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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1452/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]CP_1 C.F._1
(EN) in via R. Livatino, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Castiglione;
- attrice;
contro
con sede in Milano, Corso Como n. 17, in persona del Dirigente legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Bizzini;
CP_3
- convenuta;
avente a OGGETTO
obbligazioni pecuniarie;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Parte attrice: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del camion targato
BJ435ML, sig. in ordine alla produzione del sinistro in premessa. 2) Parte_1
Condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_2
danni materiali occorsi alla sig.ra quantificabili in € 90.000,00 o nella diversa somma CP_1
che si riterrà di giustizia da parte del Giudice adito, entro i limiti di competenza per valore del giudice
adito. 3) Condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
risarcimento dei danni fisici occorsi alla sig.ra quantificabili in € 3.380,16 o nella CP_1
diversa somma che si riterrà di giustizia da parte del Giudice adito, entro i limiti di competenza per
valore del giudice adito. 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore del procuratore
costituito dichiaratosi antistatario”.
Parte convenuta: “Integralmente rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto,
non provata ed in ogni caso assolutamente eccessiva quanto alla valutazione dei danni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Antefatto
In data 15.3.2021 alle ore 08:50 circa, in Capizzi, in via Roma, all'altezza del civico n. 43B, si verificò
un sinistro che coinvolse il veicolo Iveco targato BH470SH, adibito alla vendita ambulante di carni, di
Contr proprietà dell'attrice e assicurato con la compagnia assicuratrice convenuta , e il CP_1
veicolo Iveco targato BJ435ML, di proprietà di . Parte_2
Contr La compagnia assicuratrice corrispose all'attrice assicurata la somma di euro 10.000,00 per i danni patrimoniali e la somma di euro 1.250,00 per i danni non patrimoniali sofferti dall'attrice.
La presente causa origina della pretesa dell'attrice, che ritiene insufficienti le somme ricevute.
Domanda di parte attrice. pagina 2 di 16 Come detto, l'attrice ritiene non sufficienti gli importi liquidati in proprio favore dalla compagnia assicuratrice.
Anzitutto, l'attrice deduce che la riparazione del veicolo avrebbe avuto un costo superiore ad euro
40.000,00, e precisamente di euro 43.103,18, comprensivi anche del costo del preventivo eseguito dall'officina che si sarebbe occupata delle riparazioni (per il quale viene domandato un importo superiore a euro 1.000,00)
A sostegno di tale voce di danno l'attrice produce: i) preventivo danni redatto dalla ditta Pentha Car
Autonegozi srl con sede a Belpasso (CT); ii) fattura relativa al costo del preventivo in questione;
iii)
fattura relativa ai lavori poi eseguiti sul veicolo dalla ditta Pentha Car.
In secondo luogo, l'attrice, precisando che il veicolo viene utilizzato quale mezzo per lo svolgimento dell'attività lavorativa di vendita ambulante di carni, deduce quale ulteriore voce di danno patrimoniale rispetto al mero danneggiamento del veicolo stesso, il fermo della propria attività commerciale, dovuto all'impossibilità di utilizzare il veicolo e chiede, a tale titolo, la somma di euro 27.539,20 che costituirebbe il lucro cessante per il periodo che va dalla data del sinistro (15 marzo 2021) alla data del noleggio di un veicolo sostitutivo (giugno 2021).
A sostegno di tale pretesa l'attrice produce documentazione contabile relativa alla propria attività, e precisamente i registri dei corrispettivi (degli incassi) dei quattro mesi precedenti l'incidente.
Deduce altresì l'attrice di aver subito, in conseguenza del sinistro e dell'impossibilità di utilizzare il mezzo, e così di svolgere la propria attività lavorativa, il deperimento della merce oggetto della propria attività, quantificando il danno nella somma di euro 1.800,00.
A sostegno di tale pretesa produce le fatture di acquisto della merce asseritamente andata perduta.
Ancora in punto di danni patrimoniali, l'attrice deduce di aver dovuto prendere a noleggio altro veicolo dal giugno all'ottobre del 2021 al prezzo di euro 3.514,16 al mese e chiede, di conseguenza, pagina 3 di 16 riconoscersi il proprio diritto di credito per la somma di euro 17.537,00.
A sostegno di tale pretesa l'attrice produce le fatture emesse dal locatore dal giugno 2021 al settembre
2021.
Quanto al danno non patrimoniale, l'attrice si duole di un danno biologico permanente del 2%, nonché
di un danno biologico temporaneo così descritto: 7 giorni di invalidità assoluta;
15 giorni di invalidità
parziale al 75%; 30 giorni di invalidità parziale al 50 %, cui l'attrice aggiunge, sotto il profilo patrimoniale, spese mediche pari ad € 368,00.
A sostegno della pretesa in questione viene prodotta una consulenza di parte.
Oltre alla condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo assicurativo, l'attrice domanda altresì dichiararsi la responsabilità esclusiva del sinistro -che i superiori danni avrebbe cagionato- a carico del conducente del veicolo di proprietà di , indicato nella persona di Parte_2
Parte_1
Posizione della compagnia assicuratrice contesta la quantificazione dei danni operata da parte attrice, deducendo Controparte_2
l'irrilevanza dei documenti prodotti dall'attrice e aggiungendo che, in ogni caso, dall'importo andrebbe comunque esclusa l'iva in ragione della mancata prova dell'assolvimento dell'imposta. Evidenzia
peraltro la convenuta che l'importo domandato a titolo di riparazioni dalla parte attrice risulta anche più
elevato del valore commerciale del bene da riparare, con conseguente eventuale violazione dell'art. 2058 c.c.
La convenuta contesta altresì l'esistenza di alcuna prova relativa alla perdita di merce dovuta al sinistro.
Contesta, ancora, la convenuta la pretesa relativa al danno conseguente al fermo dell'attività
pagina 4 di 16 commerciale per indisponibilità del veicolo osservando, per un verso, che la documentazione prodotta al fine di provare i minori incassi è del tutto inidonea allo scopo e, per altro verso, che deve trovare applicazione l'art. 1227 c. 2 c.c. in ordine alla circostanza per cui l'attrice ha deliberatamente scelto di non noleggiare un mezzo sostitutivo per ben tre mesi, ossia dalla data del sinistro -marzo 2021- sino al giugno 2021 così aggravando per causa a sé imputabile i danni conseguenti al sinistro.
