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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 793/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Velletri, Via Privata Jori 17;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Controparte_1
Ciocca e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli n. 422/2024, pubblicata il 12 marzo 2024, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione
Lavoro n. 422/24 ed in accoglimento dell'atto introduttivo del giudizio per le motivazioni sopra elencate: a)Accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza n. 422/24 per violazione e falsa applicazione di quanto previsto dagli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione totale delle spese di lite per erroneità ed illogicità della motivazione addotta e per l'effetto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1bis tenuto conto che il presente ricorso e quello di primo grado sono redatti con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria delle spese di lite.
Fatto e diritto
CP_ 1.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Tivoli, nella contumacia dell' dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da relativa a prestazione Parte_1
assistenziale di indennità di accompagnamento, il cui requisito sanitario era già stato oggetto d'accertamento nell'ambito di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445 bis c.p.c. omologato in data 21 dicembre 2021.
Con la richiamata pronuncia il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento della prestazione, da parte dell' , in corso di CP_1
giudizio, nel mese di gennaio 2024 (la domanda introduttiva del giudizio era stata depositata in data
27 settembre 2022 e notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 20 ottobre
2022).
Il Tribunale di Tivoli compensava interamente le spese di lite del primo grado sulla base della seguente motivazione: <Ad ogni modo difetta la notifica del decreto di omologa presso la sede CP_ provinciale dell' resistente. La parte produce infatti prova della notifica del decreto di omologa indirizzata alla sede legale e zonale, modalità non valida ai sensi del combinato disposto dell'art. 445 bis c.p.c. e dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005, che prevede che “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell' . Pur essendo CP_1 CP_1
la spettanza della pretesa riconosciuta dallo stesso Ente, che ha provveduto alla liquidazione, non risulta quindi dimostrato che l'allegato ritardo rispetto al termine di 120 giorni previsto dall'art.
2 445 bis co 5 c.p.c. sia imputabile all'Ente stesso, e non alla mancata notifica del decreto di omologa alla sede corretta. Ne consegue la compensazione delle spese di lite.>>
2.Avverso tale decisione propone l'odierno appello la lamentando la violazione e falsa Parte_1
applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
Deduce, al riguardo, che la motivazione addotta dal Tribunale al fine di giustificare la decisione di compensazione delle spese di lite sia errata, oltre che illogica.
L'erroneità della motivazione emerge dal rilievo, effettuato in sentenza, che la parte ricorrente avrebbe notificato il decreto d'omologa unicamente alla sede zonale e legale dell'ente e non anche alla sede provinciale.
Evidenzia l'infondatezza in fatto di tale affermazione, come emerge dagli atti di causa che dimostrano che la parte ricorrente ha dapprima notificato il decreto d'omologa a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale di Roma, Via Ciro il Grande 21, e presso la sede provinciale di
Roma, Via dell'Amba Aradam 5, e successivamente ha notificato il medesimo decreto in forma telematica presso la sede zonale di Guidonia-Tivoli e di Palestrina.
CP_ Osserva, inoltre, che la motivazione risulta essere comunque illogica perché, se l' non avesse effettivamente posto in pagamento la prestazione controversa e fosse risultato provato che la parte ricorrente non avesse effettuato la notifica alla sede provinciale, si sarebbe posto il problema del
CP_ fondamento della domanda;
ma, avendo al contrario l' provveduto al pagamento delle somme, risulta evidente che le notifiche effettuate siano corrette, avendo raggiunto lo scopo cui erano
CP_ prefissate;
ciò, a maggior ragione, tenuto conto che l' nel corso del giudizio di primo grado è rimasto contumace, sicché non sarebbe possibile neanche ipotizzare che l'ente abbia avuto conoscenza del decreto solo a seguito del giudizio di merito.
CP_ 3.Nel presente grado di giudizio si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello e richiamando integralmente la motivazione dell'impugnata sentenza.
4.Il motivo d'appello è fondato.
4.1. In primo luogo, giova osservare che la parte ricorrente, fin dal ricorso introduttivo, ha prodotto CP_ la notifica del decreto di omologa effettuata alla sede provinciale dell' di Roma, Via dell'Amba
Aradam 5, a mezzo ufficiale giudiziario in data 10 gennaio 2022 (doc. 01 allegato al ricorso introduttivo).
Pertanto, è errata in fatto la circostanza posta a fondamento della compensazione integrale delle spese di lite.
