CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 7635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7635 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 3137-2019 proposto da: LA ST E RI RT, elettivamente domiciliati in OM, via dei Prati Fiscali 158, presso lo studio dell'avv. Fabio Pinci dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione della pec;
- ricorrenti -
contro AL EL, elettivamente domiciliata in ROMA, via Gabi 24, presso lo studio dell'avv. Ludovico Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Carlo Leone giusta procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec;
- controricorrente — e contro ZI LU, elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Sette metri 11/E, presso lo studio dell'avvocato Roberto Galeani dal Civile Sent. Sez. 2 Num. 7635 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/03/2023 quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso, con indicazione della pec;
- con troricorrente — avverso la sentenza n. 4100/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dr. OS MA DERB che ha concluso chiedendo sia dichiarata cessata la materia del contendere ed in subordine respinto il ricorso nei confronti di NI EL e respinto il ricorso nei confronti di ZI LU;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 16/10/2006, la RI e LA s.r.l. in liquidazione convenne dinnanzi al Tribunale di OM LU ZI e EL NI, da cui aveva ricevuto incarico di mediazione per la vendita di un appartamento in OM, alla via Astura 2, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
rappresentò, infatti, che LU ZI aveva sottoscritto, in nome e per conto della moglie EL NI, una proposta irrevocabile di acquisto, ma non era poi stato stipulato alcun contratto, né preliminare né definitivo, perché i coniugi non avevano adempiuto al loro obbligo di scorporare la cantina dall'appartamento; quantificò il danno, quindi, nell'ammontare della provvigione non percepita dai promittenti acquirenti in conseguenza della mancata conclusione dell'affare. Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- Per quel che qui ancora rileva, con sentenza n. 3034/2013, il Tribunale di OM, nel contraddittorio con ZI e NI, rigettò la domanda principale, rilevando che nel contratto di mediazione, redatto in forma scritta, non si rinveniva alcuna clausola che stabilisse l'obbligo per i proprietari venditori dell'immobile di procedere, prima della stipula del preliminare di vendita, allo scorporo catastale della pertinenza immobiliare;
escluse pure la fondatezza di una domanda risarcitoria per violazione della responsabilità precontrattuale dei convenuti ex art. 1337 cod.civ. sia nel contratto di mediazione, in quanto conclusosi, sia nel contratto di compravendita, perché il mediatore non ne era parte. Avverso questa sentenza proposero appello EF LA e TO RI, in qualità di cessionari del credito dell'estinta società di mediazione, sostenendo l'erronea interpretazione e valutazione dei fatti da parte del Giudice di primo grado e censurando pure la motivazione di rigetto delle loro istanze di prova testimoniale, non ammessa perché ritenuta generica ed indeterminata. La Corte d'Appello di OM, con sentenza n° 4100/2018, pubblicata in data 14/06/2018, rigettò l'appello condannando gli appellanti alle spese di giudizio. Nel merito, i giudici d'appello evidenziarono la mancate produzione del fascicolo di primo grado da parte degli appellanti e, in conseguenza, la mancata prova della sussistenza dell'obbligo di procedere allo scorporo catastale della cantina dall'appartamento oggetto del contratto di mediazione;
ritennero, quindi, inammissibile il secondo motivo d'impugnazione per la genericità del richiamo alle istanze istruttorie non accolte in primo grado e, in ogni caso, infondato per inammissibilità della prova testimoniale richiesta ex 12c. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- art.2722 cod.civ., in quanto diretta a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto - contenente l'asserito obbligo di scorporo - allegato come inserito nell'incarico di mediazione conferito per atto scritto e stipulato contemporaneamente. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso EF LA e TO RI, affidato a tre motivi. Hanno resistito con separati controricorsi LU ZI e EL NI. In particolare, NI ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione che ha trascritto nel controricorso. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve prendersi atto che la controricorrente NI non ha provveduto al deposito della transazione che ha affermato essere intervenuta con i ricorrenti;
