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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6094 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GO IO ON PI presidente
Dott. Giovanna Gianì consigliere
Dott. EL LA consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 22 ottobre 2025, ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Schettino in forza di procura in atti appellante
E
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, in virtù dell'Ordinanza Presidenziale di conferimento incarico n. 21/2023 dall'aa,
MA EL giusta delega in atti appellata
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 894/2022 emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata con deposito in cancelleria il 10.05.2022; Giudice Dott. Piccialli;
R.G. 5723/2020, in quanto ingiusta, illegittima e nulla per tutti i motivi sopra esposti;
dichiarare ammissibile il ricorso in opposizione all'Ordinanza di ingiunzione;
revocare l'Ordinanza di ingiunzione n. 133/2020. In via istruttoria si chiede ammettere la prova per testi cosi come articolata nel giudizio di 1° grado che si ripropone:
A) Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli:
1: “Se sia vero che” l'autocarro tg. CC154DL, in data 7.12.2017, condotto dal Sig. Persona_1 effettuava regolarmente le operazioni di scarico del materiale edile, presso lo stabilimento di recupero denominato CESPI SRL;
2: “ Se sia vero che” il Sig. , in data 7.12.2017, si accordava con il collega Sig. Persona_1 Parte_2 per effettuare lo scambio dell'autocarro tg. CC154DL con l'autocarro tg. RM 21577N, all'interno
[...] dello stabilimento di recupero denominato CESPI SRL;
3: “Se sia vero che” effettuate le predette operazioni di scarico, il Sig. consegnava l'autocarro Persona_1 tg. CC154DL, comprensivo della documentazione inerente lo scarico, al Sig. ed usciva Parte_2 dallo stabilimento di recupero denominato CESPI SRL con l'autocarro tg. RM21577N, che gli era stato consegnato dal collega, Sig. ; Parte_2
Per l'appellata: “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi che codesta ill.ma Corte d'Appello ritenesse necessario procedere all'escussione degli agenti verbalizzanti, ai fini del decidere del presente giudizio, si chiede essere ammessi alla prova per testi con gli agenti accertatori Sovrintendenti e Testimone_1 Testimone_2 domiciliati presso Comando Polizia Stradale di Aprilia, sui seguenti capitoli epurati da giudizi e/o valutazioni preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) “in data 7.12.2017, alle ore 16:40 circa, presso il centro raccolta rifiuti denominato sito in Parte_3
, alla via Pontina Km 66+500, effettuava un accertamento in relazione all'autocarro targato CP_1
RM21577R, nell'occasione condotto da ”; Persona_1
2) “Nel corso dell'accertamento veniva constatato che l'autocarro tg. RM21577R trasportava rifiuti costituiti da calcinacci e derivati da demolizione”;
3) “Il vano di carico dell'autocarro, targato RM21577R, all'ingresso del Centro di raccolta era Parte_3 completamente ricolmo di rifiuti, costituiti da calcinacci e derivati di demolizione”;
4) “L'autocarro, in entrata presso il centro di raccolta, con il vano di carico ricolmo di rifiuti, era targato
RM21577R”;
5) “L'autocarro, entrato presso il Centro di raccolta con il vano di carico ricolmo di rifiuti, era il medesimo autocarro in uscita dal centro di recupero rifiuti in quanto contraddistinto dallo stesso numero di targa
RM21577R”; 6) “In occasione dell'accertamento lo , conducente dell'autocarro targato RM21577R, esibiva Persona_1 il formulario identificativo dei rifiuti trasportati”;
7) “Lo dichiarava di aver effettuato il trasporto e lo scarico dei rifiuti con l'autocarro tg. Persona_1
RM21577R e di aver consegnato il formulario ad un proprio collega all'interno del Centro di raccolta”.
