. Cass. n.
11318/2004). Né va trascurato come la disposizione in esame, che mira a garantire il mantenimento della funzionalità economica dell'unità aziendale, mediante un meccanismo di attrazione dei contratti nella circolazione del cespite trasferito, prevede l'automatico trasferimento dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda dall'alienante al cessionario, a prescindere da una manifestazione di volontà di quest'ultimo e dalla conoscenza che il medesimo abbia, o possa avere, dell'esistenza e del contenuto dei singoli rapporti che gli vengono trasferiti (v. in tal senso Cass. n.
5636/1996). Rilevato, pertanto, che la , la e la Parte_4 Parte_2
, a fronte dei già citati trasferimenti di rami di azienda, risultano Parte_1 attualmente intestatarie delle sopraindicate aree del nonché Parte_11 beneficiarie in concreto delle opere realizzate sulle stesse dall'odierna attrice, Contr consegue che tali società possono ritenersi obbligate nei confronti della rispetto alla pretesa azionata nel presente giudizio, in quanto, durante l'esecuzione del programma negoziale che può evincersi dall'accordo del 4/4/2006, hanno acquistato i complessi aziendali aventi a oggetto, tra l'altro, gli immobili - strumentali all'esercizio dell'attività aziendale - dove sono state successivamente realizzate le cabine di trasformazione. Premesso, dunque, che la da un lato e le società CP_1 del gruppo , e ) dall'altro, Pt_3 Parte_4 Parte_2 Parte_1 risultano effettivamente titolari del rapporto sostanziale controverso, è possibile affrontare il merito della domanda attorea, al fine di valutarne la fondatezza. Per ciò che concerne l'an della pretesa obbligazione fatta valere dall'attrice, le convenute Contr hanno eccepito che nulla sarebbe più dovuto a in virtù dell'accordo del 4/4/2006, in quanto tale scrittura sarebbe stata rispettata “dal momento che, con la cessione del fondo e la costituzione delle servitù in favore della Società Pt_3
questa ha contestualmente corrisposto l'importo di € 165.000,00
[...] onnicomprensivo anche di tutti i suddetti costi asseritamente sostenuti dalla GA
. Tale eccezione va disattesa, in quanto l'importo di € 165.000,00 4 Org_2 per l'acquisto della proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di Org_6 trasformazione a servizio dei parchi eolici di (€ Pt_3 Parte_8
80.000,00 pagati il 21/12/2007) e per la costituzione - sui fondi della stessa Org_6
- di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio (€ 85.000,00 Org_6 pagati il 7/8/2008) non può ritenersi comprensivo anche delle opere realizzate sui fondi vincolati. Ciò sia in ragione del fatto che alcun riferimento alle suddette opere
è ricavabile direttamente dai contratti di trasferimento della proprietà e di costituzione della servitù (v. doc. citati all. sub 4 del fascicolo di parte attrice) sia Contr perché appare inverosimile che il rimborso dei costi sostenuti dalla per realizzare le opere sulle zone interessate possa essere intervenuto con largo anticipo rispetto all'ultimazione delle opere medesime (avvenuta nel mese di maggio 2009, v. doc. citato all. sub 14). Va aggiunto che la clausola riportata al n. 2 dell'accordo del 4/4/2006 (ove si legge testualmente: “ si impegna a cedere a Org_2 [...]
dietro sua richiesta, il diritto di superficie o di proprietà, Parte_9 relativamente alla porzione di terreno dove dovrà sorgere la stazione di trasformazione della a fronte delle spese effettuate dalla e secondo Org_5 Org_2 le modalità e le pattuizioni da condividere al momento della cessione, esclusivamente a condizione che gli eventuali costi già sostenuti o da sostenere da parte di Org_2 per la realizzazione del nuovo punto di consegna (fidejussione e/o costruzione) vengano ripartiti fra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata”), non porta a ritenere rimborsati alla tutti costi sostenuti e sostenendi Org_6 per la costruzione della stazione di trasformazione (sul postulato per cui la stessa non avrebbe altrimenti ceduto il terreno e le servitù in favore di Org_6
), ma fa invece supporre che, nell'impegno assunto dalla di Parte_3 Org_2 cedere, dietro richiesta di , il diritto di superficie o di proprietà della Parte_12 porzione di terreno che avrebbe ospitato la stazione di trasformazione, dovesse essenzialmente rilevare - in merito ai costi strumentali alla realizzazione del punto di consegna – la ripartizione fra le società proporzionale alla potenza allacciata da ciascuna di esse. Attività evidentemente destinata a intervenire successivamente al citato trasferimento, atteso che le opere, in quel momento, non erano ancora state ultimate. In altri termini, un'interpretazione della scrittura del 4/4/2006 compiuta seguendo le regole fissate dal combinato disposto di cui agli artt. 1362, 1366 e 1369
c.c., fa reputare che l'intento delle parti fosse quello di attribuire una funzione essenziale - nell'economia dell'affare - a una ripartizione dei costi proporzionata alla potenza allacciata da ciascuna delle società godenti delle opere realizzate e non, invece, quello di subordinare il trasferimento della proprietà delle aree destinate a ospitare quelle opere al previo rimborso in concreto di tutti i costi necessari per realizzare le stesse. Ciò posto, passando all'esame del quantum richiesto dall'attore, Contr si rende necessario accertare il valore delle opere realizzate da e individuare la ripartizione pro quota fra le società convenute , e Parte_4 Parte_2
, in base alla potenza elettrica installata negli impianti di rispettiva Parte_1 titolarità. Sul punto occorre evidenziare, infatti, che è lo stesso accordo del 4/4/2006
a disciplinare i rapporti tra le parti secondo una logica divisoria dei costi, facendo riferimento alla potenza allacciata da ciascuna delle società beneficiarie dei punti di consegna, con la conseguenza che le stesse non possono considerarsi responsabili in solido rispetto all'intero credito di € 773.395,00 fatto valere dall'attrice. Né possono ritenersi responsabili le cedenti dei rami d'azienda e , Parte_3 Org_8 già subentrata a , nei confronti dell'attore. In caso di Parte_9 cessione d'azienda, che comporta la successione ope legis nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso. Il cessionario d'azienda, infatti, si trova obbligato a subire le eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dei rapporti contrattuali già rientranti nel patrimonio dell'azienda e sui quali aveva fatto affidamento, mentre il ceduto non può vantare alcun titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana nei confronti del cedente, in ragione, del primo caso, dell'intervenuta novazione soggettiva del negozio e, nel secondo caso, della liceità in sé della cessione (v. Cass. Civ., Sez. II, 15/09/2009, n. 19870). Tanto premesso, per Contr accertare le opere eseguite da per la costruzione e messa in esercizio della
Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione per cui è causa e quantificarne il valore, ripartendolo pro quota fra le convenute in base alla potenza elettrica installata negli impianti eolici di rispettiva titolarità, è stata disposta un'apposita consulenza tecnica d'ufficio; invero la consulenza, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti
(cd. ctu deducente), può anche costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (ctu percipiente: cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. II, 30/01/2003,
n. 1512; Cass. Civ. 21/7/2003, n. 11332). Ebbene, dalla relazione peritale emerge innanzitutto come i valori delle opere realizzate dalla società e CP_10 contabilizzati nel computo a consuntivo redatto dal consulente di parte attrice, geom.