conseguentemente, non può addivenirsi ad una pronuncia di cessata materia del contendere nei suoi confronti. 1. Con il primo motivo, rubricato quale violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 cod. proc. civ. in relazione all'art. 347 cod. proc. civ. e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod.civ., anche in relazione all'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., in riferimento i n. 3 comma I dell'art. 360 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno lamentato che la Corte d'Appello di OM abbia erroneamente addebitato ad una loro omissione la mancata produzione nel giudizio d'appello del fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio, mentre risulterebbe dagli atti, in particolare dall'atto di citazione in appello vidimato dal Cancelliere, il deposito del fascicolo di primo grado contestualmente alla copia originale della sentenza impugnata;
in tal senso la Corte Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -4- territoriale, non ritrovando in atti il fascicolo di parte appellante, avrebbe dovuto mandare alla Cancelleria le relative ricerche e, in caso di esito negativo, ordinarne la ricostruzione. Hanno aggiunto, quindi, che, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere provato l'obbligo di scorporo ricavandolo dal fatto che la cantina - compresa nell'atto di provenienza dell'appartamento - non era stata oggetto dell'incarico di mediazione della vendita. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. La Corte di appello ha osservato che «gli appellanti, pur riservandosi all'atto della costituzione di produrre il proprio fascicolo di primo grado, non vi hanno poi provveduto». Con il primo profilo, in realtà i ricorrenti, sostenendo (inizio pag. 7 del ricorso) l'avvenuto deposito del fascicolo «vidimato dal cancelliere» unitamente alla «copia della sentenza impugnata», prospettano in tal modo un errore revocatorio;
affermano infatti che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto non prodotto da loro, in secondo grado, il fascicolo di parte che, invece, risulterebbe depositato con l'atto di citazione in appello. E' evidente allora che, così rappresentato, questo errore avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per revocazione in quarto non dovuto a violazione o falsa applicazione di legge, come invece qui sostenuto, ma consistente in un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali e, pertanto, in una percezione inesatta o una mera svista materiale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016). Contraddittoria e, perciò, pure inammissibilmente proposta risulta invece la questione della ricostruzione, in sé Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -5- incompatibile con la prospettazione dell'errore della Corte sull'omessa produzione e dell'avvenuto deposito rituale del fascicolo di parte. Da un canto, infatti, deve considerarsi che il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purché si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio (cfr Cass.1806/2016; 10224/2017): quest'ultima circostanza, per contro, è stata proprio esclusa dai giudici di appello che hanno rilevato la mancata produzione in secondo grado. Infondato è, quindi, il secondo profilo, con cui i ricorrenti hanno censurato quale violazione dell'art.116 cod.proc.civ. l'omesso utilizzo del ragionamento presuntivo che avrebbe consentito di ricavare l'obbligo dei venditori di scorporare la cantina dal fatto che questa pertinenza, compresa nell'atto di provenienza dell'appartamento, non era poi stata oggetto dell'incarico di mediazione della vendita. Sul punto, è necessario premettere che, per principio consolidato di questa Corte, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ. ai sensi del n.3 del comma I dell'art.360 cod.proc.civ. può essere riscontrata unicamente ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, abbia attribuito ad una risultanza probatoria un altro e diverso valore, ad esempio valore di prova legale, rispetto a quello attribuito dal legislatore oppure non abbia rispettato una specifica regola di valutazione qualora la prova ne fosse soggetta, affidandosi unicamente al suo prudente apprezzamento. Così stabiliti i confini della ammissibilità della censura di violazione o falsa applicazione dell'art.116 cod.proc.civ. in Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -6- riferimento al n.3, risulta allora che l'esercizio del prudente apprezzamento della prova può diversamente essere censurato unicamente come vizio di motivazione, nei rigorosi limiti in cui ancora è sindacabile ai sensi del novellato n. 5 (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020): in tal senso, pertanto, deve essere riqualificato il secondo profilo del primo motivo. Questa operazione ermeneutica, tuttavia, non conduce ad una positiva valutazione della censura: per essere sindacabile, infatti, il vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo deve essere prospettato in riferimento all'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, non certamente - come accaduto nella specie - come sola prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito che avrebbe potuto essere fondato su un elemento indiziario invece trascurato. Invero, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge e perciò è escluso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da tempo risalente, che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Sez. 1, Sentenza n. 764 del 05/04/1960, Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021). 