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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/07/2024, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1650/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1650/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRESU PIETRO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. RIU NICOLETTA GIULIANA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
Fresu,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARILE Controparte_2 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento dei danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
A) Accertare e dichiarare che l'evento dannoso occorso al sig. il giorno 28.01.2016 in Loc. Parte_1
Sassu Altu Chiaramonti (SS), agro comune di Nuoro, è avvenuto per fatto e colpa del sig. CP_1
assicurato con la e per effetto condannare il sig.
[...] Controparte_3 Controparte_1
in solido con la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3
ente assicurativo dello stesso a risarcire in favore del sig. tutti i danni subiti alla misura di Parte_1
€ 23.600,00, così come quantificata in sede di c.t.u. dalla Dott. , o quella diversa che verrà Per_1
pagina 1 di 8 quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione, nonché € 500,00 corrisposti dal sig. all'ausiliare del Giudice Dott. per l'espletamento dell'accertamento tecnico Parte_1 Per_1 preventivo oltre le spese relative all'accertamento tecnico preventivo € 379,50 (contributo unificato);
B) Condannare le convenute alle spese, competenze e onorari, sia della presente procedura, che di quella propedeutica del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
C) Condannarsi, ex art. 96 c.p.c., la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, sede legale e amministrativa: Via Guido D'Arezzo 14, (00198) ROMA e
[...]
, via Marconi, 32 Chiaramonti – (07030) SS , per responsabilità aggravata, nella misura CP_1
che il Giudice riterrà di giustizia;
Per parte , come da foglio di p.c. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, , premesso di aver partecipato con Parte_1
il proprio cane Leonardo del Castello di Doria ad una battuta di caccia al cinghiale in data 28.1.2016, rappresentato che, nel corso della caccia, aveva colpito accidentalmente il cane con Controparte_1
un colpo di arma da fuoco e che, a seguito del sinistro, il cane aveva perso la vita, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva che:
- la battuta di caccia al cinghiale si era svolta nel territorio del Comune di Chiaramonti;
- il proprio cane era di razza Breton;
- che, a seguito del colpo di fucile sparato dal convenuto, il cane veniva soccorso e ne veniva accertata la morte da parte del medico veterinario dott. Per_2
- che la responsabilità per il decesso era esclusivamente in capo a , il quale era Controparte_1
assicurato presso Parte_2
- di aver subito il danno patrimoniale pari al valore del cane e alle spese sostenute per la sua crescita e addestramento nonché per il mancato guadagno derivante dalle possibili monte riproduttive;
- di aver subito il danno non patrimoniale per perdita del rapporto con l'animale da affezione;
- di aver instaurato giudizio di A.T.P. per la quantificazione del danno, all'esito del quale veniva quantificata la somma di € 23.600,00;
- che aveva avviato trattative con la compagnia assicuratrice con esito negativo.
Con comparsa di risposta del 1.9.2021, si costitutiva la quale, eccepita Controparte_4
l'improcedibilità della domanda stante i vizi della procedura di negoziazione assistita, eccepita l'assenza di prova della legittimazione attiva, eccepita l'inoperatività della garanzia assicurativa in pagina 2 di 8 quanto la battuta di caccia non era autorizzata secondo il calendario venatorio 2015/2016 della Regione
Sardegna, eccepita altresì la tardività della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, eccepito, in ogni caso, il massimale contrattuale, eccepita, nel merito, la sussistenza del caso fortuito nonché contestata la CTU resa in sede di ATP, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto, prova testimoniale nonché acquisizione del fascicolo di n. 182/2020. CP_5
All'udienza del 7.2.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.
Anzitutto, l'odierna vertenza deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose. Più nel dettaglio, l'art 2050 c.c. prevede un'imputazione presuntiva di responsabilità in capo a chi cagiona il danno, salva la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo.
Anzitutto, l'attività venatoria è da qualificarsi come attività intrinsecamente pericolosa stante l'utilizzo di armi da fuoco, sicché i danni causati nell'esercizio dell'attività di caccia, come nel caso di specie, sono regolamentati dall'art. 2050 c.c. (cfr. C. Cass. n. 25058/2013: “ai fini dell'applicabilità dell'art.
2050 c.c., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica”).