Aggiunge la convenuta che il danno c.d. da fermo tecnico è risarcibile unicamente nei limiti della spesa occorrente a noleggiare un mezzo sostitutivo nel tempo strettamente necessario alla riparazione del mezzo danneggiato sì che non si giustifica la richiesta del prezzo del noleggio da giugno ad ottobre del 2021 giacché il tempo occorrente al ripristino del mezzo non supererebbe i 20 giorni.
Quanto al danno non patrimoniale, la compagnia assicuratrice deduce di aver già risarcito quanto dovuto.
Consulenza tecnica d'ufficio relativa ai danni subiti dal veicolo
Il consulente tecnico nominato per la stima dei danni subiti dal veicolo di parte attrice, previo accertamento della compatibilità degli stessi con il sinistro del 15.3.2021, conclude nel senso che al fine dell'integrale riparazione del veicolo occorre la somma di euro 28.654,65 + iva.
Il consulente indica anche che ai fini delle riparazioni il tempo strettamente necessario è da individuarsi in n. 34 giorni.
Viene anche indicato il valore commerciale del bene al momento del sinistro nella cifra di euro
38.000,00.
Consulenza tecnica d'ufficio relativa al danno non patrimoniale.
Il consulente tecnico nominato per l'accertamento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno biologico di cui l'attrice si duole, giunge a escludere postumi permanenti riconoscendo, invece,
pagina 5 di 16 un periodo di invalidità temporanea così quantificato: inabilità temporanea parziale al 75% di 15 giorni;
inabilità parziale al 50% di 30 giorni;
inabilità parziale al 25% di 30 giorni.
Il c.t.u. riconosce altresì la congruità della spesa di euro 334,00.
Domanda di accertamento della responsabilità
Contrariamente a quanto indicato dall'attrice in citazione e in tutti i successivi atti difensivi, il presente giudizio è instaurato esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche nei confronti della proprietaria del veicolo asseritamente danneggiante.
Nei confronti di quest'ultima, infatti, pur indicata in citazione, non v'è alcuna traccia della notifica dell'atto introduttivo.
Né, del resto, l'attrice ha domandato la condanna della proprietaria del veicolo asseritamente danneggiante e della sua compagnia assicuratrice.
Nemmeno risulta citato l'asserito conducente del veicolo che avrebbe provocato il sinistro.
La domanda di accertamento della responsabilità di quest'ultimo è quindi improcedibile e, invero,
irrilevante alla luce degli interessi sostanziali dedotti in giudizio.
E infatti, una tale responsabilità può affermarsi, ai fini che qui interessano, in via meramente incidentale nella presente sede sub specie di assenza di responsabilità dell'attrice.
Tra le parti è infatti del tutto pacifico che all'attrice non sia imputabile alcuna responsabilità in relazione al sinistro;
tant'è che la compagnia assicuratrice non nega il diritto dell'assicurata a ricevere l'indennizzo, contestando, piuttosto, il quantum della richiesta.
Si noti, per inciso, che la presente decisione non può spiegare alcun effetto nei confronti dei soggetti cui, asseritamente, il sinistro sarebbe imputabile.
La controversia in esame, difatti, intercorre unicamente tra la e la compagnia assicuratrice con CP_1 pagina 6 di 16 cui la stessa ha stipulato il negozio assicurativo relativo al veicolo danneggiato.
Danni subiti dal veicolo
Secondo parte convenuta i danni subiti dal veicolo non ascendono oltre la somma di euro 10.000,00,
già corrisposta all'attrice.
Secondo l'attrice i danni ammontano invece a oltre euro 40.000,00.
Come detto, il c.t.u. stima i danni nella somma di euro 28.654,65 + iva.
Non si ritiene che sussistano adeguate ragioni per discostarsi dalla consulenza tecnica depositata in atti,
alla quale si fa rinvio, anche con riguardo alla confutazione delle osservazioni formulate dalla parte convenuta.
Il danno così quantificato non appare superiore al valore commerciale del veicolo, indicato dal c.t.u.
(senza che, anche con riguardo a tale profilo, siano stati evidenziati motivi per discostarsi dal relativo accertamento) nella somma di euro 38.000,00.
Venendo alla questione relativa all'iva, in via generale, può rilevarsi che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori
e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il
risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta” (Cass. 2019 n.
21739 ord.; Cass. 1997 n. 10023; Cass. 2010 n. 1688).
Quando invece la riparazione è già avvenuta, la Corte regolatrice esige la prova, da parte del danneggiato, dell'assolvimento dell'iva, altrimenti dovendosi ritenere che la riparazione sia avvenuta
“in economia”, ossia, senza versamento dell'iva al riparatore (Cass. 2016 n. 19294).
In ogni caso, condivisibilmente la Corte regolatrice esclude la debenza dell'iva al danneggiato ogni qual volta questo, in ragione della sua attività professionale, abbia diritto al rimborso ovvero alla pagina 7 di 16 detrazione, conseguendo altrimenti un indebito vantaggio (Cass. n. 1997 n. 10023; Cass. 2010 n. 1688;
Cass. n. 2013 n. 14535).
Ebbene, nel caso di specie, la parte convenuta non eccepisce il diritto dell'attrice di detrarre l'iva, né
quello di ottenerne il rimborso, trincerandosi piuttosto dietro il richiamo all'orientamento che, come visto, nega la spettanza dell'iva nel caso in cui il danneggiato che abbia già riparato il mezzo non ne dimostri il pagamento.