2. Con il secondo motivo, rubricato quale omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento al n. 5 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la mancata valutazione della condotta contraria a buona fede tenuta dai proprietari venditori dell'immobile: in particolare, la sottoscrizione da parte di ZI Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -7- della proposta d'acquisto in nome e per conto della moglie sarebbe stata equivalente alla conclusione di un preliminare di vendita;
conseguentemente, il successivo rifiuto alla stipula dell'atto definitivo e il mancato frazionamento della cantina dall'appartamento delineerebbero una violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, fonte di obbligazione risarcitoria. Inoltre, la Corte d'Appello di OM avrebbe trascurato che la mediazione intercorsa era atipica, per cui dall'incarico risultava l'obbligo di corresponsione della provvigione in favore del mediatore già all'atto della comunicazione dell'accettazione della proposta d'acquisto e non necessariamente dalla formalizzazione definitiva dell'affare. 2.1. Questo motivo è inammissibile. Innanzitutto, come riportato nella narrazione dei fatti di causa, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda risarcitoria, non una domanda di adempimento: sono, pertanto, inconferenti le considerazioni sulla natura della mediazione e sui presupposti dell'obbligo di corresponsione della provvigione, atteso che la domanda risarcitoria proposta è stata rigettata per mancanza di prova sulla sussistenza del preteso obbligo contrattuale violato, cioè l'obbligo di scorporare la pertinenza dall'immobile venduto. Quanto poi alla violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto e all'omesso esame di fatti decisivi che la proverebbero, deve ribadirsi che, per principio consolidato, il vizio previsto all'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico la cui considerazione avrebbe condotto, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -8- che si assume trascurata e la soluzione giuridica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014). Ebbene, questo nesso di necessaria causalità non risulta proprio evidenziato in ricorso, dove è soltanto sollecitato, inammissibilmente, un riesame dei fatti. Peraltro - ed è considerazione risolutiva - la Corte territoriale ha riprodotto la motivazione con cui il primo giudice ha escluso a priori la violazione della buona fede sia nelle trattative, perché il rapporto di mediazione si era concluso, sia nella compravendita, per l'estraneità a questo rapporto dei mediatori e questa ratio decidendi non è stata censurata. 3. Con il terzo motivo, rubricato quale violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 245 cod. proc. civ. in riferimento al n. 3 e l'omesso esame di fatti decisivi in riferimento al n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno censurato la sentenza n. 4100/2018 qui impunata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori senza scrutinio della ammissibilità e della rilevanza della prova che, al contrario, era stata ritualmente riproposta in atto di appello con la trascrizione delle circostanze articolate;
in conseguenza, ne sarebbe derivata l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la prova testimoniale non ammessa sarebbe stata utile a dimostrare circostanze tali da fondare una diversa decisione di merito. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile. Sul punto, deve considerarsi che la Corte territoriale ha confermato il rigetto, pronunciato dal primo giudice, dell'istanza di prova per testi, dapprima rilevando l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione per la sua formulazione perché non esplicitava Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -9- «le ragioni per cui contesta[va] la valutazione del primo giudice, l'oggetto della prova e i risultati cui tende[va] la prova stessa». Nel terzo motivo del ricorso qui esaminato, invero, LA e RI hanno del tutto trascurato di illustrare il contenuto delle prove testimoniali dedotte in primo grado, le ragioni articolate in appello per censurare il giudizio di inammissibilità della prova espresso dal primo giudice, gli argomenti addotti per sostenere la decisività delle circostanze articolate, la loro puntuale ed efficace formulazione, la rilevanza della qualità dei testimoni indicati. Tali deduzioni erano e sono indispensabili per valutare la censura proposta, soprattutto se si ha riguardo