Ancora in via istruttoria, ci si oppone, perchè inammissibile, alla prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto volta a controvertire circostanze di fatto attestate dai pubblici ufficiali nel verbale di contestazione, come noto, assistito dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., costituente piena prova fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Ci si oppone, in ogni caso, alla prova per testi richiesta attesa l'incapacità a testimoniare dei testi di cui è stata richiesta l'escussione per avere entrambi interesse nel giudizio, posto che il sig. per Parte_2 stessa ammissione di parte ricorrente, è dipendente dell'appellante come pure ci si Parte_1 oppone alla testimonianza del legale rappresentante della in quanto tenuto per Legge alla Parte_3 conservazione di una copia del Formulario identificativo dei rifiuti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 894/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Latina in data 10 maggio 2022, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa di € 3.100,00 irrogata in suo danno per la presunta violazione dell'art. 193 D.lgs. 152/2006, insita nel “trasporto di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione”.
Con un unico motivo d'appello ha evidenziato l'erroneità della pronuncia di primo Parte_1 grado, con la quale era stata confermata la ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di contestazione dell'illecito.
A tal fine ha rilevato:
-che l'automezzo entrato nello stabilimento di recupero facente capo alla società Parte_3 per lo scarico dei materiali indicati nel verbale, condotto dal sig. e targato TG Per_1
CC154DL, era diverso da quello che poco dopo era uscito dallo stabilimento privo di carico, che era il differente camion targato RM21577N;
- che infatti il conducente del primo mezzo, dopo essere entrato nello stabilimento ed aver consegnato i documenti di trasporto al collega sig. il quale avrebbe dovuto Pt_2 proseguire le operazioni di scarico, ne era fuoriuscito a bordo del diverso mezzo targato appunto RM21577N, consegnatogli appunto dal Pt_2
- che dunque i verbalizzanti, i quali non avevano fermato il mezzo in entrata ma solo in uscita, erano incorsi in un errore di fatto presumibilmente dovuto alla circostanza che entrambi gli automezzi erano di colore bianco, errore che, essendo insorto con riguardo ad una percezione sensoriale degli agenti come tale non fidefacente, poteva essere dimostrato dall'opponente senza necessità di proporre querela di falso.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta, se del caso previa assunzione delle prove orali già dedotte in primo grado.
La si è costituita rilevando la manifesta infondatezza dell'appello, di cui Controparte_1 ha dunque chiesto il rigetto.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere condivisa la valutazione svolta dal primo Giudice, con la quale è stata attribuita un'efficacia fidefacente al contenuto del verbale, con particolare riguardo all'individuazione dell'automezzo che era dapprima entrato nello stabilimento di recupero carico di calcinacci e materiali di demolizione e poi fuoriuscito vuoto dalla suddetta area.
“Sul tema della valenza probatoria del verbale si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte, affermando il seguente principio di diritto: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti" (Cass., S.U.,
n. 17355 del 2009). Per effetto di tale principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, la fede privilegiata si estende a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, sicché anche nel caso in cui si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale stesso, risulta necessario proporre querela di falso” (in questi termini, Cass., 14.2.2013, n. 3705; nello stesso senso,
Cass., ord., 22.10.2021, n. 29580;
Come chiarito dalla seconda delle pronunce sopra menzionate, “la questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va, conseguentemente, esaminata con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile la fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita). Ogni diversa contestazione, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla inidoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, dev'essere, invece, svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto”.
La circostanza contestata dall'appellante, ovvero il fatto che il camion che era dapprima entrato nello stabilimento “completamente pieno” fosse lo stesso che ne fuoriuscito vuoto (e cioè fosse appunto l'autocarro targato RM21577N menzionato nel verbale di contestazione dell'illecito), è stata direttamente constatata dagli agenti, di modo che, in applicazione dei principi sopra esposti, anche nell'astratta ipotesi che si fossero verificati “errori… di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale”, si sarebbe dovuta proporre la querela di falso.