(v. doc. all. sub 5 del fascicolo di parte attrice), se confrontati con le tariffe Org_10 ricavabili dal Prezziario DEI Nuove costruzioni dell'epoca della conclusione del contratto di appalto, risultano tendenzialmente in linea con i valori di mercato (v. pag. 15 della relazione peritale). In merito, invece, alla quantificazione e ripartizione Contr del valore delle opere eseguite da , l'ausiliare ha proposto due opzioni di calcolo: a) quella già seguita nella relazione preliminare, sebbene leggermente modificata in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni nn. 4 e 7 proposte dal consulente di parte convenuta, ing. , volta a individuare le opere Per_2 funzionali alla messa in esercizio non solo della stazione di smistamento di ma CP_7 anche delle cabine di trasformazione di ciascuna società e operare poi la ripartizione pro quota secondo le potenze allacciate;
b) quella derivante dall'ulteriore accoglimento del quesito n. 3 proposto dall'ing. , che prevedeva la Per_2 verifica e la ripartizione delle sole opere che, nel computo consuntivo del Geom.
[...] Org_1
venivano indicate come “Parti Comuni”, tralasciando le opere esclusivamente relative alle singole sottostazioni. Al riguardo il Tribunale ritiene di dover seguire la prima opzione offerta dal consulente, in quanto aderente alla clausola riportata al n.
2 dell'accordo del 4/4/2006 [ove si parla genericamente di “costi già sostenuti o da sostenere da parte di per la realizzazione del nuovo punto di consegna Org_2
(fidejussione e/o costruzione)” da ripartire “fra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata”) con conseguente necessità di quantificare il valore di tutte Contr le opere eseguite e/o fatte eseguire dalla per la costruzione e messa in esercizio della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione, ai fini della successiva ripartizione pro quota. Ebbene, il CTU ha chiarito che il valore delle suddette opere, al netto degli scomputi opportunamente effettuati in quanto coinvolgenti la , ammonta a € 695.217,50. A fronte della diversa distribuzione CP_7 delle potenze elettriche installate (Erg = 24,00 MW;
Controparte_1 [...]
= 34,30 MW;
= 14,00 MW;
= Parte_2 Parte_1 Parte_10
13,30 MW) è emerso che i valori delle opere relative a ciascuna delle società interessate sia il seguente: = € 194.920,79; Controparte_1 Parte_2
= € 278.574,30; = € 113.703,80; = €
[...] Parte_1 Parte_10
108.018,61. Trattandosi di valutazioni squisitamente tecniche esposte in maniera chiara e logica, non vi sono motivi per giungere a conclusioni differenti. Va comunque rilevato che le parti hanno reiterato alcune delle contestazioni già sollevate contro la relazione preliminare. Nel dettaglio, parte convenuta pretendeva una riduzione del 20% dei prezzi applicati alla contabilità redatta dal geom.
[...] Org_1
, atteso che trattasi di prezzi di listino e non di mercato, secondo quanto richiesto dal quesito posto al CTU. In riferimento a ciò, l'ausiliare ha chiarito, condivisibilmente, che occorreva verificare la corrispondenza dei lavori effettuati ai valori di mercato (v. pag. 15 della relazione peritale), e non il ricomputo dei lavori medesimi secondo valori di mercato. Sempre parte convenuta richiedeva, inoltre, che nella descrizione dello stato dei luoghi, venisse ricompreso un cavidotto che Pt_3 aveva fatto costruire nell'interesse di onde consentire a
[...] Org_6 quest'ultima di allacciare la propria sottostazione e il proprio parco eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale. Anche da tale osservazione il CTU ha ritenuto discostarsi, considerando l'opera invocata dalla manifestamente ulteriore Pt_3 rispetto a quanto necessario per la costruzione e messa in esercizio della sottostazione di cui al quesito (v. pag. 4 della relazione peritale). Tanto comporta il rigetto della relativa domanda riconvenzionale proposta dalla , diretta Parte_3
a ottenere la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 196.059,50 per il cavidotto eseguito in agro di . Invero parte convenuta non ha allegato la Pt_1 Contr fonte negoziale di tale pretesa (e dunque un contratto stipulato con avente a oggetto la realizzazione o l'utilizzo del cavidotto) e, con riferimento all'azione ex art. 2041 c.c., non ha dimostrato l'avvenuto arricchimento dell'attrice (posto che, come si è detto, il ctu ha accertato l'“ulteriorità” dell'opera). Al riguardo deve essere rilevato che non appare ammissibile la prova testimoniale dedotta sul punto da
, essendo vietato demandare ai testi valutazioni di carattere tecnico (cfr. Parte_3 tra molte Cass. Civ., Sez. Lav., 08/03/2010, n. 5548). In merito, viceversa, alle osservazioni di parte attrice, che ha lamentato il mancato conteggio delle spese tecniche (tra le quali: progettazione e sicurezza) tra i costi affrontati per la realizzazione delle opere eseguite e/o fatte eseguire dalla Erg per la costruzione o messa in esercizio della Stazione di Smaltimento e delle Cabine di trasformazione site sui terreni interessati, il CTU ha evidenziato che nel concetto di “opera eseguita e/o fatta eseguire…per la costruzione e messa in esercizio...” non potevano rientrare le attività libero – professionali ad esse propedeutiche. Anche su tale punto il
Tribunale concorda con la valutazione espressa dal CTU, non potendo trascurarsi che le opere de quibus già di per sé costituiscono il risultato di un insieme di attività, le quali possono ritenersi sufficientemente comprese nella stima complessiva espressa dall'ausiliare. Concludendo, pertanto, sulla domanda di adempimento proposta da parte attrice, la stessa può ritenersi fondata nei confronti di:
[...]
