Versione
20 febbraio 1963
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8 maggio 2010
8 maggio 2010
Art. 24. Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. ((8))
Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
((8)) ----------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 54, comma 6) che nel presente provvedimento l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine. ((8))
Egli puo', con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.
((8)) ----------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 54, comma 6) che nel presente provvedimento l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Commentari • 2
- 1. Lavoro giornalisticoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 30 aprile 2021 · 2.2425938
[…] In tema di lavoro giornalistico, e con riferimento all'iscrizione all'albo di praticanti, è da ritenersi tuttora operante il limite numerico minimo di giornalisti professionisti richiesto dall'art. 24 legge n. 69 del 1963 per l'esercizio del praticantato, dovendo escludersi che l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni (uso di computers, informatica) possa consentire, in sede ermeneutica, l'eliminazione o riduzione di tale limite. (Cass. 17/2/2005 n. 3194, Pres. […]
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