Né del resto risulta alcuna intrinseca ed insanabile contraddizione tra i fatti attestati dai pubblici ufficiali, posto che nel verbale è descritta la circostanza, del tutto lineare, dell'ingresso del mezzo targato RM21577N all'interno dell'area di recupero e della sua successiva fuoriuscita in esito al compimento delle operazioni di scarico, momento in cui gli agenti hanno fermato il conducente ed emesso la sanzione per l'assenza del formulari di trasporto dei rifiuti.
Per quanto necessario, quand'anche in via di mera ipotesi si volesse diversamente opinare in ordine alla questione sinora esposta, l'opposizione dovrebbe nondimeno essere disattesa.
Premesso che anche in relazione alle attestazioni non fidefacenti “il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (così Cass., ord., 17.4.2024, n. 10376), nella fattispecie la tesi prospettata in sede di opposizione all'ordinanza di ingiunzione (ed alla cui conferma sono funzionali le prove orali dedotte dall'appellante) non solo non è idonea a smentire le risultanze del verbale, ma si pone in palese contrasto con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso conducente del mezzo sanzionato.
Il conducente del veicolo ha infatti testualmente dichiarato: “ho effettuato lo scarico ed ho lasciato il formulario ad un mio collega che era dentro l'impianto ed è uscito prima di me”.
Tali dichiarazioni, con le quali il trasgressore adduce a suo discolpa la circostanza della consegna ad un terzo del formulario dei rifiuti, senza in alcun modo accennare ad un preteso
“scambio” di automezzi, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, “avvalorano la circostanza che il camion in entrata fosse lo stesso di quello in uscita” (qualora in tesi non si ritenesse fidefacente il verbale di contestazione della violazione, il che è come detto ad avviso di questa
Corte da escludere).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, seguono la soccombenza
Deve infine essere accertata, in capo all'appellante, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
6392/2022 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Roma, 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL LA GO IO ON PI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GO IO ON PI presidente
Dott. Giovanna Gianì consigliere
Dott. EL LA consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 22 ottobre 2025, ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 6392 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Schettino in forza di procura in atti appellante
E
(C.F. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, in virtù dell'Ordinanza Presidenziale di conferimento incarico n. 21/2023 dall'aa,
MA EL giusta delega in atti appellata
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 894/2022 emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata con deposito in cancelleria il 10.05.2022; Giudice Dott. Piccialli;
R.G. 5723/2020, in quanto ingiusta, illegittima e nulla per tutti i motivi sopra esposti;
dichiarare ammissibile il ricorso in opposizione all'Ordinanza di ingiunzione;
revocare l'Ordinanza di ingiunzione n. 133/2020. In via istruttoria si chiede ammettere la prova per testi cosi come articolata nel giudizio di 1° grado che si ripropone:
A) Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli:
1: “Se sia vero che” l'autocarro tg. CC154DL, in data 7.12.2017, condotto dal Sig. Persona_1 effettuava regolarmente le operazioni di scarico del materiale edile, presso lo stabilimento di recupero denominato CESPI SRL;
2: “ Se sia vero che” il Sig. , in data 7.12.2017, si accordava con il collega Sig. Persona_1 Parte_2 per effettuare lo scambio dell'autocarro tg. CC154DL con l'autocarro tg. RM 21577N, all'interno
[...] dello stabilimento di recupero denominato CESPI SRL;
3: “Se sia vero che” effettuate le predette operazioni di scarico, il Sig. consegnava l'autocarro Persona_1 tg. CC154DL, comprensivo della documentazione inerente lo scarico, al Sig. ed usciva Parte_2 dallo stabilimento di recupero denominato CESPI SRL con l'autocarro tg. RM21577N, che gli era stato consegnato dal collega, Sig. ; Parte_2