alla circostanza che la Corte di appello aveva ritenuto inammissibili le prove testimoniali già respinte dal primo giudice proprio perché sul punto l'impugnazione non era idonea a «contrastare in modo specifico gli argomenti in forza dei quali il primo giudice ne aveva escluso l'ammissibilità (genericità, indeterminatezza e irrilevanza)»; era, perciò, onere dei ricorrenti confutare la decisione del giudice di appello sia esponendo in dettaglio le prove richieste e la loro specificità e rilevanza, sia argomentando puntualmente la insussistenza della genericità del motivo di appello, ritenuto aspecifico e quindi inammissibile dalla Corte capitolina (tra le tante, cfr Sez, 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018; Sez. U, Sentenza n. 28336 del 22/12/2011). A queste considerazioni deve ancora aggiungersi che la Corte territoriale ha confermato il rigetto, pronunciato dal primo giudice, dell'istanza di prova per testi, escludendo anche nel merito e in diritto l'ammissibilità della prova ai sensi dell'art.2722 cod.civ.; ha, infatti, rilevato sul punto che Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -10- «l'incarico di mediazione era stato conferito per atto scritto, nel quale le parti avrebbero dovuto inserire l'obbligo in esame, con la conseguenza che risulta[va] inammissibile, ex art. 2722 cod.civ., la prova testimoniale in quanto volta a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto al contenuto dell'incarico ed a questo coevo». Questa argomentazione, in sé idonea a sorreggere il giudizio di inammissibilità della prova, non è stata oggetto di alcuna censura, almeno per la parte relativa alla prova di un patto contemporaneo all'accordo scritto iniziale: ne risulta, pertanto, ulteriormente confermato il giudizio di inammissibilità di questo terzo motivo. 3. Il ricorso è, perciò, respinto. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore del credito preteso compreso nello scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, sono poste in solido a carico dei ricorrenti in favore di ciascun controricorrente. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo dei ricorrenti non vittoriosi di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti EF LA e TO RI al pagamento delle spese in favore di LU ZI e EL NI, liquidandole per ciascuna parte in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -11- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in OM, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 25 maggio
- ricorrenti -
contro AL EL, elettivamente domiciliata in ROMA, via Gabi 24, presso lo studio dell'avv. Ludovico Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Carlo Leone giusta procura in calce al controricorso, con indicazione delle pec;
- controricorrente — e contro ZI LU, elettivamente domiciliato in ROMA, via dei Sette metri 11/E, presso lo studio dell'avvocato Roberto Galeani dal Civile Sent. Sez. 2 Num. 7635 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/03/2023 quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso, con indicazione della pec;
- con troricorrente — avverso la sentenza n. 4100/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dr. OS MA DERB che ha concluso chiedendo sia dichiarata cessata la materia del contendere ed in subordine respinto il ricorso nei confronti di NI EL e respinto il ricorso nei confronti di ZI LU;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 16/10/2006, la RI e LA s.r.l. in liquidazione convenne dinnanzi al Tribunale di OM LU ZI e EL NI, da cui aveva ricevuto incarico di mediazione per la vendita di un appartamento in OM, alla via Astura 2, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto;
rappresentò, infatti, che LU ZI aveva sottoscritto, in nome e per conto della moglie EL NI, una proposta irrevocabile di acquisto, ma non era poi stato stipulato alcun contratto, né preliminare né definitivo, perché i coniugi non avevano adempiuto al loro obbligo di scorporare la cantina dall'appartamento; quantificò il danno, quindi, nell'ammontare della provvigione non percepita dai promittenti acquirenti in conseguenza della mancata conclusione dell'affare. Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -2- Per quel che qui ancora rileva, con sentenza n. 3034/2013, il Tribunale di OM, nel contraddittorio con ZI e NI, rigettò la domanda principale, rilevando che nel contratto di mediazione, redatto in forma scritta, non si rinveniva alcuna clausola che stabilisse l'obbligo per i proprietari venditori dell'immobile di procedere, prima della stipula del preliminare di vendita, allo scorporo catastale della pertinenza immobiliare;