limitatamente alla somma di € 278.574,30; Parte_2 Parte_1 limitatamente all'importo di € 113.703,80; limitatamente alla somma Parte_4 di € 108.018,61. Su tali importi andranno calcolati gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 aventi decorrenza come per legge (art. 4, comma 2, lett. A, D.Lgs. 231/02), ricorrendo, nel caso concreto, un rapporto contrattuale tra imprenditori. Attesa la mancanza di solidarietà tra le convenute, va rigettata la domanda attorea proposta nei confronti di e di . Alla luce delle suesposte Parte_8 Parte_3 considerazioni, deve essere infine disattesa la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di . Le spese di lite, infine, possono essere Parte_3 CP_1 compensate, attesa la sostanziale soccombenza reciproca.>> §.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso:
<< Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia di
[...]
;
2. In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_8 CP_1
condanna la in persona del legale rappresentante
[...] Parte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 278.574,30, la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, della somma di € 113.703,80 e la in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
108.018,61, oltre interessi moratori sulle suddette somme ex D.Lgs. 231/2002, aventi decorrenza come per legge (art. 4, comma 2, lett. A, D.Lgs. 231/02);
3. Rigetta la domanda avanzata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_8 di 4. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_3 Parte_3 nei confronti di 5. Compensa integralmente le spese tra le
[...] Controparte_1 parti.>>
§.
4. Con l'atto di appello le Società Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno formulato le seguenti conclusioni: Pt_3 Parte_4
<< Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, richiesta e deduzione, in riforma parziale della sentenza gravata: (i) in via principale, respingere integralmente la domanda promossa dalla società CP_1
poiché destituita di fondamento e di prova, in fatto ed in diritto, nell'an e
[...] nel quantum;
(ii) in subordine, rideterminare nel quantum le somme dovute dalle società e nella minore Parte_1 Parte_2 Parte_4 misura indicata nel quarto motivo di appello;
con esclusione anche degli interessi moratori come dedotto nel quinto motivo di appello;
(iii) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società Parte_3
condannare la società al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
196.059,50, con interessi legali e moratori ex D.Lgs.231/2002 come per legge, per le ragioni dedotte con il sesto motivo di appello;
e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma dovuta alla appellata deve essere compensata (in tutto o in parte) con quanto dalla stessa dovuto e pocanzi indicato;
(iv) infine, con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione, con interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal pagamento al soddisfo, delle somme che le appellanti hanno dovuto provvisoriamente corrispondere in esecuzione della sentenza di primo grado. In via istruttoria, nella non creduta ipotesi in cui non fossero ritenute pacifiche ed incontestate, oltre che documentalmente già dimostrate, le circostanze sottese alla domanda riconvenzionale spiegata dalle odierne appellanti di cui sopra sub (iii), si insiste per l'ammissione della consulenza tecnica di ufficio chiesta nel primo grado di giudizio dalle odierne appellanti, tesa ad acclarare “la consistenza ed il valore delle opere di collegamento della sottostazione elettrica alla cabina realizzate dalla in favore della società attrice (e/o dei Org_11 Parte_3 suoi danti causa) per l'indispensabile allacciamento del suo parco eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale” (pag. 9 ultimo capoverso della comparsa di costituzione della >>. Parte_3
§.
5. L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata Controparte_1 in data 10/1/2019, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte d'appello di roma, contrariis reiectis: − in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame collettivamente proposto (test.) dalle società test.) e parte_3 parte_13 parte_4 per le ragioni meglio viste al § i - pagg. 14 ss. presente parte_2 atto (o, estremo denegato subordine, dei motivi nei quali emerga un evidente conflitto interessi fra la parte_10
e le altre Societòà (test.) del gruppo , ivi segnatamente compreso il
[...] Pt_3
SECONDO motivo di appello); − nel merito, in subordine, rigettare integralmente l'avversario atto di appello perché infondato, ivi segnatamente compreso il VI motivo di appello (recante riproposizione di domanda riconvenzionale rigettata in primo grado); − nel merito, in accoglimento del motivo di appello incidentale sub § IV (pagg. 34 e ss. del presente atto) accertare la responsabilità della Società
[...]
(a titolo anche solidale con le Società Parte_3 Parte_3 Pt_1 [...]
e per le obbligazioni restitutorie nei confronti Controparte_13 Parte_4 Pt_1 della Società − nel merito, in accoglimento dei motivi di Controparte_1 appello incidentale di cui al § IX (pag. 51 e ss. del presente atto), condannare le controparti al rimborso, in favore di dell'ulteriore somma Controparte_1
(rispetto a quella già riconosciuta con la sentenza n. 9901/2018) di Euro €
133.016,73 –o a quella meglio vista e ritenuta all'esito della rinnovata CTU che codesta Ecc.ma Corte vorrà disporre– quale rimborso delle c.d. “spese tecniche ed Contr amministrative” sostenute da per la realizzazione delle opere oggetto di causa;
− nel merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui al § X (pag. 53 e ss. del presente atto), condannare le Parte_10 Parte_1
e e al pagamento delle spese legali
[...] Parte_2 Parte_4 del primo grado del giudizio, siccome quantificate nella notula depositata in prime cure e/o comunque nella misura meglio vista e ritenuta, conforme alle disposizioni del D.M. n. 55/2014; − in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere accoglibile uno dei primi tre motivi di gravame ex adverso dispiegati, accertare la sussistenza di un indebito arricchimento per le Società Parte_3 Parte_1
59 e e e per l'effetto condannare le stesse, Pt_3 Parte_2 Parte_4 solidalmente tra loro e/o pro quota in ragione della potenza installata presso l'impianto (e/o secondo diverso criterio meglio visto e ritenuto), alla refusione Pt_1
-in favore di delle spese da essa sostenute per la Controparte_1 realizzazione della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , Pt_1 Parte_2 complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 od a quella (maggiore o minore) emergenda in corso di causa, il tutto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e ss, oltre interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta da codesta Ecc.ma Corte;
− in via istruttoria, ed in subordine all'ipotesi in cui non si ritengano le stesse già provate e correttamente ripartite, disporsi rinnovazione della CTU al fine di quantificare l'ammontare delle spese tecniche sostenute da per la realizzazione dell'intervento de quo e Controparte_1 per la loro ripartizione fra i soggetti obbligati. Vinte le spese e gli onorari tutti del giudizio". Con riserva di ogni diverso e maggior diritto, ragione ed eccezione, di diverse e migliori conclusioni e di eventuali deduzioni e produzioni interessanti ai fini del decidere.>>
§.