Ora, una tale eccezione appare superata alla luce di due considerazioni: i) l'attrice ha prodotto la fattura emessa dal riparatore, il quale ha applicato l'iva (si noti, per inciso, che sebbene la fattura costituisca un mero elemento di prova, nel caso di specie, in disparte il fatto che il c.t.u. ha confermato che le riparazioni ivi indicate sono state effettivamente eseguite, appare dirimente la considerazione per cui l'emissione della fattura per una operazione inesistente è connotata da un particolare disvalore nell'ordinamento giuridico, di modo che non sussistono adeguati elementi per ritenere in questa sede che il documento sia falso, dovendosi piuttosto ritenere che l'importo ivi indicato sia entrato nella sfera giuridica dell'attrice quale posta debitoria); ii) il mezzo, come accertato dal c.t.u., non è stato ancora integralmente riparato.
Tanto basta, quindi, affinché trovi applicazione la regola generale per cui il risarcimento deve comprendere anche l'iva.
Né, va evidenziato, la compagnia assicuratrice formula eccezioni fondate sulla polizza assicurativa, la quale, pacificamente (arg. ex art. 115 c.p.c.), fonda il diritto indennitario avanzato dall'attrice.
In definitiva, la somma dovuta dalla compagnia assicuratrice per ristorare i costi di ripristino del bene assicurato ammonta a euro 28.654,65 + iva.
Infondata appare l'insistenza di parte attrice in ordine alla pretesa della somma recata dalla fattura asseritamente già pagata.
pagina 8 di 16 L'importo appare difatti esorbitante sia rispetto alla quantificazione operata dal c.t.u., sia rispetto al valore commerciale del veicolo.
Sul tema va ricordato che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di
incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei
danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del
giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al
risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del
bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di
mercato del veicolo” (Cass. 10196/2022).
Nel caso di specie, il valore della riparazione indicato dal c.t.u. non appare esorbitante rispetto al valore di mercato del veicolo, sì che, in questi termini, non occorre dare applicazione all'art. 2058 c. 2 c.c.
(che invece avrebbe trovato applicazione là dove il c.t.u. avesse stimato i danni nella medesima misura di quanto indicato dall'attrice).
L'eventuale esborso superiore sostenuto dall'attrice è quindi una deliberata scelta propria di valersi di riparatori particolarmente costosi, scelta che non può ricadere sulla parte convenuta.
Esorbitante appare altresì il costo della perizia, che deve invece ritenersi compreso nel costo totale della riparazione.
Infine, per motivi di completezza, va rilevato che non appare nemmeno revocabile in dubbio che i danni, per come stimati dal c.t.u., siano effettivamente riconducibili al sinistro di cui si è detto: il c.t.u.
afferma infatti la piena compatibilità dei danni col sinistro descritto dall'attrice e dallo stesso perito ricostruito, senza smentita da parte della convenuta.
I danni conseguenti al fermo del veicolo
Come detto sopra, l'attrice lamenta i seguenti danni conseguenti al fermo del veicolo: deperimento pagina 9 di 16 della merce invenduta;
mancati incassi per paralisi dell'attività lavorativa per tre mesi;
noleggio mezzo sostitutivo da giugno a ottobre 2021.
Ebbene, quanto alla prima voce di danno, nessuna prova sussiste del deperimento della merce indicata dall'attrice.
Quest'ultima, pur potendo, non ha dato prova alcuna del fatto che la merce è stata smaltita per impossibilità di cederla ad alcuno.
La prova è stata affidata solo alla produzione di fatture di acquisto di merce, le quali nulla dicono sulla sorte della merce stessa e della eventuale causa della sorte stessa.
Quanto alla seconda voce di danno, si osserva quanto segue.
Anzitutto, coglie parzialmente nel segno l'invocazione, da parte della convenuta, dell'art. 1227 c. 2
c.c., che esclude dall'area dei danni risarcibili quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Difatti, come eccepito dalla convenuta, appare del tutto ingiustificato e non rispondente alla diligenza media che l'attrice abbia atteso ben tre mesi prima del noleggio di un mezzo sostitutivo.
Come detto, tuttavia, non si tratta di argomento decisivo giacché all'attrice viene riconosciuta dalla perizia medico-legale un'invalidità temporanea parziale al 75% per 15 giorni e al 50%, per 30 giorni.
In altri termini, considerato il tipo di lavoro svolto dall'attrice (venditore ambulante di carne), i periodi di invalidità appena indicati, mentre non giustificano tre mesi di inattività, al contempo giustificano, in astratto, la prospettazione di un mese di contrazione dell'attività stessa.
All'accoglimento della parte di domanda ora in esame, anche nella misura relativa al periodo di tempo ridotto ricompreso nei periodi di invalidità parziale temporanea al 75% e al 50%, osta, tuttavia, la totale assenza di prova del danno stesso, sia nell'an che nel quantum
pagina 10 di 16 In particolare, i documenti prodotti dall'attrice sono del tutto inidonei a provare an e quantum del lucro cessante connesso direttamente al fermo del veicolo.
L'attrice, difatti, si è limitata a produrre i registri dei corrispettivi relativi ad annate precedenti.
Trattasi di documenti contestati dalla parte convenuta, la quale ha osservato che, al limite, l'attrice avrebbe dovuto produrre le dichiarazioni dei redditi.
Si noti che già il legislatore (arg. ex art. 2709 c.c.) sancisce la generale inefficacia probatoria delle scritture contabili degli imprenditori.
Ciò ben si spiega tenendo presente che trattasi di atti unilateralmente formati, di modo che il legislatore ne ha sancito l'efficacia probatoria solamente contro l'imprenditore che le forma e non già in suo favore, v. art. 2709 c.c.
Nel caso di specie, sulla specifica contestazione sollevata, nessuna valenza probatoria può assegnarsi ai documenti attorei, dovendosi anche considerare che l'attrice, nonostante la tempestiva contestazione della convenuta e nonostante fossero, quindi, ancora disponibili tutti i termini probatori ed assertori utili a fornire la prova necessaria, non ha inteso formulare prova alcuna della contrazione dell'attività e dei minori ricavi, pur potendolo fare.
Per inciso, tale affermazione non entra in conflitto col superiore obiter, col quale si è ritenuta rilevante la fattura emessa dal riparatore, giacché in quel caso si tratta di un documento proveniente dal terzo e non già dalla parte che vuole utilizzarlo a proprio vantaggio come invece deve rilevarsi con riguardo ai documenti ora in esame.
