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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/09/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 09.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8390/2024 R.G. promossa da
, n. il 28/05/1959 a TRENTOLA-DUCENTA (CE), rappresentato e difeso Parte_1 dagli avv.ti TOMEI SABINO, GUIDA DARIO e DI MAIO FRANCESCO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti DE BENEDICTIS ITALA E
CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della per il periodo dal 1/6/1985 al 15/3/2017; di vantare nei Controparte_2 confronti della società datrice, poi dichiarata fallita, un credito per un importo pari ad € 218.957,91 di cui € 30.172,48 a titolo di TFR ed € 3.094,88 per le ultime 3 mensilità, così come stabilito anche dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
di essere stato ammesso al passivo e di aver trasmesso in data 23/1/2024 la domanda per il pagamento delle spettanze pretese a titolo di TFR ed ultime 3 mensilità e di aver, poi, presentato il ricorso amministrativo;
che l'INPS ha provveduto al pagamento del TFR ma non delle ultime tre mensilità.
Tanto premesso, l'istante ha agito in giudizio chiedendo di condannare l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma lorda pari ad € 2.915,13 oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto al pagamento delle somme richieste con il presente giudizio.
Con le note di trattazione per la presente udienza, anche parte ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere avendo ricevuto il pagamento delle spettanze dovute come da comunicazione del 29.01.2025.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
A questo punto, visto l'avvenuto pagamento da parte dell'INPS della somma pretesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. n. 10553/09; Cass. 22650/08).
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Come emerge dal contenuto della documentazione in atti, l'ente previdenziale ha provveduto al pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso. In realtà, il riconoscimento del diritto avvenuta dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'INPS in persona del legale rappresentante al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.500,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Raffaela Sorrentino