6. In relazione all'udienza fissata per il giorno 18/11/2021, la Corte, ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, con provvedimento, depositato in data 27/9/2021, ha invitato le parti a depositare per via telematica, entro il giorno 10/11/2021, il foglio di precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la comparsa conclusionale e l'ulteriore termine di giorni venti per depositare per via telematica nel fascicolo informatico la memoria di replica. §.
7. Le appellanti principali e Parte_6 Parte_2 [...]
con nota di trattazione scritta depositate in data Pt_4 Parte_3
17.11.2021, hanno così concluso:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, eccezione, richiesta e deduzione, in riforma parziale della sentenza gravata: (i) in via principale, respingere integralmente la domanda promossa dalla società CP_1
poiché destituita di fondamento e di prova, in fatto ed in diritto, nell'an e
[...] nel quantum;
(ii) in subordine, rideterminare nel quantum le somme dovute dalle società e nella minore Parte_1 Parte_2 Parte_4 misura indicata nel quarto motivo di appello;
con esclusione anche degli interessi moratori come dedotto nel quinto motivo di appello;
(iii) in ogni caso, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società Parte_3
condannare la società al pagamento della somma di €
[...] Controparte_1
196.059,50, con interessi legali e moratori ex D.Lgs.231/2002 come per legge, per le ragioni dedotte con il sesto motivo di appello;
e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda principale, accertare e dichiarare che la somma dovuta alla appellata deve essere compensata (in tutto o in parte) con quanto dalla stessa dovuto e pocanzi indicato;
(iv) infine, con condanna alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione, con interessi legali e moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal pagamento al soddisfo, delle somme che le appellanti hanno dovuto provvisoriamente corrispondere in esecuzione della sentenza di primo grado. In via istruttoria, nella non creduta ipotesi in cui non fossero ritenute pacifiche ed incontestate, oltre che documentalmente già dimostrate, le circostanze sottese alla domanda riconvenzionale spiegata dalle odierne appellanti di cui sopra sub (iii), si insiste per l'ammissione della consulenza tecnica di ufficio chiesta nel primo grado di giudizio dalle odierne appellanti, tesa ad acclarare “la consistenza ed il valore delle opere di collegamento della sottostazione elettrica alla cabina realizzate dalla in favore della società attrice (e/o dei Org_11 Parte_3 suoi danti causa) per l'indispensabile allacciamento del suo alla Rete di CP_8
Trasmissione (pag. 9 ultimo capoverso della comparsa di costituzione Org_3 della Si chiede, quindi, che la causa venga trattenuta in decisione, Parte_3 con i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi. Infine, si rifiuta espressamente il contraddittorio su ogni avversa domanda, eccezione e difesa, che sia nuova ovvero tardivamente proposta oppure ancora irritualmente proposta nel corso del giudizio, anche in sede di precisazione delle conclusioni e con le omologhe note di trattazione scritta.” §.
8. L'appellata con note di precisazione delle conclusioni per Controparte_1 trattazione scritta depositate in data 10/11/2021 ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis: − in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del gravame collettivamente proposto dalle Società
e Parte_14 Parte_13 Parte_4 Parte_2 per le ragioni meglio viste al § I - pagg. 14 e ss. del presente atto (o, in via di estremo denegato subordine, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di gravame nei quali emerga un evidente conflitto di interessi fra la Società e le altre Parte_3
Società del gruppo , ivi segnatamente compreso il motivo di Pt_3 Pt_15 appello);− nel merito, in subordine, rigettare integralmente l'avversario atto di appello perché infondato, ivi segnatamente compreso il VI motivo di appello
(recante riproposizione di domanda riconvenzionale rigettata in primo grado); − nel merito, in accoglimento del motivo di appello incidentale sub § IV (pagg. 34 e ss. del presente atto) accertare la responsabilità della Società (a titolo Parte_3 anche solidale con le Società per le Parte_3 Pt_1 Parte_2 obbligazioni restitutorie nei confronti della − nel Pt_6 Controparte_1 merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui al § IX (pag. 51 e ss. del presente atto), condannare le controparti al rimborso, in favore di
[...]
dell'ulteriore somma (rispetto a quella già riconosciuta con la sentenza CP_1
n. 9901/2018) di Euro € 133.016,73 –o a quella meglio vista e ritenuta all'esito della rinnovata CTU che codesta Ecc.ma Corte vorrà disporre– quale rimborso delle c.d. Contr
“spese tecniche ed amministrative” sostenute da per la realizzazione delle opere oggetto di causa;
− nel merito, in accoglimento dei motivi di appello incidentale di cui al § X (pag. 53 e ss. del presente atto), condannare le
[...]
e Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_4 al pagamento delle spese legali del primo grado del giudizio, siccome quantificate nella notula depositata in prime cure e/o comunque nella misura meglio vista e ritenuta, conforme alle disposizioni del D.M. n. 55/2014; − in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse ritenere accoglibile uno dei primi tre motivi di gravame ex adverso dispiegati, accertare la sussistenza di un indebito arricchimento per le
[...]
e e Parte_10 Parte_1 Parte_2 Parte_4
e per l'effetto condannare le stesse, solidalmente tra loro e/o pro quota in
[...] ragione della potenza installata presso l'impianto (e/o secondo diverso criterio Pt_1 meglio visto e ritenuto), alla refusione -in favore di delle Controparte_1 spese da essa sostenute per la realizzazione della Stazione di Smistamento e delle
Cabine di trasformazione, accessorie e funzionali ai campi eolici dalle stesse gestiti in e , complessivamente pari alla somma di € 773.395,00 od a Pt_1 Parte_2 quella (maggiore o minore) emergenda in corso di causa, il tutto a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. e ss, oltre interessi moratori di cui al
D.Lgs. 231/2002 e/o in quella meglio vista e ritenuta da codesta Ecc.ma Corte;
- in via istruttoria, ed in subordine all'ipotesi in cui non si ritengano le stesse già provate e correttamente ripartite, disporsi rinnovazione della CTU al fine di quantificare l'ammontare delle spese tecniche sostenute da per la realizzazione Controparte_1 dell'intervento de quo e per la loro ripartizione fra i soggetti obbligati. Con vittoria di spese per competenze professionali ed onorari del giudizio tutti, oltre accessori di legge per spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%)”.