escluse pure la fondatezza di una domanda risarcitoria per violazione della responsabilità precontrattuale dei convenuti ex art. 1337 cod.civ. sia nel contratto di mediazione, in quanto conclusosi, sia nel contratto di compravendita, perché il mediatore non ne era parte. Avverso questa sentenza proposero appello EF LA e TO RI, in qualità di cessionari del credito dell'estinta società di mediazione, sostenendo l'erronea interpretazione e valutazione dei fatti da parte del Giudice di primo grado e censurando pure la motivazione di rigetto delle loro istanze di prova testimoniale, non ammessa perché ritenuta generica ed indeterminata. La Corte d'Appello di OM, con sentenza n° 4100/2018, pubblicata in data 14/06/2018, rigettò l'appello condannando gli appellanti alle spese di giudizio. Nel merito, i giudici d'appello evidenziarono la mancate produzione del fascicolo di primo grado da parte degli appellanti e, in conseguenza, la mancata prova della sussistenza dell'obbligo di procedere allo scorporo catastale della cantina dall'appartamento oggetto del contratto di mediazione;
ritennero, quindi, inammissibile il secondo motivo d'impugnazione per la genericità del richiamo alle istanze istruttorie non accolte in primo grado e, in ogni caso, infondato per inammissibilità della prova testimoniale richiesta ex 12c. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -3- art.2722 cod.civ., in quanto diretta a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto - contenente l'asserito obbligo di scorporo - allegato come inserito nell'incarico di mediazione conferito per atto scritto e stipulato contemporaneamente. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso EF LA e TO RI, affidato a tre motivi. Hanno resistito con separati controricorsi LU ZI e EL NI. In particolare, NI ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione che ha trascritto nel controricorso. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve prendersi atto che la controricorrente NI non ha provveduto al deposito della transazione che ha affermato essere intervenuta con i ricorrenti;
conseguentemente, non può addivenirsi ad una pronuncia di cessata materia del contendere nei suoi confronti. 1. Con il primo motivo, rubricato quale violazione e/o falsa applicazione dell'art. 165 cod. proc. civ. in relazione all'art. 347 cod. proc. civ. e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod.civ., anche in relazione all'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., in riferimento i n. 3 comma I dell'art. 360 cod.proc.civ., i ricorrenti hanno lamentato che la Corte d'Appello di OM abbia erroneamente addebitato ad una loro omissione la mancata produzione nel giudizio d'appello del fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio, mentre risulterebbe dagli atti, in particolare dall'atto di citazione in appello vidimato dal Cancelliere, il deposito del fascicolo di primo grado contestualmente alla copia originale della sentenza impugnata;
in tal senso la Corte Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -4- territoriale, non ritrovando in atti il fascicolo di parte appellante, avrebbe dovuto mandare alla Cancelleria le relative ricerche e, in caso di esito negativo, ordinarne la ricostruzione. Hanno aggiunto, quindi, che, in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere provato l'obbligo di scorporo ricavandolo dal fatto che la cantina - compresa nell'atto di provenienza dell'appartamento - non era stata oggetto dell'incarico di mediazione della vendita. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. La Corte di appello ha osservato che «gli appellanti, pur riservandosi all'atto della costituzione di produrre il proprio fascicolo di primo grado, non vi hanno poi provveduto». Con il primo profilo, in realtà i ricorrenti, sostenendo (inizio pag. 7 del ricorso) l'avvenuto deposito del fascicolo «vidimato dal cancelliere» unitamente alla «copia della sentenza impugnata», prospettano in tal modo un errore revocatorio;
affermano infatti che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto non prodotto da loro, in secondo grado, il fascicolo di parte che, invece, risulterebbe depositato con l'atto di citazione in appello. E' evidente allora che, così rappresentato, questo errore avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per revocazione in quarto non dovuto a violazione o falsa applicazione di legge, come invece qui sostenuto, ma consistente in un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali e, pertanto, in una percezione inesatta o una mera svista materiale (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016). Contraddittoria e, perciò, pure inammissibilmente proposta risulta invece la questione della ricostruzione, in sé Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -5- incompatibile con la prospettazione dell'errore della Corte sull'omessa produzione e dell'avvenuto deposito rituale del fascicolo di parte. Da un canto, infatti, deve considerarsi che il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purché si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio (cfr Cass.1806/2016; 