Per l'appellata: “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi che codesta ill.ma Corte d'Appello ritenesse necessario procedere all'escussione degli agenti verbalizzanti, ai fini del decidere del presente giudizio, si chiede essere ammessi alla prova per testi con gli agenti accertatori Sovrintendenti e Testimone_1 Testimone_2 domiciliati presso Comando Polizia Stradale di Aprilia, sui seguenti capitoli epurati da giudizi e/o valutazioni preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) “in data 7.12.2017, alle ore 16:40 circa, presso il centro raccolta rifiuti denominato sito in Parte_3
, alla via Pontina Km 66+500, effettuava un accertamento in relazione all'autocarro targato CP_1
RM21577R, nell'occasione condotto da ”; Persona_1
2) “Nel corso dell'accertamento veniva constatato che l'autocarro tg. RM21577R trasportava rifiuti costituiti da calcinacci e derivati da demolizione”;
3) “Il vano di carico dell'autocarro, targato RM21577R, all'ingresso del Centro di raccolta era Parte_3 completamente ricolmo di rifiuti, costituiti da calcinacci e derivati di demolizione”;
4) “L'autocarro, in entrata presso il centro di raccolta, con il vano di carico ricolmo di rifiuti, era targato
RM21577R”;
5) “L'autocarro, entrato presso il Centro di raccolta con il vano di carico ricolmo di rifiuti, era il medesimo autocarro in uscita dal centro di recupero rifiuti in quanto contraddistinto dallo stesso numero di targa
RM21577R”; 6) “In occasione dell'accertamento lo , conducente dell'autocarro targato RM21577R, esibiva Persona_1 il formulario identificativo dei rifiuti trasportati”;
7) “Lo dichiarava di aver effettuato il trasporto e lo scarico dei rifiuti con l'autocarro tg. Persona_1
RM21577R e di aver consegnato il formulario ad un proprio collega all'interno del Centro di raccolta”.
Ancora in via istruttoria, ci si oppone, perchè inammissibile, alla prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto volta a controvertire circostanze di fatto attestate dai pubblici ufficiali nel verbale di contestazione, come noto, assistito dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., costituente piena prova fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Ci si oppone, in ogni caso, alla prova per testi richiesta attesa l'incapacità a testimoniare dei testi di cui è stata richiesta l'escussione per avere entrambi interesse nel giudizio, posto che il sig. per Parte_2 stessa ammissione di parte ricorrente, è dipendente dell'appellante come pure ci si Parte_1 oppone alla testimonianza del legale rappresentante della in quanto tenuto per Legge alla Parte_3 conservazione di una copia del Formulario identificativo dei rifiuti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 894/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Latina in data 10 maggio 2022, con la quale era stata respinta l'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa di € 3.100,00 irrogata in suo danno per la presunta violazione dell'art. 193 D.lgs. 152/2006, insita nel “trasporto di rifiuti non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione”.
Con un unico motivo d'appello ha evidenziato l'erroneità della pronuncia di primo Parte_1 grado, con la quale era stata confermata la ricostruzione dei fatti contenuta nel verbale di contestazione dell'illecito.
A tal fine ha rilevato:
-che l'automezzo entrato nello stabilimento di recupero facente capo alla società Parte_3 per lo scarico dei materiali indicati nel verbale, condotto dal sig. e targato TG Per_1
CC154DL, era diverso da quello che poco dopo era uscito dallo stabilimento privo di carico, che era il differente camion targato RM21577N;
- che infatti il conducente del primo mezzo, dopo essere entrato nello stabilimento ed aver consegnato i documenti di trasporto al collega sig. il quale avrebbe dovuto Pt_2 proseguire le operazioni di scarico, ne era fuoriuscito a bordo del diverso mezzo targato appunto RM21577N, consegnatogli appunto dal Pt_2
- che dunque i verbalizzanti, i quali non avevano fermato il mezzo in entrata ma solo in uscita, erano incorsi in un errore di fatto presumibilmente dovuto alla circostanza che entrambi gli automezzi erano di colore bianco, errore che, essendo insorto con riguardo ad una percezione sensoriale degli agenti come tale non fidefacente, poteva essere dimostrato dall'opponente senza necessità di proporre querela di falso.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per la revoca dell'ingiunzione opposta, se del caso previa assunzione delle prove orali già dedotte in primo grado.