§.
9. L'appello principale è infondato.
§.10. Con il primo motivo le appellanti principali censurano la sentenza impugnata lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_1
Le appellanti deducono che l'attrice non abbia provato che il preteso credito fosse riferibile al ramo di azienda oggetto di cessione.
§.11. Con il secondo motivo le appellanti principali censurano la sentenza impugnata laddove si è ritenuto sussistere la legittimazione passiva delle appellanti Parte_1
e ai sensi dell'art. 2558 c.c..
[...] Parte_2 Parte_4
Le appellanti evidenziano che l'attrice ha agito in giudizio nei confronti delle convenute, ritenendole solidalmente obbligate all'adempimento, ai sensi dell'art. 2560 c.c., senza allegare né dimostrare che il preteso credito fosse annotato nei libri contabili obbligatori della cedente.
§.12. Con il terzo motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata ove si è Orga [... ritenuto che l'importo di € 165.000,00, corrisposto dalla alla Parte_3 per l'acquisto della proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di Org_6 trasformazione a servizio dei parchi eolici di e Parte_3 Parte_8 per la costituzione di servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, non fosse comprensivo anche del costo delle opere realizzate dalla cedente sui fondi vincolati.
§.13. Con il quarto motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata in relazione alla quantificazione del valore delle opere eseguite dall Controparte_1
Le appellanti deducono che: la domanda attorea non è fornita di riscontro probatorio;
il Tribunale ha erroneamente scelto l'opzione di calcolo offerta dal C.T.U. comprensiva dei costi per la realizzazione delle sottostazioni;
non risulta detratta la somma che l'attrice ha ammesso di aver percepito;
i prezzi indicati nel computo non corrispondono ai valori di mercato, per cui vanno ridotti del 20%.
§.14. Con il quinto motivo le appellanti censurano la sentenza impugnata nel punto in cui si dispone il pagamento degli interessi moratori D.Lgs. 231/2002.
Le appellanti a sostegno della doglianza evidenziano che: la causa del mancato pagamento non è imputabile al debitore ma al creditore che ha richiesto il pagamento di una somma superiore di ben oltre € 227.000,00 rispetto a quanto si assume dovuto;
il preteso creditore non ha mai dedotto di aver presentato alle odierne appellanti alcuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente né ha indicato la decorrenza degli interessi moratori attribuita dal Tribunale.
§.15. Con il sesto motivo l'appellante principale censura la sentenza Parte_3 impugnata ove si rigetta la domanda riconvenzionale ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di € 196.059,50, in favore di essa appellante, quale corrispettivo di opere dalla stessa eseguite nel in agro di CP_8 Pt_1 ovvero in subordine per arricchimento senza causa.
L'appellante deduce di aver realizzato il cavidotto indispensabile per l'entrata in esercizio della sottostazione elettrica e prodotto l'istanza con allegati tecnici e l'autorizzazione rilasciata per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica in cavo interrato.
§.16. Va preliminarmente esaminata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata sul presupposto che tra le Controparte_1 appellanti, costituite in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, sussista un evidente conflitto di interesse.
L'appellata evidenzia che: la domanda proposta in primo grado dall è stata accolta nei Controparte_1 confronti delle società e sul Parte_1 Parte_2 Parte_4 presupposto che nella fattispecie si applichi l'art. 2558 c.c. e rigettata nei confronti della società Parte_3
in caso di accoglimento dell'appello principale e qualora dovesse essere ritenuto applicabile l'art. 2560 c.c. 1° c., dovrà essere condannata al pagamento delle somme richieste dall'attrice la sola Parte_3
§.16.1. Va considerato che:
la domanda di condanna al pagamento proposta, in primo grado, dall'
[...] nei confronti di tutte le convenute, accolta nei confronti delle società CP_1
e è stata rigettata nei Parte_1 Parte_2 Parte_4 confronti della per cui quest'ultima non ha interesse ad impugnare Parte_3 la sentenza di primo grado sul punto;
in caso di accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale proposto dall la potrebbe essere condannata, in via Controparte_1 Parte_3 esclusiva, al pagamento delle somme eventualmente spettanti alla prima.
Conseguentemente la ha interesse alla conferma della sentenza Parte_3 impugnata ove si dispone la condanna al pagamento delle altre convenute - salvo che l'appello principale non venga accolto sulla base delle eccezioni preliminari di merito o in relazione alle quantificazioni- onde poter beneficiare, in caso di estensione della pronuncia di condanna nei propri confronti, degli effetti positivi derivanti dalla solidarietà passiva;
per cui, nella fattispecie, sussiste un parziale conflitto d'interessi tra le appellanti.
Considerato, inoltre, che:
il conflitto di interessi non investe l'intero contenuto dell'appello principale;
la ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione al Parte_3 rigetto della domanda riconvenzionale;
la Suprema Corte, in relazione a un giudizio di cassazione, ha affermato, che nel caso in cui tra due tra o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro (Cassazione n. 24839/2022 e n. 15183/2005);
di conseguenza, la Corte, in applicazione di tale principio estensibile al presente giudizio, non rinvenendo ulteriori ragioni di conflitto d'interesse reali o potenziali tra le appellanti principali, dichiara inammissibile il secondo motivo dell'appello principale il cui accoglimento potrebbe volgere effetti negativi sulla posizione della
Parte_3
§.17. Procedendo, quindi, all'esame del primo motivo dell'appello principale, si osserva che dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'espletata C.T.U. emerge quanto segue.
Nell'anno 2005 la avviava le procedure GAizzazione_1 Org_2 per realizzare – in Località Montagna del Comune di – un “Campo Eolico” da Pt_1 allacciare poi alla Rete di Trasmissione Nazionale.
Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ( ) prescriveva a detta società Org_4 di costruire una nuova “Stazione di Smistamento”, a servizio del , e una Org_4 struttura in grado di contenere un numero sufficiente di “Cabine di Trasformazione”, tale da soddisfare anche le esigenze degli altri parchi eolici.
In data 4/4/2006 le società (WWEH), GAizzazione_1 Parte_3
[... ed (quest'ultime avevano in corso l'iter amministrativo per Parte_8 conseguire l'autorizzazione alla costruzione di due parchi eolici nel comune di , Pt_1 località Montagna e Difesa) sottoscrivevano una scrittura privata con la quale:
∙ si impegnavano a collaborare per sviluppare e redigere la documentazione tecnico progettuale da consegnare a relativamente alla sottostazione di consegna e CP_7
a dividere i costi di ingegnerizzazione;
∙ la si impegnava a cedere alle società ed Org_2 Parte_3 Parte_8
il diritto di superficie o di proprietà, relativamente alla porzione di terreno dove
[...] sarebbe sorta la stazione di trasformazione della esclusivamente a Parte_16 condizione che gli eventuali costi già sostenuti o da sostenere da parte di per Org_2 la realizzazione del nuovo punto di consegna venissero ripartiti tra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata, secondo le modalità da condividere al momento della cessione.
La società con contratto del 22 giugno 2006, cedeva e trasferiva alla Org_12
(art. 2.1.), al fine della realizzazione e sfruttamento del Parco Org_6 Parte_17 CP_8 di , la piena proprietà del Ramo di Azienda (art. 2.2) costituito: Pt_1
(I) dalle attività e dalle passività, relative al , analiticamente Controparte_9 indicate nella Situazione Patrimoniale al Maggio 2006, precedentemente scambiata tra le parti;
(II) dai diritti di superficie acquisiti per la durata di anni 29 (ventinove) e da tutti gli obblighi, pagamenti, garanzie, pattuizioni contenuti nei contratti di cui al seguente articolo 5.4., a far data dalla stipula di questi ultimi e per tutta la loro durata, sui terreni siti nel Comune di Faeto (FG), località “Niola Frassinelle”, e precisamente sui terreni della superficie catastale complessiva di mq 404.917 censiti presso l'ufficio del Territorio di Foggia catasto terreni del Comune di (n.d. C. descritti); Pt_1
(III) da tutti gli studi, ricerche, certificazioni anemologiche nonché da tutti i progetti presentati alle competenti autorità nonché da tutti i progetti debitamente autorizzati dalle medesime autorità ed enti competenti per la costruzione del;
Controparte_9 nonché dal complesso di autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di assenso comunque denominati emessi o approvati dall'Amministrazione Comunale di e da ogni altra autorità o ente competente a carattere nazionale, regionale e/o Pt_1 locale o semplicemente inviati alle suddette autorità.
Orga Successivamente, la Org_6
∙ con contratto di appalto stipulato a Milano in data 1 giugno 2007 affidava alla l'esecuzione delle opere per la realizzazione del parco di Controparte_10 CP_8
(12 aerogeneratori da 2 MW ciascuno); Pt_1
∙con atto del 21 dicembre 2007, trasferiva alla a fronte del Parte_3 corrispettivo di € 80.000,00, la proprietà delle aree destinate ad ospitare le cabine di trasformazione a servizio dei Org_9 Parte_18
ossia il fondo identificato in Catasto al foglio 16 particella 63 (che, a
[...] seguito di successivi frazionamenti, generò le attuali 120, 121, 122 e 125). ∙ con atto del 7 agosto 2008, costituiva sul proprio fondo sito in agro di alla Pt_1 contrada “Frassinelle”, esteso ettari due are trentasette e centiare 36, a fronte del corrispettivo di € 85.500,00, servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso e passaggio, in favore dell'area nella disponibilità di Parte_3
§.18. Il giudice di primo grado ha già accertato che non è in contestazione tra le parti che:
la in data 15/4/2009, a seguito del mutamento della denominazione Org_6 sociale, è divenuta Controparte_1
le opere oggetto di causa insistono sui fondi:
a) F. 16, part. 120,intestato a e occupato dalla sottostazione Parte_2 elettrica del gestito da;
Controparte_11 Parte_2
b) F. 16, part. 122,intestato a e occupato dalla sottostazione Parte_1 elettrica del gestito da;
Controparte_9 Parte_1
c) F. 16, part. 125, intestato a e occupato dalla sottostazione Parte_4 elettrica del parco eolico Difesa gestito da Parte_4
i lavori appaltati da alla si sono protratti sino al Org_6 CP_10
28/5/2009;
le proprietà dei terreni destinati a ospitare le cabine di trasformazione è stata trasferita quando i lavori di costruzione delle cabine erano in corso e quando il credito della Cont
non poteva ritenersi liquido ed esigibile.
§.19. Tutto ciò considerato, e, in particolare, tenuto conto:
del contenuto e del senso complessivo del contratto del 22 giugno 2006 intercorso tra la ( e la GAizzazione_1 Org_2 Org_13
del comportamento della che ha affidato alla Org_13 CP_10
l'esecuzione delle opere per la realizzazione del parco eolico di;
Pt_1
di conseguenza, ben può ritenersi provato, nonostante la mancata produzione della
“Situazione Patrimoniale” richiamata nel contratto di cessione, che la Org_12 abbia ceduto alla l'intero ramo d'azienda destinato allo sviluppo e Org_13 alla realizzazione del , costituito dalle attività, passività, beni, Controparte_9 studi, progetti, autorizzazioni, contratti e diritti connessi, tra i quali l'accordo stipulato del 4/4/2006 con la , in quanto GAizzazione_1 Org_2 finalizzato alla realizzazione e allo sfruttamento del . Controparte_9
D'altro canto, come già considerato dal giudice di primo grado, la Parte_3 con atto del 21/12/2007, avvalendosi verosimilmente della scrittura del 4/4/2006, ha acquistato proprio dalla le aree su cui avrebbero dovuto essere Org_13 realizzate le cabine di trasformazione.