10224/2017): quest'ultima circostanza, per contro, è stata proprio esclusa dai giudici di appello che hanno rilevato la mancata produzione in secondo grado. Infondato è, quindi, il secondo profilo, con cui i ricorrenti hanno censurato quale violazione dell'art.116 cod.proc.civ. l'omesso utilizzo del ragionamento presuntivo che avrebbe consentito di ricavare l'obbligo dei venditori di scorporare la cantina dal fatto che questa pertinenza, compresa nell'atto di provenienza dell'appartamento, non era poi stata oggetto dell'incarico di mediazione della vendita. Sul punto, è necessario premettere che, per principio consolidato di questa Corte, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ. ai sensi del n.3 del comma I dell'art.360 cod.proc.civ. può essere riscontrata unicamente ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, abbia attribuito ad una risultanza probatoria un altro e diverso valore, ad esempio valore di prova legale, rispetto a quello attribuito dal legislatore oppure non abbia rispettato una specifica regola di valutazione qualora la prova ne fosse soggetta, affidandosi unicamente al suo prudente apprezzamento. Così stabiliti i confini della ammissibilità della censura di violazione o falsa applicazione dell'art.116 cod.proc.civ. in Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -6- riferimento al n.3, risulta allora che l'esercizio del prudente apprezzamento della prova può diversamente essere censurato unicamente come vizio di motivazione, nei rigorosi limiti in cui ancora è sindacabile ai sensi del novellato n. 5 (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020): in tal senso, pertanto, deve essere riqualificato il secondo profilo del primo motivo. Questa operazione ermeneutica, tuttavia, non conduce ad una positiva valutazione della censura: per essere sindacabile, infatti, il vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo deve essere prospettato in riferimento all'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, non certamente - come accaduto nella specie - come sola prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito che avrebbe potuto essere fondato su un elemento indiziario invece trascurato. Invero, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge e perciò è escluso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da tempo risalente, che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Sez. 1, Sentenza n. 764 del 05/04/1960, Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003, Sez. L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021). 2. Con il secondo motivo, rubricato quale omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento al n. 5 comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno lamentato la mancata valutazione della condotta contraria a buona fede tenuta dai proprietari venditori dell'immobile: in particolare, la sottoscrizione da parte di ZI Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -7- della proposta d'acquisto in nome e per conto della moglie sarebbe stata equivalente alla conclusione di un preliminare di vendita;
conseguentemente, il successivo rifiuto alla stipula dell'atto definitivo e il mancato frazionamento della cantina dall'appartamento delineerebbero una violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, fonte di obbligazione risarcitoria. Inoltre, la Corte d'Appello di OM avrebbe trascurato che la mediazione intercorsa era atipica, per cui dall'incarico risultava l'obbligo di corresponsione della provvigione in favore del mediatore già all'atto della comunicazione dell'accettazione della proposta d'acquisto e non necessariamente dalla formalizzazione definitiva dell'affare. 2.1. Questo motivo è inammissibile. Innanzitutto, come riportato nella narrazione dei fatti di causa, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda risarcitoria, non una domanda di adempimento: sono, pertanto, inconferenti le considerazioni sulla natura della mediazione e sui presupposti dell'obbligo di corresponsione della provvigione, atteso che la domanda risarcitoria proposta è stata rigettata per mancanza di prova sulla sussistenza del preteso obbligo contrattuale violato, cioè l'obbligo di scorporare la pertinenza dall'immobile venduto. Quanto poi alla violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto e all'omesso esame di fatti decisivi che la proverebbero, deve ribadirsi che, per principio consolidato, il vizio previsto all'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un preciso accadimento o di una precisa circostanza in senso storico-naturalistico la cui considerazione avrebbe condotto, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -8- che si assume trascurata e la soluzione giuridica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022, Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014). Ebbene, questo nesso di necessaria causalità non risulta proprio evidenziato in ricorso, dove è soltanto sollecitato, inammissibilmente, un riesame dei fatti. Peraltro - ed è considerazione risolutiva - la Corte territoriale ha riprodotto la motivazione con cui il primo giudice ha escluso a priori la violazione della buona fede sia nelle trattative, perché il rapporto di mediazione si era concluso, sia nella compravendita, per l'estraneità a questo rapporto dei mediatori e questa ratio decidendi non è stata censurata. 