Nel caso di specie, è stata provata la dinamica del sinistro che aveva causato il decesso del cane
: in sede testimoniale, è emerso che, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra esposte, nel Per_3
corso di una battuta di caccia al cinghiale, aveva sparato un colpo di fucile in Controparte_1
direzione di un cinghiale e, con lo stesso colpo, aveva colpito anche il cane , di proprietà di Per_3
, causandone il decesso (cfr. teste , il quale aveva direttamente assistito all'evento). Parte_1 Tes_1
Tale dinamica veniva confermata, peraltro, dal convenuto contumace in sede di Controparte_1
interrogatorio formale (cfr. udienza del 13.6.2023), dichiarazioni che assumono valore confessorio nei pagina 3 di 8 confronti dello stesso convenuto ex art. 2733 c.c.
La proprietà del cane da parte dell'attore – circostanza che la compagnia convenuta ha continuato a contestare – emerge chiaramente dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Così accertato il collegamento eziologico tra lo sparo proveniente da e l'evento Controparte_1
lesivo, deve dirsi soddisfatta la presunzione di responsabilità a carico del convenuto.
Non è stata raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c., il cui onere probatorio è posto in capo ai convenuti.
Infatti, dalla narrazione dell'evento non è emersa l'adozione di misure particolari per evitare lo sparo al cane: invero, la battuta di caccia si era svolta con modalità normali, senza l'adozione di precauzioni particolari funzionali alla segnalazione del cane, sicché la presenza del cane dietro al Per_3
cinghiale, in un punto parzialmente nascosto dalla visuale del cacciatore, deve essere ricondotta alle ordinarie dinamiche venatorie, la cui responsabilità per la morte è imputata ex art. 2050 c.c., appunto, al cacciatore.
Si noti, peraltro, che il teste descriveva in dettaglio la dinamica della caccia, da cui emerge che Tes_1
il cane non aveva tenuto alcuna condotta anomala, anzi, la caccia si era svolta secondo le ordinarie dinamiche venatorie di appostamento e di caccia (cfr. “c'era il cane di che era “in ferma”, ossia Pt_1 si è messo davanti a una macchia, un cespuglio dove il cane aveva sentito l'odore di un cinghiale. Il cane a quel punto ha corso verso il cespuglio appunto per spaventare il cinghiale e farlo andare verso la posta, ossia verso la persona che ha il fucile pronto. In quel caso, aveva il fucile, era CP_1
distante circa 4/5 metro, forse qualcosa in più, dal cespuglio. era fermo pronto a sparare. Io ho CP_1
visto sparare e colpire sia il cinghiale che il cane, con un solo colpo. Il cane era dietro il CP_1
cinghiale, era appunto vicino al cinghiale perché si era avvicinato a lui perché a lui era stato dato il via”).
Prive di fondamento sono pertanto le eccezioni di in punto di caso fortuito. Parte_3
E dunque, i danni cagionati nell'esercizio dell'attività di caccia sono da imputarsi interamente al cacciatore da cui era partito il colpo di fucile ex art. 2050 c.c.
Si deve affermare la responsabilità di per l'evento lesivo causato. Controparte_1
Le questioni controverse attengono la quantificazione dei danni risarcibili nonché la posizione di garanzia di Parte_4
La liquidazione dei danni
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a pagina 4 di 8 seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo. Invero, affermata la funzione ripristinatoria del risarcimento, il fatto illecito non può costituire fonte di danno o fonte di lucro per il danneggiato.
Nel caso di specie, la quantificazione del danno patrimoniale deve fondarsi sulle risultanze della CTU estimativa effettuata in sede di ATP (fascicolo R.G. n. 182/2020 acquisito nel presente giudizio), da integrarsi con le considerazioni di seguito esposte in punto di danno risarcibile.
Anzitutto, l'attività peritale è stata svolta nel contraddittorio con e la relazione appare Parte_3
coerente con la documentazione in atti e sufficientemente motivata.
Il CTU dott.ssa stimava il danno patrimoniale per la perdita del cane in complessivi € Per_1 Per_3
11.600,00, il cui ammontare veniva valutato sulla base “dei documenti di causa prodotti, dai dati ottenuti dal sito dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana e considerando i prezzi medi di mercato del settore cinofilo”.
