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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2496/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, azionato su domanda congiunta da nato in Parte_1
Salerno in data 21.10.1993, C.F.: , elettivamente domiciliato in C.F._1
Eboli (Sa) alla via Luigi Imperato n. 10, presso lo studio dell'avv. Fabiana Pagano che lo rappresenta e difende e nata in [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Forino (AV) alla via Due Principati n. C.F._2
138\A, presso lo studio dell'avv. Antonio Dell'Erario che la rappresenta e difende
RICORRENTI
Con il parere del P.M. del 9.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale e, decorso il termine di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. In particolare, le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 11.02.2023 e che dalla loro unione
è nata la figlia AF in data 22.07.2023, hanno esposto che la convivenza è divenuta intollerabile per incomprensioni ed aspre divergenze tali da far venire meno l'affectio maritalis
e da rendere da ultimo intollerabile la prosecuzione della convivenza con il venir meno dell'armonia familiare.
1/2 Con note depositate per l'udienza del 23.12.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda congiunta volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento, non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse della figlia con compensazione delle spese di lite.
Sulle suesposte considerazioni, il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti contenuti nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
Deve essere disposto il prosieguo della causa con separata ordinanza per le determinazioni in ordine alle restanti domande.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2