L'irrilevanza della documentazione prodotta dall'attrice, peraltro, ben si coglie richiamando, mutatis
mutandis, la condivisibile opinione della Corte regolatrice secondo cui “devesi ricordare che “ove
venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante,
dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale pagina 11 di 16 ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di
fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto
fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni
ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte. Non è infatti sufficiente fornire solo una prova, di
natura induttiva e presuntiva, riferita al dato della complessiva diminuzione dei ricavi sociali, poiché
quest'ultima potrebbe normalmente essere riferita a vari fattori economici e strutturali, collegati alla
gestione dell'attività d'impresa e non necessariamente all'indisponibilità dei beni” (Cassazione, Sez.
Civ. III, ord. n. 25160/18).
Venendo, ora, alla terza voce di danno, si può osservare che, in coincidenza con quanto detto in ordine all'applicabilità dell'art. 1227 c. 2 c.c., diligenza impone a colui che subisce il fermo forzato del veicolo, specie se questo costituisce mezzo col quale si esercita la propria attività lavorativa, di prendere in locazione un veicolo sostituivo (si veda, ex multis, Cass. 2023 n. 15262: “il danno da
“fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a
tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui
derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass,
sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).
L'attrice deduce di aver noleggiato un mezzo sostitutivo da giugno a settembre del 2021 e produce le relative fatture.
L'ammontare del costo mensile è di euro 2.880,00 oltre iva;
ovvero, per periodi inferiori al mese, euro
120,00 al giorno.
L'importo è ritenuto congruo dal c.t.u. per il tipo di veicoli di cui trattasi e sul punto non appare che la convneuta abbia formulato specifiche contestazioni o prodotto documenti da cui risulti un costo generalmente inferiore per il noleggio di mezzi del tipo di quello di cui si discute.
pagina 12 di 16 È pacifico in giurisprudenza che il costo del noleggio del mezzo sostituivo può essere risarcito solo nei limiti del periodo di tempo necessario per la riparazione.
Il c.t.u. indica tale periodo in n. 34 giorni.
Di contrario avviso la convenuta che indica come necessari 20 giorni.
Essendo certo il danno, il quantum – in mancanza di una specifica prova- può determinarsi, ex art. 1226
c.c., in via equitativa nella misura di n. 30 giorni, che non appare esorbitare rispetto a quella prospettata dalla convenuta ed appare discostarsi in misura minima dall'indicazione del c.t.u.
Ne segue che risulta dovuta all'attrice la somma di euro 2.880,00 oltre iva.
Danno non patrimoniale
Passando all'esame del danno non patrimoniale, non risultano evidenziate ragioni per discostarsi dalla relazione medo-legale depositata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, escluso il danno biologico permanente, così conclude: “La durata della inabilità temporanea parziale (al 75%) fu di 15 giorni in
cui il periziando non fu nelle condizioni di attendere alle sue normali occupazioni in quanto praticava
terapia medica;
la durata della inabilità parziale (al 50%) fu di 30 giorni in cui fu nelle condizioni di
attendere ,sia pure parzialmente,alle sue occupazioni in quanto impegnato ad effettuare un ciclo di
FKT e praticava terapia medica;
la durata della inabilita parziale al 25(%) fu di 30 giorni in cui era
impegnato nella continuazione della terapia medica e della FKT”.
Secondo il codice delle assicurazioni private -d.lgs. 2005 n. 209- è risarcibile il danno biologico inteso quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona …” (v. art. 139 cod.
ass. priv.).
Nel caso di specie si è avuta una lesione temporanea dell'integrità psicofisica.
In ordine alla quantificazione del danno trova applicazione l'art. 139 cod. ass. priv.
pagina 13 di 16 Ai sensi dell'art. 139 cit.: “Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le
misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale
di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno
di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a [euro 947,30 -v. d.m.
16.07.2024]; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di [euro 55,24 - v. d.m.
16.07.2024] per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per
cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per
ciascun giorno. …. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche … Ai fini del calcolo
dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari … a 8 si applica
un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 …”.
Applicando i superiori criteri normativi, il periodo di invalidità temporanea va liquidato nella somma complessiva di euro 621,45 per il periodo di invalidità al 75% e in euro 828,62 per il periodo di invalidità al 50%, per un totale di euro 1.450,24 cui si aggiungono euro 334,00 per spese.
Somme complessivamente spettanti all'attrice pagina 14 di 16 È pacifico tra le parti che la convenuta abbia già versato all'attrice la somma di euro 10.000,00 per i danni materiali e quella di euro 1.250,00 per il danno biologico temporaneo (oltre ulteriori somme per spese legali).
All'attrice spettano, quindi: i) euro 18.654,65 + iva per riparazioni;
ii) euro 2.880,00 + iva per danno da c.d. fermo tecnico del mezzo;
iii) euro 200,00 per danno biologico temporaneo ed euro 334,00 per spese mediche relative.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, quanto agli onorari, secondo il criterio del decisum, nella somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge (d.m. 55/14, parametri minimi per carenza di questioni di particolare complessità della vicenda;
scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00), oltre euro 786,00 per esborsi.
La somma va distratta in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Castiglione.
Sempre in forza del principio di soccombenza, a carico della parte convenuta va posto anche il costo delle consulenze tecniche liquidato già con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara improcedibile la domanda di accertamento in via principale della responsabilità del sinistro;
condanna parte convenuta a pagare, in favore di parte attrice, le seguenti somme: i) euro 18.654,65 +
iva per riparazioni;
ii) euro 2.880,00 + iva per danno da c.d. fermo tecnico del mezzo;
iii) euro 200,00
per danno biologico temporaneo ed euro 334,00 per spese mediche relative;
condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori di legge per onorari, nonché euro 786,00 per esborsi,
pagina 15 di 16 distrae le somme liquidate a titolo di spese di lite in favore del procuratore di parte attrice avv.