Più nel dettaglio, il valore complessivo di € 11.600,00 veniva così determinato: “Costi sostenuti per la crescita del cucciolo nel primo anno di età: 1000 €; Costi sostenuti per l'allevamento del cane dal II anno di vita fino al decesso: 3200 €; Spese affrontate per l'addestramento: 3000 €; Spese affrontate per la partecipazione a prove di caccia ed expo nazionali e internazionali: 4400 €”.
Il danno emergente è pertanto quantificabile in € 11.600,00, pari al valore di mercato del cane al momento dell'evento lesivo. La somma deve essere rivalutata all'attualità in € 13.908,40.
Le restanti voci di danno non sono state sufficientemente provate da parte attrice.
Non è stato provato il danno da mancato guadagno per la perdita delle occasioni di riproduzione dell'animale e la conseguente perdita di vendita dei cuccioli di razza.
Posto che la prova del mancato guadagno deve specificatamente indicare le modalità e le occasioni di godimento del bene ai fini di lucro, la parte attrice nulla riferiva in ordine alla capacità riproduttiva dell'animale né provava – o chiedeva di provare mediante prova testimoniale – la seria possibilità di ottenere utilità mediante la riproduzione del cane . Si noti che, nella sola relazione di parte del Per_3 dott. si dava atto del fatto che il cane aveva generato figli di razza;
tuttavia, richiamato l'onere Per_4
probatorio posto a carico del danneggiato nonché il divieto di locupletazione derivante dal sinistro, così come sopra esposto, si ritiene che l'attore avrebbe dovuto ulteriormente provare (e, prima ancora, allegare) le occasioni di guadagno, anche sotto il profilo monetario, strettamente connesse alla capacità riproduttiva del cane.
pagina 5 di 8 È parimenti carente la prova del danno non patrimoniale.
In disparte ogni valutazione sulla risarcibilità o meno della perdita dell'animale d'affezione, considerato che entrambe le tesi sono attualmente sostenute nel panorama giurisprudenziale, si ritiene di poter escluderne il risarcimento in via assorbente sulla base del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Anzitutto, si deve ribadire che l'ordinamento rifugge ed esclude ogni forma di danno in re ipsa, sicché il danneggiato è sempre tenuto a provare il danno subito nella propria sfera patrimoniale e/o patrimoniale.
Nel caso di specie, la mera circostanza che il cane era di proprietà dell'attore non è di per sé Per_5
fonte di prova del legale affettivo tra i due, richiedendo, invece, un quid pluris di prova, anche considerato che la perdita del legame d'affezione riguarderebbe la potenziale lesione di diritti costituzionali.
Infatti, considerato che la risarcibilità della perdita del rapporto di affezione presupporrebbe la prova che l'animale era parte della sfera personale e più intima del danneggiato, ossia della sfera costituzionalmente garantita ex art. 2 Cost., si osserva che, nel caso di specie, l'attore non provava lo stretto legame affettivo con il proprio animale domestico e, dunque, non provava un legame tale da poter comportare un danno non patrimoniale per la sua perdita.
Deve pertanto essere escluso il risarcimento del danno morale di natura non patrimoniale.
Per tutto quanto sopra esposto, il danno subito da è pari a € 13.908,40. Parte_1
Oltre tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., SS.UU.,
n. 1712/1995).
Su tale somma, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo, si producono gli interessi a tasso legale ex art. 1184, co. 1, c.c.
La posizione di Parte_2
È pacifico tra le parti che il responsabile era assicurato presso la società convenuta Controparte_1
in forza di polizza assicurativa contro i danni (cfr. polizza prodotta da Parte_2
parte convenuta).
Le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa non sono fondate.
La parte attrice tempestivamente provava che il decreto regionale n. 24708/2015, pubblicato nel Buras
n. 53 del 26.11.2015, aveva integrato le giornate già previste nel calendario venatorio 2015/2016 consentendo la caccia al cinghiale “oltreché nelle giornate già stabilite dal calendario venatorio
pagina 6 di 8 2015/2016 anche nelle giornate di giovedì sino al 31 gennaio 2016” (doc. prodotto nella memoria n. 2 di parte attrice).
E, nel caso di specie, il sinistro di caccia si era verificato nella giornata di giovedì 28.1.2016, ossia in un giorno autorizzato per l'attività venatoria regionale.
