Articolo 24 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
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20 febbraio 1963
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8 maggio 2010
Art. 24. Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. ((8))
Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

((8)) ----------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 54, comma 6) che nel presente provvedimento l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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