3. Con il terzo motivo, rubricato quale violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 245 cod. proc. civ. in riferimento al n. 3 e l'omesso esame di fatti decisivi in riferimento al n. 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno censurato la sentenza n. 4100/2018 qui impunata nella parte in cui ha rigettato l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori senza scrutinio della ammissibilità e della rilevanza della prova che, al contrario, era stata ritualmente riproposta in atto di appello con la trascrizione delle circostanze articolate;
in conseguenza, ne sarebbe derivata l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la prova testimoniale non ammessa sarebbe stata utile a dimostrare circostanze tali da fondare una diversa decisione di merito. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile. Sul punto, deve considerarsi che la Corte territoriale ha confermato il rigetto, pronunciato dal primo giudice, dell'istanza di prova per testi, dapprima rilevando l'inammissibilità del relativo motivo di impugnazione per la sua formulazione perché non esplicitava Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -9- «le ragioni per cui contesta[va] la valutazione del primo giudice, l'oggetto della prova e i risultati cui tende[va] la prova stessa». Nel terzo motivo del ricorso qui esaminato, invero, LA e RI hanno del tutto trascurato di illustrare il contenuto delle prove testimoniali dedotte in primo grado, le ragioni articolate in appello per censurare il giudizio di inammissibilità della prova espresso dal primo giudice, gli argomenti addotti per sostenere la decisività delle circostanze articolate, la loro puntuale ed efficace formulazione, la rilevanza della qualità dei testimoni indicati. Tali deduzioni erano e sono indispensabili per valutare la censura proposta, soprattutto se si ha riguardo alla circostanza che la Corte di appello aveva ritenuto inammissibili le prove testimoniali già respinte dal primo giudice proprio perché sul punto l'impugnazione non era idonea a «contrastare in modo specifico gli argomenti in forza dei quali il primo giudice ne aveva escluso l'ammissibilità (genericità, indeterminatezza e irrilevanza)»; era, perciò, onere dei ricorrenti confutare la decisione del giudice di appello sia esponendo in dettaglio le prove richieste e la loro specificità e rilevanza, sia argomentando puntualmente la insussistenza della genericità del motivo di appello, ritenuto aspecifico e quindi inammissibile dalla Corte capitolina (tra le tante, cfr Sez, 6 - L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018; Sez. U, Sentenza n. 28336 del 22/12/2011). A queste considerazioni deve ancora aggiungersi che la Corte territoriale ha confermato il rigetto, pronunciato dal primo giudice, dell'istanza di prova per testi, escludendo anche nel merito e in diritto l'ammissibilità della prova ai sensi dell'art.2722 cod.civ.; ha, infatti, rilevato sul punto che Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -10- «l'incarico di mediazione era stato conferito per atto scritto, nel quale le parti avrebbero dovuto inserire l'obbligo in esame, con la conseguenza che risulta[va] inammissibile, ex art. 2722 cod.civ., la prova testimoniale in quanto volta a dimostrare l'esistenza di un patto aggiunto al contenuto dell'incarico ed a questo coevo». Questa argomentazione, in sé idonea a sorreggere il giudizio di inammissibilità della prova, non è stata oggetto di alcuna censura, almeno per la parte relativa alla prova di un patto contemporaneo all'accordo scritto iniziale: ne risulta, pertanto, ulteriormente confermato il giudizio di inammissibilità di questo terzo motivo. 3. Il ricorso è, perciò, respinto. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore del credito preteso compreso nello scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, sono poste in solido a carico dei ricorrenti in favore di ciascun controricorrente. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo dei ricorrenti non vittoriosi di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti EF LA e TO RI al pagamento delle spese in favore di LU ZI e EL NI, liquidandole per ciascuna parte in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a Ric. 2019 n. 03137 sez. 52 - ud. 25-05-2022 -11- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in OM, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 25 maggio