Anche le altre eccezioni appaiono generiche nella loro allegazione nonché prive di fondamento e di sufficiente riscontro probatorio: a) nulla è stato provato dalla convenuta in punto di asserita tardività nella denuncia del sinistro;
b) nulla è stato provato dalla convenuta in punto di operatività della clausola di secondo rischio;
c) nulla è stato provato dalla convenuta in punto di operatività della coassicurazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerato il rapporto assicurativo sussistente tra
[...]
e la società deve essere CP_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
condannata, in solido con il responsabile civile , al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1
in forza della polizza assicurativa de qua. Parte_1
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, devono anzitutto essere quantificate e liquidate le spese sostenute da nel procedimento di ATP. Parte_1
Tali spese riguardano l'onorario del CTU, le spese vive di ATP nonché il compenso del difensore in detta procedura.
Il compenso per l'indagine peritale del CTU svolta nel procedimento di ATP RG n. 182/2020 è pari a €
500,00.
Quanto all'onorario del difensore in sede di ATP, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, valori minimi stante il tenore dell'indagine istruttoria preventiva, deve essere rimborsata la somma di €
1.170,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% nonché la somma di € 379,50 a titolo di rimborso CU.
Le spese di lite del presente giudizio seguono i principi della soccombenza e della causalità e devono liquidarsi, in applicazione del DM n. 55/2014, scaglione sino a € 26.000, in € 237,00 per rimborso CU, in € 5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2050 c.c. di per la causazione del Controparte_1
pagina 7 di 8 sinistro;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Parte_2 della somma di € 13.908,40, oltre interessi come in parte motiva, a favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_1 Parte_2
somme sostenute in sede di A.T.P. RG n. 182/2020 in favore di per la somma di € 500,00 Parte_1
per rimborso CTU, di € 379,50 per rimborso CU e di € 1.170,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
4) condanna e in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 Parte_2
delle spese del giudizio in favore di per la somma di € 237,00 per rimborso CU e di € Parte_1
5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 5.7.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1650/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FRESU PIETRO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. RIU NICOLETTA GIULIANA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
Fresu,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. BARILE Controparte_2 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento dei danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
A) Accertare e dichiarare che l'evento dannoso occorso al sig. il giorno 28.01.2016 in Loc. Parte_1
Sassu Altu Chiaramonti (SS), agro comune di Nuoro, è avvenuto per fatto e colpa del sig. CP_1
assicurato con la e per effetto condannare il sig.
[...] Controparte_3 Controparte_1
in solido con la in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_3
ente assicurativo dello stesso a risarcire in favore del sig. tutti i danni subiti alla misura di Parte_1
€ 23.600,00, così come quantificata in sede di c.t.u. dalla Dott. , o quella diversa che verrà Per_1
pagina 1 di 8 quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione, nonché € 500,00 corrisposti dal sig. all'ausiliare del Giudice Dott. per l'espletamento dell'accertamento tecnico Parte_1 Per_1 preventivo oltre le spese relative all'accertamento tecnico preventivo € 379,50 (contributo unificato);
B) Condannare le convenute alle spese, competenze e onorari, sia della presente procedura, che di quella propedeutica del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
C) Condannarsi, ex art. 96 c.p.c., la in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, sede legale e amministrativa: Via Guido D'Arezzo 14, (00198) ROMA e
[...]
, via Marconi, 32 Chiaramonti – (07030) SS , per responsabilità aggravata, nella misura CP_1
che il Giudice riterrà di giustizia;
Per parte , come da foglio di p.c. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, , premesso di aver partecipato con Parte_1
il proprio cane Leonardo del Castello di Doria ad una battuta di caccia al cinghiale in data 28.1.2016, rappresentato che, nel corso della caccia, aveva colpito accidentalmente il cane con Controparte_1
un colpo di arma da fuoco e che, a seguito del sinistro, il cane aveva perso la vita, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva che:
- la battuta di caccia al cinghiale si era svolta nel territorio del Comune di Chiaramonti;
- il proprio cane era di razza Breton;
- che, a seguito del colpo di fucile sparato dal convenuto, il cane veniva soccorso e ne veniva accertata la morte da parte del medico veterinario dott. Per_2
- che la responsabilità per il decesso era esclusivamente in capo a , il quale era Controparte_1
assicurato presso Parte_2
- di aver subito il danno patrimoniale pari al valore del cane e alle spese sostenute per la sua crescita e addestramento nonché per il mancato guadagno derivante dalle possibili monte riproduttive;
- di aver subito il danno non patrimoniale per perdita del rapporto con l'animale da affezione;
- di aver instaurato giudizio di A.T.P. per la quantificazione del danno, all'esito del quale veniva quantificata la somma di € 23.600,00;
- che aveva avviato trattative con la compagnia assicuratrice con esito negativo.
