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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3278/2024 svolta ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970 intentata da:
(C.F. , nq di Amministratore di Sostegno della madre Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. NAIMO CATERINA del foro di Monza Parte_2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Controparte_1 C.F._2
SERENA del foro di Bergamo
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1
COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 21.11.2024 che si intendono riportate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente , quale AdS della madre sig.ra , adiva questo Tribunale con Parte_1 Parte_2
l'azione ordinaria prevista dal 2° comma dell'art. 9 della Legge 898/1970 per avere attribuita una percentuale di reversibilità al defunto , ex marito oggi defunto. Persona_1
Assumeva che la madre aveva contratto matrimonio in Brookhaven, Contea di Suffolk, Stato di New York
(USA) con il defunto in data 26 marzo 1969, che era stata omologata la separazione Persona_1
consensuale con decreto del Tribunale di Genova in data 14.3.2002 e di aver ottenuto lo scioglimento del matrimonio con la sentenza parziale sullo stato n. 1496 in data 27.3.2007 e quindi con la sentenza n.
489/11 del 18.1.2011, passata in giudicato il 23.6.2011, relativamente alle altre questioni nell'ambito della quale le era stato riconosciuto un assegno divorzile di € 800,00.
Sottolineava di aver così avuto ben 37 anni di matrimonio ed ulteriori 3-4 anni prima di fidanzamento e che il marito era deceduto in data 17.4.2023.
Affermava altresì che il defunto aveva contratto matrimonio in data 1.3.2011 a Las Vegas con CP_1
cittadina russa molto più giovane del marito, senza avere avuto figli da tale unione.
[...]
Riferiva altresì che l'ex marito, professore presso il Brookhaven National Laboratory, era andato in pensione dal maggio 2012 e che dalla seconda moglie si era separato di fatto nell'anno 2020, dopo 9 anni di matrimonio. Riferiva, infine, che aveva nell'aprile 2023 rivolto all' l'istanza per ottenere la CP_2 pensione di reversibilità assumendo che a tale titolo aveva, in prima battuta, ottenuto l'importo di € CP_ 2.952,10 quindi € 2.4.31,57 e , da ultimo, € 1.087,59 e riportava come l' l'avesse altresì avvertita che in assenza di specifico provvedimento giudiziale avrebbe, in seguito, dovuto riconoscere alla sola seconda moglie la pensione stessa.
Evidenziava, in via preliminare, A) che il secondo matrimonio era stato celebrato prima del passaggio in giudicato della pronuncia definitiva della sentenza n. 489/11 e pertanto risultava nullo ai sensi dell'art. 86 cc sulla libertà di stato e così dichiarando di voler impugnare ai sensi dell'art. 117 cc tale secondo matrimonio, essendo il ancora non divorziato dalla quindi B) si soffermava sugli Per_1 Parte_2
ultimi periodi di vita del de cuius che era tornato a vivere presso la casa coniugale ove risiedeva la prima mglie, contestando altresì che la convenuta convivesse appunto dal 2020 con altro uomo e CP_1
quindi non avesse alcun titolo ad ottenere alcuna quota di pensione. In uno al ricorso introduttivo ed al fine di ottenere immediatamente dall' la pensione di reversibilità CP_2 spettante al defunto ex marito introduceva anche una richiesta cautelare in tal senso avvalendosi dell'art. 700cpc in qualche misura fondando il periculum a fronte della attuale situazione patrimoniale della ricorrente che aveva bisogno di assistenza domiciliare e come le gravi situazione di salute, tale da aver
Cont giustificato la nomina di un imponevano spese ulteriori per le quali era assolutamente necessario percepire per intero la pensione di reversibilità.