La si è costituita rilevando la manifesta infondatezza dell'appello, di cui Controparte_1 ha dunque chiesto il rigetto.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere condivisa la valutazione svolta dal primo Giudice, con la quale è stata attribuita un'efficacia fidefacente al contenuto del verbale, con particolare riguardo all'individuazione dell'automezzo che era dapprima entrato nello stabilimento di recupero carico di calcinacci e materiali di demolizione e poi fuoriuscito vuoto dalla suddetta area.
“Sul tema della valenza probatoria del verbale si sono espresse le Sezioni unite di questa Corte, affermando il seguente principio di diritto: "nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti" (Cass., S.U.,
n. 17355 del 2009). Per effetto di tale principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, la fede privilegiata si estende a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, sicché anche nel caso in cui si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale stesso, risulta necessario proporre querela di falso” (in questi termini, Cass., 14.2.2013, n. 3705; nello stesso senso,
Cass., ord., 22.10.2021, n. 29580;
Come chiarito dalla seconda delle pronunce sopra menzionate, “la questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non va, conseguentemente, esaminata con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile la fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita). Ogni diversa contestazione, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla inidoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, dev'essere, invece, svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto”.
La circostanza contestata dall'appellante, ovvero il fatto che il camion che era dapprima entrato nello stabilimento “completamente pieno” fosse lo stesso che ne fuoriuscito vuoto (e cioè fosse appunto l'autocarro targato RM21577N menzionato nel verbale di contestazione dell'illecito), è stata direttamente constatata dagli agenti, di modo che, in applicazione dei principi sopra esposti, anche nell'astratta ipotesi che si fossero verificati “errori… di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale”, si sarebbe dovuta proporre la querela di falso.
Né del resto risulta alcuna intrinseca ed insanabile contraddizione tra i fatti attestati dai pubblici ufficiali, posto che nel verbale è descritta la circostanza, del tutto lineare, dell'ingresso del mezzo targato RM21577N all'interno dell'area di recupero e della sua successiva fuoriuscita in esito al compimento delle operazioni di scarico, momento in cui gli agenti hanno fermato il conducente ed emesso la sanzione per l'assenza del formulari di trasporto dei rifiuti.
Per quanto necessario, quand'anche in via di mera ipotesi si volesse diversamente opinare in ordine alla questione sinora esposta, l'opposizione dovrebbe nondimeno essere disattesa.
Premesso che anche in relazione alle attestazioni non fidefacenti “il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (così Cass., ord., 17.4.2024, n. 10376), nella fattispecie la tesi prospettata in sede di opposizione all'ordinanza di ingiunzione (ed alla cui conferma sono funzionali le prove orali dedotte dall'appellante) non solo non è idonea a smentire le risultanze del verbale, ma si pone in palese contrasto con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso conducente del mezzo sanzionato.
Il conducente del veicolo ha infatti testualmente dichiarato: “ho effettuato lo scarico ed ho lasciato il formulario ad un mio collega che era dentro l'impianto ed è uscito prima di me”.
Tali dichiarazioni, con le quali il trasgressore adduce a suo discolpa la circostanza della consegna ad un terzo del formulario dei rifiuti, senza in alcun modo accennare ad un preteso
“scambio” di automezzi, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, “avvalorano la circostanza che il camion in entrata fosse lo stesso di quello in uscita” (qualora in tesi non si ritenesse fidefacente il verbale di contestazione della violazione, il che è come detto ad avviso di questa
Corte da escludere).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori medi per lo scaglione di competenza ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta, seguono la soccombenza
Deve infine essere accertata, in capo all'appellante, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
6392/2022 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Roma, 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL LA GO IO ON PI