Con comparsa di risposta del 1.9.2021, si costitutiva la quale, eccepita Controparte_4
l'improcedibilità della domanda stante i vizi della procedura di negoziazione assistita, eccepita l'assenza di prova della legittimazione attiva, eccepita l'inoperatività della garanzia assicurativa in pagina 2 di 8 quanto la battuta di caccia non era autorizzata secondo il calendario venatorio 2015/2016 della Regione
Sardegna, eccepita altresì la tardività della denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, eccepito, in ogni caso, il massimale contrattuale, eccepita, nel merito, la sussistenza del caso fortuito nonché contestata la CTU resa in sede di ATP, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto, prova testimoniale nonché acquisizione del fascicolo di n. 182/2020. CP_5
All'udienza del 7.2.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.
Anzitutto, l'odierna vertenza deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose. Più nel dettaglio, l'art 2050 c.c. prevede un'imputazione presuntiva di responsabilità in capo a chi cagiona il danno, salva la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo.
Anzitutto, l'attività venatoria è da qualificarsi come attività intrinsecamente pericolosa stante l'utilizzo di armi da fuoco, sicché i danni causati nell'esercizio dell'attività di caccia, come nel caso di specie, sono regolamentati dall'art. 2050 c.c. (cfr. C. Cass. n. 25058/2013: “ai fini dell'applicabilità dell'art.
2050 c.c., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati, dovendosi ritenere che tali condizioni ricorrano nell'esercizio dell'attività venatoria, la quale importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica”).
Nel caso di specie, è stata provata la dinamica del sinistro che aveva causato il decesso del cane
: in sede testimoniale, è emerso che, nelle circostanze di luogo e di tempo sopra esposte, nel Per_3
corso di una battuta di caccia al cinghiale, aveva sparato un colpo di fucile in Controparte_1
direzione di un cinghiale e, con lo stesso colpo, aveva colpito anche il cane , di proprietà di Per_3
, causandone il decesso (cfr. teste , il quale aveva direttamente assistito all'evento). Parte_1 Tes_1
Tale dinamica veniva confermata, peraltro, dal convenuto contumace in sede di Controparte_1
interrogatorio formale (cfr. udienza del 13.6.2023), dichiarazioni che assumono valore confessorio nei pagina 3 di 8 confronti dello stesso convenuto ex art. 2733 c.c.
La proprietà del cane da parte dell'attore – circostanza che la compagnia convenuta ha continuato a contestare – emerge chiaramente dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. doc. 5 di parte attrice).
Così accertato il collegamento eziologico tra lo sparo proveniente da e l'evento Controparte_1
lesivo, deve dirsi soddisfatta la presunzione di responsabilità a carico del convenuto.
Non è stata raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c., il cui onere probatorio è posto in capo ai convenuti.
Infatti, dalla narrazione dell'evento non è emersa l'adozione di misure particolari per evitare lo sparo al cane: invero, la battuta di caccia si era svolta con modalità normali, senza l'adozione di precauzioni particolari funzionali alla segnalazione del cane, sicché la presenza del cane dietro al Per_3
cinghiale, in un punto parzialmente nascosto dalla visuale del cacciatore, deve essere ricondotta alle ordinarie dinamiche venatorie, la cui responsabilità per la morte è imputata ex art. 2050 c.c., appunto, al cacciatore.
Si noti, peraltro, che il teste descriveva in dettaglio la dinamica della caccia, da cui emerge che Tes_1
il cane non aveva tenuto alcuna condotta anomala, anzi, la caccia si era svolta secondo le ordinarie dinamiche venatorie di appostamento e di caccia (cfr. “c'era il cane di che era “in ferma”, ossia Pt_1 si è messo davanti a una macchia, un cespuglio dove il cane aveva sentito l'odore di un cinghiale. Il cane a quel punto ha corso verso il cespuglio appunto per spaventare il cinghiale e farlo andare verso la posta, ossia verso la persona che ha il fucile pronto. In quel caso, aveva il fucile, era CP_1
distante circa 4/5 metro, forse qualcosa in più, dal cespuglio. era fermo pronto a sparare. Io ho CP_1
visto sparare e colpire sia il cinghiale che il cane, con un solo colpo. Il cane era dietro il CP_1
cinghiale, era appunto vicino al cinghiale perché si era avvicinato a lui perché a lui era stato dato il via”).