Nel merito , dopo aver messo a confronto il dato per cui ella, che non aveva contratto successivamente alcun matrimonio, non percepiva nulla, oltre all'assegno di mantenimento divorzile, a fronte della diversa situazione della convenuta che, oltre ad essere professoressa presso l'Università, senza problemi di età o di salute, con un matrimonio durato solo 9 anni, aveva ottenuto, mentre il marito era in vita, importanti elargizioni di denaro con le quali aveva anche acquistato o ristrutturato immobili, riteneva di dover ottenere, alla luce della lunghezza del matrimonio di 37 anni, l'intera pensione di reversibilità o, in via subordinata, nella diversa misura che il Tribunale avrebbe deciso di riconoscere.
Si costituiva la resistente che contestava decisamente gli assunti della ricorrente, e ciò Controparte_1 sia per l'eccepita nullità del matrimonio, sia per la natura del sentimento coltivato nei confronti del marito, sia per quanto concerneva i propri meriti professionali. Contestava la affermazione di allontanamento dal marito, soffermandosi sul progressivo decadimento cognitivo del marito stesso. Rilevava come la domanda della pensione di reversibilità all'Ente previdenziale fosse stata proposta prima ancora del procedimento attuale e come, in modo mendace, la si fosse presentata all' come “vedova Parte_2 CP_2 superstite” e come tale aveva percepito il 60% dell'importo. soprattuto per quanto concerneva l'asserita convivenza con terza persona , tale richiesta. Dopo aver analiticamente ricostruito le carriere accademiche sia del marito che sue e quindi spiegando come, anche a causa del Covid, le parti risiedevano in Comuni diversi, si soffermava sulle condizioni economiche sia proprie che della ricorrente proprietaria, diversamente da lei che versava un canone di affitto di € 1.163,37, di immobili . Assumeva che la ricorrente godeva anche della pensione di invalidità personale pari ad € 527,00 mensili e aveva percepito liquidità in denaro a seguito degli accordi di separazione e divorzio per oltre € 500.000,00, era proprietaria per metà dell'immobile Podere San Luigi oltre che godere della redditività dell'attività di Bred &
Breakfast dal 2011 ivi svolta, analiticamente riportava poi le spese di cui le parti rispettivamente erano onerate. Concludeva , in via principale, per il rigetto della domanda e, in via subordinata, chiedeva di ottenere una quota uguale a quella della ricorrente, ovvero nella misura riconosciuta dal Tribunale.
L' , costituendosi, dopo aver sollevato eccezione di incompetenza per materia per il giudice adito, si CP_2
rimetteva alla decisione del Tribunale ed attendeva di conoscere le quote della pensione , con riserva poi di recuperare l'ammontare da versare alla ricorrente. Il ricorso veniva iscritto avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale e con ordinanza del 4.6.24 il Giudice del
Lavoro, rilevando la propria incompetenza per materia, rimetteva la causa avanti al Presidente del
Tribunale per la successiva assegnazione.
Il procedimento veniva così assegnato al giudice attuale relatore.
Si fissava udienza specifica per lo svolgimento del procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc e con ordinanza del 16.7.24 il ricorso veniva rigettato.
Fissata l'udienza per il merito le parti raggiungevano un accordo .
Nonostante l'intervenuto accordo, che di fatto renderebbe superata e superflua ogni disquisizione sulla esistenza o validità del secondo matrimonio, appare utile rilevare come comunque l'eccezione sollevata dalla ricorrente in termini di matrimonio nullo sia del tutto infondata.
Il divorzio infatti è stato pronunciato con la sentenza parziale n. 1496/2007 dal Tribunale di Genova e pertanto alla data dell'1 marzo 2011 il era certamente legittimato a risposarsi, nulla potendo in tal Per_1
senso ostare la successiva sentenza n. 489/2011 che risolveva altre questioni, di fatto patrimoniali, tra le parti.
Nel merito si osserva quanto segue
L'unica problematica da risolvere in giudizi siffatti attiene alla percentuale da riconoscere al coniuge superstite e a quello divorziato , essendo gli altri presupposti richiesti dall'art. 9, comma 2, in genere sempre esistenti: la moglie divorziata non è passata a nuove nozze ed era titolare di assegno divorzile.