Giuseppe Castiglione;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Enna, 28 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1452/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]CP_1 C.F._1
(EN) in via R. Livatino, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Castiglione;
- attrice;
contro
con sede in Milano, Corso Como n. 17, in persona del Dirigente legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Gesualda Bizzini;
CP_3
- convenuta;
avente a OGGETTO
obbligazioni pecuniarie;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Parte attrice: “1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del camion targato
BJ435ML, sig. in ordine alla produzione del sinistro in premessa. 2) Parte_1
Condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_2
danni materiali occorsi alla sig.ra quantificabili in € 90.000,00 o nella diversa somma CP_1
che si riterrà di giustizia da parte del Giudice adito, entro i limiti di competenza per valore del giudice
adito. 3) Condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
risarcimento dei danni fisici occorsi alla sig.ra quantificabili in € 3.380,16 o nella CP_1
diversa somma che si riterrà di giustizia da parte del Giudice adito, entro i limiti di competenza per
valore del giudice adito. 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio in favore del procuratore
costituito dichiaratosi antistatario”.
Parte convenuta: “Integralmente rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto,
non provata ed in ogni caso assolutamente eccessiva quanto alla valutazione dei danni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Antefatto
In data 15.3.2021 alle ore 08:50 circa, in Capizzi, in via Roma, all'altezza del civico n. 43B, si verificò
un sinistro che coinvolse il veicolo Iveco targato BH470SH, adibito alla vendita ambulante di carni, di
Contr proprietà dell'attrice e assicurato con la compagnia assicuratrice convenuta , e il CP_1
veicolo Iveco targato BJ435ML, di proprietà di . Parte_2
Contr La compagnia assicuratrice corrispose all'attrice assicurata la somma di euro 10.000,00 per i danni patrimoniali e la somma di euro 1.250,00 per i danni non patrimoniali sofferti dall'attrice.
La presente causa origina della pretesa dell'attrice, che ritiene insufficienti le somme ricevute.
Domanda di parte attrice. pagina 2 di 16 Come detto, l'attrice ritiene non sufficienti gli importi liquidati in proprio favore dalla compagnia assicuratrice.
Anzitutto, l'attrice deduce che la riparazione del veicolo avrebbe avuto un costo superiore ad euro
40.000,00, e precisamente di euro 43.103,18, comprensivi anche del costo del preventivo eseguito dall'officina che si sarebbe occupata delle riparazioni (per il quale viene domandato un importo superiore a euro 1.000,00)
A sostegno di tale voce di danno l'attrice produce: i) preventivo danni redatto dalla ditta Pentha Car
Autonegozi srl con sede a Belpasso (CT); ii) fattura relativa al costo del preventivo in questione;
iii)
fattura relativa ai lavori poi eseguiti sul veicolo dalla ditta Pentha Car.
In secondo luogo, l'attrice, precisando che il veicolo viene utilizzato quale mezzo per lo svolgimento dell'attività lavorativa di vendita ambulante di carni, deduce quale ulteriore voce di danno patrimoniale rispetto al mero danneggiamento del veicolo stesso, il fermo della propria attività commerciale, dovuto all'impossibilità di utilizzare il veicolo e chiede, a tale titolo, la somma di euro 27.539,20 che costituirebbe il lucro cessante per il periodo che va dalla data del sinistro (15 marzo 2021) alla data del noleggio di un veicolo sostitutivo (giugno 2021).
A sostegno di tale pretesa l'attrice produce documentazione contabile relativa alla propria attività, e precisamente i registri dei corrispettivi (degli incassi) dei quattro mesi precedenti l'incidente.
Deduce altresì l'attrice di aver subito, in conseguenza del sinistro e dell'impossibilità di utilizzare il mezzo, e così di svolgere la propria attività lavorativa, il deperimento della merce oggetto della propria attività, quantificando il danno nella somma di euro 1.800,00.
A sostegno di tale pretesa produce le fatture di acquisto della merce asseritamente andata perduta.
Ancora in punto di danni patrimoniali, l'attrice deduce di aver dovuto prendere a noleggio altro veicolo dal giugno all'ottobre del 2021 al prezzo di euro 3.514,16 al mese e chiede, di conseguenza, pagina 3 di 16 riconoscersi il proprio diritto di credito per la somma di euro 17.537,00.
A sostegno di tale pretesa l'attrice produce le fatture emesse dal locatore dal giugno 2021 al settembre
2021.
Quanto al danno non patrimoniale, l'attrice si duole di un danno biologico permanente del 2%, nonché
di un danno biologico temporaneo così descritto: 7 giorni di invalidità assoluta;
15 giorni di invalidità
parziale al 75%; 30 giorni di invalidità parziale al 50 %, cui l'attrice aggiunge, sotto il profilo patrimoniale, spese mediche pari ad € 368,00.
A sostegno della pretesa in questione viene prodotta una consulenza di parte.
Oltre alla condanna della compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo assicurativo, l'attrice domanda altresì dichiararsi la responsabilità esclusiva del sinistro -che i superiori danni avrebbe cagionato- a carico del conducente del veicolo di proprietà di , indicato nella persona di Parte_2
Parte_1
Posizione della compagnia assicuratrice contesta la quantificazione dei danni operata da parte attrice, deducendo Controparte_2
l'irrilevanza dei documenti prodotti dall'attrice e aggiungendo che, in ogni caso, dall'importo andrebbe comunque esclusa l'iva in ragione della mancata prova dell'assolvimento dell'imposta. Evidenzia
peraltro la convenuta che l'importo domandato a titolo di riparazioni dalla parte attrice risulta anche più
elevato del valore commerciale del bene da riparare, con conseguente eventuale violazione dell'art. 2058 c.c.
La convenuta contesta altresì l'esistenza di alcuna prova relativa alla perdita di merce dovuta al sinistro.
Contesta, ancora, la convenuta la pretesa relativa al danno conseguente al fermo dell'attività
pagina 4 di 16 commerciale per indisponibilità del veicolo osservando, per un verso, che la documentazione prodotta al fine di provare i minori incassi è del tutto inidonea allo scopo e, per altro verso, che deve trovare applicazione l'art. 1227 c. 2 c.c. in ordine alla circostanza per cui l'attrice ha deliberatamente scelto di non noleggiare un mezzo sostitutivo per ben tre mesi, ossia dalla data del sinistro -marzo 2021- sino al giugno 2021 così aggravando per causa a sé imputabile i danni conseguenti al sinistro.