In tale contesto non vi è dubbio che la già Controparte_1 Org_13 subentrata nella posizione negoziale facente capo originariamente a (accordo Org_2 del 4/4/2006), abbia titolo per chiedere alle società Parte_1 [...]
e a loro volta succedute nell'altra posizione Parte_2 Pt_4 Parte_3 contrattuale, ai sensi dell'art. 2558 c.c., il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del nuovo punto di consegna del , per cui le Controparte_9 doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.20. La censura mossa con il terzo motivo dell'appello principale è infondata.
§.20.1. Nei contratti del 21/12/2007 e 7/8/2008, con il quali la ha Org_6 ceduto alla la proprietà delle aree destinate a ospitare le cabine di Parte_3 trasformazione a servizio dei parchi eolici di e ha Parte_8 Parte_8 costituto – sui fondi della stessa - la servitù di elettrodotto, cavidotto, accesso Org_6
e passaggio, non si rinviene alcuna espressione da cui desumere che i corrispettivi versati dalla alla fossero remunerativi anche dei costi Parte_3 Org_6 sostenuti dalla cedente per la realizzazione del nuovo punto di consegna.
Considerato, inoltre, che:
giacché i lavori di realizzazione del sono terminati dopo la data Controparte_9 di perfezionamento di tali contratti, non sussistono elementi per ritenere che il corrispettivo, all'epoca, fosse esigibile;
le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari, valutabili agli effetti dell'art. 2729 cod. civ. (Cass. S. n. 7015/2012); il difensore della ha precisato che l'affermazione contenuta in Controparte_14 Cont propri atti difensivi che una parte delle somme dovute da ad sia stata Pt_3 rimborsata già prima del giudizio, debba ritenersi un refuso;
pertanto, viste le risultanze documentali e in mancanza di elementi univoci, non può ritenersi raggiunta la prova, quant'anche presuntiva, dell'avvenuto rimborso dei detti costi, pertanto le doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.21. Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
Va considerato che:
con la scrittura privata del 4/4/2006, titolo negoziale posto a base della domanda, la si impegnava a cedere alle società ed Org_2 Parte_3 Parte_8 il diritto di superficie o di proprietà della porzione di terreno dove sarebbe sorta la stazione di trasformazione della a condizione che gli eventuali Parte_16 costi già sostenuti o da sostenere da parte di per la realizzazione del nuovo Org_2 punto di consegna venissero ripartiti tra le società in ragione proporzionale alla potenza allacciata, secondo le modalità da condividere al momento della cessione;
al C.T.U. è stato conferito l'incarico, tra l'altro, di: descrivere le opere eseguite e/o fatte eseguire dalla Società per la costruzione e messa in Controparte_1 esercizio della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione;
quantificare il valore di tali opere da ripartire pro quota fra le società , Parte_3
, , , in base alla Parte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_8 potenza elettrica installata negli impianti eolici di rispettiva titolarità; verificare se il valore delle opere corrispondesse al valore di mercato delle stesse;
l'ausiliario, nell'esprimere il proprio convincimento che i valori delle opere, come contabilizzati, fossero corrispondenti ai coevi valori di mercato, ha chiarito, altresì, di aver preso a metro di riferimento il Prezziario dell'epoca GAizzazione_14 della conclusione del contratto di appalto e nel contempo di aver potuto verificare che i prezzi applicati nell'appalto in questione rientravano entro un range tollerabile con le normali fluttuazioni del mercato reale dei lavori. Ciò stante:
le conclusioni del C.T.U. appaiono frutto di un'indagine completa e congruamente motivate;
la prima opzione di calcolo offerta dal CTU, comprensiva di tutte le opere fatte Contr eseguire dalla per la costruzione e messa in esercizio della stazione di smistamento e delle cabine di trasformazione, come già evidenziato dal Tribunale, è da ritenersi la più aderente ai criteri di ripartizione prefigurati dalle parti;
di conseguenza, non rinvenendosi motivi per discostarsi da tali valutazioni, le doglianze mosse con il motivo, per il resto assorbite dallo scrutinio dei precedenti motivi, non possono essere accolte.
§.22. La doglianza mossa con il quinto motivo è infondata.
Va considerato che, ai sensi del D.L.gs. 231/02, nel caso di transazioni commerciali ovvero di contratti comunque denominati tra imprese, il creditore (art. 3) ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli
4 e 5, salvo che il creditore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (l'art. 4, comma 1). Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare (art. 4, comma 2, lettera A) il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Nella fattispecie:
l'attrice ha richiesto il pagamento delle somme ritenute di sua spettanza con l'atto di citazione;
è stata accertata la sussistenza del credito dell'attrice, anche se in misura minore a quella richiesta, nei confronti delle società Pt_3 Parte_1 Parte_2
[...] Parte_4
Considerato, inoltre, che: la circostanza che l'attrice abbia richiesto somme maggiori rispetto a quelle accertate non giustifica il mancato pagamento di quanto dovuto da parte degli obbligati;
giacché gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, la circostanza che la non abbia indicato la decorrenza è irrilevante;
Controparte_1
conseguentemente, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la corresponsione degli interessi moratori sugli importi dovuti e le doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.23. La censura mossa con il sesto motivo dell'appello principale è infondata.
La nel proporre la domanda riconvenzionale, ha dichiarato di aver Parte_3 costruito una linea elettrica MT un cavo interrato per la fornitura di energia elettrica alla sottostazione in agro Faeto (FG), opera essenziale per l'entrata in CP_7 esercizio del della società attrice. CP_8
Il giudice di primo grado ha già accertato che la non ha allegato il Parte_3 titolo negoziale in virtù della quale ha richiesto la condanna della controparte al pagamento dell'importo di € 196.059,50, per cui la domanda riconvenzionale di pagamento posta su base contrattuale non è fornita di supporto probatorio.
Considerato, inoltre, che:
la linea elettrica MT era destinata alla fornitura di energia elettrica la sottostazione
; CP_7
al CTU non possono essere demandate indagini esplorative;
manca la prova della residualità dell'azione, dovendosi presumere l'astratta possibilità per l'attrice di proporre altra azione contrattuale (committente); manca la prova dell'avvenuto arricchimento dell'attrice.
Conseguentemente: le domande riconvenzionali proposte dalla non Parte_3 possono essere accolte, le doglianze mosse con il motivo sono infondate e l'appello principale va rigettato.
§.24. Appello incidentale. §.25. Con il primo motivo la censura la sentenza impugnata Controparte_1 laddove si afferma che le cedenti dei rami di azienda e Parte_3 Org_8 non possono ritenersi responsabili delle obbligazioni derivanti dal contratto del
[...]