A norma del 3° comma del richiamato articolo il giudice adito per la determinazione della percentuale di assegnazione della pensione di reversibilità deve tenere conto della durata del rapporto intercorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato con il defunto della cui pensione si tratta, si valutano le singole posizioni reddituali dei due coniugi, le complessive condizioni economiche e qualsivoglia altro elemento utile al caso concreto.
Su sollecitazione del giudice delegato le parti hanno dichiarato, all'udienza del 21.11.2024 fissata con connessione Teams da remoto, di accogliere la proposta fatta di riconoscere alla ricorrente la quota dei 2/3 della reversibilità del defunto a fronte della quota di 1/3 da riconoscere alla vedova.
Si può accogliere e fare proprio l'accordo indicato che appare rispondente ai criteri indicati dal medesimo legislatore e corrispondente di fatto alla durata della convivenza delle parti con il de cuius, formali anni 38 la ricorrente (da marzo 1969 al marzo 2007) ed anni 12 (da marzo 2011 al decesso del aprile Per_1
2023) la resistente.
Ecco quindi che il riconoscimento dei 2/3 e cioè il 66,66% della pensione viene così riconosciuta all'attrice ed il restante 33,33% alla convenuta L'esito della causa - che ha visto, da un lato, le parti raggiungere un accordo e, dall'altro, l' CP_2 rimettersi dall'inizio alla decisione da assumere- impone la compensazione delle spese di lite anche del ricorso cautelare svolto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Determina la quota della pensione di reversibilità relativa al defunto Persona_1
(nato il [...] a [...] e deceduto il 17.4.2023 a Bergamo) spettante a nella Parte_2
percentuale del 66,66% e nella percentuale del 33,33% a Controparte_1
2) Ordina all' la corresponsione della pensione di reversibilità nelle quote sopra CP_2
indicate a decorrere dal primo giorno successivo al decesso del sig. ; Persona_1
3) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 28.11.24.
Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3278/2024 svolta ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970 intentata da:
(C.F. , nq di Amministratore di Sostegno della madre Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. NAIMO CATERINA del foro di Monza Parte_2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI Controparte_1 C.F._2
SERENA del foro di Bergamo
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1
COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da precisazioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 21.11.2024 che si intendono riportate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente , quale AdS della madre sig.ra , adiva questo Tribunale con Parte_1 Parte_2
l'azione ordinaria prevista dal 2° comma dell'art. 9 della Legge 898/1970 per avere attribuita una percentuale di reversibilità al defunto , ex marito oggi defunto. Persona_1
Assumeva che la madre aveva contratto matrimonio in Brookhaven, Contea di Suffolk, Stato di New York
(USA) con il defunto in data 26 marzo 1969, che era stata omologata la separazione Persona_1
consensuale con decreto del Tribunale di Genova in data 14.3.2002 e di aver ottenuto lo scioglimento del matrimonio con la sentenza parziale sullo stato n. 1496 in data 27.3.2007 e quindi con la sentenza n.
489/11 del 18.1.2011, passata in giudicato il 23.6.2011, relativamente alle altre questioni nell'ambito della quale le era stato riconosciuto un assegno divorzile di € 800,00.
Sottolineava di aver così avuto ben 37 anni di matrimonio ed ulteriori 3-4 anni prima di fidanzamento e che il marito era deceduto in data 17.4.2023.
Affermava altresì che il defunto aveva contratto matrimonio in data 1.3.2011 a Las Vegas con CP_1
cittadina russa molto più giovane del marito, senza avere avuto figli da tale unione.
[...]
Riferiva altresì che l'ex marito, professore presso il Brookhaven National Laboratory, era andato in pensione dal maggio 2012 e che dalla seconda moglie si era separato di fatto nell'anno 2020, dopo 9 anni di matrimonio. Riferiva, infine, che aveva nell'aprile 2023 rivolto all' l'istanza per ottenere la CP_2 pensione di reversibilità assumendo che a tale titolo aveva, in prima battuta, ottenuto l'importo di € CP_ 2.952,10 quindi € 2.4.31,57 e , da ultimo, € 1.087,59 e riportava come l' l'avesse altresì avvertita che in assenza di specifico provvedimento giudiziale avrebbe, in seguito, dovuto riconoscere alla sola seconda moglie la pensione stessa.
