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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/04/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello
01 marzo 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2705/2023 R.G. lavoro
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te Parte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Pelosi e da questo elett.te domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 108, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Angela Maria De Stefano e Controparte_1
con questa elett.te domiciliata in Avellino, alla via E. Fioretti n. 2, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 142/2023 emesso in data 28.08.2023 (nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2115/23) avente ad oggetto la consegna degli estratti conto provvigionali relativi all'incarico di agente maturate a favore della resistente. Parte resistente si è costituita.
Il ricorso per ingiunzione ha ad oggetto la consegna degli estratti provvigionali, sul presupposto, invocato, la documentazione inviata dalla società in data 26.06.2023 e in data 07.07.2023 non era conforme agli estratti provvigionali ufficiali detenuti dalla stessa e inviati alla CP_2
con conseguente impossibilità di redigere i conteggi e verificare
[...]
l'importo delle provvigioni maturate in suo favore.
Pertanto, la ha chiesto e ottenuto dinanzi a questo Tribunale CP_1
decreto ingiuntivo di consegna degli estratti conto provvigionali relativi al suo incarico di agente.
L'eccezione di difetto di procura alla lite avanzata dalla resistente è infondata, poiché il documento compare negli allegati al ricorso in opposizione.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 1749 c.c., comma 2 e 3: Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.
L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
La documentazione inviata alla alla con pec prima dello 07.6.2023 CP_1
e poi dello 07.07.2023 non appare conforme al dettato, poiché la documentazione non riporta tutti gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Manca in particolare l'indicazione delle cifre in percentuali delle quali è stato computato il dovuto all'egente.
In corso di causa, in data 01.02.2024, l'opponente deposita altri estratti, trasmessi anche alla resistente (con pec del 17 gennaio 2024), i quali, a differenza di quelli già prodotti in precedenza, contengono l'indicazione sia delle provvigioni maturate a favore della ricorrente, sia di quelle conseguenziali a favore della . CP_1
Pag. 2 di 4 L'art. 1749 c.c. fa riferimento a quegli elementi essenziali, necessari, che devono essere presenti in ogni estratto conto provvigionale, ovvero:
l'identificativo del cliente, la sede del cliente, il numero della fattura,
l'importo pattuito, la misura della provvigione, l'entità della provvigione.
Gli estratti conto da ultimo depositati dalla opponente contengo il numero cronologico delle fatture, la data di fatturazione, il numero dell'affare concluso, l'identificativo del cliente, l'importo della provvigione maturata a favore della società e l'importo della provvigione a favore della resistente.
Il Tribunale ritiene che tali estratti soddisfino a pieno il contenuto necessario richiesto ai sensi dell'art. 1749, comma 2, c.c.., essendo presente anche la Parte
“specifica indicazione delle provvigioni che ha pagato ad CP_2 sulle pratiche lavorate e gestite da ”, alla quale l'opposta fa Controparte_1
ancora riferimento alla udienza dello 02 febbraio 2024.
Il riferimento al “dato fondamentale …. Provenienti da un sistema informatico e non modificabile… documenti provenienti dalla e CP_2
Parte Parte comunicati a su cui ha operato il calcolo delle provvigioni”, ancora effettuato alla udienza per contestare la idoneità dei documenti, appare estraneo al contenuto dell'estratto provvigionale, ed afferire ad altri documenti e scritture contabili che non sono state oggetto del ricorso monitorio.
Appare quindi corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, dovendosi valutare da un lato l'iniziale inadempimento della società, che ha costretto la al ricorso monitorio, e dall'altra l'ingiustificata insistenza da parte CP_1
di questa nelle ragioni indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2705/2023 vertente tra nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
respinta così decide:
Pag. 3 di 4 1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 09 aprile 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note dello
01 marzo 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2705/2023 R.G. lavoro
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te Parte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Pelosi e da questo elett.te domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 108, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Angela Maria De Stefano e Controparte_1
con questa elett.te domiciliata in Avellino, alla via E. Fioretti n. 2, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 142/2023 emesso in data 28.08.2023 (nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2115/23) avente ad oggetto la consegna degli estratti conto provvigionali relativi all'incarico di agente maturate a favore della resistente. Parte resistente si è costituita.
Il ricorso per ingiunzione ha ad oggetto la consegna degli estratti provvigionali, sul presupposto, invocato, la documentazione inviata dalla società in data 26.06.2023 e in data 07.07.2023 non era conforme agli estratti provvigionali ufficiali detenuti dalla stessa e inviati alla CP_2
con conseguente impossibilità di redigere i conteggi e verificare
[...]
l'importo delle provvigioni maturate in suo favore.
Pertanto, la ha chiesto e ottenuto dinanzi a questo Tribunale CP_1
decreto ingiuntivo di consegna degli estratti conto provvigionali relativi al suo incarico di agente.
L'eccezione di difetto di procura alla lite avanzata dalla resistente è infondata, poiché il documento compare negli allegati al ricorso in opposizione.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 1749 c.c., comma 2 e 3: Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate.
L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
La documentazione inviata alla alla con pec prima dello 07.6.2023 CP_1
e poi dello 07.07.2023 non appare conforme al dettato, poiché la documentazione non riporta tutti gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Manca in particolare l'indicazione delle cifre in percentuali delle quali è stato computato il dovuto all'egente.
In corso di causa, in data 01.02.2024, l'opponente deposita altri estratti, trasmessi anche alla resistente (con pec del 17 gennaio 2024), i quali, a differenza di quelli già prodotti in precedenza, contengono l'indicazione sia delle provvigioni maturate a favore della ricorrente, sia di quelle conseguenziali a favore della . CP_1
Pag. 2 di 4 L'art. 1749 c.c. fa riferimento a quegli elementi essenziali, necessari, che devono essere presenti in ogni estratto conto provvigionale, ovvero:
l'identificativo del cliente, la sede del cliente, il numero della fattura,
l'importo pattuito, la misura della provvigione, l'entità della provvigione.
Gli estratti conto da ultimo depositati dalla opponente contengo il numero cronologico delle fatture, la data di fatturazione, il numero dell'affare concluso, l'identificativo del cliente, l'importo della provvigione maturata a favore della società e l'importo della provvigione a favore della resistente.
Il Tribunale ritiene che tali estratti soddisfino a pieno il contenuto necessario richiesto ai sensi dell'art. 1749, comma 2, c.c.., essendo presente anche la Parte
“specifica indicazione delle provvigioni che ha pagato ad CP_2 sulle pratiche lavorate e gestite da ”, alla quale l'opposta fa Controparte_1
ancora riferimento alla udienza dello 02 febbraio 2024.
Il riferimento al “dato fondamentale …. Provenienti da un sistema informatico e non modificabile… documenti provenienti dalla e CP_2
Parte Parte comunicati a su cui ha operato il calcolo delle provvigioni”, ancora effettuato alla udienza per contestare la idoneità dei documenti, appare estraneo al contenuto dell'estratto provvigionale, ed afferire ad altri documenti e scritture contabili che non sono state oggetto del ricorso monitorio.
Appare quindi corretta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, dovendosi valutare da un lato l'iniziale inadempimento della società, che ha costretto la al ricorso monitorio, e dall'altra l'ingiustificata insistenza da parte CP_1
di questa nelle ragioni indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2705/2023 vertente tra nei Parte_1
confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
respinta così decide:
Pag. 3 di 4 1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 09 aprile 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4