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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice rel. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 545/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Palma Tauro, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 10.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_2 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 27.11.1969, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Guagnano (Le) atto n. 6 parte II Serie A Anno 1969 e generavano due figli, nati,
-
rispettivamente, in data 19.8.1978 e in data 28.11.1970.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente;
in tale sede il Giudice Relatore dichiarava la contumacia dello stesso, rilevava la natura documentale del giudizio, così come evidenziato da parte ricorrente, quindi tratteneva la causa immediatamente in decisione, stante la rinuncia ai termini per il deposito delle scritture conclusive.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le deduzioni del coniuge confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
In ordine ai profili economici, la ricorrente ha instato per l'attribuzione di un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili: sul punto, va osservato come, ai sensi dell'art. 156 c.c. "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"; in ossequio alla cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla corte nomofilattica, "il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso" (cfr. Cass. civ. sent. n. 25055/24, n. 11494/24, n.
11250/24).
Risulta documentata in atti l'impossibilità della sig.ra PT , percettrice unicamente di assegno sociale della misura di € 121,00 di reperire stabile attività lavorativa, stante la certificata invalidità civile al 100%; risulta, altresì, comprovata la discrasia reddituale tra costei ed il sig. CP_1, beneficiario, per il 2024, di introiti pari ad € 12.000,00 annui erogati dall' CP_2 come da prospetto in atti;
quest'ultimo, pertanto, con decorrenza alla data di deposito del ricorso, dovrà corrispondere alla sig.ra PT , a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di Euro 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul libretto postale intestato a IBAN: [...]; tale importo sarà Parte_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per contro, deve essere respinta la domanda inerente alla disposizione della casa coniugale: in assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, nessuna statuizione può essere adottata al riguardo;
tale bene, pertanto, segue la regolamentazione imposta dall'ordinario regime di proprietà.
Le spesedi lite seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.9.1969 in
Guagnano (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 6 parte II Serie A anno
1969), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dispone che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, entro il 10 di ogni mese alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 100,00, oltre rivalutazione annuale istat,
c) condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
1.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
d) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore - Presidente Dott.ssa
Francesca Caputo - Giudice rel. Dott.ssa
Alessandro Carra Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 545/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Palma Tauro, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 10.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_2 e il CP_1 contraevano matrimonio in data 27.11.1969, regolarmente iscritto presso l'Ufficio di Stato civile di Guagnano (Le) atto n. 6 parte II Serie A Anno 1969 e generavano due figli, nati,
-
rispettivamente, in data 19.8.1978 e in data 28.11.1970.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente;
in tale sede il Giudice Relatore dichiarava la contumacia dello stesso, rilevava la natura documentale del giudizio, così come evidenziato da parte ricorrente, quindi tratteneva la causa immediatamente in decisione, stante la rinuncia ai termini per il deposito delle scritture conclusive.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le deduzioni del coniuge confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
In ordine ai profili economici, la ricorrente ha instato per l'attribuzione di un assegno di mantenimento dell'importo di € 100,00 mensili: sul punto, va osservato come, ai sensi dell'art. 156 c.c. "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri"; in ossequio alla cristallizzata opzione ermeneutica fatta propria dalla corte nomofilattica, "il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato, considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso" (cfr. Cass. civ. sent. n. 25055/24, n. 11494/24, n.
11250/24).
Risulta documentata in atti l'impossibilità della sig.ra PT , percettrice unicamente di assegno sociale della misura di € 121,00 di reperire stabile attività lavorativa, stante la certificata invalidità civile al 100%; risulta, altresì, comprovata la discrasia reddituale tra costei ed il sig. CP_1, beneficiario, per il 2024, di introiti pari ad € 12.000,00 annui erogati dall' CP_2 come da prospetto in atti;
quest'ultimo, pertanto, con decorrenza alla data di deposito del ricorso, dovrà corrispondere alla sig.ra PT , a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di Euro 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul libretto postale intestato a IBAN: [...]; tale importo sarà Parte_1
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Per contro, deve essere respinta la domanda inerente alla disposizione della casa coniugale: in assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, nessuna statuizione può essere adottata al riguardo;
tale bene, pertanto, segue la regolamentazione imposta dall'ordinario regime di proprietà.
Le spesedi lite seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.9.1969 in
Guagnano (Le) (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 6 parte II Serie A anno
1969), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dispone che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, entro il 10 di ogni mese alla ricorrente, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di € 100,00, oltre rivalutazione annuale istat,
c) condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
1.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa;
d) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)