Prive di fondamento sono pertanto le eccezioni di in punto di caso fortuito. Parte_3
E dunque, i danni cagionati nell'esercizio dell'attività di caccia sono da imputarsi interamente al cacciatore da cui era partito il colpo di fucile ex art. 2050 c.c.
Si deve affermare la responsabilità di per l'evento lesivo causato. Controparte_1
Le questioni controverse attengono la quantificazione dei danni risarcibili nonché la posizione di garanzia di Parte_4
La liquidazione dei danni
Sul punto, si osserva che il danneggiato è gravato dall'onere di allegazione e di prova dei danni subiti a pagina 4 di 8 seguito del fatto lesivo, tenuto conto che il danno deve essere risarcito nel rispetto dei principi dell'integralità e del danno effettivo nonché coerentemente con la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima situazione che avrebbe avuto se non ci fosse stato l'evento lesivo. Invero, affermata la funzione ripristinatoria del risarcimento, il fatto illecito non può costituire fonte di danno o fonte di lucro per il danneggiato.
Nel caso di specie, la quantificazione del danno patrimoniale deve fondarsi sulle risultanze della CTU estimativa effettuata in sede di ATP (fascicolo R.G. n. 182/2020 acquisito nel presente giudizio), da integrarsi con le considerazioni di seguito esposte in punto di danno risarcibile.
Anzitutto, l'attività peritale è stata svolta nel contraddittorio con e la relazione appare Parte_3
coerente con la documentazione in atti e sufficientemente motivata.
Il CTU dott.ssa stimava il danno patrimoniale per la perdita del cane in complessivi € Per_1 Per_3
11.600,00, il cui ammontare veniva valutato sulla base “dei documenti di causa prodotti, dai dati ottenuti dal sito dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana e considerando i prezzi medi di mercato del settore cinofilo”.
Più nel dettaglio, il valore complessivo di € 11.600,00 veniva così determinato: “Costi sostenuti per la crescita del cucciolo nel primo anno di età: 1000 €; Costi sostenuti per l'allevamento del cane dal II anno di vita fino al decesso: 3200 €; Spese affrontate per l'addestramento: 3000 €; Spese affrontate per la partecipazione a prove di caccia ed expo nazionali e internazionali: 4400 €”.
Il danno emergente è pertanto quantificabile in € 11.600,00, pari al valore di mercato del cane al momento dell'evento lesivo. La somma deve essere rivalutata all'attualità in € 13.908,40.
Le restanti voci di danno non sono state sufficientemente provate da parte attrice.
Non è stato provato il danno da mancato guadagno per la perdita delle occasioni di riproduzione dell'animale e la conseguente perdita di vendita dei cuccioli di razza.
Posto che la prova del mancato guadagno deve specificatamente indicare le modalità e le occasioni di godimento del bene ai fini di lucro, la parte attrice nulla riferiva in ordine alla capacità riproduttiva dell'animale né provava – o chiedeva di provare mediante prova testimoniale – la seria possibilità di ottenere utilità mediante la riproduzione del cane . Si noti che, nella sola relazione di parte del Per_3 dott. si dava atto del fatto che il cane aveva generato figli di razza;
tuttavia, richiamato l'onere Per_4
probatorio posto a carico del danneggiato nonché il divieto di locupletazione derivante dal sinistro, così come sopra esposto, si ritiene che l'attore avrebbe dovuto ulteriormente provare (e, prima ancora, allegare) le occasioni di guadagno, anche sotto il profilo monetario, strettamente connesse alla capacità riproduttiva del cane.
pagina 5 di 8 È parimenti carente la prova del danno non patrimoniale.
In disparte ogni valutazione sulla risarcibilità o meno della perdita dell'animale d'affezione, considerato che entrambe le tesi sono attualmente sostenute nel panorama giurisprudenziale, si ritiene di poter escluderne il risarcimento in via assorbente sulla base del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Anzitutto, si deve ribadire che l'ordinamento rifugge ed esclude ogni forma di danno in re ipsa, sicché il danneggiato è sempre tenuto a provare il danno subito nella propria sfera patrimoniale e/o patrimoniale.