Aggiunge la convenuta che il danno c.d. da fermo tecnico è risarcibile unicamente nei limiti della spesa occorrente a noleggiare un mezzo sostitutivo nel tempo strettamente necessario alla riparazione del mezzo danneggiato sì che non si giustifica la richiesta del prezzo del noleggio da giugno ad ottobre del 2021 giacché il tempo occorrente al ripristino del mezzo non supererebbe i 20 giorni.
Quanto al danno non patrimoniale, la compagnia assicuratrice deduce di aver già risarcito quanto dovuto.
Consulenza tecnica d'ufficio relativa ai danni subiti dal veicolo
Il consulente tecnico nominato per la stima dei danni subiti dal veicolo di parte attrice, previo accertamento della compatibilità degli stessi con il sinistro del 15.3.2021, conclude nel senso che al fine dell'integrale riparazione del veicolo occorre la somma di euro 28.654,65 + iva.
Il consulente indica anche che ai fini delle riparazioni il tempo strettamente necessario è da individuarsi in n. 34 giorni.
Viene anche indicato il valore commerciale del bene al momento del sinistro nella cifra di euro
38.000,00.
Consulenza tecnica d'ufficio relativa al danno non patrimoniale.
Il consulente tecnico nominato per l'accertamento del danno non patrimoniale, e in particolare del danno biologico di cui l'attrice si duole, giunge a escludere postumi permanenti riconoscendo, invece,
pagina 5 di 16 un periodo di invalidità temporanea così quantificato: inabilità temporanea parziale al 75% di 15 giorni;
inabilità parziale al 50% di 30 giorni;
inabilità parziale al 25% di 30 giorni.
Il c.t.u. riconosce altresì la congruità della spesa di euro 334,00.
Domanda di accertamento della responsabilità
Contrariamente a quanto indicato dall'attrice in citazione e in tutti i successivi atti difensivi, il presente giudizio è instaurato esclusivamente nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche nei confronti della proprietaria del veicolo asseritamente danneggiante.
Nei confronti di quest'ultima, infatti, pur indicata in citazione, non v'è alcuna traccia della notifica dell'atto introduttivo.
Né, del resto, l'attrice ha domandato la condanna della proprietaria del veicolo asseritamente danneggiante e della sua compagnia assicuratrice.
Nemmeno risulta citato l'asserito conducente del veicolo che avrebbe provocato il sinistro.
La domanda di accertamento della responsabilità di quest'ultimo è quindi improcedibile e, invero,
irrilevante alla luce degli interessi sostanziali dedotti in giudizio.
E infatti, una tale responsabilità può affermarsi, ai fini che qui interessano, in via meramente incidentale nella presente sede sub specie di assenza di responsabilità dell'attrice.
Tra le parti è infatti del tutto pacifico che all'attrice non sia imputabile alcuna responsabilità in relazione al sinistro;
tant'è che la compagnia assicuratrice non nega il diritto dell'assicurata a ricevere l'indennizzo, contestando, piuttosto, il quantum della richiesta.
Si noti, per inciso, che la presente decisione non può spiegare alcun effetto nei confronti dei soggetti cui, asseritamente, il sinistro sarebbe imputabile.
La controversia in esame, difatti, intercorre unicamente tra la e la compagnia assicuratrice con CP_1 pagina 6 di 16 cui la stessa ha stipulato il negozio assicurativo relativo al veicolo danneggiato.
Danni subiti dal veicolo
Secondo parte convenuta i danni subiti dal veicolo non ascendono oltre la somma di euro 10.000,00,
già corrisposta all'attrice.
Secondo l'attrice i danni ammontano invece a oltre euro 40.000,00.
Come detto, il c.t.u. stima i danni nella somma di euro 28.654,65 + iva.
Non si ritiene che sussistano adeguate ragioni per discostarsi dalla consulenza tecnica depositata in atti,
alla quale si fa rinvio, anche con riguardo alla confutazione delle osservazioni formulate dalla parte convenuta.
Il danno così quantificato non appare superiore al valore commerciale del veicolo, indicato dal c.t.u.
(senza che, anche con riguardo a tale profilo, siano stati evidenziati motivi per discostarsi dal relativo accertamento) nella somma di euro 38.000,00.
Venendo alla questione relativa all'iva, in via generale, può rilevarsi che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, “poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori
e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il
risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta” (Cass. 2019 n.
21739 ord.; Cass. 1997 n. 10023; Cass. 2010 n. 1688).
Quando invece la riparazione è già avvenuta, la Corte regolatrice esige la prova, da parte del danneggiato, dell'assolvimento dell'iva, altrimenti dovendosi ritenere che la riparazione sia avvenuta
“in economia”, ossia, senza versamento dell'iva al riparatore (Cass. 2016 n. 19294).
In ogni caso, condivisibilmente la Corte regolatrice esclude la debenza dell'iva al danneggiato ogni qual volta questo, in ragione della sua attività professionale, abbia diritto al rimborso ovvero alla pagina 7 di 16 detrazione, conseguendo altrimenti un indebito vantaggio (Cass. n. 1997 n. 10023; Cass. 2010 n. 1688;
Cass. n. 2013 n. 14535).
Ebbene, nel caso di specie, la parte convenuta non eccepisce il diritto dell'attrice di detrarre l'iva, né
quello di ottenerne il rimborso, trincerandosi piuttosto dietro il richiamo all'orientamento che, come visto, nega la spettanza dell'iva nel caso in cui il danneggiato che abbia già riparato il mezzo non ne dimostri il pagamento.