3 4.2. In ogni caso, anche a volere – in via puramente ipotetica - individuare un'irregolarità della
CP_ notifica, avrebbe dovuto essere l' ad eccepire, in via di fatto, che tale irregolarità avesse determinato un ritardo nella lavorazione della prestazione: tale allegazione fattuale, però, non è stata proposta dall' , essendo quest'ultimo rimasto contumace nel primo grado. CP_1
Il giudice a quo, con il rilievo che mancherebbe la dimostrazione che il ritardo nella liquidazione sia imputabile all'ente, in realtà si è sostituito a quest'ultimo nell'allegazione dei fatti di esclusiva competenza delle parti: infatti, il ritardo nella liquidazione è un dato oggettivo, mentre la sussistenza di fatti idonei a giustificarlo rientra nell'esclusiva disponibilità della parte onerata della CP_ relativa allegazione e dimostrazione, ovvero l'
4.3. L'articolo 445 bis, quinto comma, seconda parte prevede che “Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
La disposizione, quindi, prevede la notifica del decreto di omologa agli enti competenti, senza specifiche indicazioni della sede ove la stessa debba essere effettuata.
Al riguardo, tuttavia, non si può omettere di rilevare che non appare condivisibile l'affermazione dell'applicabilità, nel caso di specie, dell'articolo 10, comma sesto, del d.l. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 248 del 2005, che prevede che “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell' delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti CP_1
giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' CP_1
La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell' . CP_1
L'accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445 bis c.p.c., infatti, è un provvedimento giurisdizionale che si inserisce nel percorso dell'istruttoria amministrativa funzionale al riconoscimento della richiesta prestazione: non a caso, il richiamato articolo del codice di rito prevede che, a seguito della notifica del decreto di omologa, l' provveda al pagamento della CP_1 prestazione “subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente”.
Appare logico, quindi, che la notifica del decreto di omologa sia effettuata, in primis, proprio alla sede zonale presso cui è stata presentata la domanda afferente la prestazione previdenziale/assistenziale; è quest'ultima, infatti, che, ricevuto il decreto di omologa, dovrà verificare l'esistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge e, qualora anche questi ultimi siano sussistenti, procedere alla liquidazione entro 120 giorni.
4 CP_ 4.4. Da tutto quanto precede consegue l'erroneità dell'affermazione che il ritardo dell' sarebbe giustificato dalla mancata notifica del decreto di omologa alla sede provinciale.
Ad ogni modo, la notifica – anche volendo accedere alla tesi dell'irregolarità – ha raggiunto il suo scopo, avendo messo l'Istituto a conoscenza dell'avvenuta omologazione, come dimostrato dall'effettuato pagamento.
5. Si deve, quindi, procedere alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
5.1. Osserva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 e s.m. (da applicare ratione temporis alla regolamentazione degli oneri del giudizio di primo grado), come da ultimo aggiornato dal DM
147/2022, all'articolo 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Con l'ordinanza n. 15443/2021 la Suprema Corte ha ribadito in tema i seguenti principi di diritto:
-il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo e il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'articolo 4, comma 1, di tale decreto;
-anche nel regime dettato dal D.M. n. 55/2014 deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1;
-proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere, però, esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;
-ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.
5 5.2. Al riguardo, però, tenuto conto della data di emissione della sentenza oggi impugnata, la liquidazione deve essere effettuata tenendo conto delle modifiche apportate al DM 55/2014 dal DM
147/2022 che, come in precedenza richiamato, ha espunto l'inciso “di regola” dall'articolo 4, comma 1, prevedendo, invece, che i valori medi tariffari “possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”, con ciò ponendo un limite definitivo alla facoltà di aumento o riduzione dei compensi che, quindi, allo stato attuale non possono essere liquidati al di sotto dei minimi, nemmeno motivando la decisione.
6. Secondo i parametri dell'articolo 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio, nel caso di specie, è quello previsto per le cause previdenziali/assistenziali con valore fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (valore dichiarato da parte appellante in calce all'atto d'appello).
Infatti, è pacifico che si tratti di causa assistenziale, avendo ad oggetto il pagamento dell'indennità di accompagnamento.
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione della controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità.
Ebbene, i valori minimi dello scaglione da € 5.200,01 a 26.000,00 sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00, non essendo stata svolta attività istruttoria.
7. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la
Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti - quanto meno in parte - nel caso di specie.
Di contro, nulla può essere liquidato per la fase di “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è
6 stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M.
n. 55/2014 s.m. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
8. La richiesta di applicazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014 (così come modificato dal
D.M. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b) non merita, invece, accoglimento poiché gli atti depositati non possono essere considerati come navigabili, permettendo la ricerca testuale all'interno degli stessi – tramite l'indice posto nell'epigrafe dell'atto -, ma non la consultazione facilitata dei documenti attraverso il link di riferimento.
9. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nell'importo di €
1.865,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA e con la distrazione in favore del procuratore CP_ antistatario, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_ Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum (il credito attribuito è pari a € 1.865,00);
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento
(giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
P.q.m.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna CP_ l' a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida Parte_1 nella somma di € 1.865,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario. CP_ Condanna l' a rimborsare a parte appellante le spese di lite dell'odierno grado di giudizio che liquida nella somma di € 962,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 12 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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