Nel caso di specie, la mera circostanza che il cane era di proprietà dell'attore non è di per sé Per_5
fonte di prova del legale affettivo tra i due, richiedendo, invece, un quid pluris di prova, anche considerato che la perdita del legame d'affezione riguarderebbe la potenziale lesione di diritti costituzionali.
Infatti, considerato che la risarcibilità della perdita del rapporto di affezione presupporrebbe la prova che l'animale era parte della sfera personale e più intima del danneggiato, ossia della sfera costituzionalmente garantita ex art. 2 Cost., si osserva che, nel caso di specie, l'attore non provava lo stretto legame affettivo con il proprio animale domestico e, dunque, non provava un legame tale da poter comportare un danno non patrimoniale per la sua perdita.
Deve pertanto essere escluso il risarcimento del danno morale di natura non patrimoniale.
Per tutto quanto sopra esposto, il danno subito da è pari a € 13.908,40. Parte_1
Oltre tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., SS.UU.,
n. 1712/1995).
Su tale somma, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo, si producono gli interessi a tasso legale ex art. 1184, co. 1, c.c.
La posizione di Parte_2
È pacifico tra le parti che il responsabile era assicurato presso la società convenuta Controparte_1
in forza di polizza assicurativa contro i danni (cfr. polizza prodotta da Parte_2
parte convenuta).
Le eccezioni di inoperatività della garanzia assicurativa non sono fondate.
La parte attrice tempestivamente provava che il decreto regionale n. 24708/2015, pubblicato nel Buras
n. 53 del 26.11.2015, aveva integrato le giornate già previste nel calendario venatorio 2015/2016 consentendo la caccia al cinghiale “oltreché nelle giornate già stabilite dal calendario venatorio
pagina 6 di 8 2015/2016 anche nelle giornate di giovedì sino al 31 gennaio 2016” (doc. prodotto nella memoria n. 2 di parte attrice).
E, nel caso di specie, il sinistro di caccia si era verificato nella giornata di giovedì 28.1.2016, ossia in un giorno autorizzato per l'attività venatoria regionale.
Anche le altre eccezioni appaiono generiche nella loro allegazione nonché prive di fondamento e di sufficiente riscontro probatorio: a) nulla è stato provato dalla convenuta in punto di asserita tardività nella denuncia del sinistro;
b) nulla è stato provato dalla convenuta in punto di operatività della clausola di secondo rischio;
c) nulla è stato provato dalla convenuta in punto di operatività della coassicurazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerato il rapporto assicurativo sussistente tra
[...]
e la società deve essere CP_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
condannata, in solido con il responsabile civile , al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1
in forza della polizza assicurativa de qua. Parte_1
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, devono anzitutto essere quantificate e liquidate le spese sostenute da nel procedimento di ATP. Parte_1
Tali spese riguardano l'onorario del CTU, le spese vive di ATP nonché il compenso del difensore in detta procedura.
Il compenso per l'indagine peritale del CTU svolta nel procedimento di ATP RG n. 182/2020 è pari a €
500,00.
Quanto all'onorario del difensore in sede di ATP, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, valori minimi stante il tenore dell'indagine istruttoria preventiva, deve essere rimborsata la somma di €
1.170,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% nonché la somma di € 379,50 a titolo di rimborso CU.
Le spese di lite del presente giudizio seguono i principi della soccombenza e della causalità e devono liquidarsi, in applicazione del DM n. 55/2014, scaglione sino a € 26.000, in € 237,00 per rimborso CU, in € 5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2050 c.c. di per la causazione del Controparte_1
pagina 7 di 8 sinistro;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_1 Parte_2 della somma di € 13.908,40, oltre interessi come in parte motiva, a favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna e in solido tra loro, al rimborso delle Controparte_1 Parte_2
somme sostenute in sede di A.T.P. RG n. 182/2020 in favore di per la somma di € 500,00 Parte_1
per rimborso CTU, di € 379,50 per rimborso CU e di € 1.170,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
4) condanna e in solido tra loro, alla refusione Controparte_1 Parte_2
delle spese del giudizio in favore di per la somma di € 237,00 per rimborso CU e di € Parte_1
5.077,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
Sassari, 5.7.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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