4/4/2006 giacché il cedente risponde del buon fine dei contratti soltanto nei confronti del cessionario, ex art. 2558, comma 2, e non anche nei confronti del contraente ceduto, deducendone la nullità per vizio di ultrapetizione.
L'appellante incidentale evidenzia che la firmataria dell'accordo Parte_3 del 4/4/2006, non ha mai eccepito di essere carente di legittimazione passiva rispetto alle domande della Parte_19
L'appellante incidentale, inoltre, censura la sentenza impugnata nello stesso punto, per altro aspetto da valutarsi in caso di accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, ovvero deducendo che l'alienante, ai sensi dell'art. 2560 c.c., 1 co., non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito.
§.26. La censura è infondata.
§.26.1. La Suprema Corte ha chiarito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Cass. Sez. U, S. n. 2951/2016).
§.26.2. Nel caso in concreto la nel costituirsi in giudizio in primo Parte_3 grado, ha chiesto respingersi la domanda della controparte, poiché destituita di fondamento e di prova, contestando la legittimazione attiva, sostanziale e processuale della società attrice, precisando di non aver sottoscritto il preteso contratto del
4.4.2009.
Conseguentemente, stante quanto contestato e richiesto dalla convenuta, in mancanza di un riconoscimento del diritto attoreo da parte della convenuta, non si ravvisa il dedotto vizio di ultrapetizione, per cui la doglianza mossa con il motivo è infondata. §.27. Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la Controparte_1 sentenza impugnata lamentando che il giudice non le abbia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese tecniche sostenute per la costruzione e messa in esercizio della stazione di smaltimento e delle cabine di trasformazione site sui terreni oggetto di causa sul presupposto che le medesime possano ritenersi comprese nella stima complessiva espressa dal C.T.U..
L'appellante incidentale evidenzia che nessuna opera edile può essere legittimamente eseguita senza attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Nel contempo quantifica l'ammontare degli oneri tecnici di progettazione, direzione lavori, cantiere/tecnico, collaudi, prove e archeologia in complessivi € 133.016,73 ovvero nella misura da determinarsi mediante C.T.U., di cui chiede il rinnovo.
§.28. La censura è infondata.
Va considerato che: al C.T.U., come già rilevato, è stato conferito l'incarico, tra l'altro, di descrivere le opere eseguite e/o fatte eseguire dalla per la Parte_20 costruzione e messa in esercizio della Stazione di Smistamento e delle Cabine di trasformazione;
nel concetto di opera non possono farsi rientrare le attività libero – professionali ad esse propedeutiche;
la richiesta di rinnovazione della CTU al fine di quantificare l'ammontare delle spese tecniche sostenute da è stata proposta dopo lo spirare del Controparte_1 termine utile per la formulazione delle istanze istruttorie, pertanto è da ritenersi inammissibile in quanto tardiva e comunque esplorativa.
Ciò stante, la doglianza mossa con il motivo è infondata.
§.29. Con il terzo motivo (terzo appello incidentale) la si duole Controparte_1 Contr della compensazione delle spese processuali tra la e le società
[...]
e e nonostante le Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 medesime siano risultate soccombenti.
La censura è fondata. Nel caso di specie le società e Parte_2 Parte_1 Parte_9
e in primo grado, sono risultate soccombenti anche se l'importo
[...] Parte_4 richiesto dall'attrice è stato ridotto.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte (Cass. 32061/2022).
Di conseguenza, in applicazione del suindicato principio la sentenza di primo grado va riformata sul punto, tenendo conto, comunque, dell'esito complessivo del giudizio.
§ 30. In conclusione: l'appello principale va rigettato;
l'appello incidentale va accolto parzialmente;
in parziale riforma della sentenza di primo grado, che va confermata per il resto, le spese processuali di primo grado tra Parte_1 [...]
e l tenuto conto Parte_2 Parte_4 Controparte_1 dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza preminente delle prime tre, vanno compensate nella misura di 1/3, mentre per i rimanenti 2/3 vanno poste a carico delle società Parte_1 Parte_2 Parte_4 in solido, e liquidate in favore dell ai sensi del DM n. Controparte_1
55/2014, valore della causa da € 260.001 a € 520.000, compensi medi;
le spese giudiziali di secondo grado:
a) tra la e la tenuto conto dell'esito Controparte_1 Parte_3 complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, vanno interamente compensate;
b) tra e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
tenuto conto di quanto considerato per il giudizio di primo grado, vanno CP_1 compensate nella misura di 1/3, mentre per i rimanenti 2/3 vanno poste a carico delle società in solido, e Parte_1 Parte_2 Parte_4 liquidate in favore dell ai sensi del DM n. 55/2014, valore Controparte_1 della causa da € 260.001 a € 520.000, compensi medi.
§.31. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Contr sull'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale civile di Roma n°9901/2018, pubblicata il 15/05/2018, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, dichiara compensate le spese processuali di primo grado tra Parte_1 Parte_2 [...]
e l nella misura di 1/3 e condanna le società Pt_4 Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento dei Parte_1 Parte_2 Parte_4 Contr rimanenti due terzi in favore della che liquida, in tale misura, Controparte_1 in complessivi € 15.981,31, di cui, € 1.010,00 per spese, € 2.362,66 per la fase di studio, € 1.558,66 per la fase introduttiva, € 6.940,66 per la fase istruttoria, € 4.109,33 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali di secondo grado tra la
[...]
e la Controparte_1 Parte_3
4) dichiara compensate le spese processuali di secondo grado tra Parte_1
e l nella misura di 1/3 Parte_2 Parte_4 Controparte_1
e condanna le società in Parte_1 Parte_2 Parte_4 solido, al pagamento dei rimanenti due terzi in favore della Controparte_1 che liquida, in tale misura, in complessivi € 15.112,66, di cui € 1.700,00 per spese, € 2.926,00 per la fase di studio, € 1.701,33 per la fase introduttiva, € 3.920,00 per la fase istruttoria, € 4.865,33 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara le appellanti principali Parte_1 Parte_2 [...]
e tenute a versare un ulteriore importo, a titolo di Pt_4 Parte_3 contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2022.
Il giudice ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. Giovanni Buonomo