Evidenziava, in via preliminare, A) che il secondo matrimonio era stato celebrato prima del passaggio in giudicato della pronuncia definitiva della sentenza n. 489/11 e pertanto risultava nullo ai sensi dell'art. 86 cc sulla libertà di stato e così dichiarando di voler impugnare ai sensi dell'art. 117 cc tale secondo matrimonio, essendo il ancora non divorziato dalla quindi B) si soffermava sugli Per_1 Parte_2
ultimi periodi di vita del de cuius che era tornato a vivere presso la casa coniugale ove risiedeva la prima mglie, contestando altresì che la convenuta convivesse appunto dal 2020 con altro uomo e CP_1
quindi non avesse alcun titolo ad ottenere alcuna quota di pensione. In uno al ricorso introduttivo ed al fine di ottenere immediatamente dall' la pensione di reversibilità CP_2 spettante al defunto ex marito introduceva anche una richiesta cautelare in tal senso avvalendosi dell'art. 700cpc in qualche misura fondando il periculum a fronte della attuale situazione patrimoniale della ricorrente che aveva bisogno di assistenza domiciliare e come le gravi situazione di salute, tale da aver
Cont giustificato la nomina di un imponevano spese ulteriori per le quali era assolutamente necessario percepire per intero la pensione di reversibilità.
Nel merito , dopo aver messo a confronto il dato per cui ella, che non aveva contratto successivamente alcun matrimonio, non percepiva nulla, oltre all'assegno di mantenimento divorzile, a fronte della diversa situazione della convenuta che, oltre ad essere professoressa presso l'Università, senza problemi di età o di salute, con un matrimonio durato solo 9 anni, aveva ottenuto, mentre il marito era in vita, importanti elargizioni di denaro con le quali aveva anche acquistato o ristrutturato immobili, riteneva di dover ottenere, alla luce della lunghezza del matrimonio di 37 anni, l'intera pensione di reversibilità o, in via subordinata, nella diversa misura che il Tribunale avrebbe deciso di riconoscere.
Si costituiva la resistente che contestava decisamente gli assunti della ricorrente, e ciò Controparte_1 sia per l'eccepita nullità del matrimonio, sia per la natura del sentimento coltivato nei confronti del marito, sia per quanto concerneva i propri meriti professionali. Contestava la affermazione di allontanamento dal marito, soffermandosi sul progressivo decadimento cognitivo del marito stesso. Rilevava come la domanda della pensione di reversibilità all'Ente previdenziale fosse stata proposta prima ancora del procedimento attuale e come, in modo mendace, la si fosse presentata all' come “vedova Parte_2 CP_2 superstite” e come tale aveva percepito il 60% dell'importo. soprattuto per quanto concerneva l'asserita convivenza con terza persona , tale richiesta. Dopo aver analiticamente ricostruito le carriere accademiche sia del marito che sue e quindi spiegando come, anche a causa del Covid, le parti risiedevano in Comuni diversi, si soffermava sulle condizioni economiche sia proprie che della ricorrente proprietaria, diversamente da lei che versava un canone di affitto di € 1.163,37, di immobili . Assumeva che la ricorrente godeva anche della pensione di invalidità personale pari ad € 527,00 mensili e aveva percepito liquidità in denaro a seguito degli accordi di separazione e divorzio per oltre € 500.000,00, era proprietaria per metà dell'immobile Podere San Luigi oltre che godere della redditività dell'attività di Bred &
Breakfast dal 2011 ivi svolta, analiticamente riportava poi le spese di cui le parti rispettivamente erano onerate. Concludeva , in via principale, per il rigetto della domanda e, in via subordinata, chiedeva di ottenere una quota uguale a quella della ricorrente, ovvero nella misura riconosciuta dal Tribunale.
