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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. CRON.
N. SENT.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro nella causa civile di II grado iscritta al N. 186/2024 R.G. Lav. ha pronunciato SENTENZA di cui al seguente
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale di
CA - Giudice del lavoro – del 29.5.2024 con ricorso qui depositato il 29.11.2024 da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_1
, , , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_12 CP_3
, , , , e CP_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_8 CP_10
con atto depositato in data 18.3.2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione CP_11 disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , , e Controparte_2 CP_7 Controparte_9 CP_12
;
[...]
- dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dinanzi al Tribunale di
CA da e, in riforma della sentenza gravata, revoca la condanna Controparte_9 della al pagamento a favore del medesimo dell'importo indicato Parte_1 in ricorso a titolo di incremento parametrale e scatti di anzianità (questi ultimi nella sola misura quantificata al 30.6.2020, oltre interessi e rivalutazione), nonché la condanna della società al pagamento delle spese di primo grado a favore dello stesso;
CP_9 - dichiara cessata la materia del contendere quanto al rapporto processuale tra l'appellante principale e;
Controparte_10
- rigetta gli appelli principale e incidentale e, per l'effetto, conferma, nelle parti non modificate come sopra, la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, stante il rigetto di entrambi gli appelli;
- dichiara dovuto dall'appellante principale e dagli appellanti incidentali un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli principale e incidentale.
CA, 3.10.2025
Il presidente dr. Vincenzo Pupilella