Ora, una tale eccezione appare superata alla luce di due considerazioni: i) l'attrice ha prodotto la fattura emessa dal riparatore, il quale ha applicato l'iva (si noti, per inciso, che sebbene la fattura costituisca un mero elemento di prova, nel caso di specie, in disparte il fatto che il c.t.u. ha confermato che le riparazioni ivi indicate sono state effettivamente eseguite, appare dirimente la considerazione per cui l'emissione della fattura per una operazione inesistente è connotata da un particolare disvalore nell'ordinamento giuridico, di modo che non sussistono adeguati elementi per ritenere in questa sede che il documento sia falso, dovendosi piuttosto ritenere che l'importo ivi indicato sia entrato nella sfera giuridica dell'attrice quale posta debitoria); ii) il mezzo, come accertato dal c.t.u., non è stato ancora integralmente riparato.
Tanto basta, quindi, affinché trovi applicazione la regola generale per cui il risarcimento deve comprendere anche l'iva.
Né, va evidenziato, la compagnia assicuratrice formula eccezioni fondate sulla polizza assicurativa, la quale, pacificamente (arg. ex art. 115 c.p.c.), fonda il diritto indennitario avanzato dall'attrice.
In definitiva, la somma dovuta dalla compagnia assicuratrice per ristorare i costi di ripristino del bene assicurato ammonta a euro 28.654,65 + iva.
Infondata appare l'insistenza di parte attrice in ordine alla pretesa della somma recata dalla fattura asseritamente già pagata.
pagina 8 di 16 L'importo appare difatti esorbitante sia rispetto alla quantificazione operata dal c.t.u., sia rispetto al valore commerciale del veicolo.
Sul tema va ricordato che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di
incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei
danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del
giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al
risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del
bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di
mercato del veicolo” (Cass. 10196/2022).
Nel caso di specie, il valore della riparazione indicato dal c.t.u. non appare esorbitante rispetto al valore di mercato del veicolo, sì che, in questi termini, non occorre dare applicazione all'art. 2058 c. 2 c.c.
(che invece avrebbe trovato applicazione là dove il c.t.u. avesse stimato i danni nella medesima misura di quanto indicato dall'attrice).
L'eventuale esborso superiore sostenuto dall'attrice è quindi una deliberata scelta propria di valersi di riparatori particolarmente costosi, scelta che non può ricadere sulla parte convenuta.
Esorbitante appare altresì il costo della perizia, che deve invece ritenersi compreso nel costo totale della riparazione.
Infine, per motivi di completezza, va rilevato che non appare nemmeno revocabile in dubbio che i danni, per come stimati dal c.t.u., siano effettivamente riconducibili al sinistro di cui si è detto: il c.t.u.
afferma infatti la piena compatibilità dei danni col sinistro descritto dall'attrice e dallo stesso perito ricostruito, senza smentita da parte della convenuta.
I danni conseguenti al fermo del veicolo
Come detto sopra, l'attrice lamenta i seguenti danni conseguenti al fermo del veicolo: deperimento pagina 9 di 16 della merce invenduta;
mancati incassi per paralisi dell'attività lavorativa per tre mesi;
noleggio mezzo sostitutivo da giugno a ottobre 2021.
Ebbene, quanto alla prima voce di danno, nessuna prova sussiste del deperimento della merce indicata dall'attrice.
Quest'ultima, pur potendo, non ha dato prova alcuna del fatto che la merce è stata smaltita per impossibilità di cederla ad alcuno.
La prova è stata affidata solo alla produzione di fatture di acquisto di merce, le quali nulla dicono sulla sorte della merce stessa e della eventuale causa della sorte stessa.
Quanto alla seconda voce di danno, si osserva quanto segue.
Anzitutto, coglie parzialmente nel segno l'invocazione, da parte della convenuta, dell'art. 1227 c. 2
c.c., che esclude dall'area dei danni risarcibili quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Difatti, come eccepito dalla convenuta, appare del tutto ingiustificato e non rispondente alla diligenza media che l'attrice abbia atteso ben tre mesi prima del noleggio di un mezzo sostitutivo.
Come detto, tuttavia, non si tratta di argomento decisivo giacché all'attrice viene riconosciuta dalla perizia medico-legale un'invalidità temporanea parziale al 75% per 15 giorni e al 50%, per 30 giorni.
In altri termini, considerato il tipo di lavoro svolto dall'attrice (venditore ambulante di carne), i periodi di invalidità appena indicati, mentre non giustificano tre mesi di inattività, al contempo giustificano, in astratto, la prospettazione di un mese di contrazione dell'attività stessa.
All'accoglimento della parte di domanda ora in esame, anche nella misura relativa al periodo di tempo ridotto ricompreso nei periodi di invalidità parziale temporanea al 75% e al 50%, osta, tuttavia, la totale assenza di prova del danno stesso, sia nell'an che nel quantum
pagina 10 di 16 In particolare, i documenti prodotti dall'attrice sono del tutto inidonei a provare an e quantum del lucro cessante connesso direttamente al fermo del veicolo.
L'attrice, difatti, si è limitata a produrre i registri dei corrispettivi relativi ad annate precedenti.
Trattasi di documenti contestati dalla parte convenuta, la quale ha osservato che, al limite, l'attrice avrebbe dovuto produrre le dichiarazioni dei redditi.
Si noti che già il legislatore (arg. ex art. 2709 c.c.) sancisce la generale inefficacia probatoria delle scritture contabili degli imprenditori.
Ciò ben si spiega tenendo presente che trattasi di atti unilateralmente formati, di modo che il legislatore ne ha sancito l'efficacia probatoria solamente contro l'imprenditore che le forma e non già in suo favore, v. art. 2709 c.c.
Nel caso di specie, sulla specifica contestazione sollevata, nessuna valenza probatoria può assegnarsi ai documenti attorei, dovendosi anche considerare che l'attrice, nonostante la tempestiva contestazione della convenuta e nonostante fossero, quindi, ancora disponibili tutti i termini probatori ed assertori utili a fornire la prova necessaria, non ha inteso formulare prova alcuna della contrazione dell'attività e dei minori ricavi, pur potendolo fare.
Per inciso, tale affermazione non entra in conflitto col superiore obiter, col quale si è ritenuta rilevante la fattura emessa dal riparatore, giacché in quel caso si tratta di un documento proveniente dal terzo e non già dalla parte che vuole utilizzarlo a proprio vantaggio come invece deve rilevarsi con riguardo ai documenti ora in esame.