L' , costituendosi, dopo aver sollevato eccezione di incompetenza per materia per il giudice adito, si CP_2
rimetteva alla decisione del Tribunale ed attendeva di conoscere le quote della pensione , con riserva poi di recuperare l'ammontare da versare alla ricorrente. Il ricorso veniva iscritto avanti alla Sezione Lavoro del Tribunale e con ordinanza del 4.6.24 il Giudice del
Lavoro, rilevando la propria incompetenza per materia, rimetteva la causa avanti al Presidente del
Tribunale per la successiva assegnazione.
Il procedimento veniva così assegnato al giudice attuale relatore.
Si fissava udienza specifica per lo svolgimento del procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc e con ordinanza del 16.7.24 il ricorso veniva rigettato.
Fissata l'udienza per il merito le parti raggiungevano un accordo .
Nonostante l'intervenuto accordo, che di fatto renderebbe superata e superflua ogni disquisizione sulla esistenza o validità del secondo matrimonio, appare utile rilevare come comunque l'eccezione sollevata dalla ricorrente in termini di matrimonio nullo sia del tutto infondata.
Il divorzio infatti è stato pronunciato con la sentenza parziale n. 1496/2007 dal Tribunale di Genova e pertanto alla data dell'1 marzo 2011 il era certamente legittimato a risposarsi, nulla potendo in tal Per_1
senso ostare la successiva sentenza n. 489/2011 che risolveva altre questioni, di fatto patrimoniali, tra le parti.
Nel merito si osserva quanto segue
L'unica problematica da risolvere in giudizi siffatti attiene alla percentuale da riconoscere al coniuge superstite e a quello divorziato , essendo gli altri presupposti richiesti dall'art. 9, comma 2, in genere sempre esistenti: la moglie divorziata non è passata a nuove nozze ed era titolare di assegno divorzile.
A norma del 3° comma del richiamato articolo il giudice adito per la determinazione della percentuale di assegnazione della pensione di reversibilità deve tenere conto della durata del rapporto intercorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato con il defunto della cui pensione si tratta, si valutano le singole posizioni reddituali dei due coniugi, le complessive condizioni economiche e qualsivoglia altro elemento utile al caso concreto.
Su sollecitazione del giudice delegato le parti hanno dichiarato, all'udienza del 21.11.2024 fissata con connessione Teams da remoto, di accogliere la proposta fatta di riconoscere alla ricorrente la quota dei 2/3 della reversibilità del defunto a fronte della quota di 1/3 da riconoscere alla vedova.
Si può accogliere e fare proprio l'accordo indicato che appare rispondente ai criteri indicati dal medesimo legislatore e corrispondente di fatto alla durata della convivenza delle parti con il de cuius, formali anni 38 la ricorrente (da marzo 1969 al marzo 2007) ed anni 12 (da marzo 2011 al decesso del aprile Per_1
2023) la resistente.
Ecco quindi che il riconoscimento dei 2/3 e cioè il 66,66% della pensione viene così riconosciuta all'attrice ed il restante 33,33% alla convenuta L'esito della causa - che ha visto, da un lato, le parti raggiungere un accordo e, dall'altro, l' CP_2 rimettersi dall'inizio alla decisione da assumere- impone la compensazione delle spese di lite anche del ricorso cautelare svolto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Determina la quota della pensione di reversibilità relativa al defunto Persona_1
(nato il [...] a [...] e deceduto il 17.4.2023 a Bergamo) spettante a nella Parte_2
percentuale del 66,66% e nella percentuale del 33,33% a Controparte_1
2) Ordina all' la corresponsione della pensione di reversibilità nelle quote sopra CP_2
indicate a decorrere dal primo giorno successivo al decesso del sig. ; Persona_1
3) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 28.11.24.
Il Presidente est.