L'irrilevanza della documentazione prodotta dall'attrice, peraltro, ben si coglie richiamando, mutatis
mutandis, la condivisibile opinione della Corte regolatrice secondo cui “devesi ricordare che “ove
venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante,
dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale pagina 11 di 16 ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di
fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto
fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni
ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte. Non è infatti sufficiente fornire solo una prova, di
natura induttiva e presuntiva, riferita al dato della complessiva diminuzione dei ricavi sociali, poiché
quest'ultima potrebbe normalmente essere riferita a vari fattori economici e strutturali, collegati alla
gestione dell'attività d'impresa e non necessariamente all'indisponibilità dei beni” (Cassazione, Sez.
Civ. III, ord. n. 25160/18).
Venendo, ora, alla terza voce di danno, si può osservare che, in coincidenza con quanto detto in ordine all'applicabilità dell'art. 1227 c. 2 c.c., diligenza impone a colui che subisce il fermo forzato del veicolo, specie se questo costituisce mezzo col quale si esercita la propria attività lavorativa, di prendere in locazione un veicolo sostituivo (si veda, ex multis, Cass. 2023 n. 15262: “il danno da
“fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a
tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui
derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo” (Cass,
sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).
L'attrice deduce di aver noleggiato un mezzo sostitutivo da giugno a settembre del 2021 e produce le relative fatture.
L'ammontare del costo mensile è di euro 2.880,00 oltre iva;
ovvero, per periodi inferiori al mese, euro
120,00 al giorno.
L'importo è ritenuto congruo dal c.t.u. per il tipo di veicoli di cui trattasi e sul punto non appare che la convneuta abbia formulato specifiche contestazioni o prodotto documenti da cui risulti un costo generalmente inferiore per il noleggio di mezzi del tipo di quello di cui si discute.
pagina 12 di 16 È pacifico in giurisprudenza che il costo del noleggio del mezzo sostituivo può essere risarcito solo nei limiti del periodo di tempo necessario per la riparazione.
Il c.t.u. indica tale periodo in n. 34 giorni.
Di contrario avviso la convenuta che indica come necessari 20 giorni.
Essendo certo il danno, il quantum – in mancanza di una specifica prova- può determinarsi, ex art. 1226
c.c., in via equitativa nella misura di n. 30 giorni, che non appare esorbitare rispetto a quella prospettata dalla convenuta ed appare discostarsi in misura minima dall'indicazione del c.t.u.
Ne segue che risulta dovuta all'attrice la somma di euro 2.880,00 oltre iva.
Danno non patrimoniale
Passando all'esame del danno non patrimoniale, non risultano evidenziate ragioni per discostarsi dalla relazione medo-legale depositata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, escluso il danno biologico permanente, così conclude: “La durata della inabilità temporanea parziale (al 75%) fu di 15 giorni in
cui il periziando non fu nelle condizioni di attendere alle sue normali occupazioni in quanto praticava
terapia medica;
la durata della inabilità parziale (al 50%) fu di 30 giorni in cui fu nelle condizioni di
attendere ,sia pure parzialmente,alle sue occupazioni in quanto impegnato ad effettuare un ciclo di
FKT e praticava terapia medica;
la durata della inabilita parziale al 25(%) fu di 30 giorni in cui era
impegnato nella continuazione della terapia medica e della FKT”.
Secondo il codice delle assicurazioni private -d.lgs. 2005 n. 209- è risarcibile il danno biologico inteso quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona …” (v. art. 139 cod.
ass. priv.).
Nel caso di specie si è avuta una lesione temporanea dell'integrità psicofisica.
In ordine alla quantificazione del danno trova applicazione l'art. 139 cod. ass. priv.
pagina 13 di 16 Ai sensi dell'art. 139 cit.: “Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le
misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto
percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale
di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno
di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a [euro 947,30 -v. d.m.
16.07.2024]; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di [euro 55,24 - v. d.m.
16.07.2024] per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per
cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per
ciascun giorno. …. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato
una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche … Ai fini del calcolo
dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari … a 8 si applica
un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 …”.
Applicando i superiori criteri normativi, il periodo di invalidità temporanea va liquidato nella somma complessiva di euro 621,45 per il periodo di invalidità al 75% e in euro 828,62 per il periodo di invalidità al 50%, per un totale di euro 1.450,24 cui si aggiungono euro 334,00 per spese.
Somme complessivamente spettanti all'attrice pagina 14 di 16 È pacifico tra le parti che la convenuta abbia già versato all'attrice la somma di euro 10.000,00 per i danni materiali e quella di euro 1.250,00 per il danno biologico temporaneo (oltre ulteriori somme per spese legali).
All'attrice spettano, quindi: i) euro 18.654,65 + iva per riparazioni;
ii) euro 2.880,00 + iva per danno da c.d. fermo tecnico del mezzo;
iii) euro 200,00 per danno biologico temporaneo ed euro 334,00 per spese mediche relative.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, quanto agli onorari, secondo il criterio del decisum, nella somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge (d.m. 55/14, parametri minimi per carenza di questioni di particolare complessità della vicenda;
scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00), oltre euro 786,00 per esborsi.
La somma va distratta in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Castiglione.
Sempre in forza del principio di soccombenza, a carico della parte convenuta va posto anche il costo delle consulenze tecniche liquidato già con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara improcedibile la domanda di accertamento in via principale della responsabilità del sinistro;
condanna parte convenuta a pagare, in favore di parte attrice, le seguenti somme: i) euro 18.654,65 +
iva per riparazioni;
ii) euro 2.880,00 + iva per danno da c.d. fermo tecnico del mezzo;
iii) euro 200,00
per danno biologico temporaneo ed euro 334,00 per spese mediche relative;
condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in euro 2.540,00 oltre accessori di legge per onorari, nonché euro 786,00 per esborsi,
pagina 15 di 16 distrae le somme liquidate a titolo di spese di lite in favore del procuratore di parte attrice avv.
Giuseppe Castiglione;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte convenuta.
Enna, 28 marzo 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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